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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33437/2023

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso 14039 / 20 2 1 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 7 0 , in persona d el procuratorespeciale (giusta procura ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2018, Rep.

N. 44.267, Racc . n. 25.335 ) D ott.

Agos ti no Scornajenchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 72M22 H5 01 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 agosto 1972, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastale – Riqualificazione del contratto come cessione di ramo d’azienda sia congiuntamente ch e disgiun t amente tra loro, d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67 L 03 D612Z; p e c: [OSCURATO:EMAIL]) e P rof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CST L RA 65C60 D 6121 ; pec : [OSCURATO:EMAIL]) entrambi del F o ro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] u ono Tajani, sito in Roma, alla ViaFabio Massimo n. 107; -controricorrente-ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 3516 / 20 20 emessa d a l la C TR del Lazio in data 16/11/2020 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificato come cessione di ramo d’azienda un contratto con cui la contribuente aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terreni e un elettrodotto.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Lazio rigettava entrambi i gravami, affermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall’amministrazione finanziaria, ai fini di riqualificare l’atto, dell’oggetto sociale (id est, dell’attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell’Agenzia, della capacità dei beni strumentali alienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all’esercizio dell’impresa.

1.1. Il motivo èinfondato.

Ai fini della qualificazione come cessione di azienda, assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA, della compravendita di un complesso immobiliare, occorre tener presente che la prima, pur non richiedendo che l'esercizio dell'impresa sia attuale (bastando la preordinazione dei beni strumentali tra loro interdipendenti ad integrare la potenzialità produttiva dell'azienda, che permane ancorchè non risultino cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali), presuppone il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui il contratto abbia riguardato un complesso immobiliare assemblato e coordinato ex post dall'acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio così costituito al rango di azienda, che in quanto tale non esisteva prima del trasferimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 30/01/2007).

In quest’ottica, ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, nè è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 897 del 25/01/2002; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23857 del 19/11/2007 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27290 del 17/11/2017).

Orbene, è la stessa Agenzia ad ammettere (cfr. pagina 12 del ricorso; dello stesso avviso è la contribuente a pagina 7 del controricorso) che gli immobili oggetto di compravendita costituiscono una “presa di corrente” tra l’impianto termoelettrico a ciclo combinato di Sorgenia […] e la RTN , pur traendone il corollario che ciò rilevasse per escludere l’attività di produzione di energia elettrica, ma non anche quella di gestione della rete espletata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, per quanto si riveli erronea, alla stregua di quanto dedotto in precedenza, l’affermazione della CTR secondo cui la cessione dei beni, per configurare una cessione d’azienda, doveva essere accompagnata anche dalla traslazione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali, l’Ufficio non ha attestato di aver fornito la prova che i beni complessivamente ceduti avessero mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10740 del 08/05/2013), essendosi limitato a riprodurre gli stralci di alcuni articoli contrattuali.

Peraltro, avuto riguardo a questi ultimi, le modalità di determinazione del prezzo, al pari delle dichiarazioni e garanzie e delle previsioni di indennizzo, non assumono alcuna rilevanza ai fini della riqualificazione dell’atto nei termini da esso sostenuta.

In definitiva, non viene censurata la ratio decidendi sostanziantesi nella mancata prova della capacità dell’asserito ramo ceduto di provvedere, già al momento del distacco dal complesso cedente, ad uno scopo produttivo di per sé (vale a dire, con i propri mezzi).Non essendo state esplicitate le ragioni per le quali, nell’interpretare le clausole negoziali, la CTR sarebbe incorsa in una violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e non essendo neppure stato dedotto in che termini sarebbe stato violato l’art. 2729 c.c., la censura si traduce in una sollecitazione a rivalutare le risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è al cospetto di una cd. doppia conforme.

2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del contraddittorio.

2.1. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito nel rigetto di quello principale.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 14039 / 20 2 1 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 7 0 , in persona d el procuratorespeciale (giusta procura ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2018, Rep. N. 44.267, Racc . n. 25.335 ) D ott. Agos ti no Scornajenchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 72M22 H5 01 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 agosto 1972, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastale – Riqualificazione del contratto come cessione di ramo d’azienda sia congiuntamente ch e disgiun t amente tra loro, d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67 L 03 D612Z; p e c: [OSCURATO:EMAIL]) e P rof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CST L RA 65C60 D 6121 ; pec : [OSCURATO:EMAIL]) entrambi del F o ro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] u ono Tajani, sito in Roma, alla ViaFabio Massimo n. 107; -controricorrente-ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 3516 / 20 20 emessa d a l la C TR del Lazio in data 16/11/2020 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificato come cessione di ramo d’azienda un contratto con cui la contribuente aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terreni e un elettrodotto. 2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Lazio rigettava entrambi i gravami, affermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall’amministrazione finanziaria, ai fini di riqualificare l’atto, dell’oggetto sociale (id est, dell’attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell’Agenzia, della capacità dei beni strumentali alienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all’esercizio dell’impresa. 1.1. Il motivo èinfondato. Ai fini della qualificazione come cessione di azienda, assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA, della compravendita di un complesso immobiliare, occorre tener presente che la prima, pur non richiedendo che l'esercizio dell'impresa sia attuale (bastando la preordinazione dei beni strumentali tra loro interdipendenti ad integrare la potenzialità produttiva dell'azienda, che permane ancorchè non risultino cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali), presuppone il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui il contratto abbia riguardato un complesso immobiliare assemblato e coordinato ex post dall'acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio così costituito al rango di azienda, che in quanto tale non esisteva prima del trasferimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 30/01/2007). In quest’ottica, ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, nè è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 897 del 25/01/2002; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23857 del 19/11/2007 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27290 del 17/11/2017). Orbene, è la stessa Agenzia ad ammettere (cfr. pagina 12 del ricorso; dello stesso avviso è la contribuente a pagina 7 del controricorso) che gli immobili oggetto di compravendita costituiscono una “presa di corrente” tra l’impianto termoelettrico a ciclo combinato di Sorgenia […] e la RTN , pur traendone il corollario che ciò rilevasse per escludere l’attività di produzione di energia elettrica, ma non anche quella di gestione della rete espletata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, per quanto si riveli erronea, alla stregua di quanto dedotto in precedenza, l’affermazione della CTR secondo cui la cessione dei beni, per configurare una cessione d’azienda, doveva essere accompagnata anche dalla traslazione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali, l’Ufficio non ha attestato di aver fornito la prova che i beni complessivamente ceduti avessero mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10740 del 08/05/2013), essendosi limitato a riprodurre gli stralci di alcuni articoli contrattuali. Peraltro, avuto riguardo a questi ultimi, le modalità di determinazione del prezzo, al pari delle dichiarazioni e garanzie e delle previsioni di indennizzo, non assumono alcuna rilevanza ai fini della riqualificazione dell’atto nei termini da esso sostenuta. In definitiva, non viene censurata la ratio decidendi sostanziantesi nella mancata prova della capacità dell’asserito ramo ceduto di provvedere, già al momento del distacco dal complesso cedente, ad uno scopo produttivo di per sé (vale a dire, con i propri mezzi).Non essendo state esplicitate le ragioni per le quali, nell’interpretare le clausole negoziali, la CTR sarebbe incorsa in una violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e non essendo neppure stato dedotto in che termini sarebbe stato violato l’art. 2729 c.c., la censura si traduce in una sollecitazione a rivalutare le risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è al cospetto di una cd. doppia conforme. 2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del contraddittorio. 2.1. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito nel rigetto di quello principale. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre ri
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