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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03117/2023

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ll’anno 2020,proposto da s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Como, alla via Borgovico, n. 165, elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], p rocura della Repubblica presso il t ribunale di Monza, p rocura della Repubblica presso il tribunale di Milano, procura generale presso la Corte di Cassazione -intimati- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] prefallimentare- Omessa notificazione al socio illimitatamente responsabile rappresentante legale della società- Comparizione spontanea-Rilevanza.RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano , depositata in data30 luglio 2020, n. 2016/2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il tribunale di Monza dichiarò il fallimento della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, propose reclamo : eccepì l’incompetenza territoriale del tribunale di Monza, perché competente a suo avviso era quello di Milano,e comunque chiese la revoca della sentenza, in considerazione dell’omessa notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] in proprio e della contraddittorietà della motivazione del tribunale, il quale, pur dando atto dell’eccezione di nullità proposta in ragione dell’omessa notificazione, l’aveva ritenuta sanata dalla sua comparizione.

La corte d’appello ha rigettato il reclamo.

Anzitutto, ha rilevato la tardività dell’eccezione d’incompetenza, perché non proposta nel corso dell’udienza prefallimentare; inoltre, ha evidenziato che, nonostante l’omessa notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento al socio illimitatamente responsabile (nonché legale rappresentante della società), il tribunale aveva salvaguardato il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si era spontaneamente presentato all’udienza, rinviando la trattazione del procedimento di venti giorni, al fine di consentirgli di allestire adeguatamente le proprie difese; ha quindi escluso qualsivoglia contraddittorietà nella motivazione del tribunale e ha riscontrato la legittimazione della creditrice procedente, in quanto l’ammontare dei crediti scaduti che essa vantava, per quanto contestati, superava la soglia prevista dall’art. 15 l.fall.RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nelle indicate qualità per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivie illustra con due memorie, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza per territorio proposta con la memoria integrativa, dovendosi ribadire, come già ha fatto la corte d’appello con la sentenza impugnata, che l’incompetenza per territorio va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la fase di comparizione delle parti, anche nel procedimento camerale prefallimentare (Cass. n. 28711/19). 2.- Col primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 147 l.fall. perché, al cospetto dell’omessa notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] in proprio del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto, e della sua comparizione nelle udienze del 26 novembre 2019 e del 17 dicembre 2019 per la sola società, la Corte d’appello ha ritenuto che la comparizione spontanea avesse sanato l’omessa notificazione, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fosse comparso giustappunto per eccepire la nullitàderivante da quell’omissione.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, effettivamente la spontanea costituzione del debitore ha prodotto effetto sanante, come stabilito nella sentenza impugnata, in quanto ha realizza to la regolare instaurazione del contraddittorio. 2.1.- Non rilevano in senso contrario né l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio, néil fatto che il debitore si sia costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione: nei procedimenti camerali, infatti, deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio,ma non sono predeterminate le forme in cui esso va RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore instaurato (Cass. n. 5220/07, relativa al procedimento di reclamo ex art. 22 l. fall.). 2.2.-La soluzione ha avuto l’avallo delle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno appunto stabilito che nei procedimenti camerali, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164, 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti ha effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notificazione (Cass., sez. un., n. 5700/14 , punto 6.3; in termini, Cass. n. 27407/19). 3.- La necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio derivante dall’omissione della notificazione (Cass.22926/09; n. 12338/14), inoltre, è funzionale all’attuazione del diritto di difesa.

E, nel caso in esame, quest’attuazione è stata propiziata dal rinvio dell’udienza, volto appunto al fine di consentire al socio di allestire adeguatamente le proprie difese.

Il motivo è rigettato. 4.- Infondato e al contempo inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., perché il tribunale prima e la corte d’appello poi non avrebbero consentito ai fallendi la difesa tecnica.

La censura è inammissibile con riguardo alla società, la quale, è pacifico in atti, ha ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. 4.1.- Il motivo è poi infondato con riguardo al socio, che ha avuto tempo per reperire un difensore; e il fatto che non ci sia riuscito è un inconveniente di fatto, radicalmente inidoneo a riverberarsi sulla violazione dell’art. 82 c.p.c. 5.-Ne risulta assorbito il terzo motivo, col quale si lament a la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., perché la violazione del diritto alla difesa tecnica avrebbe precluso ai fallendidi eccepire RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tempestivamente l’incompetenza per territorio del tribunale di Monza. 6.-Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., perché la corte d’appello non ha escluso la sussistenza del requisito oggettivo concernente l’ammontare dei debiti scaduti.

Le considerazioni poste a sostegno del motivo si traducono difatti in una rilettura delle risultanze processuali, inibita in questa sede, atteso che la Corte d’appello, richiamando integralmente l’accertamento compiuto sul punto dal tribunale, ha datoconto della sussistenza di crediti già scaduti ed esigibili della creditrice istante ben superiori alla soglia di cui all’u. comma dell’art. 15 l. fall., benché portati da titoli giudiziali non ancora definitivi e non ancora azionati in via esecutiva con l’atto di precetto. 6.1.-D’altronde, anche in base alla prospettazione del motivo, va rilevato che, pur a considerare l’importo del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] sistemi per euro 3043,19, oltre interessi moratori, comunque il credito vantato dal creditore procedente portato dal precetto notificato, per euro 33.212,99, supererebbe la soglia di fallibilità di 30.000,00 euro. 7.-Il ricorso è rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’anno 2020,proposto da s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Como, alla via Borgovico, n. 165, elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], p rocura della Repubblica presso il t ribunale di Monza, p rocura della Repubblica presso il tribunale di Milano, procura generale presso la Corte di Cassazione -intimati- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] prefallimentare- Omessa notificazione al socio illimitatamente responsabile rappresentante legale della società- Comparizione spontanea-Rilevanza.RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano , depositata in data30 luglio 2020, n. 2016/2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il tribunale di Monza dichiarò il fallimento della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, propose reclamo : eccepì l’incompetenza territoriale del tribunale di Monza, perché competente a suo avviso era quello di Milano,e comunque chiese la revoca della sentenza, in considerazione dell’omessa notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] in proprio e della contraddittorietà della motivazione del tribunale, il quale, pur dando atto dell’eccezione di nullità proposta in ragione dell’omessa notificazione, l’aveva ritenuta sanata dalla sua comparizione. La corte d’appello ha rigettato il reclamo. Anzitutto, ha rilevato la tardività dell’eccezione d’incompetenza, perché non proposta nel corso dell’udienza prefallimentare; inoltre, ha evidenziato che, nonostante l’omessa notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento al socio illimitatamente responsabile (nonché legale rappresentante della società), il tribunale aveva salvaguardato il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si era spontaneamente presentato all’udienza, rinviando la trattazione del procedimento di venti giorni, al fine di consentirgli di allestire adeguatamente le proprie difese; ha quindi escluso qualsivoglia contraddittorietà nella motivazione del tribunale e ha riscontrato la legittimazione della creditrice procedente, in quanto l’ammontare dei crediti scaduti che essa vantava, per quanto contestati, superava la soglia prevista dall’art. 15 l.fall.RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nelle indicate qualità per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivie illustra con due memorie, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza per territorio proposta con la memoria integrativa, dovendosi ribadire, come già ha fatto la corte d’appello con la sentenza impugnata, che l’incompetenza per territorio va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la fase di comparizione delle parti, anche nel procedimento camerale prefallimentare (Cass. n. 28711/19). 2.- Col primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 147 l.fall. perché, al cospetto dell’omessa notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] in proprio del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto, e della sua comparizione nelle udienze del 26 novembre 2019 e del 17 dicembre 2019 per la sola società, la Corte d’appello ha ritenuto che la comparizione spontanea avesse sanato l’omessa notificazione, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fosse comparso giustappunto per eccepire la nullitàderivante da quell’omissione. Il motivo è infondato. Anzitutto, effettivamente la spontanea costituzione del debitore ha prodotto effetto sanante, come stabilito nella sentenza impugnata, in quanto ha realizza to la regolare instaurazione del contraddittorio. 2.1.- Non rilevano in senso contrario né l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio, néil fatto che il debitore si sia costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione: nei procedimenti camerali, infatti, deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio,ma non sono predeterminate le forme in cui esso va RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore instaurato (Cass. n. 5220/07, relativa al procedimento di reclamo ex art. 22 l. fall.). 2.2.-La soluzione ha avuto l’avallo delle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno appunto stabilito che nei procedimenti camerali, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164, 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti ha effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notificazione (Cass., sez. un., n. 5700/14 , punto 6.3; in termini, Cass. n. 27407/19). 3.- La necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio derivante dall’omissione della notificazione (Cass.22926/09; n. 12338/14), inoltre, è funzionale all’attuazione del diritto di difesa. E, nel caso in esame, quest’attuazione è stata propiziata dal rinvio dell’udienza, volto appunto al fine di consentire al socio di allestire adeguatamente le proprie difese. Il motivo è rigettato. 4.- Infondato e al contempo inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., perché il tribunale prima e la corte d’appello poi non avrebbero consentito ai fallendi la difesa tecnica. La censura è inammissibile con riguardo alla società, la quale, è pacifico in atti, ha ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. 4.1.- Il motivo è poi infondato con riguardo al socio, che ha avuto tempo per reperire un difensore; e il fatto che non ci sia riuscito è un inconveniente di fatto, radicalmente inidoneo a riverberarsi sulla violazione dell’art. 82 c.p.c. 5.-Ne risulta assorbito il terzo motivo, col quale si lament a la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., perché la violazione del diritto alla difesa tecnica avrebbe precluso ai fallendidi eccepire RG n. 22641/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tempestivamente l’incompetenza per territorio del tribunale di Monza. 6.-Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., perché la corte d’appello non ha escluso la sussistenza del requisito oggettivo concernente l’ammontare dei debiti scaduti. Le considerazioni poste a sostegno del motivo si traducono difatti in una rilettura delle risultanze processuali, inibita in questa sede, atteso che la Corte d’appello, richiamando integralmente l’accertamento compiuto sul punto dal tribunale, ha datoconto della sussistenza di crediti già scaduti ed esigibili della creditrice istante ben superiori alla soglia di cui all’u. comma dell’art. 15 l. fall., benché portati da titoli giudiziali non ancora definitivi e non ancora azionati in via esecutiva con l’atto di precetto. 6.1.-D’altronde, anche in base alla prospettazione del motivo, va rilevato che, pur a considerare l’importo del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] sistemi per euro 3043,19, oltre interessi moratori, comunque il credito vantato dal creditore procedente portato dal precetto notificato, per euro 33.212,99, supererebbe la soglia di fallibilità di 30.000,00 euro. 7.-Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così dec