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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2019

Cassazione n. 33790/2025

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ricorso iscritto al n. 22429/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8506/16//2019, depositata in data 13.11.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il rigetto tacito dell’istanza di rimborso dell’IRPEF, asseritamente versata in eccesso dall’Istituto di [OSCURATO:PERSONA]/Banco di Napoli (già Banco di Napoli fino al 2008), che, a seguito del suo pensionamento in data 30.11.2008, gli accreditava sul conto corrente il controvalore di 18.004,605 quote del Fondo di Previdenza complementare, per un totale di euro 153.388,43, al netto di imposte, tasse e anticipazioni, trattenendo e versando erroneamente euro 65.664,57 a titolo di Irpef, somma maggiore di quellaa suo dire dovuta.

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse rappresentato e documentato la dedotta erronea tassazione Irpef da parte del sostituto d’imposta e che la stessa Agenzia delle Entrate avesse confermato il diritto del ricorrente alla tassazione agevolata.

3. La C.T.R. della Campania, adita dall’Agenzia, che deduceva il fraintendimento, da parte della C.T.P., delle proprie controdeduzioni a causa di un mero refuso, rigettava il gravame, ritenendo che senza ombra di dubbio l’Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza in primo grado alla tesi del contribuente e che il ricorso in appello non poteva che ritenersi inammissibile, ancor prima che infondato, atteso che i motivi di gravame integravano domanda nuova, avendo l’appellante Ufficio per la prima volta sostenuto una tesi difensiva di segno opposto a quella sposata in primo grado.

4. Proposto ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 19949/2017, accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, statuendo che ”Il primo motivo, con il quale si lamenta, ai sensi dell'art.360, comma primo, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. 2, 37 e 57 d.lgs. 546/92, laddove la C.T.R. aveva rigettato l'appello siccome fondato su una questione nuova di segno opposto a quella sostenuta in primo grado, è fondato con assorbimento dei restanti motivi vertenti sul merito della vicenda processuale. 2.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Sentenza n. 9810 del 07/05/2014) «in tema di contenziosotributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto» 2.Costituisce, parimenti, principio consolidato quello per cui « nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatticostitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (cfr. tra le tante Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016 ). 3.Alla luce di tali principi deve escludersi, con conseguente errore da parte del Giudice di appello, che la censura formulata nel giudizio di secondo grado dall'Agenzia e concernente la non debenza del rimborso, nella misura accertata in primo grado,— (sulla base dell'argomentazione che ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. n.47 del 2000, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli importi maturati a tale data') — costituisca inammissibile mutamento dell'originaria causa petendi quale fissata dal contribuente con l'originario ricorso avverso il diniego di istanza di rimborso. 4.Tale argomentazione, infatti, (già presente nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia in primo grado laddove si erachiesto alla CTP di provvedere "in forza della normativa vigente e della documentazioni in atti") costituisce mera argomentazione difensiva in diritto tesa a contrastare la domanda di rimborso proposta dal contribuente, con l'ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto ribadito dal contribuente in memoria, deve escludersi pure l'applicazione del principio di non contestazione, il quale come è noto attiene ai fatti storici e non alle argomentazioni in diritto.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché provveda all'esame dei motivi di appello e regoli le spese processuali di questo giudizio.”

5. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso di primo grado e condannando l’appellato al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

7. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

8. E’ stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo– rubricato «Violazione dell’art. 2909 c.c. (giudicato interno), in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», il ricorrente assume che il primo giudice di appello aveva respinto il gravame sulla base di due rationes decidendi : 1) l’acquiescenza dell’Agenzia delle Entrate alla tesi difensiva del contribuente; 2) l’inammissibilità, prima che infondatezza, della tesi contraria alle ragioni del contribuente, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello.

Il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello sulla ritenuta acquiescenza alla pretesa di rimborso.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

1.2. Il ricorrente non ha compreso il contenuto dell’ordinanza di questa Corte che ha cassato la prima sentenza di appello, con la quale è stato statuito che l’Agenzia delle Entrate non solo non aveva proposto nuove domande in appello, ma che doveva“escludersi pure l'applicazione del principio di non contestazione, il quale come è noto attiene ai fatti storici e non alle argomentazioni in diritto”.

Non si è pertanto formato alcun giudicato interno. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione degli articoli 383 e 394 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – motivazione illogica e perplessa (incomprensibile), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbe dovuto solo esaminare il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado e non anche il merito della pretesa azionata.

Dunque, con la sentenza impugnata, non solo la C.T.R. aveva trascurato il giudicato interno, ma anche che il primo giudice di appello aveva ritenuto il gravame inammissibile, prima ancora che infondato.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

2.2. Questa Corte ha demandato al giudice del rinvio il compito di esaminare i motivi di gravame dell’Agenzia delle Entrate, escludendo sia l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/92, sia l’acquiescenza dell’A.F. alle pretese del contribuente.

2.3. Il giudice del rinvio, stante l’effetto devolutivo dell’appello, che non si risolve in un controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di primo grado, ma nel riesame del merito della causa, per come veicolata dai motivi di gravame e che dunque implica il potere/dovere di valutazione della fondatezza della pretesa di rimborso fatta valere in giudizio dalla parte contribuente, ha correttamente adempiuto al compito affidato da questa Corte, escludendo l’ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di rinvio ed affermando che l’onere della prova dei presupposti per l’ottenimento del chiesto rimborso ricadeva sul contribuente (Cass. n.15038/2017).

2.4. Ha poi ritenuto, con argomentazioni logiche e perfettamente comprensibili, che l’appellato, iscritto di diritto alla sezione A del Fondo di [OSCURATO:PERSONA], avesse chiesto il trasferimento degli importi accumulati nella sezione B, sì da sostituire il diritto ad ottenere una pensione periodica integrativa con il diritto all’immediata liquidazione delle quote maturate per effetto dei versamenti della banca datrice di lavoro – per la gran parte - e suoi propri in maniera residuale ed ha ritenuto legittimo il trattamento fiscale, differenziato in tre diversi periodi, cui il Fondo aveva sottoposto i tre “montanti” rispettivamente maturati dal contribuente.

2.5. La C.T.R. ha correttamente richiamato e dato seguito all’orientamento di questa Corte nella materia in questione (Cass.23030/2014, 11156/2011, Cass. 10098/2017, Cass. 15678/2017, Cass. n. 1521/2017, Cass. n. 5324/2018), ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

"zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento.

Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temporis". (Cass. n. 35436/2023). 3.Il ricorso va conclusivamente respinto. 4.Spese secondo soccombenza

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 22429/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8506/16//2019, depositata in data 13.11.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il rigetto tacito dell’istanza di rimborso dell’IRPEF, asseritamente versata in eccesso dall’Istituto di [OSCURATO:PERSONA]/Banco di Napoli (già Banco di Napoli fino al 2008), che, a seguito del suo pensionamento in data 30.11.2008, gli accreditava sul conto corrente il controvalore di 18.004,605 quote del Fondo di Previdenza complementare, per un totale di euro 153.388,43, al netto di imposte, tasse e anticipazioni, trattenendo e versando erroneamente euro 65.664,57 a titolo di Irpef, somma maggiore di quellaa suo dire dovuta. 2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse rappresentato e documentato la dedotta erronea tassazione Irpef da parte del sostituto d’imposta e che la stessa Agenzia delle Entrate avesse confermato il diritto del ricorrente alla tassazione agevolata. 3. La C.T.R. della Campania, adita dall’Agenzia, che deduceva il fraintendimento, da parte della C.T.P., delle proprie controdeduzioni a causa di un mero refuso, rigettava il gravame, ritenendo che senza ombra di dubbio l’Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza in primo grado alla tesi del contribuente e che il ricorso in appello non poteva che ritenersi inammissibile, ancor prima che infondato, atteso che i motivi di gravame integravano domanda nuova, avendo l’appellante Ufficio per la prima volta sostenuto una tesi difensiva di segno opposto a quella sposata in primo grado. 4. Proposto ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 19949/2017, accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, statuendo che ”Il primo motivo, con il quale si lamenta, ai sensi dell'art.360, comma primo, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. 2, 37 e 57 d.lgs. 546/92, laddove la C.T.R. aveva rigettato l'appello siccome fondato su una questione nuova di segno opposto a quella sostenuta in primo grado, è fondato con assorbimento dei restanti motivi vertenti sul merito della vicenda processuale. 2.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Sentenza n. 9810 del 07/05/2014) «in tema di contenziosotributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto» 2.Costituisce, parimenti, principio consolidato quello per cui « nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatticostitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (cfr. tra le tante Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016 ). 3.Alla luce di tali principi deve escludersi, con conseguente errore da parte del Giudice di appello, che la censura formulata nel giudizio di secondo grado dall'Agenzia e concernente la non debenza del rimborso, nella misura accertata in primo grado,— (sulla base dell'argomentazione che ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. n.47 del 2000, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli importi maturati a tale data') — costituisca inammissibile mutamento dell'originaria causa petendi quale fissata dal contribuente con l'originario ricorso avverso il diniego di istanza di rimborso. 4.Tale argomentazione, infatti, (già presente nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia in primo grado laddove si erachiesto alla CTP di provvedere "in forza della normativa vigente e della documentazioni in atti") costituisce mera argomentazione difensiva in diritto tesa a contrastare la domanda di rimborso proposta dal contribuente, con l'ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto ribadito dal contribuente in memoria, deve escludersi pure l'applicazione del principio di non contestazione, il quale come è noto attiene ai fatti storici e non alle argomentazioni in diritto. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché provveda all'esame dei motivi di appello e regoli le spese processuali di questo giudizio.” 5. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso di primo grado e condannando l’appellato al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 7. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 8. E’ stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo– rubricato «Violazione dell’art. 2909 c.c. (giudicato interno), in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», il ricorrente assume che il primo giudice di appello aveva respinto il gravame sulla base di due rationes decidendi : 1) l’acquiescenza dell’Agenzia delle Entrate alla tesi difensiva del contribuente; 2) l’inammissibilità, prima che infondatezza, della tesi contraria alle ragioni del contribuente, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello. Il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello sulla ritenuta acquiescenza alla pretesa di rimborso. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 1.2. Il ricorrente non ha compreso il contenuto dell’ordinanza di questa Corte che ha cassato la prima sentenza di appello, con la quale è stato statuito che l’Agenzia delle Entrate non solo non aveva proposto nuove domande in appello, ma che doveva“escludersi pure l'applicazione del principio di non contestazione, il quale come è noto attiene ai fatti storici e non alle argomentazioni in diritto”. Non si è pertanto formato alcun giudicato interno. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione degli articoli 383 e 394 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – motivazione illogica e perplessa (incomprensibile), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbe dovuto solo esaminare il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado e non anche il merito della pretesa azionata. Dunque, con la sentenza impugnata, non solo la C.T.R. aveva trascurato il giudicato interno, ma anche che il primo giudice di appello aveva ritenuto il gravame inammissibile, prima ancora che infondato. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. 2.2. Questa Corte ha demandato al giudice del rinvio il compito di esaminare i motivi di gravame dell’Agenzia delle Entrate, escludendo sia l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/92, sia l’acquiescenza dell’A.F. alle pretese del contribuente. 2.3. Il giudice del rinvio, stante l’effetto devolutivo dell’appello, che non si risolve in un controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di primo grado, ma nel riesame del merito della causa, per come veicolata dai motivi di gravame e che dunque implica il potere/dovere di valutazione della fondatezza della pretesa di rimborso fatta valere in giudizio dalla parte contribuente, ha correttamente adempiuto al compito affidato da questa Corte, escludendo l’ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di rinvio ed affermando che l’onere della prova dei presupposti per l’ottenimento del chiesto rimborso ricadeva sul contribuente (Cass. n.15038/2017). 2.4. Ha poi ritenuto, con argomentazioni logiche e perfettamente comprensibili, che l’appellato, iscritto di diritto alla sezione A del Fondo di [OSCURATO:PERSONA], avesse chiesto il trasferimento degli importi accumulati nella sezione B, sì da sostituire il diritto ad ottenere una pensione periodica integrativa con il diritto all’immediata liquidazione delle quote maturate per effetto dei versamenti della banca datrice di lavoro – per la gran parte - e suoi propri in maniera residuale ed ha ritenuto legittimo il trattamento fiscale, differenziato in tre diversi periodi, cui il Fondo aveva sottoposto i tre “montanti” rispettivamente maturati dal contribuente. 2.5. La C.T.R. ha correttamente richiamato e dato seguito all’orientamento di questa Corte nella materia in questione (Cass.23030/2014, 11156/2011, Cass. 10098/2017, Cass. 15678/2017, Cass. n. 1521/2017, Cass. n. 5324/2018), ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temporis". (Cass. n. 35436/2023). 3.Il ricorso va conclusivamente respinto. 4.Spese secondo soccombenza 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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