CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 33841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] H -e ukesdie, -)112-e ••n• udito il dife ore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato *14ratraLz/tx.a1- 61, n. 2), 81, 110, 479, / c.p., oggetto dell'imputazione provvisoria elevata al capo b), di cui si tratterà più diffusamente in seguito. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Piscitelli, lamentando, con riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento in suo favore dell'esimente di cui all'art. 51, c.p.; in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, violazione di legge, con riferimento all'art. 274, c.p.p., e vizio di motivazione. 3. Con requisitoria scritta del 27.3.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato, nella sua qualità di agente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale "A. Graziano" di Avellino, dunque di pubblico ufficiale, da un lato, di avere concorso nell'aggressione fisica del detenuto [OSCURATO:PERSONA], posta in essere in danno di quest'ultimo da altri detenuti, che erano entrati nella cella occupata dalla persona offesa, anche con la collaborazione del Piscitelli (fatti esclusi dal titolo cautelare); dall'altro, di avere redatto, in concorso con altri due colleghi, in data 16.3.2022, relazioni di servizio ideologicamente false, in quanto, come rilevato dal tribunale del riesame, esse "non riportano i fatti come sono accaduti (per come narrato dalla persona offesa e per come registrati dalle videocamere) e di tale falsità danno conto le conversazioni intercettate dalle quali si evince chiaramente che i tre stanno preparando una versione concordata dei fatti". Inoltre, rileva il giudice dell'impugnazione cautelare con logico argomentare, "i tre difficilmente avrebbero potuto relazionare su cosa era effettivamente accaduto, dato che questo avrebbe determinato la loro corresponsabilità per le lesioni patite dal Canistro" (cfr. p. 6 dell'impugnata ordinanza). Orbene il ricorrente non contesta lo svolgimento dei fatti, come ricostruito dal tribunale del riesame, ora sinteticamente esposto, ma eccepisce il mancato riconoscimento in suo favore della scriminante di cui all'art. 51, c.p., sotto il particolare profilo del nemo tenetur se detegere, posto che, al momento del fatto, il Piscitelli risultava già indagato. La relazione di servizio ritenuta falsa, rileva il ricorrente, infatti, è stata redatta dal Piscitelli non su richiesta del suo superiore gerarchico nell'ambito di un'indagine interna alla polizia penitenziaria diretta ad acquisire ogni notizia utile in merito ai fatti contestati, riguardanti il turno mattinale del 9.3.2022, ma nell'ambito di un'indagine penale già in corso e a seguito di delega del pubblico ministero, dop l'iscrizione del Piscitelli nel registro degli indagati. I rilievi difensivi non appaiono condivisibili. La giurisprudenza di legittimità si è occupata da tempo del thema decidendum, affermando che è inapplicabile la scriminante dell'esercizio del diritto, ex art. 51 cod. pen. - sub specie del principio "nemo tenetur se detegere" - ai reati di falso in atto pubblico; né, in tal caso, sussiste la violazione dell'art. 6 [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase ad esso precedente e relativa alla commissione di un reato, stante la sua "ratio" consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità in ordine ai reati di cui agli art. 110, 476 e 479, c.p., di un capitano dei Carabinieri per avere concorso nella redazione di falsi contenuti in verbali di perquisizione, sequestro ed ' _J arresti: cfr. Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Rv. 263034; sulla possibilità di riconoscere l'efficacia scriminante del principio del "nemo tenetur se detegere" esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato, cfr. anche Sez. 3, n. 53656 del 03/10/2018, Rv. 275452). Più di recente si è ribadito che in tema di falso in atto pubblico non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51, c.p., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 479, c.p., di un agente di polizia penitenziaria per aver attestato in una relazione di servizio che le lesioni patite da un detenuto erano dovute ad una caduta dalle scale e non dalle percosse dallo stesso infertegli: cfr. Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Rv. 281406). Vero è che in un precedente e risalente arresto questa stessa Sezione aveva affermato un principio diverso, evidenziando come dovesse ritenersi illegittima la decisione con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere" il quale ha efficacia scrinninante, ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso (cfr. Sez. 5, n. 6458 dei 04/12/2006, Rv. 236048). Si tratta, tuttavia, di pronuncia del tutto isolata, essendo ormai l'orientamento della giurisprudenza di legittimità definitivamente attestatosi sul principio, secondo cui in tema di falsità ideologica non è applicabile il principio 'nemo tenetur se detegere" e il conseguente diritto di non esporre circostanze autoincriminanti, destinato a cedere ove si tratti della falsità di un atto pubblico la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo (cfr., oltre ai già richiamati recedenti, Sez. 5, n. 3557 del 31/10/2007, Rv. 238908; Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Rv. 246157; Sez. 5, n. 8579 del 30/11/2011, Rv. 251945; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253545). Tanto premesso, va osservato che il ricorrente contesta l'applicazione di tali principi, sul presupposto che nel caso in esame era già pendente un procedimento penale a carico del Piscitelli. Al riguardo si rileva come nel richiamato precedente di questa Sezione n. 12697 del 20/11/2014, Rv. 263034, si sia osservato come il diritto che l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] riconosce ad ogni persona a tacere ed a non contribuire alla propria incriminazione, come irrinunciabile crisma di un "processo equo", operi esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato, e non nella fase di commissione del reato, precedente all'insorgere dì una "procedura penale", in quanto, come evidenziato dalla migliore dottrina e dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, "la sua ratio risiede nella protezione dell'imputato contro una coercizione abusiva da parte delle autorità, al fine, inter alia, di evitare errori giudiziari. Il diritto in questione presuppone che la pubblica accusa tenti di provare le proprie tesi senza ricorrere a elementi di prova ottenuti con la minaccia di una sanzione e/o in forza di pressioni contro la volontà dell'imputato (cfr. C.edu Brusco contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; C.edu Bykov contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tale essendo la finalità della scriminante, alla luce dell'interpretazione ora richiamata, essa non appare invocabile nel caso in esame, posto che la semplice intervenuta iscrizione del Piscitelli nel registro degli indagati il 14.3.2022, prima della richiesta di svolgere una relazione sui fatti avvenuti all'interno del carcere proveniente dal suo superiore gerarchico, non era affatto idonea a integrare una coercizione abusiva da parte dell'autorità giudiziaria procedente nei confronti dell'imputato. Ciò per due ordini di ragioni. Da un lato, nessun riferimento al procedimento penale in corso e alla iscrizione del Piscitelli nel registro degli indagati era contenuto nella richiesta con cui il comandante della polizia penitenziaria aveva ordinato al ricorrente di redigere una relazione di servizio su quanto accaduto nella giornata lavorativa del 9.2.2022, trattandosi di richiesta che, nella prospettiva dell'indagato, si presentava come volta alla ricostruzione della dinamica dei fatti; dall'altro il Piscitelli non era consapevole della pendenza a suo carico di un procedimento penale, in quanto non era stato interrogato, né risultava destinatario di un'informazione di garanzia, mancando, di conseguenza il presupposto indispensabile per l'applicazione del principio di cui si discute, vale a dire che attraverso la richiesta interna di svolgere una relazione di servizio su quanto accaduto, egli potesse avere contezza che l'autorità giudiziaria procedente mirasse, una volta avviato il procedimento penale, attraverso la minaccia di sanzioni ovvero facendo ricorso ad altre pressioni, a coartare la volontà dell'imputato in suo danno. Sicché nel caso in esame deve trovare applicazione il richiamato principio secondo cui la rilevanza documentale di un atto pubblico non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo. Quanto al secondo motivo di ricorso deve rilevarsene l'inammissibilità perché generico e versato in fatto laddove si limita ad affermare che il decorso del tempo di circa nove mesi dal verificarsi dei fatti, "il mutamento della situazione di fatto che ha reso possibile o comunque agevolato i fatti contestati, l'acquisizione delle conversazioni intercettate e l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] determinano la non attualità e la non concretezza delle esigenze cautelari". Vanno, al riguardo, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittim!tà, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;). Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Napoli, ha reso una motivazione esaustiva sul punto, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, evidenziando l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa e del pericolo di inquinamento probatorio, attraverso un esaustiva valutazione della particolare gravità delle condotte poste in essere dal Piscitelli, della negativa personalità di quest'ultimo, messa in luce dalle condotte in questione, e della dimostrata capacità di procedere ad attività di inquinamento probatorio, nell'ambito di una vicenda dai contorni non ancora completamente disvelati 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p.,