CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32771/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA e,,yy1Rel 32.11-1 sul ricorso iscritto al numero 26172 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da FtABAGLIA Nando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S13 G535D) RABAGLIA Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H15 G535A) RABAGLIA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78P52 G5353) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E26 G5350) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].BRE. - Società cooperativa agricola s.c.a.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M49 B157I) -controricorrente- per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento iscritto al n. 16749/2018 del R.G. in data 4 giugno 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] CA.BRE. - Società cooperativa agricola S.c.a.r.l. ha rinunziato, con dichiarazione resa nel corso Ric. n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 dell'udienza del 4 giugno 2019, ad una opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., in relazione ad un procedimento esecutivo per espro- priazione promosso nei suoi confronti da Nando, Paolo e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo esecutivo costituito da lo- do arbitrale, davanti al Tribunale di Brescia. La rinuncia è sta- ta accettata dagli opposti e il giudice, nel dichiarare l'estinzione della procedura, ha liquidato le spese processuali in favore di questi ultimi, ai sensi dell'art. 306, comma 4 c.p.c., in C 4.995,00, oltre accessori. Avverso tale provvedimento ricorrono Nando, Paolo e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] CA.BRE. - Socie- tà cooperativa agricola S.c.a.r.I.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato (limitatamente alla questione della omessa motivazione sul mancato aumento del compenso per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione pro- cessuale). È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'articolo 4, commi 1, 1 bis, 4, 5 e 8, DM 55/2014, cosic- come modificato del dm 8.3.2018 n. 37, art. 1, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; a) omessa liquidazione delle spese relative a fase giudiziale effettuata; b) mancanza equo com- penso; c) carenza di motivazione sul mancato aumento per Ric. n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 l'assistenza di più parti; d) mancato riconoscimento dell'aumento per redazione atti giudiziari "con tecniche infor- matiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione"». 2. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente. Secondo l'indirizzo di questa Corte, infatti, «il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinuncia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorri bile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel di- chiarare l'estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 306 c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006, Rv. 592481 - 01; conf.: Sez. 2, Ordi- nanza n. 26210 del 14/12/2009, Rv. 610533 - 01). Nella specie, il tribunale, con il provvedimento impugnato, ha provveduto alla liquidazione delle spese a carico della parte rinunziante, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., in man- canza di diverso accordo delle parti stesse, ed il presente ri- corso ha ad oggetto esclusivamente la suddetta liquidazione, non l'imputazione di esse ad una delle parti ovvero la loro mancata compensazione. Pertanto, il mezzo di impugnazione è da ritenersi corretta- mente individuato dai ricorrenti. 3. Si premette che, secondo l'indirizzo costante di questa Cor- te, che il ricorso non contiene motivi tali da indurre a rimedi- tare, «in tema di liquidazione delle spese processuali succes- Ric. n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 siva.al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indica- ti, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il mini- mo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con ap- posita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 - 02; conf.: Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01). Non è quindi fondato in diritto l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il giudice avrebbe l'obbligo di motivare nel caso in cui si di- scosti dalla liquidazione ai valori medi di tariffa, non potendo- si, in caso contrario, ritenere liquidato un compenso "equo": l'obbligo di motivazione sussiste infatti esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comun- que si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi. 4. È manifestamente infondata la censura relativa al mancato riconoscimento della liquidazione del compenso per la fase "istruttoria/trattazione". Il giudice non ha infatti riconosciuto tale voce di compenso es- sendo intervenuta la rinunzia all'opposizione prima ancora che si pervenisse alla relativa fase processuale, all'udienza del 4 giugno 2019, dopo una precedente udienza di mero rinvio (il verbale di detta udienza, tenuta in data 5 febbraio 2019, è stato prodotto dalla società controricorrente). D'altra parte, i ricorrenti neanche specificano quali attività di istruzione/trattazione avrebbero avuto luogo in concreto nel Ric. n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 procedimento, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 5. È manifestamente infondata altresì la censura relativa al mancato riconoscimento della liquidazione della maggiorazio- ne del compenso per la redazione di atti giudiziari con tecni- che informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione. In base al comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 (come modifi- cato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37), «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di re- gola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la frui- zione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca te- stuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Nella specie, peraltro, non è stato specificamente richiamato - in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - il contenuto degli atti che sarebbero stati redatti con tali modalità e, in particolare, non sono state indicate in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la loro consultazione e/o fruizione, idonee a consen- tire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi. È poi decisiva la considerazione che l'aumento in questione non risulta neanche richiesto dagli stessi ricorrenti, nella nota specifica delle spese depositata nel giudizio di merito. 6. Risulta invece manifestamente fondata la censura relativa al difetto assoluto di motivazione sul mancato riconoscimento della maggiorazione del compenso prevista per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Ric. n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 Va in proposito ribadito che tale maggiorazione non è obbliga- toria, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, se motivato. Secondo l'indirizzo di questa Corte, si tratta peraltro di un po- tere discrezionale che richiede espressa motivazione, sia nell'evenienza in cui sia riconosciuto l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020, Rv. 656861 - 02; in precedenza: Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011, Rv. 619695 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017, Rv. 643023 - 02). Nella specie l'aumento, pur espressamente richiesto dai ricor- renti nella nota specifica depositata nel giudizio di merito, non è stato riconosciuto, e nel provvedimento impugnato manca qualunque motivazione in proposito. La decisione va quindi cassata esclusivamente in ordine a tale punto, con rinvio al Tribunale dì Brescia, in persona di diverso magistrato, affinché venga valutata l'opportunità di riconosce- re o meno il suddetto aumento (ed eventualmente, in caso positivo, in quale misura, anche tenendo conto del corretto scaglione di valore applicabile nella fattispecie), in ogni caso sulla base di adeguata motivazione. 7. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, nei limiti in pre- cedenza indicati. La decisione impugnata è cassata in relazione alla censura ac- colta, con rinvio al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric, n. 26172/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 -. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presiden