CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 30949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 32042-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1019 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 147/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 32042/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], indossatrice inquadrata nel 5 livello del c.c.n.l. Abbigliamento e Confezioni - Aziende industriali alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugnò il licenziamento intimatole dalla società datrice di lavoro 1'11 luglio 2018, per avere sottratto dal luogo di lavoro un capo di abbigliamento di proprietà della società, contestando l'addebito ed affermando che, al contrario, il capo da lei indossato era una giacca di sua proprietà che era stata messa a disposizione del responsabile del reparto per esigenze di ricerca stilistica e che il licenziamento era fondato su una soggettiva ricostruzione dei fatti priva di oggettivi riscontri. 2. Il Tribunale all'esito della fase sommaria accertava l'illegittimità del licenziamento e condannava la convenuta a reintegrare la lavoratrice ed a pagarle C 19.941,12 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento al saldo. 3. All'esito dell'opposizione, invece, il Tribunale revocata l'ordinanza opposta respingeva le domande avanzate dalla Lucarini che condannava al pagamento dì metà delle spese per entrambe le fasi mei resto compensandole. 4. La Corte di appello di Perugia, investita del reclamo della lavoratrice lo ha rigettato osservando che lo stesso era ammissibile quanto alla sua formulazione; che, pur fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e conseguentemente preclusa l'utilizzazione in giudizio delle immagini raccolte con il sistema di video sorveglianza, non era possibile riformare l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione in quanto le dichiarazioni dei testi escussi - in particolare quella del teste Magnoni che aveva egli stesso acquistato la giacca poi scomparsa e vista indosso alla lavoratrice licenziata - convincevano dell'esistenza del fatto e della sua addebitabilità alla Lucarini, tenuto conto anche della scarsa attendibilità delle dichiarazioni resa da altri testi alla stessa favorevoli. Quanto agli altri motivi di reclamo la Corte di merito r.g. n. 32042/2019 riteneva che questi non fossero pertinenti rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le partì hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per vizio di ultra petizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. oltre che la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che con motivazione illogica la Corte di merito avrebbe da un canto accolto il secondo motivo di reclamo evidenziando che le immagini raccolte con il sistema di video sorveglianza erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori dall'altro, pur mancando prove dirette che la giacca era stata sottratta proprio dalla lavoratrice, dal-Valtra ha ritenuto che da alcune deposizioni testimoniali e dalle fotografie depositate in giudizio potessero trarsi elementi presuntivi gravi precisi e concordanti nel senso dell'attribuzione proprio alla Lucarelli della sottrazione del capo di abbigliamento. In particolare, deduce che la Corte di merito avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dal teste Mangoni senza che tuttavia la reclamante avesse specificatamente sollecitato la rivalutazione delle prove orali. Sotto tale profilo ritiene che sia ravvisabile nella sentenza la denunciata violazione di legge con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 7. La censura è inammissibile. Va premesso che il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta tuttavia l'obbligo ,di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni. La valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, infatti, è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito r.g. n. 32042/2019 dalle parti (cfr. Cass. n. 16608 del 2021). Il vizio IcH ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. n. 11304 del 2018 e Cass. n. 9002 del 2018). In sostanza, i fatti e gli atti in contestazione devono essere inquadrati dal giudice nella esatta disciplina giuridica con il limite del rispetto del "petitum" e della "causa n petendi". Pertanto, .Ge "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Alla luce dei principi esposti ritiene il Collegio che il giudice del reclamo non sia incorso nella violazione di legge denunciata avendo piuttosto proceduto, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli, ad una valutazione del materiale probatorio che si è sviluppata attraverso un complessivo riesame delle emergenze istruttorie sottoposte alla sua valutazione ed è pervenuto ad una ricostruzione non censurabile se non nei limiti del vizio di motivazione. La censura, per come formulata, si risolve in una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti che non può essere devoluta davanti a questa Corte se non nei limiti in cui è ancora consentita la denuncia di un vizio di motivazione, censura nella specie neppure proposta.r.g. n. 32042/2019 8. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 436 c.p.c. oltre che dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che la società avrebbe dovuto chiedere, per il caso di un accoglimento della censura formulata col reclamo inerente l'inutilizzabilità delle immagini acquisite per il tramite di sistemi di videosorveglianza, il riesame delle altre emergenze istruttorie che invece dal giudice di primo grado erano state ritenute inadeguate. In sostanza la Corte del reclamo avrebbe pronunciato oltre il devoluto. In definitiva si sostiene che il giudice del reclamo non avrebbe potuto ritenere provato un fatto non accertato nella sentenza impugnata quando l'insufficienza o insussistenza della prova non era stata oggetto di appello. 9. Anche tale censura è inammissibile. Ancora una volta si osserva che - una volta che la società ha richiamato con la memoria in sede di reclamo gli elementi di prova acquisiti al giudizio e relativi al licenziamento - l'interpretazione delle prove poste a fondamento dell'opposizione e la valorizzazione di alcuni elementi a discapito di altri è demandata al giudice del merito che deve decidere della legittimità o meno del recesso. Non si tratta di domande o di eccezioni non riproposte ma piuttosto di fatti allegati e provati nel giudizio dei quali si chiede al giudice di merito un apprezzamento diverso rispetto a quello operato nelle precedenti fasi con riguardo alla domanda di accertamento della legittimità o meno del licenziamento sulla base delle stesse prove già esaminate nelle precedenti fasi. La valutazione della prova, come si è ricordato, appartiene al giudice delle fasi del merito e, ancora una volta, resta incensurabile se non nei limiti del vizio di motivazione. 10.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 75 del c.c.n.l. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente la società sarebbe venuta meno all'onere di provare in maniera completa tutti gli elementi r.g. n. 32042/2019 costitutivi della fattispecie addebitata alla lavoratrice non potendosi fondare il giudizio di legittimità del recesso su prove indiziarie non adeguatamente verificate. A fronte di un'assoluta mancanza di una prova diretta della condotta contestata la Corte non avrebbe potuto ritenere adeguatamente cpmprovata la ricostruzione fornita dalla società datrice sulla base della semplice dichiarazione di un dipendente alimentata dal sospetto e sfornita di qualsiasi solido e concreto elemento a sostegno dell'ipotesi del furto. Il licenziamento sarebbe stato irrogato sulla base della soggettiva ricostruzione datoriale e non su inconfutabili elementi di prova oggettivamente dimostrati (non è stata sorpresa a sottrarre la giacca né è stata vista con la stessa nell'immediatezza della scomparsa). Sostiene che il giudice della fase sommaria aveva esattamente ricostruito le risultanze della prova testimoniale delle quali aveva evidenziato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte del reclamo, la linearità coerenza e concordanza mentre aveva escluso che le dichiarazioni rese dal teste Magnoni i; valorizzate dal giudice del reclamo / potessero essere maggiormente attendibili tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui il teste aveva potuto vedere la giacca che assume essere la stessa sottratta all'azienda. Conclude pertanto che in mancanza di prova dell'asserito furto del capo di abbigliamento veniva meno la stessa giusta causa del licenziamento. 11. La censura, pur formulata in termini di violazione di legge, si risolve ancora una volta in una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio secondo una ricostruzione alternativa e più favorevole alla ricorrente che non è consentita davanti alla Corte di legittimità. Ancora una volta va ribadito che la valutazione delle prove raccolte, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. Rimane estranea anche al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella specie neppure dedotto, qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che r.g. n. 32042/2019 il giudice si è formato, a norma delrart. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova non essendo censurabile la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 20553 del 2021). 12. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore impo