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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28997/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31769/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1630 depositata il 17 luglio 2018, notificata in data 19 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Provincia di Ravenna, con ordinanza n. 63458/2015, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma pari ad euro 5.166,66 a titolo di sanzione amministrativa per non essere stato in grado di fornire il MUD, nello svolgimento di un'attività abusiva di autoriparazione con produzione di rifiuti speciali in violazione degli artt. 189 comma 3 e 258 comma 1 del D.Igs. 152/2006; - sull'opposizione proposta dal CORSI avverso l'ordinanza ingiunzione de qua, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 41/2017, rigettava l'opposizione, ritenendo provato lo svolgimento di attività di autoriparazione alla quale erano riconducibili i rifiuti rinvenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sussistente la violazione contestata; - interposto rituale gravame dal CORSI, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell'Amministrazione appellata, con sentenza n. 1630/2018, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza ingiunzione.

Nel dettaglio, la Corte di appello di Bologna - quanto all'accertamento dell'attività di autoriparazione, chiarito che il giudice di prime cure era tenuto a verificare lo svolgimento o meno da parte del Corsi di detta attività nell'ambito della quale sarebbe avvenuta la produzione di rifiuti speciali quali presupposti di fatto della contestata condotta — affermava che il giudicato di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 671/2015 concerneva soggetti diversi e che l'appellante non aveva prospettato la questione di una possibile efficacia riflessa del giudicato, efficacia comunque esclusa dalla Corte di merito, avendo accertato che nella specie non vi era alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra la causa in esame e il precedente invocato, trattandosi di distinti giudizi che avevano in comune il mero accertamento di una medesima questione di fatto, segnatamente l'esercizio di una determinata attività.

Proseguiva la Corte distrettuale che il Giudice di Pace aveva effettuato una valutazione del materiale probatorio diversa da quella effettuata dal Tribunale, il quale rilevava che al momento dell'accertamento all'interno dei locali della ditta del CORSI la Polizia stradale aveva rinvenuto olio minerale esausto stivato in due contenitori, batterie di piombo esauste sparse all'interno del locale e nelle sue adiacenze, materiale di vario genere (assorbenti, filtrante e stracci contaminati) contenuti all'interno di un cartone, pastiglie freni e varie parti di autovetture all'interno di un contenitore metallico, diversi pneumatici fuori uso presenti sia all'interno che all'esterno del locale di cui uno già riposto nel bidone della spazzatura; beni tutti che venivano qualificati come rifiuti speciali per i quali era necessario tenere i registri previsti dalla normativa vigente.

Dunque, la Corte e prima ancora il Tribunale, tenuto conto del verbale di accertamento e contestazione della Polizia stradale così come dell'annotazione di servizio con fotografie e del verbale di sequestro, esaminate le dichiarazioni rilasciate alla Polizia stradale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenevano provato l'esercizio di attività di autoriparazione da parte del CORSI, a nulla rilevando la diversa valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di Pace di Ravenna.

Con riguardo alla liquidazione delle spese, la Corte bolognese, premessa l'inammissibilità della doglianza per non essere stata formulata nelle conclusioni, la riteneva comunque infondata per essere il procedimento, iniziato nel 2015, sottoposto al rito del lavoro con conseguente applicazione della previsione di cui art. 152 bis disp. att. c.p.c. (introdotta nel 2011) per le ipotesi di costituzione in giudizio delle pubbliche amministrazioni con i propri dipendenti;- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui resiste con controricorso la Provincia di Ravenna; - in prossimità dell'adunanza camerale parte resistente ha presentato istanza di riunione con il giudice RG n. 5289/2019 pendente tra le medesime parti e con motivi analoghi.

Atteso che: - si evidenzia preliminarmente che non appare opportuno l'accoglimento dell'istanza di riunione dei gravami formulata dalla Provincia, non vertendosi nell'ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall'art. 335 c.pc., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, per cui non essendo espressamente prevista dalla norma del codice di rito, trattandosi di cause fra le quali — per stessa esposizione della resistente - sussiste una connessione al più sostanziale per ragioni di sovrapponibilità delle censure, si ritiene preferibile tutelare l'esigenza di speditezza del processo; - passando al merito del ricorso, con il primo motivo è denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art.329 comma 2 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto l'acquiescenza dei capi della sentenza relativi all'applicabilità dell'art. 190 e dell'art. 258 comma 1 D.Igs. 152/2006.

