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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20246/2026

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ovelli Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocatoAlfredo Placidi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], e dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], CovelliVincenzo, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],nonché controProcura della Repubblica presso Il Tribunale di Trani, Procuratore Generalepresso la Corte d’ Appello di Bari-intimati-Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1019/2025 depositatail 28/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari respingeva ilreclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato, su richiesta del Pubblico Ministero,l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C e , per ripercussione, dei sociaccomandatari ed illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e CovelliDomenico.1.1 Rilevava la Corte distrettuale che la qualifica di imprenditorecommerciale collettivo della società [OSCURATO:PERSONA] sas di CovelliVincenzo C. consentiva, indipendentemente dall’ effettivo eserciziodell’attività commerciale, l’apertura della liquidazione giudiziale dellasocietà e dei soci illimitatamente responsabili che non era impeditaneppure dalla presenza di una causa di scioglimento della società: solo ildecorso dell’anno dalla cancellazione della società dal registro delleimprese era ostativo all’apertura della procedura concorsuale.1.1 Precisava che, in ogni caso, anche la concessione in godimento deibeni se svolta in forma organizzata e professionale, come insitonell’adozione dello strumento societario, dimostrava il possesso dellaqualità di imprenditore commerciale che emergeva anche da altri elementi(dichiarazione IVA, presentazione di domanda di nomina di un espertoindipendente per la composizione negoziata della crisi ex art. 5 del d.l.. n.118/2021).Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/20261.2 Evidenziava che la società ricorrente versava in un conclamato stato diinsolvenza i cui elementi sintomatici erano costituiti dalla sottoposizionedella [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ad una proceduraesecutiva immobiliare presso il Tribunale di Trani e dall’ingente debitoverso l’Erario e l’Ente previdenziale segnalato dall’informativa dellaGuardia di Finanza.

A non diverse conclusioni si perveniva, secondo igiudici di seconde cure, ove si fosse considerata la società di fatto inliquidazione con conseguente applicazione della nozione “statica“ diinsolvenza: era evidente, infatti l’insufficienza degli elementi attivi delpatrimonio risultanti dalla documentazione ad assicurare l’integralesoddisfacimento dei creditori sociali.2 [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C e i sociaccomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi.; laLiquidazione giudiziale ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.

Iricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia «Nullità della sentenza resa dal Giudice disecondo grado per vizio di motivazione (essendo la stessa assente e/oapparente e/o manifestamente contraddittoria, perplessa oincomprensibile), in riferimento all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.;Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, 132c.p.c. e 118 disp.

Att. c.p.c., violazione degli artt. art. 2 lett. d) e 121 ccii.,Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026erronea loro applicazione, violazione delle stesse norme e dell’art. 2082cc, nonché dell’art. 2135 cc, in riferimento all’art. 360 I comma n. 3,c.p.c.-Mancanza del presupposto soggettivo»: si contesta la qualità diimprenditore commerciale in capo alla ricorrente in quanto la società sindal 2013 aveva cessato la propria attività produttiva di lavorazione delmarmo; la Corte, quindi, nel ritenere assoggettata al fallimento unasocietà solo perché non estinta e cancellata dal registro delle impreseavrebbe reso una motivazione del tutto apodittica ed illogica.1.1 Il secondo motivo è rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivodella controversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice dell’Appellofatto ricorso ad una motivazione perplessa e contraddittoria da un puntodi vista logico, omettendo di esaminare l’effettivo contenuto delladocumentazione e delle informative rese dalla Guardia di Finanza eduniformandosi in parte alle motivazioni addotte nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente ed i suoi soci debbano esseresoggetti passivi della liquidazione giudiziale- Violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, 132 c.p.c. e 118 disp.Att. c.p.c., violazione degli artt. art. 2 lett. d) e 121 CCII, erronea loroapplicazione, violazione delle stesse norme e dell’art. 2082 c.c., nonchédell’art. 2135 cc., in riferimento all’art. 360 I comma n. 3, c.p.c.-Mancanza del presupposto soggettivo». : i ricorrenti, in sostanza,lamentano che la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elementosoggettivo per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale dellaqualità di imprenditore commerciale della società per avendo la stessa,sulla scorta delle risultanze non esaminate, cessato in modo effettivo lasua attività economica di lavorazione del marmo.1.2 Il terzo motivo denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice dell’Appello fattoricorso ad una motivazione perplessa e contraddittoria da un punto divista logico, omettendo di esaminare la portata precettiva del termine diNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026scadenza della società ricorrente, come rinvenibile dall’atto costitutivo,ritenendo che la società non si era sciolta, né si era aperta la fase dellaliquidazione e pur avendo statuito la cessazione dell’attività, ha ritenutoche la società ricorrente avesse i requisiti prescritti per essere sottopostaa liquidazione giudiziale- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272cc., 2308 cc., 2312 cc, 2273 cc., 2247 cc. erronea loro applicazione, inriferimento all’art. 360 I comma n. 3, c.p.c. ». : i ricorrenti si dolgono delfatto che sia stata disposta l’apertura della liquidazione giudiziale puressendo abbondantemente scaduto il termine di durata della società e,dunque, in presenza di una causa di scioglimento della società.1.3 Il quarto motivo oppone «Omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice fatto ricorso ad unamotivazione perplessa e contraddittoria da un punto di vista logico,ritenendo che la società ricorrente pur trovandosi in uno stato diliquidazione di fatto, ha riconosciuto sussistente il presupposto oggettivodell’insolvenza, procedendo ad un’interpretazione di detto presuppostoavulso dal contesto della società, con violazione dell’ art. 2, comma 1 let.b) ccii. e dell’art. 121 ccii. in relazione al n. 3 dell’art. 360 cpc. » , siascrive alla Corte di essere incorsa in una palese contraddizione in quanto,pur riconoscendo la cessazione dell’attività d’impresa e lo stato diliquidazione di fatto ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza perimpossibilità di soddisfare in ugual misura i creditori sociali.2 Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «In primo luogo, tutti i motivi sono inammissibili perché formulatipromiscuamente in relazione ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c.,in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico (ex plurimis, Cass. Sez.

U,32415/2021, 10313/2006; Cass. 12905/2025, 11152/2025, 3397/2024,7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018) per cui ilricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censureNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026riconducibili in modo immediato e inequivocabile ad uno dei cinque mezziprevisti dall'art. 360 c.p.c., sicché, pur non essendo necessaria l’adozionedi formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza ecoerenza i vizi prospettati, senza commistioni tra error in procedendo eviolazione di legge (come nel primo motivo), ed anche tra quest’ultima(che presuppone la compiuta e condivisa ricostruzione del fatto) el’omesso esame del fatto ex art. 360 n. 5, c.p.c. (come nei restanti tremotivi).Il primo motivo è anche manifestamente infondato, poiché la motivazionedella sentenza, lungi dall’essere “assente e/o apparente e/omanifestamente contraddittoria, perplessa o incomprensibile” rendeperfettamente comprensibile, oltre che condivisibile, l’iter argomentativodella decisione, corredato da puntuali richiami alla giurisprudenza diquesta Corte, e risulta perciò superiore al minimo costituzionale (Cass.Sez.

U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez.

U, 22232/2016, Cass. 1986/2025).Il secondo motivo – fondato sul rilievo che la s.a.s. avrebbe «perso laqualifica di imprenditore commerciale, avendo cessato in modo effettivo lasua attività, indipendentemente dal fatto che persista l'iscrizione presso ilregistro delle imprese, attività che da ormai lunghi undici anni consistesolo ed esclusivamente nella locazione di beni immobili propri» – èinammissibile ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., poiché la corte d’appello non haomesso di esaminare la documentazione attestante detta circostanza, maha escluso che essa comportasse la non fallibilità dell’impresa, in linea conla consolidata giurisprudenza di questa Sezione in base alla quale: i) lesocietà costituite nelle forme previste dal codice civile per l’esercizio diun’attività commerciale (art. 2249, comma 1, c.c.) sono assoggettabili alfallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffattamomento della loro costituzione (Cass. 21991/2012, 28015/2013,Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/202625730/2016, 21434/2024); ii) ai fini dell’esenzione dal fallimento diun’impresa, costituita in forma societaria e avente quale oggetto statutariol’esercizio di attività commerciale, non rileva l’attività esercitata di fatto,poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dalmomento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nellostatuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, cheassume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività(Cass. 9084/1994, 23157/2018, 6968/2019, 21434/2024).Lo stesso vale per il terzo motivo, che fonda l’asserita perdita “di fatto”della qualifica di impresa commerciale anche sulla causa di scioglimentoper decorso del termine di durata della società (fissata al 31.12.2020), eper il quarto, che desume dal preteso “stato di liquidazione di fatto” dellasocietà l’impossibilità di accertarne lo stato di insolvenza (puntualmenteaccertato in fatto).A quanto già correttamente rilevato dalla corte territoriale è sufficienteaggiungere che, stante l’acclarata natura commerciale dell’impresa, ciòche rileva, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l.fall. (ora art. 33, comma 2,CCII), non è il mero verificarsi di una causa di scioglimento della società,né la cessazione dell’attività, ma solo la cancellazione dal registro delleimprese, senza possibilità per l'imprenditore di dimostrare il momentoanteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 8092/2016,32511/2024).

Non sono invece censurabili in questa sede, in quantoafferenti il merito, le ulteriori argomentazioni - peraltro spese adabundantiam dai giudici del reclamo - circa l’effettiva natura dell’attivitàche la società ha continuato a svolgere.

Giova infine richiamare unrecente precedente di questa Sezione (Cass. 1257/2025) che, infattispecie pressoché sovrapponibile a quella in esame (società costituitanelle forme previste dal codice civile e avente ad oggetto un’attivitàcommerciale, che da tempo non svolgeva di fatto attività di impresa e siera solo occupata della gestione del capannone di sua proprietà), haNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarato il ricorso «inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,c.p.c. perché la corte d’appello ha respinto il corrispondente motivo direclamo uniformandosi alla costante e consolidata giurisprudenza diquesta Corte», in base alla quale, tra l’altro e come si ripete: i) le societàcostituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggettoun’attività commerciale sono assoggettabili a fallimentoindipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quantoacquistano la qualità di imprenditore commerciale sin dal momento dellaloro costituzione e non dall’inizio del concreto esercizio dell’attivitàd’impresa (Cass. 8694/2001, 23157/2018, 11886/2020, 32977/2023,9308/2023); ii) la società che abbia concesso in locazione a terzi il suounico immobile può anche essere inattiva, ma non per questo è di fatto instato di scioglimento, dovendo essere posta formalmente in stato diliquidazione (cfr. Cass. 32280/2022)».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 7.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovelli Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocatoAlfredo Placidi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], e dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], CovelliVincenzo, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],nonché controProcura della Repubblica presso Il Tribunale di Trani, Procuratore Generalepresso la Corte d’ Appello di Bari-intimati-Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1019/2025 depositatail 28/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari respingeva ilreclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato, su richiesta del Pubblico Ministero,l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C e , per ripercussione, dei sociaccomandatari ed illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e CovelliDomenico.1.1 Rilevava la Corte distrettuale che la qualifica di imprenditorecommerciale collettivo della società [OSCURATO:PERSONA] sas di CovelliVincenzo C. consentiva, indipendentemente dall’ effettivo eserciziodell’attività commerciale, l’apertura della liquidazione giudiziale dellasocietà e dei soci illimitatamente responsabili che non era impeditaneppure dalla presenza di una causa di scioglimento della società: solo ildecorso dell’anno dalla cancellazione della società dal registro delleimprese era ostativo all’apertura della procedura concorsuale.1.1 Precisava che, in ogni caso, anche la concessione in godimento deibeni se svolta in forma organizzata e professionale, come insitonell’adozione dello strumento societario, dimostrava il possesso dellaqualità di imprenditore commerciale che emergeva anche da altri elementi(dichiarazione IVA, presentazione di domanda di nomina di un espertoindipendente per la composizione negoziata della crisi ex art. 5 del d.l.. n.118/2021).Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/20261.2 Evidenziava che la società ricorrente versava in un conclamato stato diinsolvenza i cui elementi sintomatici erano costituiti dalla sottoposizionedella [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ad una proceduraesecutiva immobiliare presso il Tribunale di Trani e dall’ingente debitoverso l’Erario e l’Ente previdenziale segnalato dall’informativa dellaGuardia di Finanza. A non diverse conclusioni si perveniva, secondo igiudici di seconde cure, ove si fosse considerata la società di fatto inliquidazione con conseguente applicazione della nozione “statica“ diinsolvenza: era evidente, infatti l’insufficienza degli elementi attivi delpatrimonio risultanti dalla documentazione ad assicurare l’integralesoddisfacimento dei creditori sociali.2 [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C e i sociaccomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi.; laLiquidazione giudiziale ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso. Iricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia «Nullità della sentenza resa dal Giudice disecondo grado per vizio di motivazione (essendo la stessa assente e/oapparente e/o manifestamente contraddittoria, perplessa oincomprensibile), in riferimento all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.;Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, 132c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., violazione degli artt. art. 2 lett. d) e 121 ccii.,Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026erronea loro applicazione, violazione delle stesse norme e dell’art. 2082cc, nonché dell’art. 2135 cc, in riferimento all’art. 360 I comma n. 3,c.p.c.-Mancanza del presupposto soggettivo»: si contesta la qualità diimprenditore commerciale in capo alla ricorrente in quanto la società sindal 2013 aveva cessato la propria attività produttiva di lavorazione delmarmo; la Corte, quindi, nel ritenere assoggettata al fallimento unasocietà solo perché non estinta e cancellata dal registro delle impreseavrebbe reso una motivazione del tutto apodittica ed illogica.1.1 Il secondo motivo è rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivodella controversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice dell’Appellofatto ricorso ad una motivazione perplessa e contraddittoria da un puntodi vista logico, omettendo di esaminare l’effettivo contenuto delladocumentazione e delle informative rese dalla Guardia di Finanza eduniformandosi in parte alle motivazioni addotte nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente ed i suoi soci debbano esseresoggetti passivi della liquidazione giudiziale- Violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, 132 c.p.c. e 118 disp.Att. c.p.c., violazione degli artt. art. 2 lett. d) e 121 CCII, erronea loroapplicazione, violazione delle stesse norme e dell’art. 2082 c.c., nonchédell’art. 2135 cc., in riferimento all’art. 360 I comma n. 3, c.p.c.-Mancanza del presupposto soggettivo». : i ricorrenti, in sostanza,lamentano che la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elementosoggettivo per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale dellaqualità di imprenditore commerciale della società per avendo la stessa,sulla scorta delle risultanze non esaminate, cessato in modo effettivo lasua attività economica di lavorazione del marmo.1.2 Il terzo motivo denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice dell’Appello fattoricorso ad una motivazione perplessa e contraddittoria da un punto divista logico, omettendo di esaminare la portata precettiva del termine diNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026scadenza della società ricorrente, come rinvenibile dall’atto costitutivo,ritenendo che la società non si era sciolta, né si era aperta la fase dellaliquidazione e pur avendo statuito la cessazione dell’attività, ha ritenutoche la società ricorrente avesse i requisiti prescritti per essere sottopostaa liquidazione giudiziale- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272cc., 2308 cc., 2312 cc, 2273 cc., 2247 cc. erronea loro applicazione, inriferimento all’art. 360 I comma n. 3, c.p.c. ». : i ricorrenti si dolgono delfatto che sia stata disposta l’apertura della liquidazione giudiziale puressendo abbondantemente scaduto il termine di durata della società e,dunque, in presenza di una causa di scioglimento della società.1.3 Il quarto motivo oppone «Omesso esame circa un fatto decisivo dellacontroversia ex art. 360, n. 5 cpc, per avere il Giudice fatto ricorso ad unamotivazione perplessa e contraddittoria da un punto di vista logico,ritenendo che la società ricorrente pur trovandosi in uno stato diliquidazione di fatto, ha riconosciuto sussistente il presupposto oggettivodell’insolvenza, procedendo ad un’interpretazione di detto presuppostoavulso dal contesto della società, con violazione dell’ art. 2, comma 1 let.b) ccii. e dell’art. 121 ccii. in relazione al n. 3 dell’art. 360 cpc. » , siascrive alla Corte di essere incorsa in una palese contraddizione in quanto,pur riconoscendo la cessazione dell’attività d’impresa e lo stato diliquidazione di fatto ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza perimpossibilità di soddisfare in ugual misura i creditori sociali.2 Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «In primo luogo, tutti i motivi sono inammissibili perché formulatipromiscuamente in relazione ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c.,in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico (ex plurimis, Cass. Sez. U,32415/2021, 10313/2006; Cass. 12905/2025, 11152/2025, 3397/2024,7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018) per cui ilricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censureNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026riconducibili in modo immediato e inequivocabile ad uno dei cinque mezziprevisti dall'art. 360 c.p.c., sicché, pur non essendo necessaria l’adozionedi formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza ecoerenza i vizi prospettati, senza commistioni tra error in procedendo eviolazione di legge (come nel primo motivo), ed anche tra quest’ultima(che presuppone la compiuta e condivisa ricostruzione del fatto) el’omesso esame del fatto ex art. 360 n. 5, c.p.c. (come nei restanti tremotivi).Il primo motivo è anche manifestamente infondato, poiché la motivazionedella sentenza, lungi dall’essere “assente e/o apparente e/omanifestamente contraddittoria, perplessa o incomprensibile” rendeperfettamente comprensibile, oltre che condivisibile, l’iter argomentativodella decisione, corredato da puntuali richiami alla giurisprudenza diquesta Corte, e risulta perciò superiore al minimo costituzionale (Cass.Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016, Cass. 1986/2025).Il secondo motivo – fondato sul rilievo che la s.a.s. avrebbe «perso laqualifica di imprenditore commerciale, avendo cessato in modo effettivo lasua attività, indipendentemente dal fatto che persista l'iscrizione presso ilregistro delle imprese, attività che da ormai lunghi undici anni consistesolo ed esclusivamente nella locazione di beni immobili propri» – èinammissibile ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., poiché la corte d’appello non haomesso di esaminare la documentazione attestante detta circostanza, maha escluso che essa comportasse la non fallibilità dell’impresa, in linea conla consolidata giurisprudenza di questa Sezione in base alla quale: i) lesocietà costituite nelle forme previste dal codice civile per l’esercizio diun’attività commerciale (art. 2249, comma 1, c.c.) sono assoggettabili alfallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffattamomento della loro costituzione (Cass. 21991/2012, 28015/2013,Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/202625730/2016, 21434/2024); ii) ai fini dell’esenzione dal fallimento diun’impresa, costituita in forma societaria e avente quale oggetto statutariol’esercizio di attività commerciale, non rileva l’attività esercitata di fatto,poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dalmomento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nellostatuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, cheassume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività(Cass. 9084/1994, 23157/2018, 6968/2019, 21434/2024).Lo stesso vale per il terzo motivo, che fonda l’asserita perdita “di fatto”della qualifica di impresa commerciale anche sulla causa di scioglimentoper decorso del termine di durata della società (fissata al 31.12.2020), eper il quarto, che desume dal preteso “stato di liquidazione di fatto” dellasocietà l’impossibilità di accertarne lo stato di insolvenza (puntualmenteaccertato in fatto).A quanto già correttamente rilevato dalla corte territoriale è sufficienteaggiungere che, stante l’acclarata natura commerciale dell’impresa, ciòche rileva, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l.fall. (ora art. 33, comma 2,CCII), non è il mero verificarsi di una causa di scioglimento della società,né la cessazione dell’attività, ma solo la cancellazione dal registro delleimprese, senza possibilità per l'imprenditore di dimostrare il momentoanteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 8092/2016,32511/2024). Non sono invece censurabili in questa sede, in quantoafferenti il merito, le ulteriori argomentazioni - peraltro spese adabundantiam dai giudici del reclamo - circa l’effettiva natura dell’attivitàche la società ha continuato a svolgere. Giova infine richiamare unrecente precedente di questa Sezione (Cass. 1257/2025) che, infattispecie pressoché sovrapponibile a quella in esame (società costituitanelle forme previste dal codice civile e avente ad oggetto un’attivitàcommerciale, che da tempo non svolgeva di fatto attività di impresa e siera solo occupata della gestione del capannone di sua proprietà), haNumero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarato il ricorso «inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,c.p.c. perché la corte d’appello ha respinto il corrispondente motivo direclamo uniformandosi alla costante e consolidata giurisprudenza diquesta Corte», in base alla quale, tra l’altro e come si ripete: i) le societàcostituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggettoun’attività commerciale sono assoggettabili a fallimentoindipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quantoacquistano la qualità di imprenditore commerciale sin dal momento dellaloro costituzione e non dall’inizio del concreto esercizio dell’attivitàd’impresa (Cass. 8694/2001, 23157/2018, 11886/2020, 32977/2023,9308/2023); ii) la società che abbia concesso in locazione a terzi il suounico immobile può anche essere inattiva, ma non per questo è di fatto instato di scioglimento, dovendo essere posta formalmente in stato diliquidazione (cfr. Cass. 32280/2022)».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Numero registro generale 16450/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 20246/2026Data pubblicazione 16/06/2026Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 7.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio 2026.Il Presidente