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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 07177/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4456-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE; - intimati - avverso la SENTENZA n. 540/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza con cui il giudice di pace, in data 31/5/2017, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 11020120005021583001 e alla correlata intimazione, dichiarando, per contro, esigibile le pretese creditorie ivi esposte.

2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la cartella di pagamento e l'intimazione oggetto di impugnazione traevano origine dalle sentenze, passate in giudicato, con le quali, il 16/9/2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace aveva respinto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ordinanze-ingiunzione del prefetto di Torino che, a loro volta, avevano respinto l'opposizione della stessa avverso i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha, in sostanza, ritenuto che le predette sentenze avevano svolto la funzione di accertamento dei diritti di credito fatti valere dall'amministrazione con l'ingiunzione opposta e che, di conseguenza, tali pretese erano assoggettate al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c..

3. Né rileva, ha aggiunto il tribunale, la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], quale conducente dell'autovettura, è stato assolto, posto l'appellata aveva dedotto, quale unico motivo d'opposizione alla cartella impugnata, la prescrizione del credito, senza produrre in giudizio nei termini di legge la sentenza richiamata, depositata solo in sede di discussione della causa.

Del resto, dai documenti prodotti non si evince la piena corrispondenza dei fatti fondanti la pretesa creditoria in esame rispetto a quelli oggetto di accertamento in sede penale, sia sotto il profilo soggettivo, che con riguardo ai reati contestati ed esaminati.

4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

5. Il Comune e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati.

6. La ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2021 n. 4456 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i crediti esposti nella cartella di pagamento impugnata fossero assoggettati al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. senza, tuttavia, considerare che tale norma presuppone il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, laddove, al contrario, le sentenze emesse dal giudice di pace in data 16/9/2010 e in data 8/2/2011, essendosi limitate a respingere l'opposizione proposta dalla Scrudato avverso le ordinanze ingiunzione del prefetto, non contengono la condanna della stessa al pagamento di alcuna somma, trovando, pertanto, applicazione la norma prevista dall'art. 28 della

I. n. 689 del 1981.

8. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che: - il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; - qualora per i relativi crediti sia Ric. 2021 n. 4456 - Sei. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che nel caso, ricorrente nella vicenda in esame, in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass.

SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 33797 del 2019).

In effetti, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato (cfr., in materia di sanzioni amministrative, Cass. n. 31817 del 2018, in motiv., la quale, pur negando nel caso esaminato la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del credito recato da una cartella esattoriale in ragione della mancata opposizione ai verbali di infrazione al codice della strada, ha, però, aggiunto che il principio espresso dalle Sezioni Unite, come sopra ricordato, opera soltanto se "prima della cartella non si sia formato un titolo esecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio", ferma restando, tuttavia, l'operatività della predetta conversione "in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"; in materia previdenziale, Cass. n. 20261 del 2021; cfr. in materia tributaria, Cass. n. 11760 del 2019).

9. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., in Ric. 2021 n. 4456 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente avesse depositato oltre i termini di legge la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto da cui erano derivate le sanzioni inflitte alla opponente quale proprietaria dell'autovettura, senza, tuttavia, considerare che tanto la produzione della predetta sentenza, quanto le deduzioni volte a far dichiarare l'estinzione del credito alle sanzioni oggetto di riscossione con la cartella opposta, sono state tempestivamente operate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

10. Il motivo è \infondatoi.

La ricorrente, infatti, si è . — limitata a censurare la sentenza impugnata solo nella parte in cui ha ritenuto che l'opponente avesse tardivamente depositato la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto da cui erano derivate le sanzioni inflitte alla opponente come responsabile in solido in quanto proprietaria dell'autovettura: senza, tuttavia, contestare la statuizione con la quale la stessa sentenza ha affermato che dai documenti prodotti non si evinceva la piena corrispondenza dei fatti fondanti la pretesa creditoria in esame rispetto a quelli oggetto di accertamento in sede penale, sia sotto il profilo soggettivo, che con riguardo ai reati contestati ed esaminati.

Ed è, invece, noto che se la decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali (come nel caso di specie) logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.

SU n. 7931 2013).

11. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.

Ric. 2021 n. 4456 - 5ez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022

12. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del Comune.

13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4456-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE; - intimati - avverso la SENTENZA n. 540/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza con cui il giudice di pace, in data 31/5/2017, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 11020120005021583001 e alla correlata intimazione, dichiarando, per contro, esigibile le pretese creditorie ivi esposte. 2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la cartella di pagamento e l'intimazione oggetto di impugnazione traevano origine dalle sentenze, passate in giudicato, con le quali, il 16/9/2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace aveva respinto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ordinanze-ingiunzione del prefetto di Torino che, a loro volta, avevano respinto l'opposizione della stessa avverso i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha, in sostanza, ritenuto che le predette sentenze avevano svolto la funzione di accertamento dei diritti di credito fatti valere dall'amministrazione con l'ingiunzione opposta e che, di conseguenza, tali pretese erano assoggettate al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.. 3. Né rileva, ha aggiunto il tribunale, la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], quale conducente dell'autovettura, è stato assolto, posto l'appellata aveva dedotto, quale unico motivo d'opposizione alla cartella impugnata, la prescrizione del credito, senza produrre in giudizio nei termini di legge la sentenza richiamata, depositata solo in sede di discussione della causa. Del resto, dai documenti prodotti non si evince la piena corrispondenza dei fatti fondanti la pretesa creditoria in esame rispetto a quelli oggetto di accertamento in sede penale, sia sotto il profilo soggettivo, che con riguardo ai reati contestati ed esaminati. 4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 5. Il Comune e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati. 6. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2021 n. 4456 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i crediti esposti nella cartella di pagamento impugnata fossero assoggettati al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. senza, tuttavia, considerare che tale norma presuppone il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, laddove, al contrario, le sentenze emesse dal giudice di pace in data 16/9/2010 e in data 8/2/2011, essendosi limitate a respingere l'opposizione proposta dalla Scrudato avverso le ordinanze ingiunzione del prefetto, non contengono la condanna della stessa al pagamento di alcuna somma, trovando, pertanto, applicazione la norma prevista dall'art. 28 della I. n. 689 del 1981. 8. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che: - il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; - qualora per i relativi crediti sia Ric. 2021 n. 4456 - Sei. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che nel caso, ricorrente nella vicenda in esame, in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 33797 del 2019). In effetti, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato (cfr., in materia di sanzioni amministrative, Cass. n. 31817 del 2018, in motiv., la quale, pur negando nel caso esaminato la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del credito recato da una cartella esattoriale in ragione della mancata opposizione ai verbali di infrazione al codice della strada, ha, però, aggiunto che il principio espresso dalle Sezioni Unite, come sopra ricordato, opera soltanto se "prima della cartella non si sia formato un titolo esecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio", ferma restando, tuttavia, l'operatività della predetta conversione "in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"; in materia previdenziale, Cass. n. 20261 del 2021; cfr. in materia tributaria, Cass. n. 11760 del 2019). 9. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., in Ric. 2021 n. 4456 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente avesse depositato oltre i termini di legge la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto da cui erano derivate le sanzioni inflitte alla opponente quale proprietaria dell'autovettura, senza, tuttavia, considerare che tanto la produzione della predetta sentenza, quanto le deduzioni volte a far dichiarare l'estinzione del credito alle sanzioni oggetto di riscossione con la cartella opposta, sono state tempestivamente operate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10. Il motivo è \infondatoi. La ricorrente, infatti, si è . — limitata a censurare la sentenza impugnata solo nella parte in cui ha ritenuto che l'opponente avesse tardivamente depositato la sentenza con la quale, in data 12/10/2011, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto da cui erano derivate le sanzioni inflitte alla opponente come responsabile in solido in quanto proprietaria dell'autovettura: senza, tuttavia, contestare la statuizione con la quale la stessa sentenza ha affermato che dai documenti prodotti non si evinceva la piena corrispondenza dei fatti fondanti la pretesa creditoria in esame rispetto a quelli oggetto di accertamento in sede penale, sia sotto il profilo soggettivo, che con riguardo ai reati contestati ed esaminati. Ed è, invece, noto che se la decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali (come nel caso di specie) logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. SU n. 7931 2013). 11. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. Ric. 2021 n. 4456 - 5ez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 12. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del Comune. 13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2,