Diversamente da quanto assunto dalla Corte distrettuale, il ricorrente sostiene di aver dedotto, oltre l'inesistenza dell'attività di autoriparatore, anche l'inesistenza di rifiuti pericolosi e la conseguente inapplicabilità della normativa relativa alla tenuta del MUD, ossia degli artt. 190 e 258 comma 1 D.Igs. 152/2006.

Con il secondo motivo è lamentata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi la Corte di merito pronunciata su una questione devoluta per legge ad un altro giudizio e per aver accertato la sussistenza dell'attività di autoriparazione, pur in presenza di una precedente sentenza di segno opposto emessa dal Giudice di Pace nei confronti delle medesime parti, con conseguente violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

Sostiene il ricorrente che nel presente giudizio la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla sussistenza o meno dell'obbligo del CORSI ad esibire il MUD, fermo il mancato esercizio di attività abusiva di autoriparatore come accertato con sentenza passata in giudicato dal Giudice di Pace di Ravenna.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver il giudice di appello valutato prudentemente le prove articolate nelle fasi di merito.

Ad avviso del ricorrente i giudici di merito avrebbero preso in considerazione solo le affermazioni della Polizia stradale di Faenza, senza calibrare tali risultanze probatorie con quelle prodotte dallo stesso CORSI e con quelle fatte valere dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna che al contrario dimostrerebbero l'insussistenza dell'esercizio di attività abusiva.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento alla prova principe costituita dalla sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 671/2015 attestante l'omesso esercizio abusivo da parte del ricorrente dell'attività di autoriparatore, con conseguente mancanza dell'obbligo di tenuta del MUD.

I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente data la loro intrinseca connessione in quanto tutti vertenti sull'accertamento dell'attività di autoriparatore in rapporto con il precedente giudicato del Giudice di Pace - vanno respinti.

Va premesso che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna ha coinvolto parti diverse rispetto a quelle oggetto della controversia in esame (in particolare la Camera di Commercio di Ravenna ed il Corsi), per cui in virtù del principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - deve evincersi che gli accertamenti contenuti nella sentenza invocate non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr. Cass. n. 24558/2015; Cass. n. 691/2011, Cass. 24241/2010; Cass. n. 6238/2010).

Ciò posto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che un giudicato può però spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti esterni al rapporto processuale (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) quando sussiste un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio (cfr. Cass. n. 28062/2019; Cass. n. 6238/2010; Cass. n. 22908/2013; Cass. n. 4864/2007).

Le condizioni esposte per l'efficacia riflessa del giudicato non ricorrono nel caso di specie in cui la Corte distrettuale, premesso che il giudicato emesso dal Giudice di Pace di Ravenna concerneva soggetti diversi rispetto alle parti di causa e che - peraltro - l'appellante non aveva prospettato la questione di una possibile efficacia riflessa del giudicato, ha escluso anche siffatta efficacia, stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra la causa in esame e il precedente del Giudice di Pace.

Difatti, il giudice del gravame, facendo buon governo dei principi esposti, ha accertato che i due distinti giudizi non erano in rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ma avevano semplicemente ad oggetto l'accertamento di una medesima questione di fatto (segnatamente l'esercizio dell'attività di autoriparatore), accertamento svolto in maniera diversa dagli organi giudicanti, anche per la diversità delle contestazioni e del materiale probatorio.In particolare, la Corte di appello di Bologna, nel confermare quanto accertato dalla sentenza di primo grado con riguardo all'attività svolta dal CORSI, ha tenuto conto dell'accertamento all'interno dei locali della ditta del CORSI effettuato dalla Polizia stradale che aveva rinvenuto olio minerale esausto stivato in due contenitori, batterie di piombo esauste sparse all'interno del locale e nelle sue adiacenze, materiale di vario genere (assorbenti, filtrante e stracci contaminati) contenuti all'interno di un cartone, pastiglie freni e varie parti di autovetture all'interno di un contenitore metallico, diversi pneumatici fuori uso presenti sia all'interno che all'esterno del locale di cui uno già riposto nel bidone della spazzatura, beni tutti qualificati da entrambi i giudici di merito come rifiuti speciali per i quali era necessario tenere i registri previsti dalla normativa vigente.

La Corte distrettuale ha tenuto conto, altresì, dell'attrezzatura rivenuta nel locale del CORSI riconducibile allo svolgimento dell'attività di autoriparazione che, infatti, non era giustificata in base alle altre attività risultanti dalla visura della Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelle di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, di commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli, di trasporto merci su strada per conto terzi, di traino e soccorso stradale.

Inoltre, la Corte di appello e prima ancora il Tribunale ha affermato, quanto alla dichiarazione testimoniale resa dinanzi al Giudice di Pace da [OSCURATO:PERSONA], che la circostanza che quest'ultimo avesse dichiarato di essere presente solo occasionalmente presso la sede dell'impresa del CORSI e di non avere competenze quale meccanico di autovetture, non era dirimente dal momento che non spiegava il motivo per cui era stato trovato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Faenza nell'intento di operare sul propulsore Fiat 500 all'interno del locale di proprietà del CORSI.

Peraltro, anche dalla dichiarazione resa ai pubblici ufficiali da [OSCURATO:PERSONA] (da cui emergeva che il CORSI dopo aver prestato soccorso stradale alla dichiarante rimasta in panne le aveva proposto di portare l'autovettura guasta presso la sua officia), i giudici del merito hanno desunto che la ditta svolgesse attività di autoriparazione nell'ambito della quale era avvenuta la produzione di rifiuti speciali, confermando così la sussistenza dei presupposti di fatto della contestata condotta di mancata presentazione del MUD.

Trattasi questi di apprezzamenti di merito come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331/2020; Cass. n. 7523/2017; Cass. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011); - con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 190 e 258 comma 1 del D.Igs. 152/2006 per aver il giudice di appello applicato una sanzione a chi in realtà non svolgeva attività di autoriparatore e non produceva rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il motivo è assorbito dalle considerazioni che precedono.

Sempre con il quinto mezzo è altresì denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 417 bis c.p.c. per non essere la controversia in esame una controversia di lavoro tra la pubblica amministrazione ed un proprio dipendente.

Siffatta censura è inammissibile perché non formula alcuna contestazione in ordine all'assorbente statuizione di inammissibilità della doglianza formulata nella sentenza impugnata (v. pag. 11 punto 10 della decisione).

È principio consolidato che la inammissibilità del motivo (come della domanda) preclude al giudice l'esame nel merito del medesimo, sicché la motivazione che egli svolga ad abundantiam nel merito della questione, dopo avere riconosciuto che appunto la censura è inammissibile, è priva di ogni effetto giuridico, risultando le considerazioni all'uopo svolte insuscettibili di arrecare alcun nocumento alla parte che l'abbia proposta, e ciò indipendentemente dal segno della valutazione di merito irritualmente compiuta (cfr. Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2013 n. 24469; Cass. 4 gennaio 2017 n. 101; Cass. 19 dicembre 2017 n. 30393; di recente, Cass., Sez.

Un., 1 febbraio 2021 n. 2155).

Si tratta, invero, di attività giurisdizionale espressamente svolta, per riconoscimento della stessa autorità che l'ha compiuta, in carenza di potere e quindi insuscettibile di spiegare una qualsivoglia efficacia giuridica.

Il ricorrente, che aveva interesse a dolersi della pronuncia sulle spese processuali, avrebbe dovuto criticare pregiudizialmente la statuizione di inammissibilità della stessa, mentre non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede, essendosi il Corsi limitato a censurare le argomentazioni svolte dalla Corte di appello in ordine alla fondatezza delle questioni sollevate con i motivi di gravame, le quali risultano tuttavia estranee alla ratio della sentenza impugnata, costituita dalla inammissibilità del mezzo, e quindi concretamente ininfluenti risultano assolutamente in carenza di interesse a censurare una attività giurisdizionale che il giudice avendone dichiarato l'inammissibilità non avrebbe potuto compiere e quindi non è suscettibile di comportare a suo carico alcun pregiudizio.

In altri termini, dichiarato inammissibile un singolo motivo di gravame, in tal modo il giudice dell'appello si è spogliato della potestas judicandi in ordine al merito della questione, e ove abbia ugualmente proceduto all'esame della stessa, come nella specie, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle.

Conclusivamente, il ricorso va respinto nel suo complesso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P .

Q .

M .

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31769/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1630 depositata il 17 luglio 2018, notificata in data 19 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Provincia di Ravenna, con ordinanza n. 63458/2015, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma pari ad euro 5.166,66 a titolo di sanzione amministrativa per non essere stato in grado di fornire il MUD, nello svolgimento di un'attività abusiva di autoriparazione con produzione di rifiuti speciali in violazione degli artt. 189 comma 3 e 258 comma 1 del D.Igs. 152/2006; - sull'opposizione proposta dal CORSI avverso l'ordinanza ingiunzione de qua, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 41/2017, rigettava l'opposizione, ritenendo provato lo svolgimento di attività di autoriparazione alla quale erano riconducibili i rifiuti rinvenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sussistente la violazione contestata; - interposto rituale gravame dal CORSI, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell'Amministrazione appellata, con sentenza n. 1630/2018, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza ingiunzione. Nel dettaglio, la Corte di appello di Bologna - quanto all'accertamento dell'attività di autoriparazione, chiarito che il giudice di prime cure era tenuto a verificare lo svolgimento o meno da parte del Corsi di detta attività nell'ambito della quale sarebbe avvenuta la produzione di rifiuti speciali quali presupposti di fatto della contestata condotta — affermava che il giudicato di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 671/2015 concerneva soggetti diversi e che l'appellante non aveva prospettato la questione di una possibile efficacia riflessa del giudicato, efficacia comunque esclusa dalla Corte di merito, avendo accertato che nella specie non vi era alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra la causa in esame e il precedente invocato, trattandosi di distinti giudizi che avevano in comune il mero accertamento di una medesima questione di fatto, segnatamente l'esercizio di una determinata attività. Proseguiva la Corte distrettuale che il Giudice di Pace aveva effettuato una valutazione del materiale probatorio diversa da quella effettuata dal Tribunale, il quale rilevava che al momento dell'accertamento all'interno dei locali della ditta del CORSI la Polizia stradale aveva rinvenuto olio minerale esausto stivato in due contenitori, batterie di piombo esauste sparse all'interno del locale e nelle sue adiacenze, materiale di vario genere (assorbenti, filtrante e stracci contaminati) contenuti all'interno di un cartone, pastiglie freni e varie parti di autovetture all'interno di un contenitore metallico, diversi pneumatici fuori uso presenti sia all'interno che all'esterno del locale di cui uno già riposto nel bidone della spazzatura; beni tutti che venivano qualificati come rifiuti speciali per i quali era necessario tenere i registri previsti dalla normativa vigente. Dunque, la Corte e prima ancora il Tribunale, tenuto conto del verbale di accertamento e contestazione della Polizia stradale così come dell'annotazione di servizio con fotografie e del verbale di sequestro, esaminate le dichiarazioni rilasciate alla Polizia stradale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenevano provato l'esercizio di attività di autoriparazione da parte del CORSI, a nulla rilevando la diversa valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di Pace di Ravenna. Con riguardo alla liquidazione delle spese, la Corte bolognese, premessa l'inammissibilità della doglianza per non essere stata formulata nelle conclusioni, la riteneva comunque infondata per essere il procedimento, iniziato nel 2015, sottoposto al rito del lavoro con conseguente applicazione della previsione di cui art. 152 bis disp. att. c.p.c. (introdotta nel 2011) per le ipotesi di costituzione in giudizio delle pubbliche amministrazioni con i propri dipendenti;- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui resiste con controricorso la Provincia di Ravenna; - in prossimità dell'adunanza camerale parte resistente ha presentato istanza di riunione con il giudice RG n. 5289/2019 pendente tra le medesime parti e con motivi analoghi. Atteso che: - si evidenzia preliminarmente che non appare opportuno l'accoglimento dell'istanza di riunione dei gravami formulata dalla Provincia, non vertendosi nell'ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall'art. 335 c.pc., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, per cui non essendo espressamente prevista dalla norma del codice di rito, trattandosi di cause fra le quali — per stessa esposizione della resistente - sussiste una connessione al più sostanziale per ragioni di sovrapponibilità delle censure, si ritiene preferibile tutelare l'esigenza di speditezza del processo; - passando al merito del ricorso, con il primo motivo è denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art.329 comma 2 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto l'acquiescenza dei capi della sentenza relativi all'applicabilità dell'art. 190 e dell'art. 258 comma 1 D.Igs. 152/2006. Diversamente da quanto assunto dalla Corte distrettuale, il ricorrente sostiene di aver dedotto, oltre l'inesistenza dell'attività di autoriparatore, anche l'inesistenza di rifiuti pericolosi e la conseguente inapplicabilità della normativa relativa alla tenuta del MUD, ossia degli artt. 190 e 258 comma 1 D.Igs. 152/2006. Con il secondo motivo è lamentata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi la Corte di merito pronunciata su una questione devoluta per legge ad un altro giudizio e per aver accertato la sussistenza dell'attività di autoriparazione, pur in presenza di una precedente sentenza di segno opposto emessa dal Giudice di Pace nei confronti delle medesime parti, con conseguente violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Sostiene il ricorrente che nel presente giudizio la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla sussistenza o meno dell'obbligo del CORSI ad esibire il MUD, fermo il mancato esercizio di attività abusiva di autoriparatore come accertato con sentenza passata in giudicato dal Giudice di Pace di Ravenna. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver il giudice di appello valutato prudentemente le prove articolate nelle fasi di merito. Ad avviso del ricorrente i giudici di merito avrebbero preso in considerazione solo le affermazioni della Polizia stradale di Faenza, senza calibrare tali risultanze probatorie con quelle prodotte dallo stesso CORSI e con quelle fatte valere dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna che al contrario dimostrerebbero l'insussistenza dell'esercizio di attività abusiva. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento alla prova principe costituita dalla sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 671/2015 attestante l'omesso esercizio abusivo da parte del ricorrente dell'attività di autoriparatore, con conseguente mancanza dell'obbligo di tenuta del MUD. I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente data la loro intrinseca connessione in quanto tutti vertenti sull'accertamento dell'attività di autoriparatore in rapporto con il precedente giudicato del Giudice di Pace - vanno respinti. Va premesso che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna ha coinvolto parti diverse rispetto a quelle oggetto della controversia in esame (in particolare la Camera di Commercio di Ravenna ed il Corsi), per cui in virtù del principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - deve evincersi che gli accertamenti contenuti nella sentenza invocate non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr. Cass. n. 24558/2015; Cass. n. 691/2011, Cass. 24241/2010; Cass. n. 6238/2010). Ciò posto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che un giudicato può però spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti esterni al rapporto processuale (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) quando sussiste un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio (cfr. Cass. n. 28062/2019; Cass. n. 6238/2010; Cass. n. 22908/2013; Cass. n. 4864/2007). Le condizioni esposte per l'efficacia riflessa del giudicato non ricorrono nel caso di specie in cui la Corte distrettuale, premesso che il giudicato emesso dal Giudice di Pace di Ravenna concerneva soggetti diversi rispetto alle parti di causa e che - peraltro - l'appellante non aveva prospettato la questione di una possibile efficacia riflessa del giudicato, ha escluso anche siffatta efficacia, stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra la causa in esame e il precedente del Giudice di Pace. Difatti, il giudice del gravame, facendo buon governo dei principi esposti, ha accertato che i due distinti giudizi non erano in rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ma avevano semplicemente ad oggetto l'accertamento di una medesima questione di fatto (segnatamente l'esercizio dell'attività di autoriparatore), accertamento svolto in maniera diversa dagli organi giudicanti, anche per la diversità delle contestazioni e del materiale probatorio.In particolare, la Corte di appello di Bologna, nel confermare quanto accertato dalla sentenza di primo grado con riguardo all'attività svolta dal CORSI, ha tenuto conto dell'accertamento all'interno dei locali della ditta del CORSI effettuato dalla Polizia stradale che aveva rinvenuto olio minerale esausto stivato in due contenitori, batterie di piombo esauste sparse all'interno del locale e nelle sue adiacenze, materiale di vario genere (assorbenti, filtrante e stracci contaminati) contenuti all'interno di un cartone, pastiglie freni e varie parti di autovetture all'interno di un contenitore metallico, diversi pneumatici fuori uso presenti sia all'interno che all'esterno del locale di cui uno già riposto nel bidone della spazzatura, beni tutti qualificati da entrambi i giudici di merito come rifiuti speciali per i quali era necessario tenere i registri previsti dalla normativa vigente. La Corte distrettuale ha tenuto conto, altresì, dell'attrezzatura rivenuta nel locale del CORSI riconducibile allo svolgimento dell'attività di autoriparazione che, infatti, non era giustificata in base alle altre attività risultanti dalla visura della Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelle di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, di commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli, di trasporto merci su strada per conto terzi, di traino e soccorso stradale. Inoltre, la Corte di appello e prima ancora il Tribunale ha affermato, quanto alla dichiarazione testimoniale resa dinanzi al Giudice di Pace da [OSCURATO:PERSONA], che la circostanza che quest'ultimo avesse dichiarato di essere presente solo occasionalmente presso la sede dell'impresa del CORSI e di non avere competenze quale meccanico di autovetture, non era dirimente dal momento che non spiegava il motivo per cui era stato trovato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Faenza nell'intento di operare sul propulsore Fiat 500 all'interno del locale di proprietà del CORSI. Peraltro, anche dalla dichiarazione resa ai pubblici ufficiali da [OSCURATO:PERSONA] (da cui emergeva che il CORSI dopo aver prestato soccorso stradale alla dichiarante rimasta in panne le aveva proposto di portare l'autovettura guasta presso la sua officia), i giudici del merito hanno desunto che la ditta svolgesse attività di autoriparazione nell'ambito della quale era avvenuta la produzione di rifiuti speciali, confermando così la sussistenza dei presupposti di fatto della contestata condotta di mancata presentazione del MUD. Trattasi questi di apprezzamenti di merito come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331/2020; Cass. n. 7523/2017; Cass. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011); - con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 190 e 258 comma 1 del D.Igs. 152/2006 per aver il giudice di appello applicato una sanzione a chi in realtà non svolgeva attività di autoriparatore e non produceva rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il motivo è assorbito dalle considerazioni che precedono. Sempre con il quinto mezzo è altresì denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 417 bis c.p.c. per non essere la controversia in esame una controversia di lavoro tra la pubblica amministrazione ed un proprio dipendente. Siffatta censura è inammissibile perché non formula alcuna contestazione in ordine all'assorbente statuizione di inammissibilità della doglianza formulata nella sentenza impugnata (v. pag. 11 punto 10 della decisione). È principio consolidato che la inammissibilità del motivo (come della domanda) preclude al giudice l'esame nel merito del medesimo, sicché la motivazione che egli svolga ad abundantiam nel merito della questione, dopo avere riconosciuto che appunto la censura è inammissibile, è priva di ogni effetto giuridico, risultando le considerazioni all'uopo svolte insuscettibili di arrecare alcun nocumento alla parte che l'abbia proposta, e ciò indipendentemente dal segno della valutazione di merito irritualmente compiuta (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013 n. 24469; Cass. 4 gennaio 2017 n. 101; Cass. 19 dicembre 2017 n. 30393; di recente, Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2021 n. 2155). Si tratta, invero, di attività giurisdizionale espressamente svolta, per riconoscimento della stessa autorità che l'ha compiuta, in carenza di potere e quindi insuscettibile di spiegare una qualsivoglia efficacia giuridica. Il ricorrente, che aveva interesse a dolersi della pronuncia sulle spese processuali, avrebbe dovuto criticare pregiudizialmente la statuizione di inammissibilità della stessa, mentre non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede, essendosi il Corsi limitato a censurare le argomentazioni svolte dalla Corte di appello in ordine alla fondatezza delle questioni sollevate con i motivi di gravame, le quali risultano tuttavia estranee alla ratio della sentenza impugnata, costituita dalla inammissibilità del mezzo, e quindi concretamente ininfluenti risultano assolutamente in carenza di interesse a censurare una attività giurisdizionale che il giudice avendone dichiarato l'inammissibilità non avrebbe potuto compiere e quindi non è suscettibile di comportare a suo carico alcun pregiudizio. In altri termini, dichiarato inammissibile un singolo motivo di gravame, in tal modo il giudice dell'appello si è spogliato della potestas judicandi in ordine al merito della questione, e ove abbia ugualmente proceduto all'esame della stessa, come nella specie, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle. Conclusivamente, il ricorso va respinto nel suo complesso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
Sentenza Cassazione n. 28997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris