CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;– intimata –e nei confronti diITALIA S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A- intimati -Numero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 6019/2016 depositata in data 18/11/2016;udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del9/04/2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, la causa ha oggetto laripresa, per l’anno di imposta 2008, delle ritenute non operate nellacorretta misura dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi HarperCollinss.p.a.) sulle royalties versate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarl, societàcon sede in Lussemburgo, in conseguenza di un contratto di licenza.L’Agenzia delle entrate riteneva non applicabile l'art. 12 dellaConvenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia eLussemburgo in quanto la società lussemburghese non risultava esserel'effettiva beneficiaria di tali pagamenti e pertanto riteneva che leritenute dovessero essere effettuate nella misura piena del 30 percento di cui all’art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e non nellamisura convenzionale del 10 per cento.Poiché la società aveva optato per il regime di trasparenza, 115t.u.i.r., furono emessi avvisi di accertamento anche nei confronti deisoci ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) nonché, operandoquest’ultima in regime di consolidato, verso la consolidante Fininvests.p.a.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso in relazione a tale ripresa.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, per quantodi interesse in questa sede, rigettava l’appello. In particolareevidenziava che «l'appello è infondato perché ai pagamenti effettuati atitolo di royalties dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore dellaNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] BV/Sarl, con sede in Lussemburgo, nonè applicabile l'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni invigore tra Italia e Lussemburgo bensì il regime ordinario del 30% sul75% perché la società lussemburghese non risulta essere l'effettivabeneficiaria di tali pagamenti come si evince dallo schema di bilanciodalla stessa redatto. Inoltre dal contratto di licenza stipulato traHarloquin [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/Sarl e quellostipulato tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. risulta che leroyalties venivano dalla società lussemburghese girate ad una societàfranchisor non meglio individuata e che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,pur avendone l'onere, non ne ha finora svelato l'identità fornendo provadocumentale in tal senso. La società lussemburghese, contrariamentea quanto affermato dalla società contribuente, non è altro che unaintermediaria non risultando avere poteri dispositivi di caratterediscrezionale sui diritti di sfruttamento commerciale delle opereartistiche letterarie. Lo stesso dicasi per la società svizzera, qualoraerroneamente si ritenesse essere la franchisor».4. Contro tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso affidato a otto motivi. Il ricorso è stato notificato all’Agenziadelle entrate nonché a Finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aHarlequin Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 9/04/2026, perla quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. MicheleDi Mauro, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza,chiedendo pronunciarsi l’accoglimento del terzo, quarto e ottavomotivo, con rigetto dei primi due e assorbimento dei restanti.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 2, c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia sulla questione preliminare costituita dalla mancataallegazione di un atto richiamato nella motivazione dell’accertamentoimpugnato, cioè il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/sarl.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa motivazione, in violazione degliartt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., in relazionealla richiesta volta ad ottenere l’annullamento dell’accertamento perviolazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, allegandola sua necessità per comprendere le ragioni della ripresa.1.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.Deve escludersi il vizio di omessa pronuncia, avendo la CTRcomunque deciso il merito della causa, e quindi implicitamente risoltola questione preliminare di merito, costituita dalla nullità dell’avviso pervizio di motivazione.Appare invece fondato il secondo motivo, avendo la CTR del tuttoomesso di motivare sulle ragioni del rigetto di tale specifica doglianza,né, trattandosi di questione di fatto, appare possibile la decisione intale sede.2. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., permotivazione meramente apparente in ordine alla (negata)qualificazione di beneficiaria effettiva in capo alla Harlequin EnterprisesCon il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 12 della Convenzione controle doppie imposizioni vigente tra Italia e Lussemburgo, ratificata dallalegge 14 agosto 1982, n. 747, per aver la sentenza deciso sulla baseNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026della sola apodittica valutazione circa i poteri di sfruttamento dei dirittida cui originavano le royalties, in quanto tali canoni erano accreditatisu un conto corrente della società lussemburghese, erano tassati, e ilreddito produceva un margine tassato superiore al 7 per cento,incompatibile con una attività fittizia, né era possibile configurare unabuso, poiché, se il Franchisor cui erano riversati i diritti era la societàHarlequin Books SA avrebbe trovato applicazione la Convenzionecontro la doppia imposizione Italia Svizzera, ancora più favorevole allasocietà.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver il giudicefondato la pronuncia sulla mancata prova di un fatto invece già pacificoin causa e deponente nel senso opposto a quello assunto alla base delladecisione, costituito dalla qualifica di franchisor della società svizzera.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. per aver il giudiceonerato la società contribuente della prova circa la individuazione delbeneficiario effettivo diverso da quello dichiarato o comunque giàpacifico in causa.2.1. I motivi dal terzo al sesto vanno esaminati congiuntamente esono fondati nei seguenti termini.Si controverte, nella specie, dell’applicabilità dell’art. 12 dellaConvenzione firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata conlegge n. 747 del 14 agosto 1982, in vigore dal 4 febbraio 1983, checosì dispone:«1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad unresidente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altroStato.2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Statocontraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di dettoNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiarioeffettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per centodell’ammontare lordo dei canoni.3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa icompensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione inuso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni pertrasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica odi commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,commerciali o scientifiche per informazioni concernenti esperienze dicarattere industriale, commerciale o scientifico.4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso incui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Statocontraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono icanoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di unastabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendentemediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatoredei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sonoimponibili in detto altro Stato contraente secondo la proprialegislazione interna.5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraentequando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica oamministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Statocontraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, ouna base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che haoriginato il pagamento dei canoni e che sopporta l’onere di tali canoni,questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata lastabile organizzazione, o la base fissa.Numero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitoree il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la qualesono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitoree il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni delpresente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. Intal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitàdella legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altredisposizioni della presente Convenzione».Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di beneficiarioeffettivo, ben compendiata da Cass. n. 32840/2018, «in tema di doppiaimposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties",opera il criterio, elaborato dalla prassi internazionale, del "beneficiarioeffettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto dallaautolimitazione della potestà impositiva statale, in forza del quale puòfruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto allagiurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia la reale disponibilitàgiuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi,altrimenti, una traslazione impropria dei benefici convenzionali o unfenomeno di non imposizione».Il concetto, seppure per la differente fattispecie di interessi maugualmente applicabile in materia di royalties, è stato ulteriormentespecificato da Cass. n. 6005/2023 (e dalle numerose sentenze emesseall’esito della medesima udienza per fattispecie analoghe) la quale hastatuito che «In tema di esenzione degli interessi e di altri flussireddituali dall’imposta ex art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, èonere della società contribuente provare la propria qualità dibeneficiario effettivo degli stessi, superando a tal fine tre test,autonomi e disgiunti, che, in rapporto alla fattispecie concreta,prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”:Numero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026i) il “substantive business activity test”, che verifica se la societàpercipiente svolga un’attività economica effettiva; ii) il “dominion test”,che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degliinteressi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggettoterzo; iii) il “business purpose test”, che verifica le ragionidell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero,e cioè se abbia una funzione nell’operazione di finanziamento o se siamera “conduit company” (o “société relais”), la cui interposizione èfinalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale».Questa Corte (Cass. n. 16459/2025, in tema di IRD ma i criteri nonsono diversi) ha poi