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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11223/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto.

Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11223 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4159/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto.

Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl consiglier tensore A Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]aola elli [OSCURATO:PERSONA] 25 MA 2 fi Fun2., 11.1:P.Q.MIl consiglier tensore A Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]aola elli [OSCURATO:PERSONA] 25 MA 2 fi Fun2., 11.1:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto. Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                        11223 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4159/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto. Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                         P.Q.MIl consiglier     tensore                        A   Il  Presidente     [OSCURATO:PERSONA]aola     elli                             [OSCURATO:PERSONA] 25 MA 2 fi  Fun2., 11.1:P.Q.MIl consiglier     tensore                        A   Il  Presidente     [OSCURATO:PERSONA]aola     elli                             [OSCURATO:PERSONA] 25 MA 2 fi  Fun2., 11.1:
Sentenza Cassazione n. 11223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris