CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026MARCELLO FLORIS, [OSCURATO:PERSONA];2356- controricorrente –avverso la sentenza n. 349/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/05/2025 R.G.N. 1216/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NDumoertot r.e gistro generale 22281/2025Numero sezionale 2356/2026PAOLA FILIPPI ha depositato conclusioni scritte. Numero di raccolta generale 17966/2026Data pubblicazione 04/06/20261. La Corte di Appello di Milano respingeva il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza del Tribunale della medesima cittàche aveva già rigettato il ricorso dell’ente previdenziale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] volto ad accertare la legittimità delprovvedimento di revoca/eliminazione della prestazionepensionistica di detta lavoratrice per mancato perfezionamentodel requisito contributivo necessario per accedere alprepensionamento ex art. 37 l. n. 416/1981.Nel dettaglio l’Ente previdenziale negava il diritto allaprestazione, avendo provveduto all’annullamento in autotutela,per la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], della contribuzione figurativaCIGS - riservata al personale dell’editoria in caso di crisiaziendale ex art. 35 della medesima legge - per il periodo dal25.7.2013 al 31.7.2013.2. Propone ricorso per cassazione l’INPS con tre motivi.3. Resiste con controricorso la pensionata indicata in epigrafe.4. La Procura Generale, in persona della sostituta procuratricePaola Filippi, deposita memoria in cui conclude per il rigetto delricorso.5. L’ente previdenziale deposita altresì memoria di discussionein vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 35 e 37 della l. n.416 del 1981.L’Inps rappresenta che l’accesso al pensionamento anticNiupmaertoo re gistro generale 22281/2025Numero sezionale 2356/2026postula necessariamente che la lavoratrice sia regolaNrummeeron dti era ccolta generale 17966/2026stata ammessa alla CIGS ex art. 35 della l. n. 416 cit., sicchDéat a pubblicazione 04/06/2026nega il diritto alla fruizione di detto trattamento, in capo allaGermani facendo ella parte del personale della società indistacco.Con richiamo al decreto del Direttore generale del Ministero dellavoro del 13.1.2012 n. 63737, insiste ancora che la lavoratricenon fosse impegnata presso l’unità produttiva della Manzonis.p.a. di Milano, essendo, per converso, in distacco presso GELEs.p.a. sin dal 1.6.2011.Conclusivamente afferma che la lavoratrice, in considerazionidelle osservazioni innanzi svolte, non era addetta all’unitàproduttiva interessata dalla sospensione.Argomenta ancora che va in ogni caso escluso che ilprovvedimento con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. colloca ladipendente in CIGS costituisca revoca del disposto distacco perfatti concludenti, legittimando, quindi, il ricorso alla cassaintegrazione, tanto perché la sussistenza dei presupposti per lacollocazione in cassa va verificata con riguardo alla situazioneoccupazionale e produttiva esistente al momento in cuil’imprenditore richiede di accedere, per le unità produttiveinteressate, ai benefici dell’intervento.Né argomenti per la spettanza della CIGS ai lavoratori indistacco possono trarsi dagli accordi sindacali, irrilevante altresìl’accertata carenza di condotte fraudolente.1.1. Al fine di esaminare la questione qui sottoposta, occorreeffettuare alcune premesse.Il distacco privatistico, ex art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003, è lostrumento che il datore di lavoro (distaccante) utilizza persoddisfare un proprio interesse,Numero registro generale 22281/2025ponendo temporaneamente uno o più lavoratori a disposizioneN umero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 17966/2026di un altro soggetto (distaccatario). Data pubblicazione 04/06/2026Ne consegue, che il rapporto di lavoro resta in carico aldistaccante, che rimane responsabile del pagamento diretribuzione e contributi (ex art. 30 comma 2 cit.).1.2. Tanto premesso, è incontroverso che detto è lo strumentogiuridico utilizzato nel caso di specie dal datore - distaccante perallocare la [OSCURATO:PERSONA] a lavorare presso il distaccatario.Del pari è ormai fuor di discussione, stanti gli accertamentieffettuati in fase di merito (si veda la sentenza impugnata pag.5 e ss.), che nel disporre il distacco non sia stata commessaalcuna attività fraudolenta, in quanto la dipendente,effettivamente, eseguendo gli ordini del proprio datoredistaccante, prestava servizio presso il distaccatario.Sulla base dell’interpretazione degli accordi collettivi e deiprovvedimenti citati ed esaminati in sentenza, con valutazionedi merito qui non più sindacabile, la Corte territoriale ha inoltreaccertato che la [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della platea deidipendenti coinvolti nella procedura (cfr. pag. 9 in fondo e pag.10 della sentenza).1.3. L’impossibilità di ritornare sull’affermazione di fatto di cuiinnanzi (la ricomprensione della dipendente tra i soggetticoinvolti nella procedura) delimita la censura ad esaminarsi -tutte le altre doglianze inammissibili, ridondando in richieste divalutazione di merito - alla sola questione della compatibilità omeno -a monte- tra il distacco e la collocazione in CIGS.1.4. Ebbene, ritiene il Collegio, che, fermi i limiti esterni (nellospecifico i limiti numerici dei lavoratori da sottoporre a CIGS,come individuati nel provvedimento di autorizzazione allaintegrazione salariale), esclusa la fraudolenza dell’operazione, ildatore di lavoro ben possa, esercitando prerogative e libertà aNumero registro generale 22281/2025lui riconosciute ex art. 41 Cost., individuare, nel rispetto deglNi umero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 17966/2026accordi collettivi raggiunti, quali attività e quali lavoratoDrait a pubblicazione 04/06/2026sospendere, fra di essi ricompresi anche quelli in distacco.Supporta l’affermazione innanzi compiuta la natura del distacco,istituto che non determina alcuna novazione soggettiva delrapporto di lavoro: il prestatore resta dipendente deldistaccante, il quale conserva la titolarità del rapporto, il poteredisciplinare e soprattutto, come già anticipato, gli obblighiretributivi e contributivi.Il distaccatario esercita il potere direttivo, ma solo nei limiti incui è funzionale all’esecuzione della prestazione e naturalmentecon riguardo al periodo temporale in cui il lavoratore effettua laprestazione presso di lui.In tal senso è costante la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il distacco costituisce una mera “modificazione dellemodalità di esecuzione della prestazione”, senza alterazione delvincolo contrattuale originario (cfr. Cass. n. 17748/2004, che,sebbene riferito ad un diverso ambiente normativo, esprimeprincipi generali; ma anche Cass. n. 9694/2009 e Cass. n.26138/2013 e giurisprudenza ivi citata e successiva).Si è in presenza, insomma, di una dissociazione fra il soggettoche ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivobeneficiario della prestazione, dissociazione consentita, però,soltanto a condizione che continui ad operare, sul pianofunzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con ildistaccante, nel senso che il distacco realizza uno specificointeresse imprenditoriale che consente di qualificare il distaccomedesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone,così determinando una mera modifica – a carattere nondefinitivo - delle modalità di esecuzione della prestazioneNumero registro generale 22281/2025lavorativa (Cass. n. 9694/2009, ma anche più di recente CassN. umero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 17966/2026n. 10051/2023). Data pubblicazione 04/06/2026Del resto questa Corte, anche di recente, sul punto ha ribaditoche i requisiti essenziali dell’istituto restano l’interesse deldistaccante e la temporaneità, la cui assenza comportaillegittimità del distacco (cfr. Cass. n. 18959/2004; Cass.10051/2023; Cass. n. 10396/2023).1.5. Se il rapporto resta in capo al distaccante, è coerente chesia quest’ultimo il soggetto legittimato a esercitare i poteri digestione delle sospensioni dal lavoro, inclusa la collocazione inCIGS, vieppiù restando egli obbligato al pagamento diretribuzione e contribuzione.La cassa integrazione straordinaria, infatti, incide sul rapportoobbligatorio tra datore-distaccante e lavoratore, sicché restairrilevante – per le ragioni innanzi esposte - che la prestazione,per il periodo temporale immediatamente antecedente allaCIGS, sia stata eseguita presso il distaccatario.Del resto, durante la CIGS si verifica una sospensione oriduzione dell’obbligo lavorativo, che presupponenecessariamente il potere organizzativo del datore-distaccantetitolare del rapporto, potere che nel distacco non si trasferiscemai integralmente, come già detto, al distaccatario.Sul piano sistematico, poi, negare tale facoltà determinerebbeun’irragionevole frattura tra titolarità del rapporto e strumentidi gestione della crisi d’impresa, impedendo al distaccante diutilizzare un ammortizzatore sociale rispetto a lavoratori checontinuano a gravare sul suo assetto economico e contributivo,tale ultima considerazione essendo – pare al Collegio –dirimente.Il distacco, insomma, è un fenomeno organizzativo del tutto“interno” all’impresa e che realizza una “dissociazioneNumero registro generale 22281/2025funzionale” tra titolarità del rapporto e utilizzazione dellaN umero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 17966/2026prestazione, senza effetti traslativi del contratto, sicché Dialt a pubblicazione 04/06/2026distaccante conserva integralmente il ruolo datoriale, anchenelle vicende patologiche del rapporto.Ne consegue che, ove l’impresa distaccante sia ammessa allaCIGS e il lavoratore rientri nel perimetro soggettivo dellaprocedura, com’è incontestatamente nel caso di specie, nessunaincompatibilità normativa impedisce il suo collocamento inintegrazione salariale, anche se al momento risulti operarepresso il distaccatario.Né può sostenersi che in caso di distacco del dipendente manchiil presupposto causale e funzionale dell’integrazione salariale,cioè il venir meno del nesso tra sospensione/riduzionedell’attività produttiva del datore beneficiario e la posizionelavorativa del dipendente distaccato, tanto non solo perché illavoratore distaccato - continua a gravare economicamente suldistaccante – ed è fuorisciuto dall’attività di impresa persoddisfare proprio un interesse del distaccante, ma ancheperché, come si è rimarcato, il distacco è atto organizzativodell'impresa che lo dispone che determina solo una meramodifica – a carattere non definitivo - delle modalità diesecuzione della prestazione lavorativaConfortano le conclusioni innanzi raggiunte, in ragione dellaritenuta assenza di preclusioni normative alla compatibilità traCIGS e distacco, anche le conclusioni rassegnate dalla ProcuraGenerale che ha chiesto il rigetto del ricorso.A tanto va solo brevemente aggiunto che restano su altro piano,invece, le questioni del rispetto dei principi di nondiscriminazione, di correttezza nei criteri di scelta e di coerenzacon il programma di riorganizzazione o crisi che non attengonoal rapporto qui in rilievo tra datore ed ente previdenziale.In assenza di frode, quindi, il datore di lavoro distaccantNeu mpeuroò re gistro generale 22281/2025Numero sezionale 2356/2026collocare in cassa integrazione anche il dipendente in disNtuamcerco odi. r accolta generale 17966/2026Conclusivamente il motivo va rigettato. Data pubblicazione 04/06/20262. Con la seconda censura è lamentata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21 nonies della l. n.241 del 1990 e dell’art. 52 l. n. 88 del 1989.L’INPS denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato che la revoca della pensione anticipata giammaiavrebbe potuto essere disposta nel caso qui all’attenzione,stante il disposto normativo dell’art. 21 nonies cit., perché lafattispecie resta invece regolata dalla speciale disposizione dicui alla l. n. 88 del 1989, sicché, a differenza di quanto asseritodalla Corte territoriale, non vi è alcun termine entro il qualel’istituto possa operare la revoca della prestazione pensionistica,salvo naturalmente l’eventuale prescrizione del diritto allarestituzione dei ratei già erogati.3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, è censurata la violazionee falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 108 del 2002, conv.con modif. dalla l. n. 172 del 2002.L’ente previdenziale lamenta ancora l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma che la lavoratrice ha dirittoalla prestazione pensionistica in virtù del citato art. 1-bis, tantoperché il dato testuale di detta disposizione, norma eccezionale,si riferisce esclusivamente all’ipotesi della revoca in autotuteladel provvedimento ministeriale di concessione della CIGS,laddove, nella specie, nessuna revoca ministeriale è stataadottata, essendo in discussione, invece, la correttaindividuazione dei lavoratori aventi diritto al beneficio e – perquanto qui in rilievo – la mancanza del diritto (perchédistaccata) della pensionata.3.1. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trNaumttearot rie gistro generale 22281/2025Numero sezionale 2356/2026congiuntamente. Numero di raccolta generale 17966/2026Entrambi, infatti, presuppongono la fondatezza del primDoat a pubblicazione 04/06/2026motivo e tendono ad attaccare le ulteriori affermazioni dellasentenza impugnata a sostegno della decisione.Ne consegue che rigettata la prima censura, il secondo ed ilterzo motivo restano irrilevanti e dunque sono inammissibili.4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento dellespese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro5.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsied accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sedovuto, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2026.La PresidenteNumero registro generale 22281/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 17966/2026Data pubblicazione 04/06/2026