Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11509/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17617/2023 depositatail 01/12/2023.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1.

Con citazione notificata il 20 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] opposizione all’esecuzione avverso l’ingiunzione dipagamento (recte: avviso di recupero crediti), che assumeva essergliNumero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026stata notificata il 25 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 849,90 in conseguenza della sentenzadel Giudice di pace di Roma n. 76558/2013 che aveva rigettatol’opposizione dell’attore avverso tre ingiunzioni di pagamento,notificate il 2 ottobre 2012, fondate su altrettanti verbali perviolazioni del codice della strada.Sul presupposto che la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] era costituitadalle tre ordinanze-ingiunzioni, confermate dalla sentenza del giudicedi pace, l’attore eccepì la prescrizione del credito, per decorrenza delrelativo termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981,dato il tempo trascorso tra la notificazione delle ordinanze (2 ottobre2012) e la notificazione dell’avviso di recupero crediti (25 maggio2022).Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 20188 del 2020,rigettò la domanda dopo avere respinto l’eccezione di prescrizionedell’opponente.Il Tribunale di Roma ha disatteso l’appello evidenziando che (vedipag. 6 della decisione) la sentenza di rigetto dell’opposizione e diconferma implicita dell’entità della sanzione irrogata, una voltapassata in giudicato, comporta che il credito sia assistito dall’efficaciadel giudicato, sicché alla prescrizione breve di cui all’articolo 28 cit. sisostituisce la prescrizione ordinaria dell’actio iudicati ai sensi dell’art.2953 c.c.;2. avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione con un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In data 19/10/2024, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.Numero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026In seguito a tale comunicazione, l’avvocata del ricorrente, munitadi una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Èstata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2953 c.c., 28 legge 689 del 1981, 615 c.p.c. e7 d.lgs. 150 del 2011.Il ricorrente sostiene, da un lato, che il titolo esecutivo su cui sifonda la riscossione coattiva è l’ordinanza prefettizia e non lasentenza di mero rigetto dell’opposizione alla stessa ordinanza,considerato che la decisione del giudice ha natura meramentedichiarativa e non di condanna; dall’altro, che il Tribunale avrebbeillegittimamente applicato il termine di prescrizione decennale ex art.2953 c.c., in luogo di quello quinquennale ex art. 28 della legge 689del 1981, mancando, così, di dichiarare estinta la pretesa creditoriaper l’intervenuta decorrenza di quest’ultimo termine breve diprescrizione.1.1.

Il motivo è infondato.In primo luogo, in punto di individuazione del titolo esecutivo sucui poggia la riscossione forzata, va richiamata la giurisprudenza diquesta Corte (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009),secondo cui, laddove l’opposizione proposta dinanzi al giudice di paceavverso l’ordinanza-ingiunzione venga respinta, quest’ultima perde lasua attitudine ad assurgere a titolo esecutivo, poiché l’inerenteefficacia viene ad essere acquisita dalla relativa sentenza di merito,con l’effetto che il diritto al soddisfacimento della pretesa da partedell’Ente creditore si svincola dall’atto amministrativo presupposto etrova unicamente titolo nell’atto giurisdizionale che lo ha accertato invia definitiva.Numero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026In secondo luogo, quanto al regime della prescrizione, si applica ilprincipio generale di cui all’art. 2953 c.c., in forza del quale, ove siaintervenuta una sentenza passata in giudicato, il termine diprescrizione dei diritti fatti valere è di dieci anni.È conforme a diritto, quindi, la sentenza impugnata che si èsentenza che rigetta l’opposizione, si ha la conversione del terminebreve di prescrizione (art. 28 legge 689 del 1981) in quello decennaledi cui all’art. 2953 c.c., proprio dell’actio iudicati, in quanto l’azioneesercitata non trova origine nella domanda di mero accertamentonegativo proposta dall’opponente, bensì in quella di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale, sicché il diritto alpagamento che ne deriva in favore dell’Ente impositore ha titolonell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente accertato (Cass. n.7177/2022).2.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente è condannato alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate indispositivo.La decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., sicché vanno applicati – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condannadel ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferioread euro 500 e non superiore a euro

5.000.3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, più euro200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spesegenerali e agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 800,00, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e di una ulteriore somma di euro 900,00, infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17617/2023 depositatail 01/12/2023.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1. Con citazione notificata il 20 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] opposizione all’esecuzione avverso l’ingiunzione dipagamento (recte: avviso di recupero crediti), che assumeva essergliNumero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026stata notificata il 25 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 849,90 in conseguenza della sentenzadel Giudice di pace di Roma n. 76558/2013 che aveva rigettatol’opposizione dell’attore avverso tre ingiunzioni di pagamento,notificate il 2 ottobre 2012, fondate su altrettanti verbali perviolazioni del codice della strada.Sul presupposto che la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] era costituitadalle tre ordinanze-ingiunzioni, confermate dalla sentenza del giudicedi pace, l’attore eccepì la prescrizione del credito, per decorrenza delrelativo termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981,dato il tempo trascorso tra la notificazione delle ordinanze (2 ottobre2012) e la notificazione dell’avviso di recupero crediti (25 maggio2022).Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 20188 del 2020,rigettò la domanda dopo avere respinto l’eccezione di prescrizionedell’opponente.Il Tribunale di Roma ha disatteso l’appello evidenziando che (vedipag. 6 della decisione) la sentenza di rigetto dell’opposizione e diconferma implicita dell’entità della sanzione irrogata, una voltapassata in giudicato, comporta che il credito sia assistito dall’efficaciadel giudicato, sicché alla prescrizione breve di cui all’articolo 28 cit. sisostituisce la prescrizione ordinaria dell’actio iudicati ai sensi dell’art.2953 c.c.;2. avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione con un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In data 19/10/2024, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.Numero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026In seguito a tale comunicazione, l’avvocata del ricorrente, munitadi una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Èstata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2953 c.c., 28 legge 689 del 1981, 615 c.p.c. e7 d.lgs. 150 del 2011.Il ricorrente sostiene, da un lato, che il titolo esecutivo su cui sifonda la riscossione coattiva è l’ordinanza prefettizia e non lasentenza di mero rigetto dell’opposizione alla stessa ordinanza,considerato che la decisione del giudice ha natura meramentedichiarativa e non di condanna; dall’altro, che il Tribunale avrebbeillegittimamente applicato il termine di prescrizione decennale ex art.2953 c.c., in luogo di quello quinquennale ex art. 28 della legge 689del 1981, mancando, così, di dichiarare estinta la pretesa creditoriaper l’intervenuta decorrenza di quest’ultimo termine breve diprescrizione.1.1. Il motivo è infondato.In primo luogo, in punto di individuazione del titolo esecutivo sucui poggia la riscossione forzata, va richiamata la giurisprudenza diquesta Corte (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009),secondo cui, laddove l’opposizione proposta dinanzi al giudice di paceavverso l’ordinanza-ingiunzione venga respinta, quest’ultima perde lasua attitudine ad assurgere a titolo esecutivo, poiché l’inerenteefficacia viene ad essere acquisita dalla relativa sentenza di merito,con l’effetto che il diritto al soddisfacimento della pretesa da partedell’Ente creditore si svincola dall’atto amministrativo presupposto etrova unicamente titolo nell’atto giurisdizionale che lo ha accertato invia definitiva.Numero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026In secondo luogo, quanto al regime della prescrizione, si applica ilprincipio generale di cui all’art. 2953 c.c., in forza del quale, ove siaintervenuta una sentenza passata in giudicato, il termine diprescrizione dei diritti fatti valere è di dieci anni.È conforme a diritto, quindi, la sentenza impugnata che si èsentenza che rigetta l’opposizione, si ha la conversione del terminebreve di prescrizione (art. 28 legge 689 del 1981) in quello decennaledi cui all’art. 2953 c.c., proprio dell’actio iudicati, in quanto l’azioneesercitata non trova origine nella domanda di mero accertamentonegativo proposta dall’opponente, bensì in quella di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale, sicché il diritto alpagamento che ne deriva in favore dell’Ente impositore ha titolonell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente accertato (Cass. n.7177/2022).2. Il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente è condannato alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate indispositivo.La decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., sicché vanno applicati – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condannadel ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferioread euro 500 e non superiore a euro 5.000.3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 13736/2024Numero sezionale 2558/2025Numero di raccolta generale 11509/2026Data pubblicazione 28/04/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, più euro200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spesegenerali e agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 800,00, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e di una ulteriore somma di euro 900,00, infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 11509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris