CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 3618 /202 4 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente pro tempore, rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata, domicilio digitale come in atti -resistente - avversola sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1486/2023 pubblicata il 6.7.2023; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 . 4 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 3618/24R.G. [OSCURATO:PERSONA] Si evince dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12.6.2017, respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della responsabilità civile dei magistrati del Tribunale e della Corte d’appello di Trieste ai sensi della legge n. 117/1988 e succ. modd., per aver dichiarato nell’anno 2001 il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non revocata, nonostante opposizione. Il Tribunale non ritenne la responsabilità per colpa grave dei giudici di primo grado, che avevano dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione per mancata produzione della sentenza dichiarativa del fallimento, benché sul punto la decisione fosse stata riformatanel grado successivo, in quanto la decisione era basata su un orientamento giurisprudenziale, benché minoritario.Il Tribunale felsineo ritenne invece sussistente la responsabilità per colpa grave dei giudici di secondo grado, per non aver rilevato il vizio di notifica della sentenza dichiarativa del fallimento, con conseguente pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per tardività ex art. 18 l.fall.(decisione poi cassata dalla S.C., sicché, nel giudizio di rinvio, il fallimento venne infine revocato). Tuttavia, il Tribunale rigettò la domanda del Pignatelli, non ritenendo sussistente il nesso di causalitàtra l’errore giudiziario e i danni denunciati, stante il conclamato stato di decozione della società, che avrebbe verosimilmente condotto ad una nuova declaratoria di fallimento, ove il vizio fosse stato rilevato. [OSCURATO:PERSONA] gravò la decisione e la Corte d’appello di Bologna, nella resistenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò l’appello con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, si rilevò l’inammissibilità del primo motivo d’appello, N. 3618/24R.G. con cui si perorava la responsabilità per la fase prefallimentare, in quanto questione nuova,nonché per non essere stata specificamente censurata la ratio decidendi sulla improcedibilità de l l’opposizione; si ritenne poi corretto il ragionamento del primo giudice, sia con riguardo al giudizio prognostico sull’esito del procedimento di reclamo ex art. 18 l.fall., ove si fosse delibato il merito(previa rimessione al giudice di primo grado) , sia s ulla probabilità che, comunque, il fallimento sarebbe stato nuovamente dichiarato, in ogni ipotesi. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha depositato “atto di costituzione”. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 L. 117/1988 siccome modificata dalla L. 18/15) con riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità grave del Tribunale di Trieste relativamente alla pronunciata sentenza n. 362/03, dd. 06.03.2023, depositata il 20.03.2003, e/o omessa valutazione emergenze di causa e/o illogicità e/o erroneità della motivazione (art. 115 c.p.c. – art. 360, I° comma, n. 3 e 5, c.p.c.)”, per non aver la Corte felsinea considerato che il collegio giudicante del Tribunale di Trieste era composto in modo identico, sia con riguardo alla fase prefallimentare, sia a quella di opposizione alla dichiarazione di fallimento. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 353-354 cpc) con riferimento al terzo motivo d’appello ed al mancato riconoscimento del nesso di causalità tra danno lamentato e responsabilità dei giudici e/o omessa valutazione emergenze di causa e/o N. 3618/24R.G. illogicità e/o erroneità della motivazione (art. 115 c.p.c. –art. 360, I° comma, n. 3 e 5, c.p.c.)”,per non aver la Corte d’appello considerato che, ove anche la causa fosse stata rimessaal primo giudice, il giudizio avrebbe dovuto comunque essere riassunto e, dunque, la declaratoria di fallimento non poteva dirsi indefettibile.Il ricorrente si duole, poi, della mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle circostanze per cuierano stati raggiunti accordi per la dismissione del parco automezzi e per la fruizione di prestiti, il che avrebbe nella sostanza escluso ogni preteso automatismoancora ai suddetti fini. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in punto riconoscimento del danno e/o omessa valutazione emergenze di causa e/o illogicità e/o erroneità della motivazione (art. 115 c.p.c. –art. 360, I° comma, n. 3 e 5, c.p.c.)”, per non aver la Corte d’appello ritenuto idonea la documentazione versata in atti a comprova dei danni rivendicati. 2.1 –Il ricorso è palesemente inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., difettando della sia pur minima esposizione dei fatti processuali (oltre che, a ben vedere, anche sostanziali), tanto ciò vero che per la ricostruzione narrativa della vicenda, sopra riportata, s’è dovuto necessariamente attingere alla sentenza impugnata. Basti solo considerare che non viene neppure indicato in ricorso – come invece risulta da quest’ultima – che l’azione risarcitoria è stata promossa sia contro i giudici del Tribunale di Trieste, sia contro quelli della Corte giuliana. Tanto rende praticamente incomprensibil i l e censur e avanzat e contro la decisione d’appello. Né le informazioni necessarie possono recuperarsi dagli isolati e caotici spunti cui si fa cenno, passim, nel corpo dei singoli motivi. N. 3618/24R.G. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nell’affermare –con riguardo al previgente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ma con considerazioni valevoli anche per la disposizione come novellata dal d.lgs. n. 149/2022, nella specie applicabile– che “ Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che ilricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti difatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 1352/2023). Il mancato rispetto dei superiori canoni rende dunque il ricorso inammissibile. 2.2 – Davvero ad abundantiam , può aggiungersi che, se fosse possibile scrutinare i motivi, per quanto dalla loro lettura può evincersi, si evidenzierebbe: a) che il primo motivo non individua la motivazione criticanda;se essa dovesse individuarsi in quella sul primo motivo di appello, palese ne sarebbe l’inammissibilità, in quanto quel motivo è stato a sua volta dichiarato N. 3618/24R.G. inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. ed essa sarebbe stata l’unica motivazione impugnabile (v. Cass., Sez. U n . , n. 3840 / 2007), mentre non lo è stata; inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata dedotta senza rispettare i criteri dettati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, e successiva giurisprudenza conforme; b) che il secondo motivo, là dove sostiene che la riassunzione dopo la rimessione al primo giudice sarebbe stata solo eventuale e non certa, si sostanzia in un assunto che non solo non evidenzia alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. , ma, soprattutto sollecita, ai fini della pretesa maggiore probabilità della non riassunzione,una valutazione della quaestio facti preclusa dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ; quanto all’art. 115 c.p.c., valga quanto già detto; c) che il terzo motivo è meramente sollecitatorio di una rivalutazione della quaestio facti, indebitamente proposta –tenuto conto dei limiti al controllo della Corte su di essa, emergenti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - sotto l’usbergo del l’art.115 c.p.c., sempre dedotto senza rispettare i criteri indicati dalla citata giurisprudenza. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto difese, al di là del mero deposito di un “atto di costituzione”, non integrante un controricorso. In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M N. 3618/24R.G. la Cortedichiara il ricorso inammissibile . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del com