CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato RICCARDORENNA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3233 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 17618/2024avverso la sentenza n. 288/2024 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 24380/2026LECCE, depositata il 20/05/2024 R.G.N. 395/2023;Data pubblicazione 02/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 7.10.2020 innanzi al Tribunale diLecce, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la societàNature S.r.l. esponendo di aver svolto attività lavorativasubordinata alle dipendenze di quest'ultima dal 6.10.2017 al31.8.2019, con mansioni di addetta al confezionamento dellafrutta (VI livello CCNL Ortofrutticoli e Agrumari); di essere stataformalmente assunta con contratto part-time al 75% ma di averin realtà lavorato a tempo pieno, con orario dal lunedì al sabatodalle ore 6.00 alle 19.30 (con tre pause giornaliere), senzasoluzione di continuità, e senza aver fruito di ferie, festività epermessi; che dal giugno 2018 la società datrice di lavoro avevainopinatamente mutato il CCNL applicato, sostituendo il CCNLOrtofrutticoli e Agrumari con il CCNL [OSCURATO:PERSONA] echiesto, pertanto, la condanna della società al pagamento dellasomma di euro 42.736,80 a titolo di differenze retributive, oltreaccessori, e la regolarizzazione contributiva.2. Il Tribunale di Lecce, espletata istruttoria testimoniale,interrogatorio formale della ricorrente e CTU contabile, consentenza n. 1641/2023 del 10.5.2023 ha accolto parzialmenteil ricorso e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dellaRamundo della somma di euro 39.938,26, oltre accessori, e allaregolarizzazione contributiva. Il Tribunale, in particolare, haritenuto che costituisse dato pacifico che la ricorrente avesselavorato ininterrottamente dal 6.10.2017 al 31.8.2019,Numero registro generale 17618/2024vertendo la controversia in punto di affermata risoluzione deNl umero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 24380/2026rapporto per dimissioni e contestuale riassunzione con nuovoData pubblicazione 02/08/2026inquadramento. Ha poi rilevato che dalla documentazione in attinon emergesse alcuna dichiarazione di dimissioni sottoscrittadalla ricorrente, né il contratto di assunzione a tempodeterminato del giugno 2018, ed ha concluso per l'esistenza diun unico rapporto di lavoro con svolgimento di mansioni riferibilial VI livello CCNL Ortofrutticoli e Agrumari. Ha, infine, ritenutoprovato che la ricorrente avesse lavorato dal lunedì al sabatocon orario 6.00-18.00 e non provati il mancato godimento dipermessi, il lavoro festivo e il mancato godimento di ferie,riconoscendo le differenze retributive limitatamente al lavoroordinario, straordinario feriale, tredicesima, quattordicesimamensilità e TFR.3. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 288/2024 del20.5.2024, ha rigettato integralmente l'appello, confermando ladecisione di primo grado.La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha ritenuto infondatii primi due motivi di appello, attinenti all’asserita extrapetizionedel Giudice di primo grado, osservando che il Tribunale avevasottoposto al proprio esame la questione delle dimissioni dellalavoratrice proprio perché evidenziate dalla società datrice dilavoro, posto che invece, secondo l'assunto della prima, ilrapporto si era svolto senza soluzione di continuità. Ha, inoltre,rilevato che dalla documentazione in atti non emergeva alcunadichiarazione di dimissioni sottoscritta dalla lavoratrice né ilcontratto di assunzione a tempo determinato stipulato nelgiugno 2018, circostanze non contraddette in appello,concludendo per l'illegittimità del mutamento del CCNLapplicato a un rapporto proseguito senza interruzione néNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026mutamento di mansioni, e l'applicabilità del CCNL OrtofrNuumtetrioc doi lrai ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026e Agrumari per l'intero periodo.4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.L'INPS ha prodotto procura alle liti.5. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 428, 1427, 1428, 1429n. 4 e 1441 c.c., per avere la Corte territoriale deciso su unaquestione – la legittimità delle dimissioni della lavoratrice – nonoggetto di discussione in contraddittorio, sollevando d'ufficio laquestione dell'annullabilità delle dimissioni senza che laricorrente avesse chiesto una pronuncia costitutiva in tal senso.Il motivo è infondato.1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il viziodi ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c.,ricorre quando il giudice del merito alteri gli elementi obiettividell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatticostitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso daquello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghiun bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)(cfr. Cass. n. 29371/2021; Cass. n. 24042/2022; Cass. n.30949/2022).Al di fuori di tali specifiche ipotesi, il giudice resta libero non solodi individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base dellaNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prosNpuemtertoa dti era ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026dalle parti, ma anche di rilevare, indipendentementedall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi checaratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una datapretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esattaapplicazione della legge (Cass. n. 30949/2022; Cass. n.25140/2010).1.2. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha alterato ilpetitum né la causa petendi della domanda. [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto il pagamento di differenze retributive sul presupposto diun unico rapporto di lavoro ininterrotto dal 6.10.2017 al31.8.2019, con applicazione del CCNL Ortofrutticoli e Agrumariper l'intero periodo. La società [OSCURATO:SOCIETA]., nella propriamemoria difensiva, aveva eccepito l'intervenuta risoluzione delrapporto per dimissioni in data 25.6.2018 e la costituzione di unnuovo rapporto con diverso CCNL. Il Tribunale prima, e la Corted'Appello poi, si sono limitati a scrutinare tale eccezionedifensiva, verificando se la circostanza delle dimissioni fosseprovata e, non ritenendola tale, hanno concluso per la continuitàdel rapporto e l'applicabilità del CCNL originariamente pattuitoper l'intero periodo. Tale operazione ermeneutica rientrapienamente nel potere-dovere del giudice di qualificaregiuridicamente i fatti dedotti in giudizio, senza alterare ilpetitum né la causa petendi (cfr. Cass. n. 14468/2009).Né può ravvisarsi una violazione dell'art. 1441 c.c., atteso cheil giudice non ha pronunciato l'annullamento delle dimissioni –domanda mai formulata dalla lavoratrice – ma hasemplicemente ritenuto non provata l'intervenuta risoluzionedel rapporto, così accogliendo la domanda di differenzeretributive nei limiti del petitum azionato.Numero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazioneagli artt. 228 e ss. c.p.c., là dove la Corte territoriale avrebbeapprezzato la dichiarazione resa dalla lavoratrice in sede diinterrogatorio formale ("Facevano tutto loro senza comunicarenulla ai dipendenti") senza considerare che tale dichiarazioneera smentita dalla documentazione prodotta dalla società, inparticolare dal modulo di dimissioni volontarie telematiche del25.6.2018.Il motivo non può essere accolto.La censura, ancorché prospettata come violazione di legge, sirisolve nella richiesta di una rivalutazione del materialeprobatorio – segnatamente del valore dell'interrogatorio formalein rapporto alla documentazione prodotta – non consentita insede di legittimità, tanto più in presenza di doppia conforme exart. 360, comma 4, c.p.c. (cfr., fra le altre, Cass. n.18700/2024). La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabilesolo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base delladecisione prove non introdotte dalle parti, non quando il giudiceabbia motivato sulla base di elementi probatori regolarmenteacquisiti al processo (ex plurimis, Cass. n. 24042/2022; Cass.n. 13909/2026).2.1.Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto a unavalutazione complessiva delle emergenze istruttorie, ritenendoche la dichiarazione della lavoratrice avesse trovato confermanello stesso atto difensivo della società (punto 6, pag. 5 dellamemoria di costituzione in primo grado), e ha congruamentemotivato il proprio convincimento. La diversa lettura propostadalla ricorrente non può trovare ingresso in questa sede.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.Numero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026in relazione all'art. 6 CEDU, circa l'applicazione dellN'aumrte.ro d4i r,a ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026comma 17, della legge n. 92/2012, norma abrogata dall'art. 26,comma 8, del D.Lgs. n. 151/2015. Lamenta che la Corted'Appello, pur avendo riconosciuto che la norma non era più invigore al tempo delle dimissioni, abbia comunque fattoapplicazione della stessa, richiedendo una "dichiarazione didimissioni sottoscritta dalla ricorrente" e fondando su talemancanza il giudizio di illegittimità del mutamento del CCNL.Il motivo è infondato.3.1. Deve premettersi che, ratione temporis, alla data delledimissioni (25.6.2018) trovava applicazione l'art. 26 del D.Lgs.n. 151/2015, il quale prevede che "le dimissioni e la risoluzioneconsensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena diinefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositimoduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politichesociali" e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzioneterritoriale del lavoro competente. Tale disposizione ha superatoil previgente regime di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della leggen. 92/2012, introducendo un onere di forma telematicafinalizzato a conferire data certa alle dimissioni al fine di rendereimpossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco e a fornire lagaranzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto dilavoro si sia formata e sia stata espressa liberamente egenuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza diqualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro (Cfr., frale altre, Cass. n. 27331/2023).3.2. Ciò posto, la Corte d'Appello non ha affatto fondato lapropria decisione sull'abrogato art. 4, comma 17, della legge n.92/2012. La piana lettura della motivazione della sentenzaimpugnata induce, invero, ad affermare che la Corte territorialeha espressamente dato atto che la normativa richiamata inNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026materia era "effettivamente non più in vigore al tempNoum deroe dlli era ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026presunte dimissioni" (pag. 6 della sentenza), e ha poi basato ilproprio convincimento su elementi diversi e autonomi e inparticolare : (a) la mancanza, nella documentazione in atti, diuna dichiarazione di dimissioni sottoscritta dalla ricorrente e delcontratto di assunzione a tempo determinato stipulato nelgiugno 2018, circostanze non contraddette in appello; (b) lacontinuità delle mansioni svolte dalla lavoratrice, confermatadalla prova testimoniale; (c) la mancanza di prova, da partedella società, del consenso della lavoratrice al mutamento delCCNL e del coinvolgimento delle OO.SS.L'affermazione censurata – secondo cui "dalla documentazionein atti non emerge alcuna dichiarazione di dimissioni sottoscrittadalla ricorrente" – non costituisce applicazione dell'abrogato art.4, comma 17, legge n. 92/2012, ma rappresenta un rilievo dicarattere fattuale: la società aveva prodotto il mero modelloUNILAV di comunicazione di cessazione del rapporto (atto cheproviene dallo stesso datore di lavoro) ma non avevadimostrato, con adeguato supporto probatorio, che le dimissionifossero state effettivamente rassegnate dalla lavoratrice con lemodalità telematiche prescritte dall'art. 26 del D.Lgs. n.151/2015, onere probatorio che gravava sulla società stessa,quale fatto impeditivo della continuità del rapporto dedotta dallalavoratrice.La trasmissione del modello UNILAV da parte del datore dilavoro, in assenza di ulteriore documentazione attestante laprovenienza dell'atto di recesso dalla lavoratrice, non costituisceprova idonea dell'avvenuta risoluzione del rapporto per volontàdella dipendente.La decisione della Corte d'Appello, pertanto, in fatto e, sulpunto, sottratta al sindacato di legittimità, non viola l'art. 6Numero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026CEDU (nei termini in cui la disposizione è processuaNlummeeron dti era ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026rilevante) né il principio del giusto processo, essendo sorrettada una motivazione autonoma rispetto al richiamo alla normaabrogata, basata su una pluralità di elementi fattualiconvergenti.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazioneall'art. 28 della legge n. 300/1970, là dove la Corte d'Appello haaffermato che sarebbe stato onere di [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrareche, alla base dell'indiscusso mutamento del CCNL, vi fossestato un accordo fra l'azienda e i lavoratori, anche con ilcoinvolgimento delle OO.SS., circostanza emersa solo inmotivazione e mai oggetto di contraddittorio.Il motivo è infondato.4.1. Fermo il principio per cui il singolo datore di lavoro non puòrecedere unilateralmente dal CCNL (sul punto, Cass. n.29737/2025; Cass. n. 26666/2024; Cass. n. 20616/2026), nelcaso di specie, tuttavia, il nucleo della questione,eminentemente fattuale, concerneva la sussistenza, sostenutadalla società, delle intervenute dimissioni della ricorrente qualepresupposto per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavorocon applicazione susseguente di un diverso contratto collettivo.In tale contesto, l'affermazione della Corte d'Appello circal'onere della società di dimostrare l'accordo con i lavoratori e leOO.SS. per il mutamento del contratto collettivo, ancorchésintetica, non costituisce una decisione "a sorpresa" suquestione estranea al thema decidendum. La natura dellapretesa azionata dalla lavoratrice – differenze retributive perl'intero periodo, calcolate sulla base del CCNL Ortofrutticoli eAgrumari – e la difesa della società – incentrata sulla legittimitàdell'applicazione di un diverso CCNL a seguito di dimissioni eNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026riassunzione – imponevano al giudice di scrutinare la valiNduimteàr od dei ral ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026mutamento del contratto collettivo, quale passaggio logiconecessario per determinare il CCNL applicabile e,conseguentemente, la fondatezza della pretesa creditoria.4.2. Né può ravvisarsi una violazione dell'art. 101 c.p.c., attesoche la questione dell'applicabilità del CCNL e della legittimità delsuo mutamento costituiva il nucleo centrale della controversiasin dal primo grado di giudizio e su di essa si è ampiamentesvolto il contraddittorio tra le parti proprio in considerazionedell’unilaterale modifica avversata, ab initio, dalla lavoratricericorrente.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 157 c.p.c., in relazioneagli artt. 196 e 441 c.p.c., per avere la Corte territoriale omessodi disporre la rinnovazione della CTU, nonostante fosse statasollevata quaestio nullitatis in ragione di un quesito inficiato dafalsa applicazione di norme di diritto (l'abrogato art. 4, comma17, legge n. 92/2012), e per non avere la Corte tenuto contodell'applicabilità del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2019.Il motivo è inammissibile e, per altro verso, infondato.5.1. Quanto all'inammissibilità, deve rilevarsi che la Corted'Appello, nel rigettare il motivo di appello relativo allarinnovazione della CTU, ha espressamente motivato (pag. 8della sentenza) che "in assenza di specifiche contestazionirispetto alle risultanze della relazione di CTU, sviluppata inaderenza al quesito predisposto dal Tribunale, l'appello èintegralmente respinto". La ricorrente, in violazione del principiodi specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., non ha trascrittonel ricorso né le osservazioni alla bozza di CTU né le specifichecontestazioni che assume essere state formulate, né ha indicatoNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026in quali termini la rinnovazione della CTU avrebbe condotNtuom earo udi nra ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026risultato diverso da quello raggiunto.Quanto all'infondatezza, il presupposto del motivo – ossia chela CTU sarebbe viziata per avere applicato l'abrogato art. 4,comma 17, legge n. 92/2012 – è smentito dal contenuto dellasentenza impugnata: la Corte d'Appello, come già rilevato inprecedenza, ha fondato la propria decisione su elementi diversidal richiamo a tale norma, e il quesito sottoposto al CTU erafinalizzato a determinare le differenze retributive sulla basedell'orario di lavoro accertato e del CCNL ritenuto applicabile.La scelta di reputare applicabile il CCNL Ortofrutticoli e Agrumarianziché il CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti costituisce ilrisultato del giudizio di merito sulla continuità del rapporto edelle medesime mansioni, non già un errore del quesito peritale.Peraltro, il potere di disporre la rinnovazione della consulenzatecnica in appello ha natura discrezionale e il suo mancatoesercizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che nonsi traduca in un vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stessorisulta scrutinabile in cassazione – nella specie non dedotto – oin una violazione del contraddittorio, che non ricorre nel caso dispecie (cfr., in termini generali, Cass. n. 20700/2026).6.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art.2108 c.c., per avere la Corte d'Appello fondato la propriadecisione in tema di lavoro straordinario sulle dichiarazioni dellateste Sansò, le cui dichiarazioni erano state escluse dal giudicedi primo grado perché la teste aveva lavorato primadell'assunzione della ricorrente.Il motivo non può trovare accoglimento.Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115, va ribaditoche una questione di violazione e falsa applicazione di taleNumero registro generale 17618/2024Numero sezionale 3233/2026norma non può porsi per una erronea valutazione del mNautmeerroia dli era ccolta generale 24380/2026Data pubblicazione 02/08/2026istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori deilimiti legali (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alla disposizione considerata, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.La censura, ancora una volta, si risolve nella richiesta di unarivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità, in presenza peraltro di doppia conforme ex art. 360,comma 4, c.p.c.In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto raggiunta la provadel lavoro straordinario non già sulla sola base delledichiarazioni della teste Sansò, ma attraverso una valutazionecomplessiva e convergente di plurimi elementi istruttori: (a) ladichiarazione della lavoratrice in sede di interrogatorio formale,che ha dichiarato che la giornata lavorativa si svolgevaordinariamente dalle 6.00 alle 18.00; (b) la deposizione dellateste D'Agostino (di parte resistente), che ha confermato che laRamundo era già al lavoro al suo arrivo in ufficio alle 8.30/9.00e che la settimana lavorativa del personale di magazzino era dallunedì al sabato; (c) la deposizione del teste Petrelli (di parteresistente), che ha riferito di turni compresi fra 5 e 10 ore; (d)la deposizione del teste Mandorino, che ha riferito di turni dalleNumero registro generale 17618/20246.00 alle 19.00/20.00; (e) la deposizione della teste Sansò, cheN umero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 24380/2026ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni degli altri testi.Data pubblicazione 02/08/2026L'eventuale minore attendibilità della teste Sansò, valorizzatadal giudice di primo grado con riferimento al mancatogodimento di ferie (questione, quest'ultima, non accolta), noninficia la complessiva valutazione probatoria operata dalla Corted'Appello, la quale ha ritenuto provato lo svolgimento di lavorostraordinario sulla base di un quadro istruttorio composito econvergente, come tale non sindacabile in sede di legittimità.Per completezza, deve osservarsi che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di prova del lavorostraordinario, quando il giudice di merito accerti, sulla base delleemergenze probatorie, che il lavoratore ha osservato un orariogiornaliero costante per l'intero periodo, non è necessaria unaprova dettagliata dei singoli giorni e delle ore lavorate ineccedenza (cfr. Cass. n. 12507/2025). E tale accertamento èstato compiuto dalla Corte territoriale con motivazione nonimplausibile e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità.7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Nulla nei confronti dell’INPS rimasto intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MNumero registro generale 17618/2024La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentoN umero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 24380/2026delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaData pubblicazione 02/08/2026controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 4.500,00per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio