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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37079/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31024 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5912/13/2020, depositata in data 2 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1141/05/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso del contribuente avverso diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate, per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici del dicembre 1990; -in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992 presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania che, con sentenza n.1141/05/2015, lo aveva accolto; 2) avverso la sentenza di prime cure, l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia deducendo la non debenza dell'intera somma (euro 16.818,72) chiesta a rimborso, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 17, cit., risultando il contribuente destinatario di partita Iva e configurandosi il chiesto rimborso come "aiuto di stato" inammissibile secondo la normativa europea; 3) aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della decisione di prime cure; - la [OSCURATO:PERSONA] - nel rigettare l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario - ha considerato sussistenti le condizioni che giustificavano, nella specie, il diritto al rimborso dell'imposta nella misura statuita ad eccezione delle somme versate a titolo di Iva, trattandosi di tributo armonizzato che non poteva essere sottratto all'Unione europea; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CTR, con una motivazione contraddittoria e con assoluto contrasto tra la parte motiva della pronuncia e il dispositivo della stessa, da un lato, escluso l'Iva dal diritto al rimborso, trattandosi di un tributo armonizzato, e, dall'altro, rigettato l'appello dell'Ufficio, trascurando di rilevare che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva impugnato il diniego implicito opposto dall'Ufficio in ordine alla richiesta di rimborso avente ad oggetto esclusivamente l'Iva versata negli anni 1990-1992.

2. In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ord. n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato.

2. Orbene, questa Suprema Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass.4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che Al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione».

In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocull, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 17392/04 e 10129/99).

3. I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017, n. 5939 del 2018, Cass. Sez. 6 - 5, n. 26074 del 17/10/2018.

4. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco, atteso che - a fronte dell'unico motivo di appello dell'Ufficio con cui era stata dedotta la non debenza dell'intera somma (euro 16.8181,72) chiesta a rimborso, essendo il contribuente destinatario di partita Iva e configurandosi il chiesto rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, come "aiuto di stato", inammissibile in quanto tale secondo la normativa europea - la Commissione tributaria regionale ha, in motivazione, affermato che "Vanno escluse dal rimborso solo le somme a titolo di Iva, trattandosi di tributo armonizzato che non può essere sottratto all'Unione Europea come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure", statuendo poi, nel dispositivo, il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di prime cure, con insanabile contrasto tra la parte motiva della pronuncia e dispositivo medesimo.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31024 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5912/13/2020, depositata in data 2 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1141/05/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso del contribuente avverso diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate, per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici del dicembre 1990; -in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992 presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania che, con sentenza n.1141/05/2015, lo aveva accolto; 2) avverso la sentenza di prime cure, l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia deducendo la non debenza dell'intera somma (euro 16.818,72) chiesta a rimborso, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 17, cit., risultando il contribuente destinatario di partita Iva e configurandosi il chiesto rimborso come "aiuto di stato" inammissibile secondo la normativa europea; 3) aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della decisione di prime cure; - la [OSCURATO:PERSONA] - nel rigettare l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario - ha considerato sussistenti le condizioni che giustificavano, nella specie, il diritto al rimborso dell'imposta nella misura statuita ad eccezione delle somme versate a titolo di Iva, trattandosi di tributo armonizzato che non poteva essere sottratto all'Unione europea; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CTR, con una motivazione contraddittoria e con assoluto contrasto tra la parte motiva della pronuncia e il dispositivo della stessa, da un lato, escluso l'Iva dal diritto al rimborso, trattandosi di un tributo armonizzato, e, dall'altro, rigettato l'appello dell'Ufficio, trascurando di rilevare che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva impugnato il diniego implicito opposto dall'Ufficio in ordine alla richiesta di rimborso avente ad oggetto esclusivamente l'Iva versata negli anni 1990-1992. 2. In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ord. n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato. 2. Orbene, questa Suprema Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass.4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che Al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione». In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu ocull, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 17392/04 e 10129/99). 3. I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017, n. 5939 del 2018, Cass. Sez. 6 - 5, n. 26074 del 17/10/2018. 4. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco, atteso che - a fronte dell'unico motivo di appello dell'Ufficio con cui era stata dedotta la non debenza dell'intera somma (euro 16.8181,72) chiesta a rimborso, essendo il contribuente destinatario di partita Iva e configurandosi il chiesto rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, come "aiuto di stato", inammissibile in quanto tale secondo la normativa europea - la Commissione tributaria regionale ha, in motivazione, affermato che "Vanno escluse dal rimborso solo le somme a titolo di Iva, trattandosi di tributo armonizzato che non può essere sottratto all'Unione Europea come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure", statuendo poi, nel dispositivo, il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di prime cure, con insanabile contrasto tra la parte motiva della pronuncia e dispositivo medesimo. 5. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di second
Sentenza Cassazione n. 37079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris