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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 30838/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11996/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] nel proc.to n.1756/2019depositata il 23/04/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata a seguito di comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art.380 bis c.p.c. (di inammissibilità del ricorso, su specifica eccezione dei controricorrenti, proposto per saltum dinanzi alla Corte di Cassazione contro il provvedimento del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l’estinzione del processo con condanna al pagamento delle spese, Cass. 32771/2021, Cass. 26210/2009 , Cass. 21707/2006 , essendovi denuncia di vizio non solo attinente alle spese); rilevato che nella rinuncia si deduce che “la ricorrente, preso atto della pendenza dell’appello quale mezzo ordinario, intende rinunciare al ricorso per Cassazione, anche in considerazione delle questioni processuali sollevate e della definizione camerale” e si chiede la compensazione delle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.e le spese seguono la soccombenza; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.500,00, per compensi, oltre Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11996/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] nel proc.to n.1756/2019depositata il 23/04/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata a seguito di comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art.380 bis c.p.c. (di inammissibilità del ricorso, su specifica eccezione dei controricorrenti, proposto per saltum dinanzi alla Corte di Cassazione contro il provvedimento del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l’estinzione del processo con condanna al pagamento delle spese, Cass. 32771/2021, Cass. 26210/2009 , Cass. 21707/2006 , essendovi denuncia di vizio non solo attinente alle spese); rilevato che nella rinuncia si deduce che “la ricorrente, preso atto della pendenza dell’appello quale mezzo ordinario, intende rinunciare al ricorso per Cassazione, anche in considerazione delle questioni processuali sollevate e della definizione camerale” e si chiede la compensazione delle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.e le spese seguono la soccombenza; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.500,00, per compensi, oltre Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di l