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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15418/2026

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oROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 195/2024 depositata il05/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.avverso l’intimazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilpagamento di € 339,87, per sanzioni amministrative conseguenti aNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026violazioni del Codice della Strada; l’ordinanza ingiunzione con la quale lesanzioni erano state comminate era stata opposta avanti al Giudice diPace di Roma, che l’aveva respinta con la sentenza n. 16426/2014,depositata il 20.3.2015 e divenuta definitiva; l’opponente aveva eccepitosia la nullità o inesistenza dell’intimazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA],poiché il titolo esecutivo era costituito da ordinanza ingiunzione prefettizia,sia, comunque, l’intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva contestato l’opposizione sotto piùprofili.L’opposizione era stata respinta in primo e in secondo grado.

Inparticolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibile l’opposizioneall’esecuzione avverso il mero sollecito di pagamento e, dovendosicomunque il credito di [OSCURATO:PERSONA] considerare definitivamenteaccertato con la sentenza di rigetto dell’opposizione a ordinanzaingiunzione ex legge n. 689/81, infondata l’eccezione di prescrizione dellostesso; il Tribunale di Roma, circoscritto l’ambito dell’impugnazione,aveva, per quanto qui ancora interessa, confermato l’infondatezzadell’eccezione di prescrizione del credito.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazioneBeniamino [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo.Vi è controricorso di Roma CapitaleA seguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2,cod. proc. civ.E’ stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEBeniamino [OSCURATO:PERSONA] lamenta con l’unico articolato motivo di critica Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. n.689/81, 2953 c.c., 615c.p.c., 7 d. lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .Numero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ad avviso del ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe erroneamenteconcluso per l’applicabilità del disposto dell’art. 2953 c.c. equiparando lasentenza di rigetto dell’opposizione a ordinanza ingiunzione a sentenza dicondanna: la tesi del Tribunale per cui sarebbe l’accertamento del credito,e non la condanna, a fondare l’applicazione della norma richiamata,varrebbe solo per gli illeciti amministrativi tributari, non anche per leviolazioni del Codice della Strada, per le quali l’unico titolo esecutivorimarrebbe l’ordinanza ingiunzione.Il motivo è infondato.Nel caso di specie l’ordinanza ingiunzione alla quale fa riferimentol’intimazione di pagamento contestata fu opposta ai sensi della legge n.689/81 e s.m.i. e l’opposizione fu definitivamente respinta nel merito consentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16426/2014 del 20.3.2015.

Laconseguenza del rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicatoè che il titolo esecutivo per l’ottenimento del pagamento della sanzionenon è più l’ordinanza ingiunzione ma la sentenza che, respingendol’opposizione, ha definitivamente accertato l’esistenza ed entità del creditosanzionatorio, svincolandolo così dall’atto amministrativo presupposto.Si debbono, infatti, considerare applicabili alla materia delle sanzioniamministrative in genere, concorrendo un’identica ratio, i principiindividuati da questa Corte in materia di illeciti tributari e previdenziali, nelsenso che la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione aordinanza ingiunzione, così come a cartella esattoriale emessa per lariscossione di una sanzione amministrativa, determina la conversione deltermine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c.Detta norma prevede che I diritti per i quali la legge stabilisce unaprescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenutasentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso didieci anni : esclusa quindi in radice l’applicabilità della disposizione inipotesi di definitività di atti amministrativi per omessa impugnazioneNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026tempestiva, essa richiama espressamente solo le sentenze di condanna(passate in giudicato) ma occorre considerare che, nella giurisprudenza diquesta Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 cod.civ. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez.2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990), si è affermata l'applicabilità dellanorma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo provvedimenti purdiversi dalla sentenza di condanna in senso proprio ma ai quali eraricollegabile, con il passaggio in giudicato, l'indiscutibilità del creditooggetto del giudizio (così Cass. n. 20262/2021).L’indiscutibilità del credito sanzionatorio è quanto avviene anche inmateria di rigetto dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione, a prescinderedalla natura dell’illecito amministrativo oggetto di sanzione: l'azioneesercitata nel giudizio non è, infatti, la domanda di mero accertamentonegativo proposta dall'opponente ma quella di condanna propostadall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che neconsegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nellacartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente edinequivocabilmente accertato (cfr., in materia di sanzioni amministrative,Cass. n. 31817 del 2018, in motiv., la quale, pur negando nello specificocaso esaminato la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del creditorecato da una cartella esattoriale in ragione della mancata opposizione aiverbali di infrazione al codice della strada, ha, però, precisato che ilprincipio espresso dalle Sezioni Unite del 2009, come sopra ricordato,opera soltanto se ‘’prima della cartella non si sia formato un titoloesecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio’’, fermarestando, invece, l'operatività della predetta conversione ‘’in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo’’) - così Cass. n. 7177/2022; cfr.anche, in materia previdenziale, Cass. n. 20261 del 2021, e in materiatributaria, Cass. n. 11760 del 2019.Numero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026In conclusione, nei casi richiamati, e quindi anche in ipotesi diopposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni al codice della strada, non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è statofatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello chenasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene adessere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento etrova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamenteed inequivocabilmente accertato.

Conseguentemente ad esso non siapplica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il dirittooriginariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale così,ancora, Cass. n. 20262/2021 cit.Per le considerazioni svolte si deve concludere per il rigetto del ricorso,così come indicato dalla proposta di definizione anticipata.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannaBeniamino [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre allespese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati;condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad €800,00, nonché al pagamento della somma di euro 900,00 in favore dellaCassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 195/2024 depositata il05/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.avverso l’intimazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilpagamento di € 339,87, per sanzioni amministrative conseguenti aNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026violazioni del Codice della Strada; l’ordinanza ingiunzione con la quale lesanzioni erano state comminate era stata opposta avanti al Giudice diPace di Roma, che l’aveva respinta con la sentenza n. 16426/2014,depositata il 20.3.2015 e divenuta definitiva; l’opponente aveva eccepitosia la nullità o inesistenza dell’intimazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA],poiché il titolo esecutivo era costituito da ordinanza ingiunzione prefettizia,sia, comunque, l’intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva contestato l’opposizione sotto piùprofili.L’opposizione era stata respinta in primo e in secondo grado. Inparticolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibile l’opposizioneall’esecuzione avverso il mero sollecito di pagamento e, dovendosicomunque il credito di [OSCURATO:PERSONA] considerare definitivamenteaccertato con la sentenza di rigetto dell’opposizione a ordinanzaingiunzione ex legge n. 689/81, infondata l’eccezione di prescrizione dellostesso; il Tribunale di Roma, circoscritto l’ambito dell’impugnazione,aveva, per quanto qui ancora interessa, confermato l’infondatezzadell’eccezione di prescrizione del credito.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazioneBeniamino [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo.Vi è controricorso di Roma CapitaleA seguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2,cod. proc. civ.E’ stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEBeniamino [OSCURATO:PERSONA] lamenta con l’unico articolato motivo di critica Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. n.689/81, 2953 c.c., 615c.p.c., 7 d. lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .Numero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ad avviso del ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe erroneamenteconcluso per l’applicabilità del disposto dell’art. 2953 c.c. equiparando lasentenza di rigetto dell’opposizione a ordinanza ingiunzione a sentenza dicondanna: la tesi del Tribunale per cui sarebbe l’accertamento del credito,e non la condanna, a fondare l’applicazione della norma richiamata,varrebbe solo per gli illeciti amministrativi tributari, non anche per leviolazioni del Codice della Strada, per le quali l’unico titolo esecutivorimarrebbe l’ordinanza ingiunzione.Il motivo è infondato.Nel caso di specie l’ordinanza ingiunzione alla quale fa riferimentol’intimazione di pagamento contestata fu opposta ai sensi della legge n.689/81 e s.m.i. e l’opposizione fu definitivamente respinta nel merito consentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16426/2014 del 20.3.2015. Laconseguenza del rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicatoè che il titolo esecutivo per l’ottenimento del pagamento della sanzionenon è più l’ordinanza ingiunzione ma la sentenza che, respingendol’opposizione, ha definitivamente accertato l’esistenza ed entità del creditosanzionatorio, svincolandolo così dall’atto amministrativo presupposto.Si debbono, infatti, considerare applicabili alla materia delle sanzioniamministrative in genere, concorrendo un’identica ratio, i principiindividuati da questa Corte in materia di illeciti tributari e previdenziali, nelsenso che la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione aordinanza ingiunzione, così come a cartella esattoriale emessa per lariscossione di una sanzione amministrativa, determina la conversione deltermine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c.Detta norma prevede che I diritti per i quali la legge stabilisce unaprescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenutasentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso didieci anni : esclusa quindi in radice l’applicabilità della disposizione inipotesi di definitività di atti amministrativi per omessa impugnazioneNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026tempestiva, essa richiama espressamente solo le sentenze di condanna(passate in giudicato) ma occorre considerare che, nella giurisprudenza diquesta Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 cod.civ. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez.2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990), si è affermata l'applicabilità dellanorma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo provvedimenti purdiversi dalla sentenza di condanna in senso proprio ma ai quali eraricollegabile, con il passaggio in giudicato, l'indiscutibilità del creditooggetto del giudizio (così Cass. n. 20262/2021).L’indiscutibilità del credito sanzionatorio è quanto avviene anche inmateria di rigetto dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione, a prescinderedalla natura dell’illecito amministrativo oggetto di sanzione: l'azioneesercitata nel giudizio non è, infatti, la domanda di mero accertamentonegativo proposta dall'opponente ma quella di condanna propostadall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che neconsegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nellacartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente edinequivocabilmente accertato (cfr., in materia di sanzioni amministrative,Cass. n. 31817 del 2018, in motiv., la quale, pur negando nello specificocaso esaminato la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del creditorecato da una cartella esattoriale in ragione della mancata opposizione aiverbali di infrazione al codice della strada, ha, però, precisato che ilprincipio espresso dalle Sezioni Unite del 2009, come sopra ricordato,opera soltanto se ‘’prima della cartella non si sia formato un titoloesecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all'esito di un giudizio’’, fermarestando, invece, l'operatività della predetta conversione ‘’in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo’’) - così Cass. n. 7177/2022; cfr.anche, in materia previdenziale, Cass. n. 20261 del 2021, e in materiatributaria, Cass. n. 11760 del 2019.Numero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026In conclusione, nei casi richiamati, e quindi anche in ipotesi diopposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni al codice della strada, non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è statofatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello chenasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene adessere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento etrova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamenteed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non siapplica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il dirittooriginariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale così,ancora, Cass. n. 20262/2021 cit.Per le considerazioni svolte si deve concludere per il rigetto del ricorso,così come indicato dalla proposta di definizione anticipata.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 6177/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 15418/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannaBeniamino [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre allespese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati;condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad €800,00, nonché al pagamento della somma di euro 900,00 in favore dellaCassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI
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