evidenziato che il primo test mira a verificare se lasocietà interposta sia o meno una costruzione artificiosa in quanto, peri princìpi generali del diritto dell’Unione europea, gli Stati membri nonpossono avvalersi in maniera fraudolenta e abusiva delle norme didiritto eurounitario. Il dominion test è il centro dell’indagine e,prescindendo da costruzioni artificiose, punta al cuore del significatoeconomico della specifica operazione (substantial economic effect)indagata, atteso che, in ipotesi, la stessa società ben può esserebeneficiario effettivo riguardo i flussi finanziari provenienti da alcuneoperazioni del gruppo e non esserlo invece rispetto ad altre. Con essosi valuta la capacità della società di disporre liberamente degli interessipercepiti, se cioè essa ne sia o meno il beneficiario effettivo. Il“dominio” degli interessi ricevuti si ha quando la percipiente ne puòdisporre liberamente e non è tenuta a rimettere il flusso reddituale adun terzo (che può essere anche una società appartenente allo stessogruppo multinazionale). L’obbligazione restitutoria può risultare da uncontratto o può essere desunta da elementi fattuali, quali, a titolo diesempio: il ristretto arco di tempo tra la ricezione degli interessi e ilpagamento della rata del finanziamento ricevuto; la regolarità deitrasferimenti alla controllante; l’esiguità del margine di guadagno sugliNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026interessi ricevuti; l’identità del management della società interposta edi quella destinataria finale del flusso reddituale; la circostanza che lasocietà interposta non abbia deliberato il finanziamento, che non nesopporti il rischio, o, ancora, che non possa rinunciare alle sommeprestate (in termini, anche Cass. nn. 32840/2018, 32842/2018, inmateria di royalties; Cass. n. 26920/2022, in materia di dividendi).I suddetti principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva(tra le più recenti, Cass. 23628/2024; Cass. n. 26640/2024; Cass. n.26681/2024; Cass. n. 26923/2024, queste ultime tre proprio inrelazione al pagamento di royalties ai sensi della Convenzione tra [OSCURATO:PERSONA]).Questa Corte (sia nella citata Cass. n. 6005/2023 sia nell’ultimadecisione evidenziata) ha anche precisato che spetta quindi alla societàcontribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697c.c.), dimostrare di essere il “beneficiario effettivo”, sul pianosostanziale e non meramente formale (in termini, Cass. n.17746/2021); invece, in caso di superamento del primo step di verifica,in ossequio alla regola generale sull’onere della prova,all’Amministrazione spetterà dimostrare l’abuso del diritto e lasussistenza di una costruzione artificiosa.2.2. Ciò premesso, si osserva che la motivazione posta afondamento del capo della decisione impugnato, sopra trascritta,benché graficamente presente, non appare rispettosa dei principielaborati da questa Corte in tema di minimo motivazionale (Cass. Sez.U. n. 8053/2014) e non consente di comprendere la effettiva ratiodecidendi in quanto la CTR: a) ha reso delle affermazioni generiche eapodittiche; b) pur avendo evidenziato che la propria decisione si fondasullo schema di bilancio della società lussemburghese e sui duecontratti di licenza stipulati tra [OSCURATO:SOCIETA]. e H.[…] s.a.r.l. e traquest’ultima e H.B. s.a., non ne indica il contenuto e non procede allaNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026loro disamina logica e giuridica; c) non sembra tener conto che lasocietà aveva indicato quale Franchisor la società svizzera HarlequinBooks SA per cui, se anche quest’ultima fosse stata il beneficiarioeffettivo, ne sarebbe derivata l’applicazione della più favorevoleConvenzione italosvizzera, il che privava di utilità pratica l’operazionecontestata.Non appare, pertanto, possibile il controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento della CTR e sulla correttezza delle conclusionicui è pervenuta né pare che essa abbia tenuto conto precisamente delcriterio di riparto degli oneri probatori sopra delineato e degli elementirilevanti ai fini dei tre predetti test.Vanno pertanto accolti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivodel ricorso, nei termini indicati.3. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce omesso esame di più fatti decisivi per ilgiudizio con riguardo alla identità del Franchisor e alla sua qualità dibeneficiario effettivo.3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento degli altri motivi.4. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce omessa motivazione della sentenza inviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132,secondo comma, n. 4 c.p.c. con riguardo al rigetto delle plurimedomande volte all’annullamento delle sanzioni irrogatecontestualmente al tributo laddove la CTR ha dato contezza della solarideterminazione delle sanzioni in conseguenza dello jus superveniens.4.1. Il motivo, formulato in soli termini di omessa motivazione, èassorbito dall’accoglimento degli altri motivi.5. Concludendo, i motivi di ricorso, ad eccezione del primo, darespingere, del settimo e dell’ottavo, da ritenere assorbiti, vannoaccolti nei termini indicati in motivazione, con conseguente cassazioneNumero registro generale 13307/2017Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 11744/2026Data pubblicazione 29/04/2026della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto motivodi ricorso nei termini indicati, assorbiti il settimo e l’ottavo e rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2026.Il Consigliere est. Il Presidente