CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14166/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54Cl 1 H224K) , nato l '11 marzo 1954 a [OSCURATO:PERSONA] ed ivi residente, alla frazione [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LNRMRA 62844 G082R),con studio in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C25 H224Y), con studio alla [OSCURATO:PERSONA] metrio Tripepi n. 78/b, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla V ia Ovidio n. 32, presso lo studio LBM, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; Risarcimento danni subiti per emissione avviso accertamento sintetico illegittimo –Art. 39 dPR n.2 -intimata – -avverso la sentenza n. 3 285 / 0 6 /20 19 emessa dalla CTR Cala br ia il 11/09/2019 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa dell’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei suoi confronti di un avviso di accertamento sintetico con il quale, sulla scorta di una presunzione di reddito correlato al possesso di diverse autovetture, aveva accertato illegittimamente (tant’è che l’avviso era stato annullato dalla CTP con sentenza poi confermata in sede d’appello e passata in giudicato) un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda risarcitoria era stata proposta al di fuori dei presupposti di cui all’art. 96,comma 1, c.p.c. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] – sez. staccata [OSCURATO:PERSONA] - rigettava il gravame, evidenziando che la tutela apprestata dall’art. 96 c.p.c. non poteva essere azionata in sede diversa dal processo nel quale era stata fatta valere la domanda principale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.c. e 39 d.P.R. n. 636/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria da lui avanzata senza considerare che il ricorso avverso l’avviso di accertamento, causativo dei danni, era stato depositato sotto la vigenza del d.P.R. n. 636/1972, il quale prevedeva l’inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex artt. 90 ss. c.p.c. 1.1. Il motivo è fondato. In termini generali, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto (Sez. U, Ordinanza n. 13899 del 03/06/2013). L'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (a norma del quale “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.”); b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e n. 5069 del 2010); c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010). L’ampia previsione della norma consente al giudice di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto". 1.2. Tuttavia, l’art. 39 del d.P.R. n. 636/1972 prevedeva che “ Al procedimentodinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97.” Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore." Pertanto, per quanto, in base all’art. 80 del d.lgs. n. 546/1992, il decreto sia entrato in vigore il 15 gennaio 1993, la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali è, ex d.m.26.4.1996, il primo aprile 1996. Orbene, risultando proposta la fase d’appello del giudizio presupposto “nel corso del 1993” (cfr. pag. 2 del ricorso) dall’allora [OSCURATO:PERSONA] delle imposte dirette (risultato soccombente all’esito del primo grado, con decisione del 22.2.1992), il contribuente non avrebbe potuto proporre in quella sede la domanda risarcitoria per lite temeraria. Ciò per quanto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. possa essere proposta per la prima volta nella fase di gravame con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2016). Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. Qualora, invece, sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo (Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTRdella Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede – come allorquando i gradi di merito del giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell’insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell’art. 80 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996 - ne l qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo”. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTRdella Calabria – sezion e staccata di [OSCURATO:PERSONA]- in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nel