CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to al n. 11959/2023R.G., proposto DA A.T.E.R. della Provincia di Rieti, con sede in Rieti, in persona del Direttore Generale pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal medesimo il 5 maggio 2023, n. 78 , r appresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rieti, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Rieti , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rieti, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 , giusta procura in calce al controricorso; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il16 marzo 2023, n. 1447/12/2023, notificata a mezzo pec il 23 marzo 2023; [OSCURATO:PERSONA] ESENZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’A.T.E.R. della Provincia di Rieti ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 16 marzo 2023, n. 1447/12/2023, notificata a mezzo pec il 23 marzo 2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avvisodi accertamento n. 334/2019 per il parziale versamento della TASI relativa all’anno 2017, per l’importo complessivo di €318.084,00, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Rieti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti il 3 0 ottobre 2020, n. 100 /02/2020 , con compensazione del le spese giudiziali. 2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario - in ragione della insussistenza delle caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008per l’invocata esenzione. 3. Il Comune di Rieti ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di adeguata motivazione con riguardo al disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che era stata proposta con il ricorso originario ed era stata reiterata con l’atto di appello. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 P reliminarmente, disattendendo l’eccezione del controricorrente, si deve dare atto che il mezzo è rispondente al canone dell’autosufficienza, essendo stato trascritto (precisamente, nella nota 1 della pagina 9) il relativo passaggio del ricorso originario, secondo cui: «In via pregiudiziale, l’atto è carente di motivazione in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] si limita a recuperare a tassazione la TASI a suo avviso dovuta, su un elenco dettagliato di alloggi senza indicare alcuna spiegazione ma applicando sugli stessi l’aliquota ordinaria prevista dal Comune. Tale carenza è ancor più evidente alla luce del fatto che l’ATER in data 25 giugno 2015 ha correttamente presentato la dichiarazione IMU per l’anno 2014 barrando la casella “esenzione” per tutti gli immobili in contestazione ed evidenziando nelle annotazioni per ognuno di essi la dicitura “l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011” (allegato 4). A tal riguardo giova sottolineare l’importanza probatoria della dichiarazione IMU, così come evidenziato nella recente sentenza n. 17017 del 03.12.2018, CTP di Napoli sez. XXIX che si allega al n. 5 in cui i Giudici di prime cure, per l’anno 2014, riconoscono l’esenzione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per aver lo stesso regolarmente presentato la dichiarazione IMU per l’anno 2014, individuando gli alloggi aventi le caratteristiche di alloggio sociale e pertanto esentati dall’assoggettamento all’imposta”»;altrettanto dicasi per la trascrizione del motivo di appello (precisamente, nella nota 4 della pagina 7), con cui si denunciava che:«È doveroso ribadire, come già indicato nel ricorso, che l’ATER in data 25 giugno 2015 ha correttamente presentato la dichiarazione IMU per l’anno 2014 barrando la casella “esenzione” per tutti gli immobili in contestazione ed evidenziando nelle annotazioni, per ognuno di essi, la dicitura “l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011”. Ne deriva un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento emesso in quanto il Comune, si è limitato a disconoscere l’esenzione dichiarata dal contribuente senza motivare in alcun modo e senza richiedere preventivamente alcuna documentazione volta a verificarla ma agendo tout-court nel recupero dell’imposta». 2.3 P er il resto, si può ritenere che la sentenza impugnata contiene – in disparte ogn i valutazione sulla sufficienza motivazionale della decisione in questione, che non è stata censurata in questa sede - un implicito rigetto del suddetto gravame nel rinvio per relationem(«[OSCURATO:PERSONA] non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado di cui condivide le motivazioni») alla decisione di prime cure, secondo la quale «(...)incombeva sul ricorrente l'onere, cui lo stesso non ha assolto, di dimostrare che gli immobili recuperati a tassazione da parte del Comune di Rieti avessero la caratteristica di alloggi sociali e fossero quindi esenti dall'imposta. Infatti, è il contribuente a dover provare l'esistenza di una causa di esclusione, mentre l 'Amministrazione non ha l'obbligo di indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ognipossibile esenzione (Cass., n. 1694 del 2018). Nel caso in esame, quindi, l'atto impugnato deve ritenersi congruamente motivato, mentre I'ATER non hadato alcuna prova dell'asserito carattere di alloggio sociale degli immobili oggetto dell'avviso diaccertamento impugnato». Invero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamentoin materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMUe per la TASI) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazionecomporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031). 3. C on il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nel testo novellato dall’art. dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 1, comma 2, del d.interm. 22 aprile 2008, nonché falsa applicazione e violazione degliartt. 50, comma 2, della legge reg. Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «requisito necessario per l’individuazione degli “alloggi sociali” nella definizione datane dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e, dunque, per il ricorrere per tali immobili della invocata esenzione TASI, che fossero concessi in locazione ad un “canone sociale pari a 7,75 euro mensili (93 euro annui)” (...), assumendo che gli alloggi per i quali l’A.T.E.R. chiedeva l’esenzione non avevano tale requisito in quanto “alloggi per i quali gli inquilini pagano un canone parametrato al reddito percepito, canone che, in alcuni casi, è anche superiore al canone del mercato delle locazioni”». Laddove, invece, ai fini dell’identificazione degli “alloggi sociali”, per un verso, il combinato disposto delle norme statali «non richiede affatto che le unità abitative siano concesse in locazione ad un “canone sociale pari a 7,75 euro mensili (93 euro annui)”, né tantomeno richiede l’esistenza di tale requisito mediante rinvio ad altre norme o atti», e, per altro verso, la norma regionale non individua «negli alloggi assoggettati a tale canone di € 7.75 gli “alloggi sociali” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 aventi la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei svantaggiati». 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 A dispetto dell’eccezione del controricorrente, che ne ravvisa l’inammissibilità per la formulazione di «una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta e non un vizio di sussunzione», la censura attinge l a ratio decidendi d ella sentenza impugnata, la quale è interamente racchiusa nell’argomentazione che: «Ai sensi del decreto dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008 "è definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".Sulla base di questa definizione è evidente che solo quegli alloggi che svolgono tale funzione sociale possono consentire all'ente (l'ATER della Provincia di Rieti nel caso di specie) di ottenere l'esenzione dall'IMU. Peraltro lo stesso legislatore (art. 13, comma 10, dl 201/2011) ha stabilito una detrazione di 200euro per tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ciò rende evidente l'intento del legislatore di distinguere gli alloggi sociali (per i quali lo stesso art. 13, al comma 2,lettera b, prevede la non applicazione dell'imposta) da tutti gli altri alloggi posseduti degli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica. In concreto, gli alloggi sociali sono assegnati sulla base di un bando pubblico ai soggetti che diano prova di trovarsi nella situazione di disagio abitativo. Questi inquilini pagheranno il canone sociale pari a 7,75euro mensili (93 euro annui)». Per cui, è evidente che la doglianza si appunta sulla denuncia di un error in iudicando nella riconducibilità dei fatti accertati alla previsione normativa. 3.3 S econdo la prospettazione della ricorrente, « seppur non citandolo espressamente, la sentenza ha ritenuto applicabile ai fini del giudizio sull’esenzione TASI il dettato dell’articolo 50, comma 2°, della legge della Regione Lazio n. 27 del 2006 nella erronea interpretazione datane dal Comune con la sua Memoria illustrativa depositata il 22.02.2023, secondo cui tale norma creerebbe una netta demarcazione tra il canone sociale di € 7,75 mensili ed i canoni di importo superiore ed individuerebbe quindi negli alloggi assoggettati a tale canone di € 7.75 gli “alloggi sociali” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 aventi la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei svantaggiati. Così facendo è incorsa in ulteriori errori di diritto, rappresentati: - per un verso, dalla falsa applicazione di quest’ultima norma, avendo sussunto nella sua previsione il criterio di individuazione degli “alloggi sociali” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 non soggetti alla TASI, nonostante la norma stessa non lo prevedesse affatto, né tantomeno fosse richiamata dalla citata normativa applicabile in proposito; -per un altro verso, dalla violazione in ogni caso anche del dettato del menzionato articolo 50, comma 2°, della legge della Regione Lazio n. 27 del 2006 dato che lo stesso non prevede affatto, né richiede ai fini dell’esclusione dell’applicazione della TASI che, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, le unità abitative siano locate ad un canone mensile di € 7,75, prevedendo al contrario soltanto che, qualora agli alloggi delle ATER siano applicati canoni di importo inferiore ai costi di gestione e manutenzione ordinaria fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] su proposta delle ATER medesime, tale anomala e antieconomica situazione viene risolta mediante contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER “nei limiti e secondo i criteri determinati dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER”». 3.4Come è noto, l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), la quale « si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».3.5A tenore del comma 669 della citata disposizione ( nel testo novellato, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, dall’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208):«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». 3.6Ora, l’art. 13, comma 2, ottavo periodo, lett. b, del d .l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214(nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ), ha esentato dall’IMU i «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno 2008». 3.7 I l suddetto d.interm. 22 aprile 2008, oltre a definire l’“alloggio sociale” nei termini di «unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie» (art. 1, comma 2), ne ha fissato “caratteristiche e requisiti”, disponendo che: «1. [OSCURATO:PERSONA], in concertazione con le Anci regionali, definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale. 2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, è definito dalle Regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacitàeconomiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto. 3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, non puòsuperare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e puòessere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. 4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali. Tale compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonché un eventuale ragionevole utile. 5. [OSCURATO:PERSONA], in concertazione con le Anci regionali, fissano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà e stabiliscono modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il Comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la costruzione o il recupero. 6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico. 7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore aicomponenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque -oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative. 8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione». 3.8 I n buona sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all’interno della definizione di “alloggio sociale”, e per usufruire dell’esenzione,è necessario procedere all’analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal d.interm. 22 aprile 2008, ovverosia: a) l’uso residenziale dell’unità immobiliare; b) la locazione permanente;c) il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; d) la condizione di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche –quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. 3.9In tal senso, un recente orientamento di questa Corte (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6380; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2024, n. 14511) ha messo in risalto che: -con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dall’1 luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977,n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezi one per gli alloggi sociali, come definiti dal d.interm. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799); - in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l.31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dall’1 gennaio 2014, ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2017;l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex I . A . C . P . e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie; -il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente previsto un’agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex I . A . C . P . da quelli « sociali », che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201); - non è , dunque , invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, essendo preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale,il quale prevede che , in materia fiscale le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati(Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n.13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34690); -l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie; allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica; - lo stesso Ministero delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dalla ricorrente, ha, peraltro , precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e,quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di € 200,00. 3.10A ben vedere, l’art. 50 della legge reg. Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, a cui implicitamente si richiama la sentenza impugnata in relazione all’importo del canone “calmierato”, ha dettato una disciplina generale di caratteretransitorio ( come si evince dalla premessa: «Nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431») in materia di «Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limite di reddito per l'accesso e per la decadenza», ma non è riconducibile in alcun modo - essendo cronologicamente anteriore e funzionalmente eterogeneo –alle competenze riservate dall’art. 2 del d.interm. 22 aprile 2008 alla legislazione regionale (d i concert o con le A.N.C.I.regionali), in materia di: a) definizione del canone di locazione dell'alloggio sociale in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio; b) fissazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà; c) individuazione delle modalità e dei criteri per la determinazione del prezzo di vendita. Ciò a differenza della successiva legge reg. Lazio 11 agosto 2009, n. 21, che ha incluso gli “alloggi sociali” nella più ampia funzione dell’«edilizia residenziale sociale» (art. 15, comma 3), «realizzata da operatori pubblici e privati tramite l’offerta di alloggi in locazione o a riscatto, in modo da garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari, anche attraverso la realizzazione di un progetto sociale di comunità ambientalmente e socialmente sostenibile con il supporto di strumenti e servizi per la riduzione dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il lavoro e l’educazione ambientale» (art. 12, comma 3). 3.11Ne consegue che la norma regionale in questione non può concorrere all’integrazione della disciplina speciale sugli “alloggi sociali”, essendo stata dettata per soddisfare una diversa finalità (che involge l’intero – più ampio - settore dell’edilizia residenziale pubblica) in epoca antecedente alla stessa emanazione del decreto interministeriale. 3.12 P ertanto, la sentenza impugnata si è discostata dai principi enunciati nell’affermazione conclusiva che: « In concreto, gli alloggi sociali sono assegnati sulla base di un bando pubblico ai soggetti che diano prova di trovarsi nella situazione di disagio abitativo. Questi inquilini pagheranno il canone sociale pari a 7,75euro mensili (93 euro annui)». 4. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorso il giudice di secondo grado in omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio processuale, sul rilievo che: «La (erroneamente) ritenuta necessità, ai fini dell’applicazione dell’esenzione TASI, del ricorrere del citato requisito che gli immobili locati dall’A.T.E.R. fossero concessi in locazione al “canone sociale pari a 7,75 euro mensili (93 euro annui)” non era stato oggetto di contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio prima della suddetta deduzione difensiva contenuta nella Memoria illustrativa depositata dal Comune il 22.02.2023, in vista dell’udienza di discussione del ricorso fissata per la pubblica udienza del 7.03.2023». Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che «gli immobili oggetto di accertamento costituivano fabbricati di civile abitazione, in locazione permanente e destinati ad alloggi sociali nella definizione datane dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, come tali locati a soggetti in situazione di disagio abitativo al canone agevolato per essi previsto». Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado, sotto il profilo della «mancata ammissione della C.T.U., richiesta dall’A.T.E.R. e dallo stesso Comune di Rieti», che gli immobili oggetto di accertamento costituivano “alloggi sociali” secondo la definizione datane dal d.interm. 22 aprile 2008. Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi «sulla domanda subordinata dell’A.T.E.R. di dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate, ai sensi degli(ll’)articoli(o) 10 delle legge 212/2000, (...) “(...) tenuto conto delle difficoltà interpretative della norma». 5. Imotivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio. 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosil’infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolt o con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anch