CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2018
Cassazione n. 29371/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20059-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale L.ISOL. di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, 2300 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 173/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. o n. 200,59/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] , 1. Con sentenza n. 236 depositata 1'1.2.2018 la Corte di appello di poXenza, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale della medesima sede,, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti della ditta ISOL 'di GiúsepPe [OSCURATO:PERSONA],i per il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di I laVoro subbrdinato instaurato tra le parti negli anni 2008-2009 ed ha condannato il dàtore di lavoro al pagamento di euro 5.363,02, oltre accessori, di legge. I 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, per Cassùione, affidato a tre motivi; il Coviello resiste con controricdrsò illustrato da memoria. , [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod.proc.,civ. (ex art. 360, primo comma, n.4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte di appello, pronunciato ultraipetita nel momento in cui ha sottratto, dalle differenze retribútive ritenute maturate a favore del lavoratore, esclusivamente la somma di euro 600,00 mensili per 9 periodo Maggio-dicembre 2008 e non i diversi importi portati dalle singole buste pagir 2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un f4tcp decisivd per il 'giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.), avendd, la Corte territoriale, oMesso ogni riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];b , 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli arte 75, 82)1 130, 131, 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 (ex art. 360, primo compia, n.3, , cod.proc.civ.), avendo, la Corte di appello, pronunciato la condanna delle spe 'di ilite a favore , della parte,' I i vittoriosa, ma essendo stata ammessa al gratuito patrocinio le ,spese dovevano essere liquidate a favore dell'Erario, in misura ridotta (e non nell'ihtero), nella misura già quantificata (con riguardo al primo grado) dal Tribunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile. 3.1. La rilevazione ed interpretazione del contenúto della domanda è attività' riservata al giudice di merito; è, peraltro, sindacabile qualora cbmporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilev iàzOne 'del contenuto della domanda determina un vizio attinente', alla indWiduaZidhe, del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di' corrispóndenza tra chiesto 9 , pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di' nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; i Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice dl merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli eletnenti obiettivi d'eiPazione i (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitUtivi della pretesa, emetta un , I provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o ' neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, , 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, Z1 marzo 2919y n.' 8d48; Cass. 5 agosto 2019, n. 20932). A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o 'eccezione di, merito, che' integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. ' 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi deci lsione su di un capo f di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta 'delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che gbrantisca uni bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza ch'e abbia un contenútO concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere' , emessa prontincia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972,, n. 1853; Cass., ,ez. V. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017,', riJ 28308).' P , Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra' chiesto e pronunciato, di ct., , all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambito o,gg'ettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. , H, 21 aprile 1976, n. 1397, Cass., Sez. II, 26/01/20214, n.' 1616), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si lamenti che il giudice del rneritb, chiamato a decidere sulla spettanza di differenze retributive a favore di un 'lavoratore subordinàto, abbia decurtato dal credito del lavoratore la somma di eura 5.40p,00 invece che quella di euro 7.234,00 corrispondente a quanto corrisposto con le bute paga di aprile-dicembre 2008. Nel complesso, il motivo di censura, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge, qui non riscontrati, si Iappalesa riVOlto a ' richiedere alla Corte di cassazione una, non consentita, rivalutazione nel 'merito delle conclusioni assunte dai giudici della Corte territoriale. ' 3.2. (a censura, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza' irnpugnatia perché P il ricorrente insiste sulla mancata considerazione delle somrrie così come riSultanti dalle buste paga del periodo maggio-dicembre 2à08 ma nulla deduce sulla 1, interpretazione fornita dalla Corte territoriale del tenore 'del ricorso introduttivo del giudizio e dei documenti prodotti dal lavoratore in base alla quale i ,"pria lettura complessiva e "secondo buona fede" del ricorso introduWvo del giudizio, integrato dai I l I i conteggi e dagli altri documenti in atti, consente di affermare che il Coviello abbia agito per ottenere anche le differenze retributive inerenti il periodo sopra indicato , [maggio -dicembre 2008], avendo utilizzato l'avverbio'regòldrmente" con riferimento I alla corresponsione delle retribuzioni dovute per tali mesi,lkolo in Icontrappbsizione all'affermazione della "immotivata sospensione" dei pagamenti' per , il periodo lavorativo successivo; in altri termini, il lavoratore nn interideva 'affatto ritenere "giusta" la retribuzione ordinaria di € 600,00 mensili ncevpta da maggio a dicembre 2008, ma soltanto distinguere la condotta datoriale successiva di completo, mancato , pagamento di alcunchè". 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, secondo l'orientamento espresiso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce t o'nforMi (cfr. Cass.', 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenicak prihcipale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato,) o secopdario (cioè dèdotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o \dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. , L'interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. r.t 2741 15 del 2018) ha chiarito „ I i come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., riformulato dalll'ait. 54 dei 'd.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, 'abbia introdotto , I nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazidnel, l relativo all'oi-nesso n 1, 1 esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testd della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitd Oggetto di ,discussione tra le' , parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminatol, avrebbe determinato I I un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra» di per Sé, il yizio di omesSo esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante 'in causa, sia, stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 'sentenza non abbia ,dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. , U, 07/04/2014, 8b53). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1,'in 4 5, cod.proc.div., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in Senso 'storico e , normativo, un preciso accadimento ovvero una preci sa circostanza ,naturalisti4 un 1 dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Se. "1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017,, n. 9883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U„ 23/03/2015,, n.' 5)45; Cass. Sez. 1, , 5/03/2014, n. 5133). t o I I i I I I I Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizib ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., le amomentaziopi 9 deduiioni difensive '(Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152) 1; gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, QIN I"vario' insieme idei, materiali di' causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. per t sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di docuMenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di Critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnicd), o Idella ' "non contestazione dell'avvenuta usucapione" (un fatto che ndn sia stato "o9getto di discussione tra le parti" è, d'altro canto, fuori dall'ambito dell'art. 1.0 n.' 5 cod.proc.civ. per sua stessa definizione), o per lamentarsi 'di' una "mbtivazio'ne pon corretta". i 5. Il terzo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione., 5.1. Questa Corte ha affermato che la parte soccombente non ammessa ial patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento del spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favére dello Statb, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte amrnessa, al gratUito patrocinio, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento i di cui all'art. 287 cod.proc.civ. (Cass.Sez. 6-3, 12/06/2019 n. ! 15817; l'istanza, invero, risulta essere stata presentata dal Piarulli alla Corte di appello di Potenza (in data 12.4.2018), ma è stata respinta dal giudice con speci'fico riguardb alla I riliquidazione delle spese giudiziali del primo grado. , t Considerato, pertanto, che "la parte soccombente non aMmesga a/ patrocinio ,a spese I dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quélla amrnessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove ipaqamenta sia difposta„ , , erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il Ibepeficio, ,il dispositivo decisione può essere corretto, anche se si tratta di , una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale pressa la .Cr' (Cass. n. 4216/2020) e che l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 200R. ,dispone che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è "valida per ogni grado e pér ogni fase del processo e , per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidéntali, comunque connesse" (salvo necessità di presentazione di nuova istanza in caso di soccombènza, art. 120 d.P.R r n. 115, evenienza esclusa nel caso di specie, essendo stata accolta, sepPur on parziale rivisitazione delle somme richieste, dal Tribunale la domanda presentata dal Coviello I , , con ricorso introduttivo del giudizio), la sentenza impu gnata 'Va cassata nella parte in cui ha condannato il Piarulli al pagamento delle spese di lite a favore della parte e non I a favore dell'Erario. o 5.2. Per la parte residua, il motivo di ricorso in parte è inamrnissibile, ove del tutto genericamente lamenta la mancata riduzione delle spese di lite, e lin parte infondato, ' con riguardo alla nuova liquidazione delle spese di lite effettuate 'dalla Corte i territoriale. i t Questa Corte ha, invero, già affermato che il potere del giudice d'abpello di \procedere ' d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,', quale n ,coneguenza dela , t pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono ebsere ripartiti in ,ragione del suo esito complessivo (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 14916 del ,13/07/2020) 6. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricrso, per 'quanto di ragibne, inammissibili il primo ed il secondo motivo. Le spese di lite sono' compensate , interamente fra le parti in considerazione della reciproca soccoiribenza., I P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragicine,, e dichiara mt-ucì,-: tte 'h4ed inammissibili il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle 'spese di litePcome n liquidate dalla Corte di appello di Potenza, a favore dell'Erario., Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. ! I , I Così deciso in R