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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2024

Cassazione n. 34593/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8871/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 20, rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 cod. proc. civ. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.6815/2024 depositata in data 11/11/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 6815/2024 depositata in data 11/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore del primo, delle spese del giudizio di ottemperanza e di quello di legittimità, liquidate –rispettivamente - in euro 568,00 ed in euro 678,00, mentre ha compensato le spese del giudizio di rinvio innanzi a sé;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

Considerato che:

1. secondo il preferibile orientamento di questa Corte, la notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia stessa è invalida, ma tale invalidità integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da effettuarsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass.25639/2024; Sez.

U. 15911/2021; Sez.

U. 4845/2021);

2. nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato, anziché all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. in applicazione del su enunciato principio, la notifica è nulla e va, dunque, rinnovata.

P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8871/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 20, rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 cod. proc. civ. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.6815/2024 depositata in data 11/11/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 6815/2024 depositata in data 11/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore del primo, delle spese del giudizio di ottemperanza e di quello di legittimità, liquidate –rispettivamente - in euro 568,00 ed in euro 678,00, mentre ha compensato le spese del giudizio di rinvio innanzi a sé; 2. avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Considerato che: 1. secondo il preferibile orientamento di questa Corte, la notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia stessa è invalida, ma tale invalidità integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da effettuarsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass.25639/2024; Sez. U. 15911/2021; Sez. U. 4845/2021); 2. nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato, anziché all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 3. in applicazione del su enunciato principio, la notifica è nulla e va, dunque, rinnovata. P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della