CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2026
Cassazione n. 24036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3047/2020 depositata il 15/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di classamento con il quale alterreno di sua proprietà sito in Albano, e distinto al foglio 6, part. 1491,sub 501, era stata attribuita la categoria D/7 in luogo di quella D/10Numero registro generale 9619/2021Numero sezionale 5072/2026Numero di raccolta generale 24036/2026Data pubblicazione 26/07/2026proposta, con disconoscimento della ruralità del fondo. La C.T.P. accolse ilricorso sebbene “con motivazione apparentemente in contrasto con le tesidel ricorrente”.2. L’Agenzia delle Entrate presentò istanza di correzione dellasentenza, che fu accolta e, per l’effetto, con ordinanza collegiale avente n.1642/2018 venne sostituita nella parte dispositiva l’espressione “accoglieil ricorso condanna [OSCURATO:PERSONA] spa” con le parole “rigetta il ricorsocondanna [OSCURATO:PERSONA]”.3. Contro la sentenza così corretta è stato interposto appello dalcontribuente, fondato, in principalità, sulla ritenuta erronea applicazionedel procedimento di correzione alla sentenza, non potendo lo stessoincidere sul dispositivo della sentenza. Nel merito il contribuente hainsistito sulla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della categoria D/7al terreno per cui era causa.4. Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello, affermando che ilprovvedimento giudiziario non era suscettibile di correzione mediante irimedi di cui agli artt. 287 c.p.c. e seguenti, posta la loro inapplicabilità incaso di conflitto tra parte motiva e parte dispositiva, non essendo poipossibile effettuare un giudizio di prevalenza, essendo sia l’una che l’altra(parte motiva e dispositiva) elementi essenziali della pronuncia.L’Agenzia avrebbe dovuto, infine, impugnare la decisione nei terminidi legge. [OSCURATO:PERSONA] la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate condue motivi. Il contribuente è rimasto intimato. In prossimità dell’udienzal’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura proposta si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 287 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. Secondo l’Agenzia non costituisce una conclusioneincontrovertibile il fatto che la discordanza fra motivazione e dispositivoinfici irrimediabilmente il senso stesso della decisione, dovendosiNumero registro generale 9619/2021Numero sezionale 5072/2026Numero di raccolta generale 24036/2026Data pubblicazione 26/07/2026effettuare una valutazione concreta, caso per caso, volta a verificare setale contrasto comporti dubbi e ambiguità sul piano decisionale oppure,allorché la decisione sia invece chiara e facilmente deducibile dalcontenuto motivazionale, integri un mero errore formale rilevabile ictuoculi.1.2. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 2909c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe errato nell’affermare che “rimane quindicon forza di giudicato tra le parti il disposto della sentenza 18446/35/2017ante procedimento di correzione e in tal senso va accolto l’appello”.2. Il primo motivo è fondato.Orbene, questa Suprema Corte, già con la remota sentenza n. 1205del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass.nn. 4188/1979; 16/1978 e 2784/1968), ha sancito il principio secondo cuiil contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto delladomanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra,non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale delladecisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con laprocedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimentodinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazioneall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione. In sensoanalogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte,che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dàluogo alla nullità della sentenza di deve ritenere configurabile solo se ed inquanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, consideratocomplessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendereconoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non èravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile asemplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento dicorrezione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi,Numero registro generale 9619/2021Numero sezionale 5072/2026Numero di raccolta generale 24036/2026Data pubblicazione 26/07/2026quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., siadall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che sirisolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressioneletterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dellasentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi,senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, ilcui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. n.17392/2004 e Cass. n. 10129/1999).I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione innumerose successive pronunzie tra cui Cass. n. 16488/2006, Cass. n.22433/2017, Cass. n. 5939/2018, Cass. n. 26074/2018.Successivamente, i predetti principi sono stati ribaditi da Cass. n.37079/2022 (seguita da Cass. n. 17275/2025), secondo cui il contrastoinsanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essereeliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, nonconsentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso unavalutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenutenella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156,comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTRche, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda propostadall'Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolodi rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l'appello,confermando la sentenza di primo grado).Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegioche, nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenzaimpugnata consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato ilcontenuto essenziale del decisum (riprodotto nel ricorso per cassazione).Il giudice di merito ha ritenuto non sussistenti sotto il profilooggettivo e soggettivo i presupposti per l’invocato riconoscimento delrequisito di ruralità del terreno oggetto di accertamento.Numero registro generale 9619/2021Numero sezionale 5072/2026Numero di raccolta generale 24036/2026Data pubblicazione 26/07/2026Per cui il contrasto con il dispositivo, di accoglimento del ricorso delcontribuente, si appalesa come un mero errore suscettibile, nel caso dispecie, di correzione con il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la sentenza deveessere cassata e decidendo nel merito deve essere disposta la correzionedella parte dispositiva della sentenza di primo grado sostituendol’espressione “accoglie il ricorso condanna [OSCURATO:PERSONA] spa” con le parole“rigetta il ricorso condanna [OSCURATO:PERSONA]”.Le spese processuali relative al procedimento de quo (sia di meritoche di legittimità) sono compensate in ragione dell’esito complessivo delgiudizio. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senzarinvio la decisione impugnata, e decidendo nel merito dispone lacorrezione della parte dispositiva della sentenza di primo grado n.18446/35/2017 sostituendo l’espressione “accoglie il ricorso condannaEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]” con le parole “rigetta il ricorso condanna BianchiRoberto”. Dichiara compensate le spese processuali.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente