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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23083/2026

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esentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoMARIO BATTISTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE (ARSIAL), nellapersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata del quale è domiciliata per legge;-controricorrente--ricorrente in via incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COOP A R.L. inpersona del Curatore, in atti indicato, rappresentata e difesa dagliNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026avvocati ANTONIO D'ALESSIO e [OSCURATO:PERSONA]', presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, in atti indicato,rappresentata e difesa dall'avvocatura regionale, nella personadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8072/2024depositata il 22/12/2024;udita la relazione svolta in camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a.r.l.conveniva dinanzi al Tribunale di Latina A G. Società AgricolaSemplice di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci Alessandra eGianluca [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al rilascio del fondodenominato “scorporo 994”, sito in località [OSCURATO:PERSONA] (LT),oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione del bene sinetitulo; in via subordinata, chiedeva la condanna a tenerla indenne diquanto sarebbe stata eventualmente tenuta a corrispondere allaRegione [OSCURATO:PERSONA] in altro giudizio.Si costitutiva A G. [OSCURATO:PERSONA] eccependo ildifetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] SanLuca e di essere stata autorizzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimentodell’attività agricola.

Chiedeva, inoltre, l’autorizzazione alla chiamata incausa della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’A.R.S.I.A.L.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Si costituivano: l’A.R.S.I.A.L. per chiedere di essere estromessadal giudizio; la Regione [OSCURATO:PERSONA] per eccepire l’inammissibilità e la nullitàdella chiamata.Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2428/2019, qualificata ladomanda come azione di rivendica, dichiarava il difetto dilegittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ela condannava alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello il Fallimento VinicolaSan [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a.r.l.Si costituivano A G. [OSCURATO:PERSONA], Regione [OSCURATO:PERSONA] eA.R.S.I.A.L. per resistere al gravame.Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati contumaci.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8072/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente ladomanda, condannando la A G [OSCURATO:PERSONA] a tenereindenne la [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute alla Regione [OSCURATO:PERSONA] inesecuzione di altro giudizio all’esito del quale la [OSCURATO:PERSONA] era statacondannata a rilasciare il fondo in favore della Regione e a pagarel’indennità di occupazione e condannava A G Società AgricolaSemplice, Regione [OSCURATO:PERSONA] e A.R.S.I.A.L. in solido alle spese di lite.2.

Avverso tale sentenza A G. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi: A.R.S.I.A.L. che haproposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; CuratelaPer l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori della resistente Agenzia e della resistente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma,riformando la decisione di primo grado (che aveva erroneamentequalificato la domanda come "rivendica" della proprietà), ha stabilitoche: a) l’azione della [OSCURATO:PERSONA] era stata un’azione personale direstituzione/rivalsa basata sul rapporto obbligatorio intercorso tra ledue società; b) ha condannato A. G. a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] daquanto quest’ultima è tenuta a versare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] in forza dellesentenze emesse nel parallelo giudizio di rilascio (sentenze n.907/2020 Trib.

Latina e n. 777/2022 C.A.

Roma); c) ha condannato laA.

G., la Regione e l’ARSIAL, in solido tra loro, al pagamento dellespese legali in favore della [OSCURATO:PERSONA].2.

A G. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione ed errataapplicazione di norme di diritto.

Nullità della sentenza - Art. 360 n. 4c.p.c.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 del codice diprocedura civile per vizio di ultrapetizione e/o non corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato.

Violazione degli artt. 346 e 434 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha deciso sulla domandasubordinata di manleva, pur in assenza di una sua specificariproposizione in appello.

Sostiene che, pertanto, la domanda dovevaritenersi rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;- con il secondo motivo denuncia Violazione ed errataapplicazione di norme di diritto.

Nullità della sentenza – Art. 360 n. 3e n. 4 c.p.c.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c.;dell’art. 1306 c.c.; degli artt. 102 e 106 c.p.c.; dell’art. 111 dellaCostituzione , nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannataa tenere indenne l’appellante facendo leva su una sentenza resa in ungiudizio al quale era estranea, in violazione dell’art. 2909 c.c.

Inparticolare, osserva di essere stata condannata senza aver potutoNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026prendere parte al processo in cui si è formato il titolo posto afondamento della pretesa;- con il terzo motivo denuncia Nullità della sentenza permanifesta illogicità della motivazione - Art. 360, n. 4, c.p.c. – Violazionedell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. , nella parte in cui la corteterritoriale ha qualificato l’azione proposta dall’appellante come azionepersonale di restituzione, riconoscendone la legittimazione attivanonostante l’assenza di valido titolo.

Sostiene che l’azione dovevaqualificarsi come azione di rivendicazione.3.

Il ricorso principale non è fondato.3.1.Non fondato è il primo motivo, che concerne la pretesaviolazione degli artt. 112, 346 e 434 c.p.c. per asserito vizio diultrapetizione e violazione del principio devolutivo.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato alla domanda di manleva/indennizzoin sede di appello.

Dall'esame delle conclusioni rassegnate nell'atto diimpugnazione e nelle memorie conclusionali, emerge chiaramente ladomanda della [OSCURATO:PERSONA] di condannare la società A. G. al pagamentodi una somma "in misura pari all'esborso che la [OSCURATO:PERSONA] stessa dovràsostenere nella denegata ipotesi di accoglimento della domandarisarcitoria della Regione [OSCURATO:PERSONA]".Tale formulazione garantisce il rispetto del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la domanda diessere tenuti indenni dalle pretese dell'ente proprietario è rimastaparte integrante del thema decidendum del secondo grado,correttamente recepito dalla Corte territoriale.3.2.Non fondato è il secondo motivo, che concerne la violazionedei limiti soggettivi del giudicato (art. 2909 c.c. e art. 111 Cost.).La società A. G., in ricorso, deduce la violazione degli artt. 2909c.c., 102 e 106 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corteterritoriale l’avrebbe illegittimamente condannata a tenere indenne laNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Curatela sulla base degli effetti di una sentenza resa in un giudizio alquale essa era rimasta estranea.

Al riguardo, invoca una serie disentenze per sostenere l'inopponibilità del giudicato ai terzi estranei exart. 2909 c.c. (Cass. n. 28997/2022; n. 28062/2019; n. 22908/2013;n. 6238/2010; n. 4864/2007).Senonché tali precedenti non sono conferenti al caso di specie ela censura non coglie nel segno.La decisione impugnata, invero, non ha attribuito efficacia direttanei confronti della odierna ricorrente al giudicato formatosi nel distintogiudizio intercorso tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ma hacorrettamente valorizzato gli esiti di tale giudizio quale presuppostologico-giuridico della diversa statuizione resa nel presente processo.La condanna alla manleva trova, infatti, il proprio fondamento nelrapporto obbligatorio intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società A. G.,la quale ha conseguito la disponibilità del fondo in forza di un titoloderivato dalla originaria concessionaria e ne ha mantenuto ladetenzione anche a seguito del venir meno del titolo che ne avevalegittimato l’utilizzo.In tale contesto, l’accertamento – compiuto nel parallelo giudizio– dell’illegittimità della detenzione del bene da parte della [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’ente proprietario costituisce un antecedente logicoindispensabile per individuare le conseguenze economiche derivantidalla permanenza della società A. G. nella disponibilità del fondo.Ne consegue che la responsabilità della ricorrente non discendedall’estensione soggettiva del giudicato al quale essa è rimastaestranea, bensì dall’autonomo titolo obbligatorio che la lega allaCuratela, nell’ambito del quale detto accertamento opera come fattogiuridico rilevante.In tale prospettiva, non risulta violato il principio delcontraddittorio, giacché la società A. G. ha potuto pienamenteesercitare il proprio diritto di difesa nel presente giudizio, in ordineNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026tanto alla sussistenza del rapporto obbligatorio quanto alleconseguenze che da esso derivano.3.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Con tale censura la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper asserita illogicità della motivazione, sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] come azione personale di restituzione, anziché comeazione reale di rivendicazione, difettando in capo all’attrice la titolaritàdel diritto di proprietà sul bene.L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la censura, purformalmente prospettata come vizio di motivazione ai sensi dell’art.360, n. 4, c.p.c., si risolve nella sollecitazione di un riesame dellaqualificazione giuridica della domanda e, quindi, del merito dellacontroversia, attività estranea al giudizio di legittimità, laddove ladecisione impugnata sia sorretta da motivazione coerente e immuneda vizi logici.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto, conargomentazione lineare e logicamente strutturata, delle ragioni chel’hanno indotta a qualificare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nongià come azione reale di rivendicazione, bensì come azione personaledi restituzione e rivalsa.In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che: a) laCuratela non ha mai dedotto la titolarità del diritto di proprietà sulfondo, pacificamente riconosciuto in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; b) ladomanda introdotta in giudizio era diretta ad ottenere il rilascio delbene e il ristoro delle conseguenze economiche derivanti dalla suaillegittima detenzione da parte della società convenuta; c) ladisponibilità del fondo da parte della società A. G. traeva origine daun rapporto negoziale (ancorché invalido o inefficace) intercorso con lasocietà poi fallita, sicché la posizione della convenuta era riconducibilead una detenzione derivata.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Su tali basi, la corte territoriale ha coerentemente ritenuto che lapretesa azionata si fondasse (non sulla rivendicazione del dirittodominicale, bensì) sull’accertamento dell’assenza (originaria osopravvenuta) di un valido titolo di detenzione in capo alla convenutae sulle conseguenze obbligatorie da ciò derivanti.Ne consegue che la qualificazione della domanda come azionepersonale di restituzione e rivalsa risulta conforme ai principi elaboratida questa Corte in materia di distinzione tra azioni reali e azionipersonali, atteso che le prime presuppongono la deduzione e la provadel diritto di proprietà, mentre le seconde si fondano sulla dedottainsussistenza o cessazione di un titolo giustificativo della detenzionedel bene.La ricorrente, nel contestare tale qualificazione, non individuaspecifici vizi logici della motivazione, ma si limita a contrapporre unadiversa ricostruzione giuridica della domanda e del rapportosostanziale, così mirando ad ottenere una non consentita rivalutazionedelle risultanze processuali.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.4.

A.R.S.I.A.L. articola il ricorso incidentale in un unico motivo,con il quale denuncia Violazione e falsa applicazione di legge inparticolare dell’art.91 –co.1- c.p.c. in ordine alla condanna alle spese;- Violazione e falsa applicazione di legge in particolare dell’art.1292 c.c.in ordine alla solidarietà , nella parte in cui la corte territoriale l’hacondannata al pagamento delle spese di lite in favore della Curatelafallimentare, in solido con la Regione e con la società A G, sebbenefosse stata chiamata in giudizio quale terzo e in assenza di domandeformulate nei suoi confronti.

Pertanto, sostiene che non potevaconsiderarsi soccombente.5.Il ricorso incidentale merita accoglimento.Dal giudizio di merito risulta che, come sopra rilevato: a)l’Agenzia ARSIAL è stata evocata in giudizio di primo grado dallaNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026convenuta società A G; b) l’Agenzia, nel costituirsi, dopo averevidenziato che i convenuti non avevano tempestivamente eritualmente avanzato domande nei suoi confronti, ha chiesto in viapreliminare l’estromissione dal giudizio; c) l'attrice originaria (laCuratela) non ha formulato alcuna specifica domanda restitutoria orisarcitoria nei confronti dell’Agenzia; d) ciò nonostante, l'agenziaARSIAL è stata condannata in solido con la Regione e con la societàA G al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA].Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condannaalle spese segue il principio di soccombenza e di causalità; pertanto, ilterzo chiamato non può essere condannato a rifondere le spese di litein favore della parte attrice qualora non sia stata proposta alcunadomanda nei suoi confronti e non sussista un nesso di causalità tra lasua condotta e l'insorgenza della lite.Nel caso di specie, l'ARSIAL deve considerarsi estranea alrapporto sostanziale posto a fondamento della domanda dirivalsa/manleva della [OSCURATO:PERSONA] verso la A. G., poiché l'occupazionemateriale del fondo è iniziata solo dopo l'annullamento dellaconcessione originaria e l'Agenzia è un ente autonomo rispetto allaRegione [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, la statuizione della Corte territoriale che haesteso all'ARSIAL la responsabilità solidale per le spese del doppiogrado di merito è errata, in quanto viola i parametri normatividenunciati.6.

In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso principaledeve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere accolto,e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, va esclusa la condanna dell'ARSIAL alla rifusione delle spesedi lite dei gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento "VinicolaSan Luca e va riconosciuto alla stessa il diritto alla restituzione diquanto eventualmente la stessa abbia a tale titolo corrisposto.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/20267.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da ciascuna delle tre particontroricorrenti, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio2020 n. 4315).Le spese processuali, relative al presente giudizio, vengonoliquidate tenuto conto del valore dichiarato, del fatto la [OSCURATO:PERSONA] hapresentato memoria e del fatto che l’Agenzia, oltre a presentarememoria, ha articolato ricorso incidentale, che è stato accolto.

P.Q.MLa Corte:-rigetta il ricorso principale;-accoglie il ricorso incidentale, e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,esclude la condanna dell’ARSIAL alla rifusione delle spese di lite relativeai gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] SanLuca;-condanna la società ricorrente A G alla rifusione delle speseprocessuali nei confronti delle parti resistenti, spese che liquida:a) a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;b) a favore della [OSCURATO:PERSONA] in euro 6.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge;c) in favore della ricorrente incidentale A.R.S.I.A.L. in euro7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge;Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoMARIO BATTISTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE (ARSIAL), nellapersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata del quale è domiciliata per legge;-controricorrente--ricorrente in via incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COOP A R.L. inpersona del Curatore, in atti indicato, rappresentata e difesa dagliNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026avvocati ANTONIO D'ALESSIO e [OSCURATO:PERSONA]', presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, in atti indicato,rappresentata e difesa dall'avvocatura regionale, nella personadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8072/2024depositata il 22/12/2024;udita la relazione svolta in camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a.r.l.conveniva dinanzi al Tribunale di Latina A G. Società AgricolaSemplice di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci Alessandra eGianluca [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al rilascio del fondodenominato “scorporo 994”, sito in località [OSCURATO:PERSONA] (LT),oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione del bene sinetitulo; in via subordinata, chiedeva la condanna a tenerla indenne diquanto sarebbe stata eventualmente tenuta a corrispondere allaRegione [OSCURATO:PERSONA] in altro giudizio.Si costitutiva A G. [OSCURATO:PERSONA] eccependo ildifetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] SanLuca e di essere stata autorizzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimentodell’attività agricola. Chiedeva, inoltre, l’autorizzazione alla chiamata incausa della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’A.R.S.I.A.L.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Si costituivano: l’A.R.S.I.A.L. per chiedere di essere estromessadal giudizio; la Regione [OSCURATO:PERSONA] per eccepire l’inammissibilità e la nullitàdella chiamata.Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2428/2019, qualificata ladomanda come azione di rivendica, dichiarava il difetto dilegittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ela condannava alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello il Fallimento VinicolaSan [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a.r.l.Si costituivano A G. [OSCURATO:PERSONA], Regione [OSCURATO:PERSONA] eA.R.S.I.A.L. per resistere al gravame.Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati contumaci.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8072/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente ladomanda, condannando la A G [OSCURATO:PERSONA] a tenereindenne la [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute alla Regione [OSCURATO:PERSONA] inesecuzione di altro giudizio all’esito del quale la [OSCURATO:PERSONA] era statacondannata a rilasciare il fondo in favore della Regione e a pagarel’indennità di occupazione e condannava A G Società AgricolaSemplice, Regione [OSCURATO:PERSONA] e A.R.S.I.A.L. in solido alle spese di lite.2. Avverso tale sentenza A G. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi: A.R.S.I.A.L. che haproposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; CuratelaPer l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori della resistente Agenzia e della resistente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma,riformando la decisione di primo grado (che aveva erroneamentequalificato la domanda come "rivendica" della proprietà), ha stabilitoche: a) l’azione della [OSCURATO:PERSONA] era stata un’azione personale direstituzione/rivalsa basata sul rapporto obbligatorio intercorso tra ledue società; b) ha condannato A. G. a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] daquanto quest’ultima è tenuta a versare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] in forza dellesentenze emesse nel parallelo giudizio di rilascio (sentenze n.907/2020 Trib. Latina e n. 777/2022 C.A. Roma); c) ha condannato laA. G., la Regione e l’ARSIAL, in solido tra loro, al pagamento dellespese legali in favore della [OSCURATO:PERSONA].2. A G. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione ed errataapplicazione di norme di diritto. Nullità della sentenza - Art. 360 n. 4c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 del codice diprocedura civile per vizio di ultrapetizione e/o non corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato. Violazione degli artt. 346 e 434 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha deciso sulla domandasubordinata di manleva, pur in assenza di una sua specificariproposizione in appello. Sostiene che, pertanto, la domanda dovevaritenersi rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;- con il secondo motivo denuncia Violazione ed errataapplicazione di norme di diritto. Nullità della sentenza – Art. 360 n. 3e n. 4 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c.;dell’art. 1306 c.c.; degli artt. 102 e 106 c.p.c.; dell’art. 111 dellaCostituzione , nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannataa tenere indenne l’appellante facendo leva su una sentenza resa in ungiudizio al quale era estranea, in violazione dell’art. 2909 c.c. Inparticolare, osserva di essere stata condannata senza aver potutoNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026prendere parte al processo in cui si è formato il titolo posto afondamento della pretesa;- con il terzo motivo denuncia Nullità della sentenza permanifesta illogicità della motivazione - Art. 360, n. 4, c.p.c. – Violazionedell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. , nella parte in cui la corteterritoriale ha qualificato l’azione proposta dall’appellante come azionepersonale di restituzione, riconoscendone la legittimazione attivanonostante l’assenza di valido titolo. Sostiene che l’azione dovevaqualificarsi come azione di rivendicazione.3. Il ricorso principale non è fondato.3.1.Non fondato è il primo motivo, che concerne la pretesaviolazione degli artt. 112, 346 e 434 c.p.c. per asserito vizio diultrapetizione e violazione del principio devolutivo.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato alla domanda di manleva/indennizzoin sede di appello. Dall'esame delle conclusioni rassegnate nell'atto diimpugnazione e nelle memorie conclusionali, emerge chiaramente ladomanda della [OSCURATO:PERSONA] di condannare la società A. G. al pagamentodi una somma "in misura pari all'esborso che la [OSCURATO:PERSONA] stessa dovràsostenere nella denegata ipotesi di accoglimento della domandarisarcitoria della Regione [OSCURATO:PERSONA]".Tale formulazione garantisce il rispetto del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la domanda diessere tenuti indenni dalle pretese dell'ente proprietario è rimastaparte integrante del thema decidendum del secondo grado,correttamente recepito dalla Corte territoriale.3.2.Non fondato è il secondo motivo, che concerne la violazionedei limiti soggettivi del giudicato (art. 2909 c.c. e art. 111 Cost.).La società A. G., in ricorso, deduce la violazione degli artt. 2909c.c., 102 e 106 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corteterritoriale l’avrebbe illegittimamente condannata a tenere indenne laNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Curatela sulla base degli effetti di una sentenza resa in un giudizio alquale essa era rimasta estranea. Al riguardo, invoca una serie disentenze per sostenere l'inopponibilità del giudicato ai terzi estranei exart. 2909 c.c. (Cass. n. 28997/2022; n. 28062/2019; n. 22908/2013;n. 6238/2010; n. 4864/2007).Senonché tali precedenti non sono conferenti al caso di specie ela censura non coglie nel segno.La decisione impugnata, invero, non ha attribuito efficacia direttanei confronti della odierna ricorrente al giudicato formatosi nel distintogiudizio intercorso tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ma hacorrettamente valorizzato gli esiti di tale giudizio quale presuppostologico-giuridico della diversa statuizione resa nel presente processo.La condanna alla manleva trova, infatti, il proprio fondamento nelrapporto obbligatorio intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società A. G.,la quale ha conseguito la disponibilità del fondo in forza di un titoloderivato dalla originaria concessionaria e ne ha mantenuto ladetenzione anche a seguito del venir meno del titolo che ne avevalegittimato l’utilizzo.In tale contesto, l’accertamento – compiuto nel parallelo giudizio– dell’illegittimità della detenzione del bene da parte della [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’ente proprietario costituisce un antecedente logicoindispensabile per individuare le conseguenze economiche derivantidalla permanenza della società A. G. nella disponibilità del fondo.Ne consegue che la responsabilità della ricorrente non discendedall’estensione soggettiva del giudicato al quale essa è rimastaestranea, bensì dall’autonomo titolo obbligatorio che la lega allaCuratela, nell’ambito del quale detto accertamento opera come fattogiuridico rilevante.In tale prospettiva, non risulta violato il principio delcontraddittorio, giacché la società A. G. ha potuto pienamenteesercitare il proprio diritto di difesa nel presente giudizio, in ordineNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026tanto alla sussistenza del rapporto obbligatorio quanto alleconseguenze che da esso derivano.3.3. Il terzo motivo è inammissibile.Con tale censura la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper asserita illogicità della motivazione, sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] come azione personale di restituzione, anziché comeazione reale di rivendicazione, difettando in capo all’attrice la titolaritàdel diritto di proprietà sul bene.L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la censura, purformalmente prospettata come vizio di motivazione ai sensi dell’art.360, n. 4, c.p.c., si risolve nella sollecitazione di un riesame dellaqualificazione giuridica della domanda e, quindi, del merito dellacontroversia, attività estranea al giudizio di legittimità, laddove ladecisione impugnata sia sorretta da motivazione coerente e immuneda vizi logici.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto, conargomentazione lineare e logicamente strutturata, delle ragioni chel’hanno indotta a qualificare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nongià come azione reale di rivendicazione, bensì come azione personaledi restituzione e rivalsa.In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che: a) laCuratela non ha mai dedotto la titolarità del diritto di proprietà sulfondo, pacificamente riconosciuto in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; b) ladomanda introdotta in giudizio era diretta ad ottenere il rilascio delbene e il ristoro delle conseguenze economiche derivanti dalla suaillegittima detenzione da parte della società convenuta; c) ladisponibilità del fondo da parte della società A. G. traeva origine daun rapporto negoziale (ancorché invalido o inefficace) intercorso con lasocietà poi fallita, sicché la posizione della convenuta era riconducibilead una detenzione derivata.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026Su tali basi, la corte territoriale ha coerentemente ritenuto che lapretesa azionata si fondasse (non sulla rivendicazione del dirittodominicale, bensì) sull’accertamento dell’assenza (originaria osopravvenuta) di un valido titolo di detenzione in capo alla convenutae sulle conseguenze obbligatorie da ciò derivanti.Ne consegue che la qualificazione della domanda come azionepersonale di restituzione e rivalsa risulta conforme ai principi elaboratida questa Corte in materia di distinzione tra azioni reali e azionipersonali, atteso che le prime presuppongono la deduzione e la provadel diritto di proprietà, mentre le seconde si fondano sulla dedottainsussistenza o cessazione di un titolo giustificativo della detenzionedel bene.La ricorrente, nel contestare tale qualificazione, non individuaspecifici vizi logici della motivazione, ma si limita a contrapporre unadiversa ricostruzione giuridica della domanda e del rapportosostanziale, così mirando ad ottenere una non consentita rivalutazionedelle risultanze processuali.Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.4. A.R.S.I.A.L. articola il ricorso incidentale in un unico motivo,con il quale denuncia Violazione e falsa applicazione di legge inparticolare dell’art.91 –co.1- c.p.c. in ordine alla condanna alle spese;- Violazione e falsa applicazione di legge in particolare dell’art.1292 c.c.in ordine alla solidarietà , nella parte in cui la corte territoriale l’hacondannata al pagamento delle spese di lite in favore della Curatelafallimentare, in solido con la Regione e con la società A G, sebbenefosse stata chiamata in giudizio quale terzo e in assenza di domandeformulate nei suoi confronti. Pertanto, sostiene che non potevaconsiderarsi soccombente.5.Il ricorso incidentale merita accoglimento.Dal giudizio di merito risulta che, come sopra rilevato: a)l’Agenzia ARSIAL è stata evocata in giudizio di primo grado dallaNumero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026convenuta società A G; b) l’Agenzia, nel costituirsi, dopo averevidenziato che i convenuti non avevano tempestivamente eritualmente avanzato domande nei suoi confronti, ha chiesto in viapreliminare l’estromissione dal giudizio; c) l'attrice originaria (laCuratela) non ha formulato alcuna specifica domanda restitutoria orisarcitoria nei confronti dell’Agenzia; d) ciò nonostante, l'agenziaARSIAL è stata condannata in solido con la Regione e con la societàA G al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA].Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condannaalle spese segue il principio di soccombenza e di causalità; pertanto, ilterzo chiamato non può essere condannato a rifondere le spese di litein favore della parte attrice qualora non sia stata proposta alcunadomanda nei suoi confronti e non sussista un nesso di causalità tra lasua condotta e l'insorgenza della lite.Nel caso di specie, l'ARSIAL deve considerarsi estranea alrapporto sostanziale posto a fondamento della domanda dirivalsa/manleva della [OSCURATO:PERSONA] verso la A. G., poiché l'occupazionemateriale del fondo è iniziata solo dopo l'annullamento dellaconcessione originaria e l'Agenzia è un ente autonomo rispetto allaRegione [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, la statuizione della Corte territoriale che haesteso all'ARSIAL la responsabilità solidale per le spese del doppiogrado di merito è errata, in quanto viola i parametri normatividenunciati.6. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso principaledeve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere accolto,e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, va esclusa la condanna dell'ARSIAL alla rifusione delle spesedi lite dei gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento "VinicolaSan Luca e va riconosciuto alla stessa il diritto alla restituzione diquanto eventualmente la stessa abbia a tale titolo corrisposto.Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/20267. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da ciascuna delle tre particontroricorrenti, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315).Le spese processuali, relative al presente giudizio, vengonoliquidate tenuto conto del valore dichiarato, del fatto la [OSCURATO:PERSONA] hapresentato memoria e del fatto che l’Agenzia, oltre a presentarememoria, ha articolato ricorso incidentale, che è stato accolto. P.Q.MLa Corte:-rigetta il ricorso principale;-accoglie il ricorso incidentale, e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,esclude la condanna dell’ARSIAL alla rifusione delle spese di lite relativeai gradi di merito in favore della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] SanLuca;-condanna la società ricorrente A G alla rifusione delle speseprocessuali nei confronti delle parti resistenti, spese che liquida:a) a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;b) a favore della [OSCURATO:PERSONA] in euro 6.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge;c) in favore della ricorrente incidentale A.R.S.I.A.L. in euro7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge;Numero registro generale 13856/2025Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 23083/2026Data pubblicazione 13/07/2026- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino