CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 26112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona deilegali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3428VALENTINA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1153/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/04/2025 R.G.N. 2869/2024;Numero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342u8/2d0i2t6a la relazione della causa svolta nella camera di conDsaigtali op udbebll icazione 02/10/202610/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 25 luglio 2014,[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA]: di aver stipulato con la società convenuta, in data5 novembre 2004, un contratto di agenzia senzarappresentanza per la promozione di prodotti e servizi finanziari,bancari e assicurativi; che il rapporto si era risolto a seguito delrecesso per giusta causa intimato dalla preponente il 19 luglio2012; che la giusta causa era insussistente. Chiedeva, pertanto,l'accertamento della carenza di giusta causa del recesso e lacondanna della società al pagamento dell'indennità sostitutivadel preavviso (€ 12.509,32), dell'indennità di cessazione delrapporto ex art. 1751 c.c. (€ 21.125,00) e del risarcimento deldanno all'immagine e professionale da liquidarsi in viaequitativa.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eccepiva in via preliminarel'intervenuta decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 e contestavanel merito le domande. Il Tribunale, con sentenza n.9107/2015, dichiarava improcedibile la domanda perdecadenza, compensando le spese.La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 10/2020,confermava la pronuncia.Con ordinanza n. 23348/2024, questa Corte di Cassazionecassava con rinvio la sentenza, ritenendo inapplicabile alcontratto di agenzia il regime di decadenza introdotto dalla l. n.183/2010.Numero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 34238/2.0 26 Riassunta la causa (R.G. n. 2869/2024), la Corte Dd'aAtap ppeubllobl icazione 02/10/2026di Napoli, in diversa composizione, con sentenza n. 1153/2025pubblicata il 6 aprile 2025, così decideva: dichiarava la carenzadi giusta causa del recesso per tardività dello stesso - intimatonove mesi dopo la conclusione dell'accertamento ispettivo del19 ottobre 2011 - ravvisando un legittimo affidamentodell'agente sull'irrilevanza disciplinare degli addebiti; dichiaravainammissibile per genericità la domanda di indennità sostitutivadel preavviso; rigettava le domande ex art. 1751 c.c. e ledomande risarcitorie per difetto di allegazione e prova dei fatticostitutivi; compensava per due terzi le spese di tutti i gradi econdannava la società al pagamento del terzo residuo.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione con sei motivi.5. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.6. Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia - sotto ilprofilo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame difatti decisivi in relazione, rispettivamente: all'indennitàsostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. (primo motivo);all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (secondo motivo);al risarcimento del danno ex art. 1751, comma 4, c.c. (terzomotivo). Sostiene di aver adeguatamente allegato e provato neigradi di merito tutti i presupposti delle domande azionate,mediante il rinvio a documenti prodotti e attraverso specifichededuzioni contenute nel ricorso in riassunzione e nei precedentiNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 34228/2.0 26 Con il quarto motivo deduce violazione Dea ta fpaulbsabl icazione 02/10/2026applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 1750 c.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce che lasentenza impugnata non avrebbe considerato le provedocumentali da lui prodotte (certificazioni delle provvigioni) e ifatti dalle stesse risultanti, non contestati dalla controparte, daiquali emergeva la conformità del quantum richiesto ai criteri dicalcolo di cui all'art. 10 dell'AEC.3. Con il quinto motivo allega la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1751 c.c. e 2697,commi 1 e 2, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato: (a) nel nonconsiderare provati, per mancata contestazione avversaria, ifatti relativi all'aver l'agente procurato significativi vantaggi allapreponente e all'equità della somma richiesta; (b) nel porre acarico dell'agente l'onere di provare la permanenza dei vantaggiin capo alla preponente dopo la cessazione del rapporto,assumendo che tale prova spetti invece alla banca.4. Con il sesto motivo denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1751, comma 4,1226 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso lapossibilità di una liquidazione equitativa del danno nonpatrimoniale, pur in presenza di condotta illecita della banca(recesso ingiustificato accompagnato da accuse infamanti esegnalazioni alle Autorità di Vigilanza) e di danni all'immagine ealla professionalità dallo stesso ricorrente allegati.5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1751c.c., 7 l. n. 300/1970 e 12 preleggi, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Censura la sentenza impugnata nella parteNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342i8n/2 02c6ui ha ritenuto tardivo il recesso - applicando il prDinactiap piou bdbil icazione 02/10/2026immediatezza della contestazione disciplinare e la categoria dellegittimo affidamento propri del rapporto di lavoro subordinato- in violazione della disciplina speciale del contratto di agenzia,che non codifica alcun requisito di tempestività temporale delrecesso per giusta causa. Richiama l'ordinanza n. 23348/2024resa tra le medesime parti, che ha escluso l'applicabilità alcontratto di agenzia delle regole dettate per il lavorosubordinato.5.1.Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 1362c.c. in relazione all'art. 5 del contratto di agenzia. Censura lasentenza impugnata per aver ritenuto che gli addebiti contestatinon fossero riferibili all'attività di promotore finanziario e che iltempo trascorso avesse generato un legittimo affidamentodell'agente, senza considerare che il contratto vietava all'agentedi svolgere attività diversa da quella oggetto del mandato e che,pertanto, le operazioni di compravendita di orologi e le altremovimentazioni anomale integravano violazioni del patto diesclusiva, così come previsto dal contratto medesimo.La ricorrente incidentale ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,la questione della sussistenza della giusta causa di recesso,ritenuta assorbita dalla Corte d'Appello.6. Deve essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale,poiché investe la statuizione con la quale la Corte territoriale haescluso la sussistenza della giusta causa del recesso sulla basedella sola ritenuta tardività della comunicazione del 19 luglio2012. Tale statuizione costituisce la premessa logico-giuridicadelle domande proposte dall’agente e della stessa necessità discrutinare le pretese economiche conseguenti alla cessazionedel rapporto.Numero registro gener6ale. 121.0 1I4l /2p0r25imo motivo del ricorso incidentale è foNnudmateoro, ndei ir atcecromltian gi enerale 26112/2026Numero sezionale 3428/2026 Data pubblicazione 02/10/2026che seguono.La sentenza impugnata ha dichiarato la carenza di giusta causadel recesso esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]in data 19 luglio 2012 senza procedere all’esame dell’idoneitàdei fatti contestati a integrare una giusta causa di scioglimentodel rapporto. La Corte territoriale ha infatti ritenuto assorbenteil rilievo della tardività del recesso, osservando che esso erastato intimato a distanza di nove mesi dalla verifica ispettiva del19 ottobre 2011 e valorizzando, altresì, il legittimo affidamentodell’agente sulla irrilevanza disciplinare degli addebiti, anche inragione della loro asserita non riferibilità all’attività di promotorefinanziario.Così argomentando, la Corte d’appello ha fatto applicazione, inmodo non adeguatamente mediato dalla disciplina propria delcontratto di agenzia, di categorie elaborate con riguardo alrapporto di lavoro subordinato e, segnatamente, alprocedimento disciplinare regolato dall’art. 7 della legge n. 300del 1970.La decisione non chiarisce, infatti, quale sia il fondamentonormativo o sistematico dell’assunto secondo cui, nel rapportodi agenzia, il mero decorso di un determinato lasso temporaletra la conoscenza dei fatti e l’esercizio del recesso per giustacausa determini automaticamente la preclusione dell’esame nelmerito degli addebiti e, quindi, l’illegittimità del recesso stesso.6.2. Va ribadito che il contratto di agenzia è disciplinato da uncomplesso di fonti proprie, rappresentate dalle disposizionicodicistiche di cui agli artt. 1742 e seguenti c.c., dagli Accordieconomici collettivi e dalla normativa professionale di settore.Questa Corte, con l’ordinanza n. 23348 del 2024 resa tra lemedesime parti, ha già escluso che al contratto di agenzia possaNumero registro genereales s21e0r14e/2 a02p5plicato il regime decadenziale previstNo udmaellr’oa rdti. r3a2cc doeltalla g enerale 26112/2026Numero sezionale 3428/2026 Data pubblicazione 02/10/2026legge n. 183 del 2010, proprio in ragione della peculiarità dellafattispecie agenziale rispetto ai rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa e, a maggior ragione, rispetto allavoro subordinato.Tale affermazione non comporta, naturalmente, che la giustacausa di recesso sia concetto estraneo al contratto di agenzia.Al contrario, l’istituto del recesso per giusta causa, pur previstodall’art. 2119 c.c. con riferimento al lavoro subordinato, è datempo ritenuto applicabile anche al rapporto di agenzia, attesoche esso esprime un principio generale di inesigibilità dellaprosecuzione anche provvisoria del rapporto quando si verifichiun fatto talmente grave da ledere in modo irreparabile il vincolofiduciario. Tuttavia, proprio la diversa natura del rapportoimpone di adattarne l’applicazione alla struttura dell’agenzia,nella quale il rapporto fiduciario assume una intensità peculiare,correlata alla maggiore autonomia dell’agente nella gestionedell’attività, dei tempi, dei luoghi, delle modalità operative e deimezzi impiegati per il conseguimento del risultato economico.6.3. La giurisprudenza di legittimità ha, in questa prospettiva,affermato che, nella valutazione della giusta causa di recessodal contratto di agenzia, occorre tener conto della complessivadimensione economica del rapporto, dell’incidenzadell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, dell’intensità delvincolo fiduciario e della maggiore autonomia gestionaledell’agente; con la conseguenza che può assumere rilievo, ai finidella legittimità del recesso, anche una condotta che presenticonsistenza diversa da quella richiesta per il licenziamento nelrapporto subordinato.L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119,comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, èNumero registro genercalee r21t0a1m4/2e02n5te applicabile anche al contratto di agNeunmzeiaro, mdi ara -c ccoolmta eg enerale 26112/2026Numero sezionale 3428/2026 Data pubblicazione 02/10/2026più volte affermato da questa Corte - nella valutazione dellagravità della condotta deve tenersi conto che in tale contratto ilrapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto alrapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza dellamaggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi,modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalitàaziendali; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso,è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quellorichiesto per il lavoro subordinato, secondo una valutazionerimessa al giudice di merito (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16773del 17 giugno 2024; Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29290 del 12novembre 2019; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22349 del 7agosto 2024).A sua volta, il principio della necessità della contestazioneimmediata delle ragioni poste a base del recesso per giustacausa - con la conseguente preclusione di dedurresuccessivamente fatti diversi da quelli contestati (c.d. principiodi immutabilità dei motivi) - opera anche nel contratto diagenzia, ma in relazione al solo recesso del preponente e conesclusivo riferimento alla immodificabilità dei motivi di recesso,non già alla tempestività temporale dello stesso (Cass. civ., Sez.Lav., ord. n. 11223 del 27 aprile 2026; Cass. civ., Sez. Lav.,ord. n. 30063 del 19 novembre 2019; Cass. civ., Sez. Lav., sent.n. 1434 del 5 febbraio 1993).Invero, il profilo della tempestività non può, quindi, esseretrasposto meccanicamente dal procedimento disciplinare dellavoro subordinato al contratto di agenzia. Nel rapporto diagenzia il principio della contestazione immediata delle ragioniposte a fondamento del recesso del preponente opera, secondola giurisprudenza di questa Corte, in funzione della conoscibilitàNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342d8/2e0i2 6motivi del recesso e della conseguente preclusione aD adtead puurbrbel icazione 02/10/2026in giudizio fatti diversi da quelli comunicati, ma non si traduce,tout court, in assenza di una specifica previsione normativa, inun autonomo termine decadenziale il cui superamento determinidi per sé l’illegittimità del recesso.La necessità della tempestiva contestazione, sia pure sommaria,delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con laconseguente preclusione di dedurre successivamente fattidiversi, è stata infatti ritenuta operante anche nel contratto diagenzia, data l’analogia funzionale con il rapporto di lavorosubordinato sotto il profilo della tutela della controparte rispettoalla immutabilità dei motivi. Tale principio, tuttavia, riguarda ilcontenuto della comunicazione e l’oggetto del successivogiudizio, non già la configurazione di un automatismo preclusivofondato sul solo decorso del tempo.Esso opera, dunque, sul piano della preclusione processuale: ilpreponente che abbia comunicato all'agente determinateragioni di recesso non può, in giudizio, invocarne di diverse oulteriori. Tale principio non si estende, invece, a configurare unautonomo requisito di «tempestività» del recesso - assimilabilealla decadenza disciplinare prevista dall'art. 7 Statuto deiLavoratori - il cui mancato rispetto determini ex se l'illegittimitàdel recesso, a prescindere dalla verifica della sussistenza deifatti contestati.Nel contratto di agenzia, né l'art. 1750 c.c. (che disciplinaesclusivamente il preavviso), né l'art. 1751 c.c. (che regola leconseguenze economiche della cessazione), né alcuna altradisposizione codicistica o dell'AEC codificano un terminedecadenziale per l'esercizio del recesso per giusta causadecorrente dalla scoperta dei fatti. In assenza di una previsionenormativa specifica, non può il giudice introdurre in viaNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342i8n/2t0e26rpretativa un requisito temporale di immediatezDzaa ta- pcuobnbl icazione 02/10/2026effetto preclusivo dell'esame del merito - che il legislatore nonha previsto.La stessa giurisprudenza di questa Corte che, nel solco tracciatoda Cass. n. 1434/1993 e ribadito da Cass. n. 30063/2019 e daCass. n. 11223/2026, ha riconosciuto l'applicabilità del principiodi immediatezza al recesso del preponente dal contratto diagenzia, lo ha fatto con esclusivo riferimento alla necessità dellacontestazione immediata come condizione per laimmodificabilità dei motivi di recesso, non come autonomopresupposto di legittimità del recesso medesimo.In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere una rilevanzadel fattore temporale nella valutazione della giusta causa direcesso dal contratto di agenzia, il principio di immediatezzadovrebbe essere inteso in senso relativo e non assoluto,potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più omeno lungo in relazione a una pluralità di fattori: la complessitàdell'organizzazione aziendale, la natura degli accertamentirichiesti, la necessità di approfondimenti istruttori, lavalutazione delle ricadute dell'eventuale recesso.La sentenza impugnata ha invece operato un automatismopreclusivo, fondato sul mero decorso del tempo (nove mesi),senza verificare se tale lasso temporale fosse giustificato dalledimensioni e dalla complessità organizzativa della societàpreponente - articolata in numerose sedi, con migliaia di agentie milioni di clienti - e senza consentire l'esame nel merito degliaddebiti, la cui idoneità a integrare la giusta causa è rimasta deltutto inesplorata.6.4. Neppure può escludersi, in termini assoluti, che il tempotrascorso tra la conoscenza dei fatti e l’esercizio del recessoassuma rilievo nella valutazione della giusta causa. Esso puòNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342c8/o20s2t6ituire un indice sintomatico da apprezzare neDl aqtau apudbrobl icazione 02/10/2026complessivo della vicenda, potendo incidere sulla verificadell’attualità della lesione fiduciaria quando il comportamentodel preponente risulti oggettivamente incompatibile con ladedotta impossibilità di prosecuzione anche provvisoria delrapporto. Ma tale valutazione è diversa dall’affermazione di unaregola rigida di decadenza o di improcedibilità dell’esame degliaddebiti: il decorso del tempo deve essere considerato inconcreto, in rapporto alla natura dei fatti contestati, allacomplessità degli accertamenti richiesti, alla strutturaorganizzativa del preponente, alla necessità di acquisireelementi istruttori sufficienti e alla complessiva incidenzadell’inadempimento sul vincolo fiduciario.Né può condividersi l'ulteriore argomentazione della sentenzaimpugnata, secondo cui il tempo trascorso avrebbe generato un«legittimo affidamento» dell'agente sull'irrilevanza disciplinaredei fatti, «anche in considerazione della natura degli addebiticontestati non riferibili all'attività di promotore finanziario». Taleaffermazione - oltre a implicare un'indagine sulla natura degliaddebiti che la stessa sentenza dichiara assorbita - introduceuna categoria (il legittimo affidamento del lavoratore sullairrilevanza disciplinare dei fatti) che è estranea alla disciplina delcontratto di agenzia e che non trova fondamento in alcunadisposizione normativa.6.5. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali criteri. Essaha valorizzato il solo dato cronologico, reputando tardivo ilrecesso perché intimato dopo nove mesi dalla verifica ispettiva,senza accertare se quel lasso temporale fosse giustificato dallanatura degli approfondimenti svolti, dalla complessità dellastruttura aziendale, dalla rilevanza delle verifiche interne o dallanecessità di ponderare gli effetti del recesso in un settore, qualeNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342q8/2u0e26llo della promozione finanziaria, caratterizzato daD saptae pcuifbicbil icazione 02/10/2026obblighi di correttezza, trasparenza e affidabilità nei rapporticon la clientela e con l’intermediario.6.5. Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui gli addebitinon sarebbero riferibili all’attività di promotore finanziario sipone in tensione con la stessa scelta della Corte territoriale didichiarare assorbita ogni indagine sulla idoneità dei fatticontestati a costituire, nel merito, giusta causa.Se la valutazione della tardività viene fondata anche sulla naturadegli addebiti, occorre allora esaminare, sia pure ai fini dellacomplessiva apprezzabilità del fattore temporale, il contenutodel contratto, gli obblighi gravanti sull’agente, il significato dellemovimentazioni contestate e la loro incidenza sul vincolofiduciario. Tale esame è invece mancato.Deve, quindi, affermarsi che nel contratto di agenzia il principiodi contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento delrecesso per giusta causa del preponente opera in funzione dellaconoscibilità e della immodificabilità dei motivi di recesso, manon configura, tout court, in assenza di una specifica previsionenormativa, un autonomo termine decadenziale il cuisuperamento determini automaticamente l’illegittimità delrecesso; il decorso del tempo tra la conoscenza dei fatti el’esercizio del recesso può rilevare quale elemento divalutazione della sussistenza e dell’attualità della giusta causa,ma deve essere apprezzato in concreto, tenendo conto dellanatura del rapporto di agenzia, dell’intensità del vincolofiduciario, della gravità degli addebiti, della complessità degliaccertamenti e dell’organizzazione del preponente.7.L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentaleassorbe il secondo motivo incidentale, con il quale la societàcensura, sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c.,Numero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342l8’/a20f2f6ermazione della Corte territoriale relativa alla non rDifaetrai bpiulibtàbl icazione 02/10/2026degli addebiti all’attività di promotore finanziario. La questionedovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio nell’ambito delnuovo apprezzamento della sussistenza della giusta causa,anche alla luce del contenuto del contratto di agenzia e degliobblighi ivi previsti.È parimenti assorbita la questione, riproposta dalla ricorrenteincidentale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., relativa alla sussistenzadella giusta causa di recesso, poiché essa costituisceprecisamente l’oggetto dell’accertamento demandato al giudicedi rinvio.Resta assorbito anche il ricorso principale. Le censure proposteda [OSCURATO:PERSONA] investono le statuizioni relativeall’indennità sostitutiva del preavviso, all’indennità dicessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e al risarcimento deldanno ex art. 1751, comma 4, c.c., tutte domande chepresuppongono, sul piano logico e giuridico, la verifica della nonimputabilità del recesso all’agente ovvero l’esclusione dellagiusta causa. Poiché tale accertamento deve esserenuovamente compiuto dal giudice di rinvio, l’esame dei motividel ricorso principale risulta allo stato privo di attualità decisoria.Il giudice di rinvio, una volta esaminata nel merito la sussistenzadella giusta causa, procederà, ove necessario, alla nuovavalutazione delle domande economiche e risarcitorie propostedall’agente, tenendo conto dei limiti propri del giudizio di rinvioe delle preclusioni già maturate, nonché degli oneri diallegazione e prova gravanti sulle parti in relazione alle singolepretese azionate.Il primo motivo del ricorso incidentale deve, quindi, essereaccolto e vanno assorbiti il secondo motivo e il ricorso principale.La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accoltoNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Numero sezionale 342e8/ 20l2a6 causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, inD adtaiv peurbsabl icazione 02/10/2026composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale,assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale, e il ricorsoprincipale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, alla quale demanda anche il regolamento dellespese relative al giudizio di legittimità.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 21014/2025 Numero di raccolta generale 26112/2026Num ero sezionale 3428/2026 Data pubblicazione 02/10/2026