CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2018
Cassazione n. 10051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27131/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, VIA G [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 273/2018 ; depositata il29/03/2018; R.G.N. 4523/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto, sia pure con diversa motivazione, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PA (d’ora in avanti “Formez”) e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Formez al pagamento, in favore di ciascuna lavoratrice, dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, della legge 183 del 2010, nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che: -dal 2000 al 2003 le lavoratrici hanno svolto attività alle dipendenze di Formautonomie spa, società in house del Formez, ente esercente attività di promozione e realizzazione di interventi di formazione e consulenza in favore di enti pubblici; -il 19.12.2007 Formautonomie spa è stata posta in liquidazione; -il 18.12.2007 è stato concluso un accordo tra Formautonomie spa, le organizzazioni sindacali, Formez PA e Anci, in base al quale questi ultimi due enti si sono impegnati ad assumere direttamente, o attraverso strutture collegate, 26 dipendenti di Formautonomie spa, come poi effettivamente accaduto; -le attuali ricorrenti (non comprese tra i citati 26) sono state distaccate presso Formez a partire da maggio 2008 e fino al 31 gennaio 2010, anche in base a successive proroghe; -il 29.1.2010 hanno ricevuto la comunicazione della Formautonomie spa di non presentarsi al lavoro a decorrere dall’1.2.2010 per la scadenza del distacco; -l’1.3.2010 hanno ricevuto la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo e il 28.6.2010 la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. I giudici di appello, in difformità sul punto dalla sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la nullità dei distacchi perché finalizzati all’esclusivo interesse di Formez e non anche della distaccante), hanno ritenuto: che l’interesse del distaccante non dovesse necessariamente avere carattere economico-produttivo, purché risultasse effettivo e concretamente verificabile; che, come desumibile dall’art. 8, decreto legge 148/1993, convertito dalla legge 236/1993, espressamente fatto salvo dall’art. 30, d.lgs. 276/2003, il distacco previsto da un accordo sindacale, finalizzato ad evitare l'estinzione di unapluralità di rapporti di lavoro, è per definizione legittimo; che, comunque, pure in mancanza di accordi sindacali, ove sia provato che il distaccante persegua l'interesse al mantenimento del livello occupazionale, il distacco deve considerarsi legittimo, purché sussistano gli altri requisiti; che nel caso di specie Formautonomie spa era stata posta in liquidazione; che per evitare la perdita dei posti di lavoro era stato concluso un accordo sindacale con vari enti, tra cui Formez e Anci che si erano obbligati all'assunzione dei dipendenti di Formautonomie spa; che questo obbligo era stato solo in parte adempiuto da Formez a causa dei vincoli derivanti dalla sua natura e dalla soggezione al Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA]; che il distacco aveva rappresentato il mezzo alternativo per evitare il licenziamento delle lavoratrici per cui è causa; che tale interesse del distaccante e del distaccatario si collocava in un contesto di gruppo di enti, rilevante ai fini dell’art. 30, comma 4 ter, d.lgs. 276/2003, introdotto dal decreto legge 76/2013, convertito dalla legge 99/2013; che nella fattispecie in esame sussisteva il requisito della temporaneità del distacco ma mancava l’altro requisito, cioè la finalità del distacco allo svolgimento “di una determinata attività lavorativa”; che il distacco era stato disposto per fini esclusivamente formativi, cioè per fare acquisire alle lavoratrici le principali procedure applicate da Formez, in vista di una successiva assunzione alle dipendenze di quest'ultimo; che tale interesse è incompatibile con il distacco, che deve essere disposto per lo svolgimento di un'attività lavorativa, con conseguente nullità dello stesso; che la nullità del distacco per difetto dei requisiti essenziali porta a configurare come esistente una somministrazione irregolare di manodopera, realizzatasi attraverso la dissociazione tra il formale datore di lavoro e l'utilizzatore esclusivo della prestazione, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4 bis, d.lgs. 276/2003; che doveva confermarsi la statuizione di primo grado quanto all’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Formez dall’inizio del distacco e alla condanna di quest’ultimo a riammettere in servizio le lavoratrici; che sul piano delle conseguenze economiche doveva trovare applicazione l'art. 32 della legge 183/2010, con accoglimento dell’appello incidentale sul punto. 4. Avverso tale sentenza Formez PA ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. 175/2016 e dell’art. 97 Cost. Si assume che la pronuncia d'appello, nella parte in cui ha dichiarato costituito tra le lavoratrici e Formez un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, abbia violato i divieti e i limiti alle assunzioni previsti per gli organismi in house providing dall'art. 19 cit.; che lo ius superveniens, intervenuto nelle more del giudizio di appello, fosse applicabile in ogni stato e grado del giudizio; che Formez è un'associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, ente in house del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA]; che Formez è inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto economico consolidato dello Stato e con d.p.c.m. del 7.2.2007 è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti; che la natura di ente in house d Formez è sempre stata posta all'attenzione del giudicante, sia in primo che in secondo grado, e che la Corte d'appello ha del tutto omesso di valutare la questione relativa alla natura in house di tale ente e alle disposizioni di legge sopravvenute (d.lgs. 175/2016) che impedivano di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 6. Il motivo non può trovare accoglimento. 7. Il d.lgs. 175 del 2016, e quindi anche il suo art. 19, si applicano esclusivamente ai soggetti giuridici che abbiano i requisiti per essere qualificati “società a partecipazione pubblica” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20632 del 2022; n. 26738 del 2021; n. 32608 del 2019, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, tutte relative a soggetti giuridici aventi forma societaria). [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 6 del 2010, è “un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica”; esso non ha forma societaria e quindi deve ritenersi non pertinente il richiamo fatto al citato art. 19. Peraltro, quest’ultima disposizione non potrebbe trovare applicazione rispetto al distacco oggetto di causa in quanto risalente al maggio 2008, cioè ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 175 del 2016 ed anche del d.l. n. 12 del 25.6.2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, anch’esso concernente le “società a partecipazione pubblica totale o di controllo” (v. Cass. n. 4571 del 2022; Cass. 3621 del 2018; Cass. n. 4897 del 2018; con specifico riferimento a Formez P.A. v. Cass.n. 32696 del 2018; Cass. n. 29926 del 2018; Cass. n. 27228 del 2018). 8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Formez in ragione di quanto disposto dell'art. 19 citato. 9. La censura non può trovare accoglimento. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011). Le argomentazioni svolte nell’esame del primo motivo di ricorso inducono a ritenere integrato un rigetto implicito della questione relativa al supposto divieto di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Formez. 10. Con il terzo motivo si imputa alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la stessa considerato le allegazioni delle lavoratrici nel ricorso introduttivo di primo grado, non contestate dal Formez, circa lo svolgimento durante il distacco di precise prestazioni lavorative nell'ambito degli uffici del distaccatario e per avere errato nel ritenere eseguita invece una attività solo formativa. 11. Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte d’appello ha preso in esame i fatti allegati dalle lavoratrici e da Formez e sulla base di tali conformi allegazioni ha ritenuto che il distacco delle ex dipendenti di Formautonomie spa avesse finalità esclusivamente formative. A pag. 2 della sentenza sono riportate le allegazioni delle ricorrenti tra cui la seguente: “come si evinceva dalla stessa comunicazione di distacco, questo era stato disposto nell’esclusivo interesse di Formez PA, ossia quello di formare le ricorrenti in vista della loro successiva assunzione”. Inoltre, a pag.13 della medesima sentenza si legge che “come dedotto dallo stesso Formez PA, il distacco è stato disposto per fini formativi, ossia per far acquisire alle lavoratrici […] le principale procedure applicate da Formez PA” (in tal senso v. anche pag. 33 del ricorso). Né la conclusione adottata dalla Corte di merito può ritenersi inficiata dai brani tratti dal ricorso introduttivo delle lavoratrici e trascritti alle pagine 28-29 del ricorso in cassazione atteso che, dal punto di vista logico, lo svolgimento di attività pratiche nonè incompatibile con la finalità formativa avente natura teorico- pratica (come risultante a pag. 13, penultimo rigo, della sentenza d’appello). 12. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. 276/2003. Si sostiene come tale disposizione richieda, ai fini della legittimità del distacco, l'esistenza di un interesse in capo al distaccante, e non al distaccatario, a che i lavoratori distaccati svolgano una determinata prestazione lavorativa. Si critica la sentenza impugnata per avere letto la finalità formativa, individuata quale giustificazione del distacco, come funzionale all'interesse di Formez alla futura assunzione delle lavoratrici distaccate, anziché in stretto collegamento all'interesse della società distaccante al mantenimento dei livelli occupazionali e all'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro; ciò specialmente in ragione della appartenenza della distaccante e della distaccataria al medesimo “gruppo”, circostanza che rende legittimo il distacco ove funzionale al programma economico del “gruppo” o allo scopo di far acquisire ai dipendenti nuove conoscenze professionali, nell’ottica della “formazione” del lavoratore, anche in vista del successivo invio presso un’altra società del “gruppo”. 