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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19337/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33548/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difendeper procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 325/2019,depositata il 01/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] i s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Campobasso che ne aveva dichiarato il fallimento , a seguito dell’accoglimento del reclamo ex art. 22 legge fall. proposto dal creditore istante [OSCURATO:PERSONA] contro l’originario decreto di rigetto del suo ricorso ex art. 6 della legge ( fondato sulla prova dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, legge fall. e sul mancato superamento della soglia debitoria di cui all’art. 15, ultimo comma, legge fall.);

2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1. – con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt.15 legge fall., 170 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la corte d’appello ritenuto che la notifica della convocazione dinanzi al tribunale, dopo l’accoglimento (ritualmente notificato) del reclamo ex art. 22 legge fall., andasse effettuata non alla parte personalmente, ma al suo procuratore costituito, ai sensi dell’art.170 c.p.c., quando lo stesso giudice delegato aveva invece disposto che il decreto di convocazione fosse notificato a cura della cancelleria all’indirizzo pec della societàdebitrice, per poi dare atto della sua mancata costituzione «nonostante l’ avvenuta rituale notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione udienza ex art. 15 Legge fallimentare», in realtà «mai avvenuta»;

2.2. – il secondo mezzo lamenta l a violazione degli artt. 1, 5, 15 legge fall., in relazione all’ art. 24 Cost. , per avere la corte territoriale ritenuto assorbente il fatto che la società debitrice non avesse rappresentato, né in sede di rimessi o ne degli atti al tribunale ex art. 22, comma 4, legge fall., né in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., «fatti o elementi, sopravvenuti alla pronuncia della corte d’appello, tali da incidere sui presupposti del suo fallimento», lamentando che, ove correttamente convocata ex art.15 legge fall., essa avrebbe potuto dimostrare l’assenza dei requisiti di fallibilità – tenuto conto che, «nelle more», i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (ritenuti inattendibili perché non regolarmente depositati presso la CCIAA) «risultavano regolarmente depositati» – nonché l’assenza di uno stato di insolvenza ex art. 5 legge fall.;

3. – entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

4. –con riferimento al primo, occorre innanzitutto rilevare che, come correttamente osservato dal giudice a quo, il giudizio che si svolge dinanzi al tribunale a seguito di rimessione degli atti ai sensi dell’art. 22, comma 4, legge fall. integra sicuramente l a prosecuzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui rappresenta una fase, con conseguente applicazione dell’art. 170, comma 1, c.p.c., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui «destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto – e dunque il procuratore, se è stato nominato – cui spetta la conduzione dello stesso » (Cass.19249/2005, 1214/2008);

4.1. – d’altro canto, nei procedimenti camerali deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio, ma non sono predeterminate le forme in cui esso va instaurato (Cass.3117/2023; Cass. 5220/2007, con riferimento al procedimento di reclamo ex art. 22 leggefall.);

4.2. – in ogni caso, per co stante giurisprudenza di questa Corte, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del debitore nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria, con la conseguenza, in particolare, che , ove esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art.22 legge fall., il diritto di difesa è garantito senza necessità di ulteriore convocazione del debitore da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento (Cass.3912/1993, 4417/2011, 269/2017, 12075/2020);

4.3. – invero, l’art. 22, comma 3, legge fall. prescrive che il decreto con cui la c orte d'appello accoglie il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al primo giudice, va comunicato alle parti a cura della cancelleria, poiché le stesse hanno la facoltà di segnalare al tribunale – che altrimenti , dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare, non ha più l'obbligo di sentirle di nuovo – la sopravvenuta modificazi one dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

4.4. – questa comunicazione è perciò funzionale all'esercizio del diritto di difesa rispetto alla eventuale indicazione di elementi sopravvenuti da sottoporre alla cognizione del t ribunale (Cass.4417/2011, 12075/2020), che possonofar insorgere l’esigenza di una nuova audizione del debitore , altrimenti superflua per essere stato questi già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell'istruttoria prefallimentare (Cass.15862/2013, 12075/2020);

4.5. – la c orte distrettuale ha fatto puntuale applicazione di questi principi laddove ha ritenuto che la convocazione delle parti dinanzi al giudice delegato alla trattazione, seppur inizialmente disposta, non fosse un adempimento dovuto e non dovesse essere ripetuta, stante la mancata deduzione ad opera della debit rice di elementi di novità sopravvenuti rispetto alla decisione del reclamo ex art. 22 legge fall.;

5. –quanto al secondo motivo, l’allegazione della sopravvenuta regolarizzazione dei bilanci è del tutto generica e priva di riferimenti concreti, a fronte della netta affermazione della corte d’appello circa la mancata allegazione da parte d i [OSCURATO:PERSONA] , sia dinanzi al tribunale in sede di rinvio ex art. 22, comma 4, legge fall., sia in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., di «fatti o elementi sopravvenuti (…) tali da incidere sui presupposti del suo fallimento»; n on si comprende infatti perché la mancata convocazione personale della debit rice dinanzi al tribunale ( in aggiunta a quella del suo procuratore) avrebbe impedito anche in sede di reclamo ex art. 18 legge fall. l’allegazione degli elementi sopravvenuti che, in tesi , avrebbero consentito la dimostrazione dell’insussistenza sia dei requisiti di fallibilità che dello stesso stato di insolvenza;

5.1. – è appena il caso di aggiungere che l’eventuale de nuncia di un error in procedendoonera il ricorrente di indica re e alle gare il fatto processuale nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio (Cass. 19410/2015 , 2771/2017 , 12075/2020);

6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33548/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difendeper procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 325/2019,depositata il 01/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] i s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Campobasso che ne aveva dichiarato il fallimento , a seguito dell’accoglimento del reclamo ex art. 22 legge fall. proposto dal creditore istante [OSCURATO:PERSONA] contro l’originario decreto di rigetto del suo ricorso ex art. 6 della legge ( fondato sulla prova dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, legge fall. e sul mancato superamento della soglia debitoria di cui all’art. 15, ultimo comma, legge fall.); 2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. – con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt.15 legge fall., 170 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la corte d’appello ritenuto che la notifica della convocazione dinanzi al tribunale, dopo l’accoglimento (ritualmente notificato) del reclamo ex art. 22 legge fall., andasse effettuata non alla parte personalmente, ma al suo procuratore costituito, ai sensi dell’art.170 c.p.c., quando lo stesso giudice delegato aveva invece disposto che il decreto di convocazione fosse notificato a cura della cancelleria all’indirizzo pec della societàdebitrice, per poi dare atto della sua mancata costituzione «nonostante l’ avvenuta rituale notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione udienza ex art. 15 Legge fallimentare», in realtà «mai avvenuta»; 2.2. – il secondo mezzo lamenta l a violazione degli artt. 1, 5, 15 legge fall., in relazione all’ art. 24 Cost. , per avere la corte territoriale ritenuto assorbente il fatto che la società debitrice non avesse rappresentato, né in sede di rimessi o ne degli atti al tribunale ex art. 22, comma 4, legge fall., né in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., «fatti o elementi, sopravvenuti alla pronuncia della corte d’appello, tali da incidere sui presupposti del suo fallimento», lamentando che, ove correttamente convocata ex art.15 legge fall., essa avrebbe potuto dimostrare l’assenza dei requisiti di fallibilità – tenuto conto che, «nelle more», i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (ritenuti inattendibili perché non regolarmente depositati presso la CCIAA) «risultavano regolarmente depositati» – nonché l’assenza di uno stato di insolvenza ex art. 5 legge fall.; 3. – entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.; 4. –con riferimento al primo, occorre innanzitutto rilevare che, come correttamente osservato dal giudice a quo, il giudizio che si svolge dinanzi al tribunale a seguito di rimessione degli atti ai sensi dell’art. 22, comma 4, legge fall. integra sicuramente l a prosecuzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui rappresenta una fase, con conseguente applicazione dell’art. 170, comma 1, c.p.c., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui «destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto – e dunque il procuratore, se è stato nominato – cui spetta la conduzione dello stesso » (Cass.19249/2005, 1214/2008); 4.1. – d’altro canto, nei procedimenti camerali deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio, ma non sono predeterminate le forme in cui esso va instaurato (Cass.3117/2023; Cass. 5220/2007, con riferimento al procedimento di reclamo ex art. 22 leggefall.); 4.2. – in ogni caso, per co stante giurisprudenza di questa Corte, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del debitore nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria, con la conseguenza, in particolare, che , ove esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art.22 legge fall., il diritto di difesa è garantito senza necessità di ulteriore convocazione del debitore da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento (Cass.3912/1993, 4417/2011, 269/2017, 12075/2020); 4.3. – invero, l’art. 22, comma 3, legge fall. prescrive che il decreto con cui la c orte d'appello accoglie il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al primo giudice, va comunicato alle parti a cura della cancelleria, poiché le stesse hanno la facoltà di segnalare al tribunale – che altrimenti , dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare, non ha più l'obbligo di sentirle di nuovo – la sopravvenuta modificazi one dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; 4.4. – questa comunicazione è perciò funzionale all'esercizio del diritto di difesa rispetto alla eventuale indicazione di elementi sopravvenuti da sottoporre alla cognizione del t ribunale (Cass.4417/2011, 12075/2020), che possonofar insorgere l’esigenza di una nuova audizione del debitore , altrimenti superflua per essere stato questi già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell'istruttoria prefallimentare (Cass.15862/2013, 12075/2020); 4.5. – la c orte distrettuale ha fatto puntuale applicazione di questi principi laddove ha ritenuto che la convocazione delle parti dinanzi al giudice delegato alla trattazione, seppur inizialmente disposta, non fosse un adempimento dovuto e non dovesse essere ripetuta, stante la mancata deduzione ad opera della debit rice di elementi di novità sopravvenuti rispetto alla decisione del reclamo ex art. 22 legge fall.; 5. –quanto al secondo motivo, l’allegazione della sopravvenuta regolarizzazione dei bilanci è del tutto generica e priva di riferimenti concreti, a fronte della netta affermazione della corte d’appello circa la mancata allegazione da parte d i [OSCURATO:PERSONA] , sia dinanzi al tribunale in sede di rinvio ex art. 22, comma 4, legge fall., sia in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., di «fatti o elementi sopravvenuti (…) tali da incidere sui presupposti del suo fallimento»; n on si comprende infatti perché la mancata convocazione personale della debit rice dinanzi al tribunale ( in aggiunta a quella del suo procuratore) avrebbe impedito anche in sede di reclamo ex art. 18 legge fall. l’allegazione degli elementi sopravvenuti che, in tesi , avrebbero consentito la dimostrazione dell’insussistenza sia dei requisiti di fallibilità che dello stesso stato di insolvenza; 5.1. – è appena il caso di aggiungere che l’eventuale de nuncia di un error in procedendoonera il ricorrente di indica re e alle gare il fatto processuale nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio (Cass. 19410/2015 , 2771/2017 , 12075/2020); 6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis del
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