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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 25639/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30097/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimati - avversola sentenza n. 9050 del 9/6/2022 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA], tramite un personale accesso agli uffici dell ’ agente della riscossione e l’acquisizione di un estratto di ruolo, veniva a conoscenza dell’emissione di una cartella di pagamento di euro 625,91, asseritamente notificata il 18/9/2017 e riguardante pretesa creditoria della Prefettura di Roma per sanzioni amministrative, risalenti al 2014; perciò, con citazione del 7/12/2020, conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di Roma eccependo la prescrizione del credito risultante dalla cartella; −il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 19984 del 10/9/2021, accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia della cartella di pagamento; −la Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma censurando la sentenza del primo giudice per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., stante la carenza di interesse ad agire della Raccuia, nonché per la declaratoria di prescrizione del credito, fondata su un erroneo accertamento circa la validità della notifica della cartella di pagamento; −con la sentenza n. 9050 del 9/6/2022, il Tribunale di Roma accoglieva l’impugnazione e riformava la pronuncia di primo grado: per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado non rendeva alcuna decisione in ordine al primo motivo d’appello, ma statuiva che, «atteso che i v.a.v. sono stati elevati nel 2014, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 18.09.2017 e che l’estratto ruolo risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale exart. 28 l. 689/1981»; −avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, né l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo (Prefettura) di Roma; [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente, si rileva l ’ invalidità della notificazione del ricorso per cassazione ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, già patrocinata da un avvocato del libero foro nel grado di appello, in quanto eseguita all’Avvoca- tura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (in proposito, Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 661509-02); − in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01 (e successive conformi), il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di ragioni d’inam- missibilità o di infondatezza del ricorso, di definire con immediatezza il pro- cedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei con- fronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio; − per le ragioni di seguito esposte, nella fattispecie in esame le sentenze di merito vanno cassate senza rinvio a norma dell’art. 382 cod. proc. civ.; − non si verte , dunque, in ipotesi di inammissibilità o di infondatezza dell’impugnazionee, tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (ex art. 111 Cost.) parimenti impone al giu- dice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche la pronuncia di un ordine di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. per la trat- tazione e decisione di un’azione ex se inammissibile (com e quella svolta dell’odiernaricorrente); tale statuizione si tradurrebbe, infatti, in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giusti- ficate dall’esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (per identiche ragioni e in forza dell’originaria improponibilità della domanda, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 663431-01, ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello che aveva deciso l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 4 cod. proc. civ., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l’esecutato litisconsorte necessario); − in altre parole, in caso di pronuncia di cassazione senza rinvio per la ragione che l’azione non poteva ab origine essere proposta per difetto di interesse ad agire, appare superfluo, pur potendone sussistere i presuppo- sti, provvedere ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi di attività determinante un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio e, nel contempo, priva di alcun vantaggio per garantire l’effettività dei diritti processuali della parte pretermessa; − come già esposto, la controversia prende le mosse dalla conoscenza della cartella di pagamento impugnata attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odierna ricorrente; − sull ’ ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3-bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602; − la corretta interpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie – è stata data da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, che ha in- dividuato nell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione “diretta”o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata);− anche se rilevabile persino nel giudizio di legittimità, l ’ inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell’estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniensnon può comunque infrangere il giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione oppure, come già sta- tuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul me- rito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; − n ella fattispecie qui in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costituisce res iudicatal’affermazione del primo giudice sulla sussistenza dell’interesse ad agire; infatti, l’appello di Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impedito la formazione del giudicato, che non de- riva nemmeno dalla decisione del giudice d’appello, il quale ha mancato di pronunciarsi sulla questione dell’interesse ad agire (oggetto del primo mo- tivo), rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito (cioè, sulla validità della notifica dell’atto interruttivo), evidentemente considerata “più liquida”, favorevole all’appellante; − s i deve rilevare, infatti, che – secondo consolidata giurisprudenza (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015, Rv. 637610-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26479 del 21/12/2016, Rv. 642015-01; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7988 del 30/03/2018, Rv. 648262-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018, Rv. 650515-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14813 del 26/05/2023, Rv. 667877-01) – non si forma giudicato implicito sulla que- stione dichiarata o implicitamente ritenuta assorbita in appello, posto che non ne è consentita la riproposizione in sede di legittimità (neppure con ricorso incidentale condizionato) e, nel caso di cassazione della sentenza, detta questione rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al giu- dice di rinvio;− r esta, dunque, irrilevante la disamina della censura svolta dal la ricor- rente col ricorso per cassazione (violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 139, comma 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma affermato la validità della notificazione della cartella di pagamento), perché, quand’an- che fosse fondata, a norma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l’azione non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse “qualificato”alla contestazione della cartella di pagamento, in tesi invalidamente notificata; − c onsegue a quanto esposto , a norma dell ’ art. 382 cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito; − a d avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta inter- pretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973; p.q. m. la Corte,pronunciando sul ricorso, cassa senz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30097/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimati - avversola sentenza n. 9050 del 9/6/2022 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA], tramite un personale accesso agli uffici dell ’ agente della riscossione e l’acquisizione di un estratto di ruolo, veniva a conoscenza dell’emissione di una cartella di pagamento di euro 625,91, asseritamente notificata il 18/9/2017 e riguardante pretesa creditoria della Prefettura di Roma per sanzioni amministrative, risalenti al 2014; perciò, con citazione del 7/12/2020, conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di Roma eccependo la prescrizione del credito risultante dalla cartella; −il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 19984 del 10/9/2021, accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia della cartella di pagamento; −la Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma censurando la sentenza del primo giudice per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., stante la carenza di interesse ad agire della Raccuia, nonché per la declaratoria di prescrizione del credito, fondata su un erroneo accertamento circa la validità della notifica della cartella di pagamento; −con la sentenza n. 9050 del 9/6/2022, il Tribunale di Roma accoglieva l’impugnazione e riformava la pronuncia di primo grado: per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado non rendeva alcuna decisione in ordine al primo motivo d’appello, ma statuiva che, «atteso che i v.a.v. sono stati elevati nel 2014, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 18.09.2017 e che l’estratto ruolo risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale exart. 28 l. 689/1981»; −avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, né l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo (Prefettura) di Roma; [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente, si rileva l ’ invalidità della notificazione del ricorso per cassazione ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, già patrocinata da un avvocato del libero foro nel grado di appello, in quanto eseguita all’Avvoca- tura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (in proposito, Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 661509-02); − in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01 (e successive conformi), il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di ragioni d’inam- missibilità o di infondatezza del ricorso, di definire con immediatezza il pro- cedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei con- fronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio; − per le ragioni di seguito esposte, nella fattispecie in esame le sentenze di merito vanno cassate senza rinvio a norma dell’art. 382 cod. proc. civ.; − non si verte , dunque, in ipotesi di inammissibilità o di infondatezza dell’impugnazionee, tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (ex art. 111 Cost.) parimenti impone al giu- dice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche la pronuncia di un ordine di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. per la trat- tazione e decisione di un’azione ex se inammissibile (com e quella svolta dell’odiernaricorrente); tale statuizione si tradurrebbe, infatti, in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giusti- ficate dall’esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (per identiche ragioni e in forza dell’originaria improponibilità della domanda, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 663431-01, ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello che aveva deciso l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 4 cod. proc. civ., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l’esecutato litisconsorte necessario); − in altre parole, in caso di pronuncia di cassazione senza rinvio per la ragione che l’azione non poteva ab origine essere proposta per difetto di interesse ad agire, appare superfluo, pur potendone sussistere i presuppo- sti, provvedere ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi di attività determinante un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio e, nel contempo, priva di alcun vantaggio per garantire l’effettività dei diritti processuali della parte pretermessa; − come già esposto, la controversia prende le mosse dalla conoscenza della cartella di pagamento impugnata attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odierna ricorrente; − sull ’ ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3-bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602; − la corretta interpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie – è stata data da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, che ha in- dividuato nell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione “diretta”o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata);− anche se rilevabile persino nel giudizio di legittimità, l ’ inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell’estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniensnon può comunque infrangere il giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione oppure, come già sta- tuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul me- rito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; − n ella fattispecie qui in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costituisce res iudicatal’affermazione del primo giudice sulla sussistenza dell’interesse ad agire; infatti, l’appello di Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impedito la formazione del giudicato, che non de- riva nemmeno dalla decisione del giudice d’appello, il quale ha mancato di pronunciarsi sulla questione dell’interesse ad agire (oggetto del primo mo- tivo), rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito (cioè, sulla validità della notifica dell’atto interruttivo), evidentemente considerata “più liquida”, favorevole all’appellante; − s i deve rilevare, infatti, che – secondo consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015, Rv. 637610-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26479 del 21/12/2016, Rv. 642015-01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7988 del 30/03/2018, Rv. 648262-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018, Rv. 650515-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14813 del 26/05/2023, Rv. 667877-01) – non si forma giudicato implicito sulla que- stione dichiarata o implicitamente ritenuta assorbita in appello, posto che non ne è consentita la riproposizione in sede di legittimità (neppure con ricorso incidentale condizionato) e, nel caso di cassazione della sentenza, detta questione rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al giu- dice di rinvio;− r esta, dunque, irrilevante la disamina della censura svolta dal la ricor- rente col ricorso per cassazione (violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 139, comma 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma affermato la validità della notificazione della cartella di pagamento), perché, quand’an- che fosse fondata, a norma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l’azione non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse “qualificato”alla contestazione della cartella di pagamento, in tesi invalidamente notificata; − c onsegue a quanto esposto , a norma dell ’ art. 382 cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito; − a d avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta inter- pretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973; p.q. m. la Corte,pronunciando sul ricorso, cassa senz