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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14201/2026

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in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 3988/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data15/02/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza n. 21810/2022 con la quale ilGiudice di pace di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso da essaproposto avverso un avviso di pagamento (a sua volta, fondato suun’ordinanza di ingiunzione prefettizia per violazione del Codice dellaNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026Strada, la cui legittimità era stata confermata con sentenza n. 36309/2015del Giudice di pace di Roma, che era passata in giudicato), ritenendo che ildetto avviso, non avendo la veste giuridica di un vero e proprio attoimpositivo, non era autonomamente impugnabile.2.

Il Tribunale di Roma rigettava il gravame, affermando che il terminedecennale di cui all’art. 2953 c.c., in presenza di una sentenza passata ingiudicato che avesse rigettato la domanda introduttiva del giudizio, eraapplicabile altresì a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti purdiversi dalla “sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile algiudicato l’indiscutibilità del credito oggetto del giudizio, e che la sentenzaa Sezioni Unite della Cassazione n. 25790/2009, seppur pronunciata inmateria di sanzioni tributarie, fissava un principio generale estensibileanche ai crediti derivanti da ordinanza-ingiunzione, sicché la richiesta dipagamento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era incorsanella prescrizione decennale.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 l. n. 689/1981, 2953 c.c., 615 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunalevalorizzato pronunce di questa Corte concernenti casi relativi ad ingiunzionedi pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per laviolazione di norme tributarie, laddove il caso in esame è attinente asanzione extratributaria, in quanto relativa a violazione del Codice dellaStrada, con la conseguenza che, non applicandosi l’art. 2953 c.c. e, dunque,non operando la conversione del termine breve quinquennale in quellodecennale ordinario, la pretesa creditoria era prescritta.1.1.

Il motivo è infondato.La pretesa di [OSCURATO:PERSONA] è basata su un titolo giudiziale divenutoNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026definitivo, costituito dalla sentenza, passata in giudicato, di rigetto dellaformulata opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del [OSCURATO:PERSONA], la quale sentenza, peraltro, ha ridotto l’importo della sanzioneal minimo edittale di euro 80,00.Il titolo giudiziale ha, anche alla luce della modifica da ultimo indicata,sostituito il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo.Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il regime di prescrizioneapplicabile a tale pretesa sia quello previsto dall’art. 2953 c.c., di dieci anni,riconducibile al provvedimento giudiziale, e non il termine di prescrizionepiù breve, quinquennale, stabilito, in via generale, dall’art. 28 della leggen. 689/1981 per le violazioni amministrative, riconducibile al titolooriginario ormai sostituito dal provvedimento giudiziale.

La sentenzaimpugnata è conforme all’univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano,tra molte, per idonei riferimenti, Cass. 25222/2024; Cass. n. 19180/2022;Cass. n. 20261/2021; Cass. n. 12074/2016, Cass. n. 16730/2016; Cass.SU, n. 23397/2016; recentemente, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26523del 01/10/2025).In una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 7177 del 2022 ha valorizzato le pronunce delle Sezioni Unitedi questa Corte nella parte in cui hanno affermato che: «- il principiosecondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi oimpugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossionecoattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità delcredito ma non determina anche l'effetto della c.d.

"conversione" deltermine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - tale principio si applica con riguardoa tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo ocomunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero dicrediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchédi crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti localinonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie oamministrative e così via; - qualora per i relativi crediti sia prevista unaNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza deltermine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente difare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che nel caso, ricorrente nellavicenda in esame, in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale divenutodefinitivo (Cass.

SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n.33797 del 2019).

In effetti, la sentenza passata in giudicato che rigettal'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzioneamministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizionein quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. poiché l'azione esercitata nelgiudizio non è la domanda di mero accertamento negativo propostadall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in sensosostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favoredell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'attogiurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato(cfr., in materia di sanzioni amministrative, Cass. n. 31817 del 2018, inmotiv., la quale, pur negando nel caso esaminato la prescrizione decennaleex art. 2953 c.c. del credito recato da una cartella esattoriale in ragionedella mancata opposizione ai verbali di infrazione al codice della strada, ha,però, aggiunto che il principio espresso dalle Sezioni Unite, come sopraricordato, opera soltanto se "prima della cartella non si sia formato un titoloesecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio", fermarestando, tuttavia, l'operatività della predetta conversione "in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo"; in materia previdenziale, Cass. n.20261 del 2021; cfr. in materia tributaria, Cass. n. 11760 del 2019).».Non incide sulle considerazioni esposte la sentenza a Sezioni Unite n. 22080del 22/09/2017 invocata dalla odierna ricorrente, atteso che il passaggiologico da quest’ultima valorizzato rappresenta all’evidenza un mero obiterdictum, incentrandosi la pronuncia sulla differente questione di quale sia ilrimedio esperibile (opposizione all'esecuzione o opposizione ex art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011) in caso di opposizione avverso cartella per lariscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,allorquando venga denunciata l'omessa conoscenza dell'atto presupposto.Numero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/20261.2.

Avuto riguardo alla censura (non tradottasi, peraltro, in un motivo digravame) secondo cui la sentenza resa tra la società ricorrente e laPrefettura non potrebbe esplicare effetti in materia di prescrizione in favoredi [OSCURATO:PERSONA] (che non è stata parte in causa nel giudizio presupposto),con la conseguenza che quest’ultima non potrebbe escutere un credito sullabase di una sentenza pronunciata in favore della Prefettura, è sufficienteevidenziare che, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata, laricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o di manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma pari alla metà delle spese liquidatein favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro 250,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 3988/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data15/02/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza n. 21810/2022 con la quale ilGiudice di pace di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso da essaproposto avverso un avviso di pagamento (a sua volta, fondato suun’ordinanza di ingiunzione prefettizia per violazione del Codice dellaNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026Strada, la cui legittimità era stata confermata con sentenza n. 36309/2015del Giudice di pace di Roma, che era passata in giudicato), ritenendo che ildetto avviso, non avendo la veste giuridica di un vero e proprio attoimpositivo, non era autonomamente impugnabile.2. Il Tribunale di Roma rigettava il gravame, affermando che il terminedecennale di cui all’art. 2953 c.c., in presenza di una sentenza passata ingiudicato che avesse rigettato la domanda introduttiva del giudizio, eraapplicabile altresì a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti purdiversi dalla “sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile algiudicato l’indiscutibilità del credito oggetto del giudizio, e che la sentenzaa Sezioni Unite della Cassazione n. 25790/2009, seppur pronunciata inmateria di sanzioni tributarie, fissava un principio generale estensibileanche ai crediti derivanti da ordinanza-ingiunzione, sicché la richiesta dipagamento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era incorsanella prescrizione decennale.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A fronte di proposta di definizione accelerata formulata dal consigliereall’uopo delegato, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 l. n. 689/1981, 2953 c.c., 615 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunalevalorizzato pronunce di questa Corte concernenti casi relativi ad ingiunzionedi pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per laviolazione di norme tributarie, laddove il caso in esame è attinente asanzione extratributaria, in quanto relativa a violazione del Codice dellaStrada, con la conseguenza che, non applicandosi l’art. 2953 c.c. e, dunque,non operando la conversione del termine breve quinquennale in quellodecennale ordinario, la pretesa creditoria era prescritta.1.1. Il motivo è infondato.La pretesa di [OSCURATO:PERSONA] è basata su un titolo giudiziale divenutoNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026definitivo, costituito dalla sentenza, passata in giudicato, di rigetto dellaformulata opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del [OSCURATO:PERSONA], la quale sentenza, peraltro, ha ridotto l’importo della sanzioneal minimo edittale di euro 80,00.Il titolo giudiziale ha, anche alla luce della modifica da ultimo indicata,sostituito il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo.Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il regime di prescrizioneapplicabile a tale pretesa sia quello previsto dall’art. 2953 c.c., di dieci anni,riconducibile al provvedimento giudiziale, e non il termine di prescrizionepiù breve, quinquennale, stabilito, in via generale, dall’art. 28 della leggen. 689/1981 per le violazioni amministrative, riconducibile al titolooriginario ormai sostituito dal provvedimento giudiziale. La sentenzaimpugnata è conforme all’univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano,tra molte, per idonei riferimenti, Cass. 25222/2024; Cass. n. 19180/2022;Cass. n. 20261/2021; Cass. n. 12074/2016, Cass. n. 16730/2016; Cass.SU, n. 23397/2016; recentemente, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26523del 01/10/2025).In una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 7177 del 2022 ha valorizzato le pronunce delle Sezioni Unitedi questa Corte nella parte in cui hanno affermato che: «- il principiosecondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi oimpugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossionecoattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità delcredito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" deltermine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - tale principio si applica con riguardoa tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo ocomunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero dicrediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchédi crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti localinonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie oamministrative e così via; - qualora per i relativi crediti sia prevista unaNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza deltermine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente difare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che nel caso, ricorrente nellavicenda in esame, in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale divenutodefinitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n.33797 del 2019). In effetti, la sentenza passata in giudicato che rigettal'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzioneamministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizionein quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. poiché l'azione esercitata nelgiudizio non è la domanda di mero accertamento negativo propostadall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in sensosostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favoredell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'attogiurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato(cfr., in materia di sanzioni amministrative, Cass. n. 31817 del 2018, inmotiv., la quale, pur negando nel caso esaminato la prescrizione decennaleex art. 2953 c.c. del credito recato da una cartella esattoriale in ragionedella mancata opposizione ai verbali di infrazione al codice della strada, ha,però, aggiunto che il principio espresso dalle Sezioni Unite, come sopraricordato, opera soltanto se "prima della cartella non si sia formato un titoloesecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio", fermarestando, tuttavia, l'operatività della predetta conversione "in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo"; in materia previdenziale, Cass. n.20261 del 2021; cfr. in materia tributaria, Cass. n. 11760 del 2019).».Non incide sulle considerazioni esposte la sentenza a Sezioni Unite n. 22080del 22/09/2017 invocata dalla odierna ricorrente, atteso che il passaggiologico da quest’ultima valorizzato rappresenta all’evidenza un mero obiterdictum, incentrandosi la pronuncia sulla differente questione di quale sia ilrimedio esperibile (opposizione all'esecuzione o opposizione ex art. 7 deld.lgs. n. 150 del 2011) in caso di opposizione avverso cartella per lariscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,allorquando venga denunciata l'omessa conoscenza dell'atto presupposto.Numero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/20261.2. Avuto riguardo alla censura (non tradottasi, peraltro, in un motivo digravame) secondo cui la sentenza resa tra la società ricorrente e laPrefettura non potrebbe esplicare effetti in materia di prescrizione in favoredi [OSCURATO:PERSONA] (che non è stata parte in causa nel giudizio presupposto),con la conseguenza che quest’ultima non potrebbe escutere un credito sullabase di una sentenza pronunciata in favore della Prefettura, è sufficienteevidenziare che, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata, laricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o di manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma pari alla metà delle spese liquidatein favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleNumero registro generale 17561/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 14201/2026Data pubblicazione 14/05/2026ammende. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro 250,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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