CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],qual erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] BNL/[OSCURATO:PERSONA] Italia; - intimato - avverso la sentenza n. 3742/9/2016 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio pubblicata i l 14 giugno 2016 ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: pensione complem vecchi iscritti Fatti di causa 1. Il contribuente Nuti, dante causa dell’odierna intimata, con istanza 12 novembre 2008 chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata sulle prestazioni corrispostegli dal Fondo pensionistico integrativo (alimentato sia con trattenute sulla retribuzione che da parte della Banca), sostenendo che le stesse non dovessero essere assoggettate a tassazione separata e alla relativa aliquota, dal momento che in virtù dell’art. 10, comma 1. lett. c), d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 era espressamente esclusa la stessa, operata invece dal fondo sostituto, per i soggetti che esercitavano il diritto di riscatto della posizione individuale, come nel suo caso era accaduto. Avverso il silenzio-rifiuto il contribuente proponeva ricorso, che la CTP accoglieva. La C.T.R., adìta dall’Agenzia in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], qual erede del contribuente Nuti frattanto deceduto, e il Fondo, nonostante la regolare notifica, avvenuta per entrambi in data 17 gennaio 2017, sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art t . 6 e 17, TUIR e 14 bis, d.lgs. n. 124/1993. 2.L’Agenzia delle Entrate contesta in particolare l’accoglimento dell’istanza di rimborso, laddove essendo stato il contribuente assunto nel 1970e collocato a riposo nel 200 5 , essendo dunque lo stesso un “vecchio iscritto”, al medesimo dovrebbe applicarsi, quanto al trattamento complementare in argomento, la disciplina recata dall’art. 16, TUIR, pro-tempore vigente, che appunto prevedeva per tal caso l’applicazione dell’IRPEF col metodo della tassazione separata. 3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha statuito in proposito il seguente principio “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temporis". (Cass. 20/01/2017, n. 1521). Il principio sopra espresso porta dunque a concludere nel senso che ai soggetti iscritti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs n. 124/1993 (28 aprile 1993), invocato dal contribuente, debba applicarsi – a prescindere dalla data di percezione – e quanto alle forme previdenziali in argomento costituenti capitalizzazione di pensioni collegate all’attività lavorativa prestata dal contribuente, la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ricordando come nella specie il contribuente, a seguito dell’accordo 20 agosto 2002 intervenuto fra il Fondo e la rappresentanza sindacale, ha potuto optare – al momento del recesso – per la liquidazione della prestazione in luogo della prevista corresponsione della rendita vitalizia. 4. Da quanto precede discende la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., dev’essere respinta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 5. L’accoglimento del ricorso determina la condanna dell’intimata [OSCURATO:PERSONA] controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; le spese dei gradi di merito vanno invece compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrent