CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31569/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Mocenigo n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la segreteria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA n. 167/2021, pubblicata il 10 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 167/2021, pubblicata il 10 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la decisione della C.T.P. di Terni di rigettare il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo al tributo IMU 2014-2016, per complessivi €29.555,38. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre il Comune di Terni si costituisce mediante controricorso . L’Agenzia delle Entrate resta intimata. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per erronea valutazione della prova della notifica alla contribuente delle rettifiche delle rendite catastali. 1.1. Il ricorso è improcedibile, per omesso deposito, da parte del ricorrente, della sentenza impugnata. 1.2. Per orientamento costante di questa Corte, “l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale” (Cass. 17066/2013). 1.3. Si è anche aggiunto che non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, secondo comma, num.2, cod. proc. civ. nemmeno il deposito della sola parte dispositiva della sentenza d’appello (Cass. 4377/2024). 1.4. D’altronde, la previsione – di cui all'art. 369, secondo comma, num.2, cod. proc. civ. – dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale– della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Sez. U. 9005/2009). 1.5. Né al mancato deposito può supplirsi con la conoscenza della sentenza stessa che si attinga da altri atti del processo, quali l'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio (Cass. 14207/2015), o con la riproduzione nel ricorso di passi della sentenza impugnata, insufficiente ad evitare l'improcedibilità, “che dalla testuale previsione dell'art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. consegue alla mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata” (Cass. 8883/2024): è, infatti, acquisito che l'art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. esige, a pena di improcedibilità, la produzione di copia autentica della sentenza impugnata, ovvero di copia recante l'attestazione di autenticità rispetto all'originale (Cass.20628/2016). 1.6. Ebbene, nel caso di specie, a tale onere non ha assolto la ricorrente. 1.7. Dalla verifica eseguita nel fascicolo telematico d'ufficio e dall’attestazione di cancelleria del 19/1/26 risulta, infatti, che l'allegato num. 1) è un file non leggibile (come ammesso dalla stessa ricorrente, a pg. 4 della sua memoria ex art. 380bis cod. proc. civ.) e che né l’“estratto immagine busta telematica” (prodotto insieme all’istanza di decisione) né le stampe delle ricevute di avvenuta consegna sono idonei a dimostrare il contenuto degli allegati oggetto del deposito. 1.8. Né ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, giacché la ricorrente deduce ma non prova un generico malfunzionamento del sistema informatico, rispetto al quale è peraltro rimasta inerte, nonostante l’esito del controllo di cancelleria attestasse “allegato indicato in indice busta non presente” e la necessità di verifiche da parte della cancelleria (v. “estratto immagine busta telematica” prodotto dal ricorrente). 1.9. Si impone, pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 2. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. 3. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis. 3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dald.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023). 3.2. La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla parte controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Terni delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Terni ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.750,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 2.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se