CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 30959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15781/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] n.15 - domicilio digitale: simonadifonso@ordineavvocatiroma.org-, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del SINDACO pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21 domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-, presso l’[OSCURATO:PERSONA] e quindi presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 4866/2024 depositata i l 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto opposizione all’intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, eccependone l’intervenuta prescrizione: le violazioni di cui si discute erano state sanzionate con l’emissione di ordinanze ingiunzioni, infruttuosamente opposte ex lege n.689/81 e s.m.i. L’opposizione all’intimazione di pagamento era stata respinta dall’adito Giudice di Pace di Roma che, senza pronunciare nel merito sull’eccezione di prescrizione sollevata, aveva ritenuto inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non si potesse avvalere di un titolo esecutivo che era stato formato a favore della Prefettura di Roma. Il Tribunale di Roma, avanti al quale la società aveva proposto appello, aveva modificato la motivazione della pronuncia, pur confermando l’esito, per i seguenti motivi: - il sollecito di pagamento era riferito sì a somme dovute per ordinanze ingiunzioni prefettizie in data 6.3.2014, che però erano state opposte avanti al [OSCURATO:PERSONA] di Roma il quale, con sentenza, aveva respinto le opposizioni; si doveva pertanto fare riferimento alla sentenza di rigetto n.37091/2014, confermativa del credito derivante dalle ingiunzioni di pagamento emesse dalla Prefettura di Roma, con applicazione del disposto dell’art.2953 c.c. prevedente un termine di prescrizione decennale non ancora decorso; tutte le altre questioni - in particolare, la contestazione della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] fatta valere dalla società- erano state considerate assorbite e l’appello era stato respinto. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandolo ad un unico, articolato, motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso A fronte della proposta di definizione anticipata del ricorso formulata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la decisione. Fissata adunanza in camera di consiglio le parti costituite non hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese attraverso memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico articolato motivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la Violazione e falsa applicazione degli art.28 l. n.689/81, art.2953 c.c., art.615 c.p.c., art.7 d. lgs. n.150/2011 in relazione all’art.360 n3 c.p.c. . Nello svolgimento del procedimento di gravame effettuato nel ricorso per cassazione la società ricorrente evidenzia che nessuna delle parti sottoponeva ad impugnazione il capo della sentenza di primo grado che aveva negato la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di far valere un titolo esecutivo emesso dalla Prefettura di Roma . Dato quindi atto che il Tribunale di Roma aveva respinto l’appello, argomentando sull’applicabilità al caso di specie dell’art.2953 c.c. ed escludendo l’intervenuta prescrizione del credito da sanzione, dopo la formulazione del motivo di ricorso nei termini sopra riportati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede che questa Corte intervenga a dirimere due profili intrinsecamente collegati , e cioè: i) la mancata impugnazione (ed espressa conferma integrale) del capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi di atti inter alios ; ii) la presunta applicabilità dell’art.2953 c.c. , che invece non opererebbe in ipotesi di sentenze dichiarative e costitutive e, in particolare, non si applicherebbe ad una pronuncia che non è di condanna ma solo confermativa dell’esistenza del credito, quale è il rigetto dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione. Ciò anche in considerazione del fatto che in detta ultima ipotesi il titolo esecutivo continuerebbe ad essere costituito dalla sola ordinanza ingiunzione. Il motivo di ricorso in esame è in parte inammissibile, in parte infondato. Quanto alla pretesa mancata impugnazione della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui aveva negato la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di far valere un titolo formato dalla Prefettura di Roma, non è dato comprendere chiaramente quale sia di preciso la doglianza sollevata dalla società e in quali termini si articoli, anche in considerazione del fatto che il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado in conformità a quanto supra esposto e quindi con riferimento all’infondatezza, ritenuta assorbente, dell’eccezione di prescrizione. Per questo profilo il motivo in esame appare inammissibile per violazione del disposto dell’art.366 c.p.c., per totale carenza di quegli elementi minimi che permettano prima di tutto di comprendere quale sia e come sia motivata la critica al deciso di appello che si intende sottoporre al vaglio della Corte di legittimità. Ciò anche in considerazione del fatto che il Tribunale di Roma, entrando nel merito della valutazione dell’eccezione di prescrizione, ha chiaramente, seppure in modo implicito attraverso il richiamo all’assorbimento (per questo profilo da considerare improprio), ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non solo legittimata ma anche titolare della pretesa creditoria oggetto dell’ingiunzione. In ogni caso, anche se si intendesse superare il profilo di inammissibilità rilevato, il motivo sarebbe palesemente infondato. Nessun giudicato interno si potrebbe considerare essere intervenuto, già in appello, in ordine alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la sentenza del Giudice di Pace di Roma ha contestato non la legittimazione passiva -anche in ragione del fatto che l’ingiunzione di pagamento era stata formata proprio da [OSCURATO:PERSONA]- ma la titolarità del rapporto sanzionatorio sostanziale al fine di dedurne la carenza di interesse ad agire della società intimata; la declaratoria di inammissibilità della domanda, pronunciata dal Giudice di Pace, non poteva avere e non ha avuto in concreto alcuna incidenza sull’esistenza dell’intimazione di pagamento formata contro la società e ad essa notificata e, in effetti, la società aveva proposto appello lamentandosi proprio della pronuncia relativa alla sua pretesa carenza di interesse ad agire, pur desunta dal Giudice di Pace dall’attribuita estraneità dell’ingiungente alla pretesa creditoria azionata esecutivamente, e insistendo perché fosse invece accertata l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, entrando nel merito della valutazione dell’eccezione di prescrizione, ha chiaramente, seppure in modo implicito come già sopra rilevato, considerato [OSCURATO:PERSONA] non solo legittimata ma anche titolare della pretesa creditoria oggetto dell’ingiunzione e la critica svolta al riguardo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il ricorso è infondata perché, come sottolineato condivisibilmente nella proposta di definizione anticipata, [OSCURATO:PERSONA] è la destinataria delle somme corrispondenti alle sanzioni amministrative in contestazione, essendo stati i verbali di accertamento relativi alle violazioni sanzionate elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] della Capitale -cfr. l’art.201 CdS-: la controricorrente ben poteva intimarne quindi il pagamento anche se le ordinanze ingiunzioni opposte erano state emesse dalla Prefettura. Anche per il profilo della contestazione rivolta al rigetto dell’eccezione di prescrizione il ricorso è infondato. Nel caso di specie le ordinanze ingiunzioni alle quali fa riferimento l’intimazione di pagamento contestata furono opposte ai sensi della legge n.689/81 e s.m.i. e l’opposizione fu respinta nel merito con sentenza del Giudice di Pace di Roma. La conseguenza del rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato è che il titolo esecutivo per l’ottenimento del pagamento della sanzione non è più l’ordinanza ingiunzione ma la sentenza che, respingendo l’opposizione, ha definitivamente accertato l’esistenza ed entità del credito sanzionatorio svincolandolo così dall’atto amministrativo presupposto. Si debbono infatti considerare applicabili alla materia delle sanzioni amministrative in genere, concorrendo un’identica ratio, i principi individuati da questa Corte in materia di illeciti tributari e previdenziali, nel senso che la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione, a ordinanza ingiunzione così come a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. Detta norma prevede che I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni : esclusa quindi in radice l’applicabilità della disposizione in ipotesi di definitività di atti amministrativi per omessa impugnazione tempestiva, essa richiama espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato) ma occorre considerare che, nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 cod. civ. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501 - 01), si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo provvedimenti pur diversi dalla sentenza di condanna in senso proprio ma ai quali era ricollegabile, con il passaggio in giudicato, l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio (così Cass. n.20262/2021). L’indiscutibilità del credito sanzionatorio è quanto avviene anche in materia di rigetto dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione, a prescindere dalla natura dell’illecito amministrativo oggetto di sanzione: l'azione esercitata nel giudizio non è, infatti, la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato (cfr., in materia di sanzioni amministrative, Cass. n. 31817 del 2018, in motiv., la quale, pur negando nello specifico caso esaminato la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del credito recato da una cartella esattoriale in ragione della mancata opposizione ai verbali di infrazione al codice della strada, ha, però, precisato che il principio espresso dalle Sezioni Unite del 2009, come sopra ricordato, opera soltanto se ‘’prima della cartella non si sia formato un titolo esecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio’’, ferma restando, invece, l'operatività della predetta conversione ‘’in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo’’) -così Cass.n.7177/2022; cfr. anche, in materia previdenziale, Cass. n. 20261 del 2021, e in materia tributaria, Cass. n. 11760 del 2019-. In conclusione, nei casi richiamati, e quindi anche in ipotesi di opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni al codice della strada, non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale così, ancora, Cass. n.20262/2021. Per le considerazioni svolte si deve concludere per il rigetto del ricorso, così come indicato dalla proposta di definizione anticipata. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. 13. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad € 1.100,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri