CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 2026
Cassazione n. 03159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24805/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui è elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n.106, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.A. Vaccaro; –ricorrente – Contro Agenzia delle entratedi Roma , in persona del d irettore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2753 /2017 d ella Commissione tributaria regionale d ella Campania , pronunciata i n data 8 marzo 2017 , depositata il 24marzo 2017 e non notificata . Società a ristretta base r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 1 gennaio 2026dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef relativa all’anno di imposta 2010. A fondamento dell’atto impositivo, l’ufficio poneva la partecipazione della contribuente, nella misura del 70 per cento, al capitale sociale della società Abore S .r.l., destinataria a sua volta di altro avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresa. La C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo che l’intervenuta definitività dell’accertamento societario precludesse al socio di contestare i rilievi in esso contenuti. Inoltre, ha ritenuto che, trattandosi di società a base sociale “ristrettissima”, fosse giustificata la presunzione di distribuzione degliutili extrabilancio ai soci. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c., attesa l’unitarietà dell’accertamento nei confronti della società e dei soci. 1.2. Il motivo è infondato, avendo più volte questa Corte (v. Cass. n.426/2013, Cass. n. 23323/2014, Cass. S.U. n.14815/2008) r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimarcato che, nel caso di società di capitali a ristretta base, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone,laddove è normativamente unica la fattispecie costitutiva dell'obbligazione e l'impugnazione proposta da parte di uno degli obbligati avverso l'atto separato a lui diretto investe la ragione comune a tutti gli altri con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'atto impugnato (Cass. n. 1052/2007 , punto 7 della motivazione). Allorché si tratti di organismo a base ristretta, come nella specie, il tema riguarda, piuttosto, il rapporto fra l'accertamento di utili di natura extra - contabile nei confronti della società di capitali e l'accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore degli utili stessi. 2.1. Con il secondomotivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.7 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. La ricorrente sostiene che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento societario produce effetti assimilabili al giudicato, per cui, se non vi è litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base e soci, non può essere opposto il giudicato (o la definitività dell’avviso di accertamento societario per mancata impugnazione, come nel caso di specie) alla socia.Lamenta, quindi, una violazione del suo diritto di difesa, derivante dal fatto che l’ufficio non aveva allegato, all’avviso di accertamento che le era stato notificato, quello già notificato alla società, di cui non era neanche riprodotto il contenuto essenziale. 2.2. Il motivo èinammissibile. La ricorrente, invero, denunzia la violazione dell’art.2909 c.c., in fattispecie in cui non viene in rilievo la definitività dell’avviso di accertamento a seguito di giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria. La ricorrente avrebbe piuttosto dovuto censurare la r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata sotto il profilo dell’ampiezza della prova contraria di cui lacontribuente, socia di società a ristretta base, è onerat a . Inoltre, in fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha avuto modo di precisare che, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti deisoci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (ex multis, Cass.n.5645/2014; n.25296/2014; n.14275/2018; n.21126/2020). Non si ravvisa, dunque, la denunziata violazione della disciplina normativa di cui agli artt.42 d.P.R. n.600/1973, né dell’art.7 legge n.212/2000. Nella specie, la socia, che per la ristrettezza della base sociale e l’entità della partecipazione (del 70 per cento) ha un vincolo di solidarietà e poteri di controllo sulla gestione sociale, nonché,in virtù del richiamato art. 2476 c.c., ha accesso agli atti sociali ed in particolare all’avviso di accertamento ed ai relativi allegati, avrebbe dovutofornire la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili in suo favore, dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente erano stati accantonatio reinvestiti e che non vi era stata distribuzione di utili in nero in favore dei soci stessi (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018). 3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art.2727 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., in quanto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci della società a ristretta base violerebbe il divieto di doppia presunzione immanente nel nostro ordinamento. 3.2. Questa Corte ha chiarito che nel sistema processuale non esiste il divieto della cd.doppia presunzione , non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriorepresunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.(Cass. n.19993/2025). Inoltre, si è anche detto che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, ove ritenuto esistente, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale(Cass.n.15824/2025). Pertanto, nella specie non è ravvisabile la violazione oggetto della doglianza. 4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e dell’art.2729 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., in quanto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci della società a ristretta base non sarebbe fondata su elementi gravi, r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] precisi e concordanti, ma sull’unico dato della ristrettezza della base sociale. 4.2. Il motivo è infondato. Questa Corte si è pronunciata con orientamento costante nel senso che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi disocietà di capitali aristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, basata sulla ristrettezza dell'assetto societario. Invero, costituisce un principio consolidato quello secondo cui la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (cos ̀ Cass. n. 25271/2014, Cass. n. 15824/2016, Cass. n. 1947/2019); in tema di accertamento nei confronti dei soci di una società a ristretta base, si è anche precisato che il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti dellasocietà, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947/2019). I soci possono fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018). Inoltre, è stato anche chiarito che, in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, r.g. n.24805/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi(Cass. n.18764/2024). Dunque, nel caso di specie, in cui è stata accertata la realizzazione di redditi societari non contabilizzati, si può presumere la loro distribuzione alla ricorrente, in qualità di soci a con una partecipazione ampiamente maggioritaria del 70 per cento. Infine, questa Corte ha già chiarito che, in tema dipresunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. n.656/2014; conf. 23153/2018). In conclusione, il ricorso va rigettato ela ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t