13. La prima censura del motivo di ricorso in esame non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha considerato requisito necessario ai fini del legittimo distacco l'esistenza in capo al distaccante (e non al distaccatario) di un interesse al distacco dei dipendenti ed ha accertato l’esistenza nel caso in esame di tale requisito, cioè l’interesse del distaccante finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali. La Corte d’appello ha giudicato nullo il distacco perché disposto, non per lo svolgimento di un’attività lavorativa presso il distaccatario, bensìper scopi formativi del personale, in vista di una possibile assunzione alle dipendenze del distaccatario medesimo. Una simile finalità è stata giudicata estranea alla natura e ai requisiti dell’istituto in esame. 14. Neppure la seconda censura può trovare accoglimento. 15. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il comma 4 dell’art. 30 cit. prevede che “resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Quest’ultima disposizione stabilisce: "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea". 16. L’interpretazione adottata dai giudici di appello (e qui non censurata), che hanno giudicato il mantenimento dei livelli occupazionali quale elemento idoneo ad integrare l’interesse del distaccante, anche al di fuori dello schema normativo di cui all’art. 8, decreto legge 148/1993 cit. e specie ove tale interesse si collochi nell’ambito di un “gruppo” di enti (v. sentenza appello pag. 12), non legittima alcuna deroga agli ulteriori requisiti dell’istituto giuridico in esame e, specificamente, alla finalizzazione del distacco allo svolgimento “di una determinata attività lavorativa”. 17. Questa Corte ha chiarito che, al di fuori dell’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694/2009). Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, incensurabile in cassazione, se non sotto il profilo del difetto di motivazione nei limiti di cui all’art. 132 c.p.c. La Corte di merito ha accertato come il distacco delle lavoratrici fosse stato disposto unicamente per finalità formative e non per la necessità di svolgimento di una determinata attività lavorativa, con conseguente nullità dello stesso. 18. Con il quinto motivo di ricorso si imputa alla sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che l'assunzione di nuovo personale da parte di Formez non poteva che avvenire tramite procedure di selezione ad evidenza pubblica, il che conferma come l'interesse della distaccante alla formazione delle dipendenti fosse strettamente intrecciato con l'interesse della stessa e delle altre società del gruppo al mantenimento dei livelli occupazionali e con l’interesse delle lavoratrici che avrebbero così potuto partecipare alle future selezioni forti di un'esperienza di lavoro maturata sul campo (anche se poi la loro scelta fu di non partecipare a dette selezioni). 19. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia l’omesso esame non di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, come necessario ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., bensì di questioni giuridiche estranee all’ambito del vizio denunciato. 20. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. Si definisce apodittica la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto evidente che l’interesse formativo delle distaccate facesse capo al Formez e che durante il periodo di distacco le stesse fossero state destinatarie di iniziative formative teorico-pratiche da parte del Centro stesso, finalizzate alla loro futura assunzione, di esclusivo interesse di Formez. Si sottolinea come la motivazione non lasci comprendere da quali elementi la Corte d'appello abbia desunto l'adibizione delle distaccate ad attività formative teorico-pratiche, atteso che la stessa sentenza riporta come le lavoratrici avessero allegato in fatto di essere state destinate a “compiti riconducibili ad attività istituzionali di Formez PZ”. Si assume come dagli accordi sindacali del 18.12.2007 e del 21.2.2008, posti a base della sentenza impugnata, risultasse in modo evidente che l'interesse di Formez all'assunzione delle distaccate non andasse oltre l’interesse del gruppo al mantenimento dei livelli occupazionali, anche dopo la cessazione di ogni attività da parte di Formautonomie spa. 21. Il motivo è inammissibile in ragione di quanto già esposto nell’analisi del terzo motivo di ricorso. 22. Per le considerazioni finora svolte il ricorso deve essere respinto. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ricorrendone i presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso perspese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà at