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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 18143/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 14855/2019 R.G. ed al n. 20559/2019 R.G. proposti da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.

SALERNO n. 9854/2018, depositata il 15/11/2018, e di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.

SALERNO n. 11155/2018 depositata il 28/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.Nel giudizio n. 14855/2019 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di pagamento n. 4821657455 di euro 22.951,76 del Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno, relativo alle annualità 2014 e 2015, lamentando l’errore contabile per l’incongruenza e la parziale indicazione dell’immobile, il mancato riferimento al perimetro di contribuenza, l’illegittimità e inattualità del piano di classifica. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato, invece, rigettato.

La sentenza di secondo grado si fonda sulla persistente efficacia dei piani di classifica adottati prima della legge regionale n. 4 del 2003, in assenza di una disciplina transitoria; sulla piena intellegibilità dell’atto impositivo; sulla fondatezza della pretesa del consorzio in base alla documentazione prodotta, sulla mancata prova contraria da parte della contribuente. 4.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 6.Nel giudizio n. 20559/2019 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di pagamento n. 4860285765 di euro 22.963,75 del Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno, relativo alle annualità 2014 e 2015, lamentando il difetto di motivazione, stante il mancato riferimento al piano di classifica adottato, agli atti fondanti la pretesa ed al beneficio, e contestando la legittimità ed attualità del piano di classifica, in assenza della configurabilità di un vantaggio concreto per ciascun bene inserito nel perimetro di contribuenza. 7.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, «attesa la contestazione solo generica ad opera della società contribuente della motivazione dell’atto, della legittimità del piano di classifica e della carenza del beneficio effettivo».

Nella sentenza impugnata si è precisato che l’atto impositivo è del tutto intellegibile; la pretesa creditoria ben documentata; che, in assenza di una disciplina transitoria della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, il piano di classifica precedentemente adottato è ancora vigente. 8.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 9.Si è costituito con controricorso il Consorzio.

10. Le cause sono state trattate all’adunanza camerale del 16 maggio 2023.

CONSIDERATO 1.Nel giudizio n. 14855/2019 r.g . la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto: 1) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nel difetto di motivazione dell’avviso tributario, che non consente di verificarené la propria legittimazione passiva, né la ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, né la correttezza degli importi indicati, ed il mancato esame dell’elenco contabile allegato; 2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nella mancata valutazione del giudicato formatosi relativamente alla non debenza del tributo (giudicato relativo alle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Salerno n. 5418 del 2014 e n. 4978 del 2015); 3) l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 33 e 34 della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, in virtù dei quali il piano di classifica adottato nel 1997 non può esplicare effetto per gli anni di imposta 2014 e 2015, e degli artt. 2697 cod.civ., 7 della legge n. 212 del 2000 e 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003, non potendo farsi discendere l’assolvimento dell’onere probatorio e motivazionale da parte del Consorzio da un piano di classifica di 18 anni prima, del tutto sganciato dalla realtà fattuale degli anni di imposta ed in contrasto con giudicati intervenuti tra le parti; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., dellaperizia giurata prodotta, la carenza di motivazione e l’errata applicazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio. 2.Nel giudizio n. 20559 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto: 1) l’omessa ed insufficiente applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., su un fatto decisivo, valutato in maniera diversa nella sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado, con conseguente inconfigurabilità della preclusione della doppia conforme – fatto consistente nella diversa valutazione dei due giudici di merito circa l’adozione di un piano di classifica; 2) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella mancata valutazione del giudicato formatosi relativamente alla non debenza del tributo con riferimento all’annualità del 2014 e del 2016 tra le stesse parti; 3) l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 33 e 34 della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, in virtù dei quali il piano di classifica adottato nel 1997 non può esplicare effetto per gli anni di imposta 2014 e 2015, e degli artt. 2697 cod.civ., 7 della legge n. 212 del 2000 e 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003, non potendo farsi discendere l’assolvimento dell’onere probatorio e motivazionale da parte del Consorzio da un piano di classifica di 18 anni prima, del tutto sganciato dalla realtà fattuale degli anni di imposta ed in contrasto con giudicati intervenuti tra le parti; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., della perizia giurata prodotta, la carenza di motivazione e l’errata applicazione della regola di ripartizionedell’onere probatorio.

3. Preliminarmente il Collegio rileva che i due giudizi in esame, pendenti tra le stesse parti, sembrano riguardare due diversi avvisi di pagamento aventi, però, ad oggetto le stesse annualità e gli stessi beni, i quali, quindi, necessariamente interferiscono tra di loro.

Da tale premessa deriva la necessità di riunire i due giudizi e rinviarne la trattazione alla pubblica udienza, acquisendo i relativi fascicoli di ufficio, al fine di effettuare i necessari controlli, ed assegnando, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.civ. un termine alle parti affinché deducano sul punto e sulla persistenza dell’interesse all’impugnazione in entrambi i giudizi, specificando eventualmente se gli avvisi di pagamento de quibus si riferiscono a immobili diversi o ad annualità in tutto o in parte diverse.

In proposito va rilevato che, sebbene gli avvisi di pagamento hanno un numero diverso e presentano una piccola differenza di importo e sebbene nel ricorso introduttivo (parte dedicata allo svolgimento del processo) della causa n. 14855 sono menzionate le annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, in entrambe le sentenze impugnate si legge che gli avvisi di pagamento si riferiscono unicamente alle annualità 2014 e 2015 e dagli atti allegati al ricorso i beni sembrano i medesimi.

Occorre pure sottolineare che si tratta di due avvisi di pagamento e, cioè, di atti strutturalmente uguali e che la pronuncia di questa Corte ed il conseguente giudicato, tenuto conto, peraltro, della natura di impugnazione merito del giudizio tributario, rischia di avere ad oggetto lo stesso identico rapporto tributario (in misura integrale o quantomeno parziale).

Ciò determinerebbe gravi ripercussioni in ordine non solo alla coerenza dell’ordinamento, messa in crisi dal potenzialeconflitto tra giudicati, ma anche in ordine al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che viene pregiudicato dalla instaurazione di una molteplicità di giudizi sulla stessa identica controversia.

Del resto, deve ribadirsi che il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta, essendo emendabile anche in sede di impugnazione l'omessa cancellazione, che inficia radicalmente la sentenza, anche se non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa (Cass., Sez.

L, 3/4/2014, n. 7813; v. anche Cass., Sez.

U, 5/4/2007, n. 8527).

Né è pertinente, nel caso di specie, il precedente Cass., Sez. 5, n. 30/10/2018, n. 27581 (nel processo tributario, ove all'impugnazione della cartella esattoriale segua quella della successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" processuale, trattandosi di giudizi aventi "petitum" e "causa petendi" differenti), visto i due giudizi in esame si riferiscono a due avvisi di pagamento e non ad un avviso impositivo ed una cartella esattoriale, che sono atti strutturalmente diversi.

4. A tali rilievi deve aggiungersi che parte ricorrente ha formulato un’eccezione di giudicato esterno, ma che non è chiaro se le sentenze passate in giudicato prima delle sentenze impugnate siano state prodotte nel giudizio di merito.

Occorre, dunque, acquisire il fascicolo di ufficio anche per verificare tale aspetto, invitando le parti a dedurre sul punto e sulla eventuale possibilità di produrre la sentenza passata in giudicato anteriormente a quella impugnata (soprattutto laddove riguardante non una diversa, ma la medesima annualità della stessa imposta) per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ., quale documento incidente sull’ammissibilità del ricorso (più precisamente sull’interesse) e/o sulla nullità della sentenza, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità già richiamati e di quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass., Sez. 5, 8/04/2022, n. 11481). 5.La delicatezza delle questioni prospettate impone il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte: dispone la riunione del giudizio n. 20559/2019 r.g. a quello n. 14855/2019 r.g.; manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei giudizi riuniti; rinvia la causa a nuovo ruolo per la trat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 14855/2019 R.G. ed al n. 20559/2019 R.G. proposti da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNO n. 9854/2018, depositata il 15/11/2018, e di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNO n. 11155/2018 depositata il 28/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.Nel giudizio n. 14855/2019 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di pagamento n. 4821657455 di euro 22.951,76 del Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno, relativo alle annualità 2014 e 2015, lamentando l’errore contabile per l’incongruenza e la parziale indicazione dell’immobile, il mancato riferimento al perimetro di contribuenza, l’illegittimità e inattualità del piano di classifica. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato, invece, rigettato. La sentenza di secondo grado si fonda sulla persistente efficacia dei piani di classifica adottati prima della legge regionale n. 4 del 2003, in assenza di una disciplina transitoria; sulla piena intellegibilità dell’atto impositivo; sulla fondatezza della pretesa del consorzio in base alla documentazione prodotta, sulla mancata prova contraria da parte della contribuente. 4.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 6.Nel giudizio n. 20559/2019 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di pagamento n. 4860285765 di euro 22.963,75 del Consorzio di Bonifica integrale comprensorio Sarno, relativo alle annualità 2014 e 2015, lamentando il difetto di motivazione, stante il mancato riferimento al piano di classifica adottato, agli atti fondanti la pretesa ed al beneficio, e contestando la legittimità ed attualità del piano di classifica, in assenza della configurabilità di un vantaggio concreto per ciascun bene inserito nel perimetro di contribuenza. 7.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, «attesa la contestazione solo generica ad opera della società contribuente della motivazione dell’atto, della legittimità del piano di classifica e della carenza del beneficio effettivo». Nella sentenza impugnata si è precisato che l’atto impositivo è del tutto intellegibile; la pretesa creditoria ben documentata; che, in assenza di una disciplina transitoria della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, il piano di classifica precedentemente adottato è ancora vigente. 8.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 9.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 10. Le cause sono state trattate all’adunanza camerale del 16 maggio 2023. CONSIDERATO 1.Nel giudizio n. 14855/2019 r.g . la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto: 1) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nel difetto di motivazione dell’avviso tributario, che non consente di verificarené la propria legittimazione passiva, né la ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, né la correttezza degli importi indicati, ed il mancato esame dell’elenco contabile allegato; 2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nella mancata valutazione del giudicato formatosi relativamente alla non debenza del tributo (giudicato relativo alle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Salerno n. 5418 del 2014 e n. 4978 del 2015); 3) l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 33 e 34 della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, in virtù dei quali il piano di classifica adottato nel 1997 non può esplicare effetto per gli anni di imposta 2014 e 2015, e degli artt. 2697 cod.civ., 7 della legge n. 212 del 2000 e 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003, non potendo farsi discendere l’assolvimento dell’onere probatorio e motivazionale da parte del Consorzio da un piano di classifica di 18 anni prima, del tutto sganciato dalla realtà fattuale degli anni di imposta ed in contrasto con giudicati intervenuti tra le parti; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., dellaperizia giurata prodotta, la carenza di motivazione e l’errata applicazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio. 2.Nel giudizio n. 20559 r.g. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto: 1) l’omessa ed insufficiente applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., su un fatto decisivo, valutato in maniera diversa nella sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado, con conseguente inconfigurabilità della preclusione della doppia conforme – fatto consistente nella diversa valutazione dei due giudici di merito circa l’adozione di un piano di classifica; 2) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella mancata valutazione del giudicato formatosi relativamente alla non debenza del tributo con riferimento all’annualità del 2014 e del 2016 tra le stesse parti; 3) l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 33 e 34 della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, in virtù dei quali il piano di classifica adottato nel 1997 non può esplicare effetto per gli anni di imposta 2014 e 2015, e degli artt. 2697 cod.civ., 7 della legge n. 212 del 2000 e 33 della citata legge regionale n. 4 del 2003, non potendo farsi discendere l’assolvimento dell’onere probatorio e motivazionale da parte del Consorzio da un piano di classifica di 18 anni prima, del tutto sganciato dalla realtà fattuale degli anni di imposta ed in contrasto con giudicati intervenuti tra le parti; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., della perizia giurata prodotta, la carenza di motivazione e l’errata applicazione della regola di ripartizionedell’onere probatorio. 3. Preliminarmente il Collegio rileva che i due giudizi in esame, pendenti tra le stesse parti, sembrano riguardare due diversi avvisi di pagamento aventi, però, ad oggetto le stesse annualità e gli stessi beni, i quali, quindi, necessariamente interferiscono tra di loro. Da tale premessa deriva la necessità di riunire i due giudizi e rinviarne la trattazione alla pubblica udienza, acquisendo i relativi fascicoli di ufficio, al fine di effettuare i necessari controlli, ed assegnando, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.civ. un termine alle parti affinché deducano sul punto e sulla persistenza dell’interesse all’impugnazione in entrambi i giudizi, specificando eventualmente se gli avvisi di pagamento de quibus si riferiscono a immobili diversi o ad annualità in tutto o in parte diverse. In proposito va rilevato che, sebbene gli avvisi di pagamento hanno un numero diverso e presentano una piccola differenza di importo e sebbene nel ricorso introduttivo (parte dedicata allo svolgimento del processo) della causa n. 14855 sono menzionate le annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, in entrambe le sentenze impugnate si legge che gli avvisi di pagamento si riferiscono unicamente alle annualità 2014 e 2015 e dagli atti allegati al ricorso i beni sembrano i medesimi. Occorre pure sottolineare che si tratta di due avvisi di pagamento e, cioè, di atti strutturalmente uguali e che la pronuncia di questa Corte ed il conseguente giudicato, tenuto conto, peraltro, della natura di impugnazione merito del giudizio tributario, rischia di avere ad oggetto lo stesso identico rapporto tributario (in misura integrale o quantomeno parziale). Ciò determinerebbe gravi ripercussioni in ordine non solo alla coerenza dell’ordinamento, messa in crisi dal potenzialeconflitto tra giudicati, ma anche in ordine al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che viene pregiudicato dalla instaurazione di una molteplicità di giudizi sulla stessa identica controversia. Del resto, deve ribadirsi che il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta, essendo emendabile anche in sede di impugnazione l'omessa cancellazione, che inficia radicalmente la sentenza, anche se non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa (Cass., Sez. L, 3/4/2014, n. 7813; v. anche Cass., Sez. U, 5/4/2007, n. 8527). Né è pertinente, nel caso di specie, il precedente Cass., Sez. 5, n. 30/10/2018, n. 27581 (nel processo tributario, ove all'impugnazione della cartella esattoriale segua quella della successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" processuale, trattandosi di giudizi aventi "petitum" e "causa petendi" differenti), visto i due giudizi in esame si riferiscono a due avvisi di pagamento e non ad un avviso impositivo ed una cartella esattoriale, che sono atti strutturalmente diversi. 4. A tali rilievi deve aggiungersi che parte ricorrente ha formulato un’eccezione di giudicato esterno, ma che non è chiaro se le sentenze passate in giudicato prima delle sentenze impugnate siano state prodotte nel giudizio di merito. Occorre, dunque, acquisire il fascicolo di ufficio anche per verificare tale aspetto, invitando le parti a dedurre sul punto e sulla eventuale possibilità di produrre la sentenza passata in giudicato anteriormente a quella impugnata (soprattutto laddove riguardante non una diversa, ma la medesima annualità della stessa imposta) per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ., quale documento incidente sull’ammissibilità del ricorso (più precisamente sull’interesse) e/o sulla nullità della sentenza, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità già richiamati e di quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass., Sez. 5, 8/04/2022, n. 11481). 5.La delicatezza delle questioni prospettate impone il rinvio alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte: dispone la riunione del giudizio n. 20559/2019 r.g. a quello n. 14855/2019 r.g.; manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei giudizi riuniti; rinvia la causa a nuovo ruolo per la trat
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