CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 26608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33412/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica di Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Flaminia n. 195 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Nievo, n. 61; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1114/2019 pubblicata il 03/04/2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, a seguito di rinvio dalla S.C., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza n. 615/2010; - la controversia trae origine dalla domanda proposta dall'odierno controricorrente di restituzione dei contributi consortili versati in favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza (d'ora in poi Consorzio) negli anni dal 1991 al 1999 per l'importo complessivo di lire 4.739.456; - in primo grado il Tribunale di Piacenza aveva accolto la domanda per la mancanza di prova che gli immobili oggetto di causa ricadessero nel perimetro del comprensorio di bonifica, nonché del vantaggio diretto e specifico in derivazione causale con l'opera di bonifica; - la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il gravame proposto dal Consorzio per la mancanza della prova che le opere avessero avuto ripercussioni vantaggiose sugli immobili dell'odierno controricorrente; - la sentenza è stata cassata (ord. n. 12257 del 2017), avendo la S.C. ritenuto necessaria la previa verifica da parte del giudice del rinvio dell'effettivo inserimento dei beni all'interno del perimetro di contribuenza del Consorzio, al fine di una corretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti; - la Corte d'Appello adita, in sede di rinvio, dall'odierno controricorrente ha fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni: il Consorzio non ha dimostrato l'esistenza di un piano di classifica, ovvero dello strumento tecnico- amministrativo con il quale vengono individuati i benefici specifici che gli immobili ricadenti all'interno del comprensorio traggono dall'attività di bonifica; risultano dimostrate solamente le spese complessivamente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela, gestione e controllo del territorio dal punto di vista idrogeologico; l'impugnazione deve essere respinta in mancanza della prova di un vantaggio diretto e specifico derivante dalla bonifica in favore dei beni di cui l'odierno controricorrente è titolare; - il controricorrente si costituisce con controricorso, mentre il ricorrente deposita memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 384, comma 1, per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla S.C. con ordinanza n. 12527 del 2017; dell'art. 17 della I. 25 luglio 1952, n. 991, degli artt. 1 e 3 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 2967, comma 1, e 2728, comma 1, c.c. Lamenta il mal governo del riparto dell'onere probatorio effettuato dalla sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno dell'obbligo di versamento del contributo consortile, laddove sia esistente un piano di classifica e i beni gravati siano inseriti in un perimetro di contribuenza. 2. Il motivo è infondato. L'oggetto del giudizio, a seguito del rinvio operato da Cass. n. 125527 del 2014, innanzi alla Corte d'appello di Bologna, come delimitato dalla S.C., consiste nell'accertamento dell'effettivo inserimento dei beni all'interno del perimetro di contribuenza del Consorzio, al fine di una corretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti. L'arresto della S.C. ora richiamato si pone sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce l'esistenza di una presunzione iuris tantum di debenza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez. U, n. 26009/2008, Rv. 605257 - 01, Sez. 5; Sez. 5. n. 17066/2010, Rv. 614684 - 01). Il presupposto impositivo del contributo consortile si realizza con l'avvenuta approvazione del piano di classifica o l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Sotto il profilo dell'onere probatorio tali elementi realizzano una presunzione relativa di esistenza dell'obbligo del pagamento del contributo consortile. In assenza della previsione di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11431/2022, Rv. 664350 - 01; tali principi di recente sono stati riaffermati anche in tema di opposizione a cartella di pagamento da Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Rv. 664350 - 01). 2.1 La sentenza impugnata ha ricordato che l'originario sistema di pianificazione previsto dal r.d. n. 215 del 1933 si articolava nelle seguenti fasi: classificazione dei comprensori di bonifica; delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica; delimitazione del territorio gravato dall'onere contributivo consortile, cd. perimetro di contribuenza. La stessa ha, poi, affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 vi è stata l'elaborazione di uno strumento di pianificazione, denominato piano di classifica, attraverso il quale il comprensorio consortile viene individuato e suddiviso sulla base di aree omogenee anche sotto il profilo del beneficio derivante agli immobili ubicati nello stesso comprensorio con conseguente assoggettamento al contributo e all'elaborazione dei criteri e dei parametri impositivi. 2.2. In proposito si osserva che l'art. 5 della richiamata legge regionale dispone: "per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, il Consiglio regionale provvede: 1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale; 2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica". L'articolo 13, ultimo comma, della citata legge regionale prevede che: "Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza". 2.3. La sentenza impugnata ha accertato che nel caso in esame non è stata fornita la prova del piano di classifica. Si ritiene, pertanto, corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impùgnata secondo cui la mancata adozione di un provvedimento classificatorio o pianificatorio di individuazione del perimetro determina l'inoperatività del principio generale legato alla presunzione semplice del vantaggio immediato e diretto del fondo incluso nel suindicato provvedimento classificatorio, sancito dalla S.C. nell'ordinanza n. 125527 del 2014. La sentenza impugnata ha dato, inoltre, conto che lo stesso consorzio aveva sostenuto l'irrilevanza della ricomprensione dell'immobile nel piano di classifica, laddove aveva affermato che già la semplice realizzazione degli interventi previsti nel piano di generale di bonifica integrerebbe quel vantaggio diretto a favore degli immobili, idoneo a dare origine all'obbligo di pagamento del contributo consortile. La sentenza ha, quindi, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, accertato che il consorzio non ha assolto all'onere probatorio richiesto dalla S.C. La pronuncia ha rilevato, in particolare, che risulta allegata soltanto la documentazione riguardante le spese complessivamente sostenute dal consorzio nelle funzioni di tutela, gestione e controllo del territorio. Del tutto errata è, dunque, l'interpretazione fornita dal ricorrente della sentenza impugnata laddove sostiene che in essa è stato ritenuto che il contribuente abbia contestato solamente l'an del contributo e non, invece, la sua quantificazione. Come anche non corretta è l'affermazione secondo cui, ove nei piani generali di bonifica sia previsto un complesso di interventi volto ad assicurare la stabilità dei terreni e declivi e a realizzare infrastrutture civili o di approvvigionamento idrico, possa ritenersi di per sé integrato il vantaggio diretto a favore degli immobili ivi inclusi con conseguente obbligo al pagamento del contributo consortile. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio posto a base del rinvio operato dalla S.C. con l'ordinanza sopra citata. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Contesta in proposito il ricorrente le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata che non avrebbe dato conto degli esiti della CTU, in base alla quale sarebbe stata accertata l'esistenza di benefici per i beni del controricorrente. Il motivo è inammissibile in quanto con esso il ricorrente intende contestare il governo dei risultati probatori effettuati nella sentenza impugnata, chiedendo sostanzialmente una rivisitazione degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità se non nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sotto un diverso profilo si osserva che la nullità della sentenza come invocata con riferimento all'art. 132 c.p.c. può essere dedotta solamente nel caso di omessa motivazione, ovvero di motivazione contraddittoria tanto da risultare non comprensibile. Nel caso di specie, invece, la sentenza ha ben articolato le ragioni su cui ha fondato la propria decisione. 3. Le spese nei gradi di merito devono essere compensate atteso che gli orientamenti di legittimità si sono consolidati nel corso del giudizio, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di C 1.400,00 comprensivo di esborsi, nonché il 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulterio