CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 04377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23342/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( , in virtù di procura speciale unita al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Auria ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- per la cassazione dellasentenza n. 385/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI , pubblicata il 3 febbraio 2021; A.C. 15.12.2023 N. R.G. 23342/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era stato conduttore di un immobile concessogli in locazione da [OSCURATO:PERSONA]Auria; che nel corso del rapporto, in adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni, aveva versato una somma eccede n te quella prevista nel contratto registrato, per complessivi 23.000 Euro; che, al fine di recuperare parte dell’eccedenza,aveva omesso il pagamento delle ultime cinque mensilità – convenne in giudizio i locatori davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Costituitisi i convenuti, il Tribunale, evidenziato che la qualità di locatore era stata assunta dal solo [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda proposta dall’attore e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale formulata dal convenuto (che aveva chiesto il pagamento delle cinque mensilità non versatee della quota delle spese di registrazione a carico del conduttore, oltre al risarcimento del danno),lo condannò a pagare al Capriello medesimo la somma di Euro 2.000,00, oltre le spese. 2.Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Napoli, la quale, con sentenza 3 febbraio 2021, n. 385 ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado. Per quanto risulta dal ricorso – non essendo stata depositata copia della sentenza impugnata, se non limitatamente al dispositivo della stessa (ciò che determina, come si sta per vedere, infra, l’improcedibilità del ricorso medesimo) –la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-la documentazione prodotta dall’attore-appellante (72 matrici di assegno; estrattidi conto corrente; copie di assegni che indicavano come prenditore Felice A.C. 15.12.2023 N. R.G. 23342/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Capriello) era insufficiente a provare l’indebito pagamento di somme eccedenti il canone dovuto; II-stante l’insufficienza della prova documentale fornita dalla parte onerata , non poteva essere accolta né la richiesta di disporre un a consulenza tecnica d’ufficio (la quale avrebbeassunto un indebito carattere esplorativo) , né quella di emissione dell’ordine di esibizione di ulteriori documenti nei confronti della controparte, la quale avrebbe comportato una – parimenti indebita – relevatio ab onere probandidell’attore. 3.Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Rispondono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Auria. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è improcedibile. Tra gli atti depositatidal ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata, completa di motivazione, ma soltanto il dispositivo di essa, emesso prima e separatamentedalla motivazione , verosimilmente a conclusione dell’udienza di discussione nell’ambito del procedimentotrattato con rito lavoristico. Il deposito della sola parte dispositiva della sentenza d’ appello non è evidentementesufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso percassazione previsto dall’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ., il quale esige il deposito di copia autenticadella sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 23342/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2. A prescindere dall’esposta ragione di i mprocedibilità , che assume carattere assorbente, deve tuttavia evidenziarsi, che, quand’anche se ne fosse potuta ammettere la procedibilità, il ricorso sarebbe stato inammissibile. Con l’unico motivo, prospettando « Vizio ex art. 360 n° 5 cpc Violazione e falsa applicazione norme di legge artt. 210 e 94 disp. Att. cpc e CTU», il ricorrente critica la sentenza impugnata: a) per non avere attribuito inferenza probatoria ai documenti da lui depositati («copie di tacche di assegni ed estratti conto», nonché «copie di assegni con beneficiario il controricorrente e locatore [OSCURATO:PERSONA]», da cui il giudice del merito avrebbe dovuto trarre la dimostrazione « dei versamenti effettuati in eccedenza dal ricorrente rispetto all’entità del canone risultante dal contratto registrato»); b) per non avere ammesso la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, « finalizzata alla corretta quantificazione dei versamenti eccedenti»; c) e per avere rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., erroneamente supponendo che la stessa fosse stata invocata nei confronti della controparte, laddove invece l’istanza istruttoria era indirizzata ad ottenere l’ emissione , nei confronti di un terzo (l’istituto di credito [OSCURATO:SOCIETA].) , della documentazione contabile attestante i versamentida lui effettuati in favore del locatore. Vengono dunque inammissibilmente censurati, per cassazione, il motivato apprezzamento di fatto e l ’argomentata valutazione delle risultanze istruttorie effettuati da l l a Corte d’appello, omettendo di considerare che l’una e l’altra attività sono insindacabilmente riservate al giudice del merito, cui spett a non solo la valutazione delle provema anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Nessun rilievo assume poi la circostanza che la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ., avesse ad oggettoun ordine di esibizione documentale da impartire ad un terzo anziché alla parteconvenuta, atteso che tale istanza – come quella A.C. 15.12.2023 N. R.G. 23342/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di CTU –è stata rigettata dal giudice d’appello sul previo rilievo dell ’insufficienza delle prove precostituite fornite dall’appellante, sicché, a prescindere dal destinatario, l’emissione dell’ordine di esibizione si sarebbe comunque tradotto nella indebita sollevazione della parte attrice dall’onere di provare i fatti postia fondamento del diritto azionato. 3.In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre esborsi Euro 200,00, spese forfetarie e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1