CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 03424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5409/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7630/12/2024 depositata il 1 4/10/2024 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Art. 58 d.lgs. 546/92-Applicabilità ai giudizi introdotti in primo grado dopo il 4/1/24-[OSCURATO:PERSONA] prodotti in primo grado-Acquisizione al fascicolo processuale-[OSCURATO:PERSONA]- 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. TY501BS00647/21 ( accertamento induttivo puro e/o extracontabile ex art. 39, comma 2,d.P.R. n. 600/1973 ), redatto sulla base di rilievi di cui al PVC della Guardia di Finanza-Tenenza di Canicattì, deducendo una pluralità di motivi tra cui: a) la nullità per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973; b) nel merito, l’infondatezza e c) in subordine, nel quantum, per non avere l’ufficio tenuto conto dei componenti negativi di reddito da detrarre dai maggiori ricavi accertati, in ossequio al principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione). La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento accoglieva il ricorso per mancanza di sottoscrizione, dichiarando assorbiti gli altri motivi, con la sentenza n. 112/2023 depositata l’8 settembre 2023, ritenendo tardivo il deposito della delega da parte dell’ufficio. 2. L’Agenzia delle entrate interponeva appello, con atto notificato il 16 febbraio 2024, sulla base della documentazione oggetto di produzione in primo grado e devolvendo al giudice anche i motivi dichiarati assorbiti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava legittimo l’avviso di accertamento. 3. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione del ricorrente. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del3 febbraio 2026, per la quale il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. e degli artt. 58, 57 e 32 del d. lgs. n. 546/1992; il ricorrente censura la statuizione secondo cui il giudice di appello può valutare i documenti presenti nel fascicolo d’ufficio sebbene prodotti in primo grado tardivamente e non valutati dal giudice di primo grado. La questione attiene alla valutazione, in appello, del documento costituito dall’ordine di servizio n. 57 del 2021 volto a dimostrare la infondatezza della doglianza relativa al difetto di valida sottoscrizione dell’atto impugnato. La CGT2 della Sicilia ha ritenuto ammissibile in appello il documento prodotto tardivamente in primo grado,alla luce del principio per cui nel processo tributario ogni documento, anche quello prodotto tardivamente in primo grado, è inserito nel fascicolo di parte e quindi automaticamente anche in quello di ufficio e in quanto tale può essere utilizzato ai fini della decisione dal giudice di appello, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto. Il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione alla luce del principio per cui i documenti prodotti tardivamente in primo grado possono essere utilizzati in appello solo se riprodotti tempestivamente e quindi nel termine di cui all’art. 32 d.lgs. n.546del 1992, laddove la CGT2 avrebbe omesso di verificarne l’eventuale tempestivo deposito in appello. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 1.1. In primo luogo, deve osservarsi che la censura in diritto, anche se di carattere processuale, postula una ricostruzione del fatto pacifica tra le parti o compiuta in sentenza, mentre nel caso di specie la doglianza appare espressa in modo perplesso in quanto la ricorrente (secondo cui la Corte avrebbe omesso di indagare se il documento, prodotto tardivamente in primo grado, era stato ridepositato dall’Agenzia in appello) omette di precisare se il documento era stato o meno depositato nuovamente in appello dall’Agenzia (come invece evidenziato nel controricorso). Del resto , dalla lettura dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate emerge che in esso il documento indicato come allegato n. 5 è esattamente l’ordine di servizio n. 57/2021, oggetto della doglianza, tanto che la controparte nelle controdeduzioni, senza nulla dedurre in merito al mancato deposito, chiedeva «Per le ragioni che precedono, si chiede, all’On. Corte adita l’espunzione dell’ordine di servizio n. 57/2021 prodotto in atti dall’Agenzia delle Entrate». 1.2. Occorre comunque osservare che anche l’affermazione in diritto della Corte di giustizia è conforme all’orientamento di questa Corte, cheha affermato in numerose occasioni il seguente principio di diritto «in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta -ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata» (Cass. n. 5429/20 18; Cass. n. 16652/2018; in tal se nso poi Cass. n. 24895/2020 e Cass. n. 26115/2020; Cass. n.5607/2021, più di recente Cass.n. 11545/2025; Cass. n. 31758/2024;Cass. n. 34756/2023; Cass. n. 25757/2025) . Non appare condivisibile la lettura che di tali precedenti è offerta dal ricorrente, che evidenzia che in casi siffatti occorre comunqueche nel giudizio di appello la parte proceda alla nuova produzione del documento (irritualmente depositato nel giudizio di primo grado). La corretta lettura di tali precedenti consolidati appare nel senso che essi in realtà affrontano diversequestioni, strettamente connesse tra loro; la prima questione è se la parte che abbia depositato un documento tardivamente nel giudizio di primo grado, possa poi depositarlo in appello, quesito cui la risposta è positiva, con specificazione che l’onere di deposito va assolto entro il termine dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 e che ad esso è equipollente la produzione del fascicolo di parte di primo grado che già conteneva detto documento. A tale originaria affermazione se ne è andata aggiungendo una ulteriore relativa alla questione se, alla luce della circostanza che nel processo tributario i fascicoli di parte rimangono acquisiti al fascicolo di ufficio e quindi confluiscono automaticamente nel fascicolo di ufficio di appello, sia equipollente a tale deposito di parte l’avvenuta acquisizione del fascicolo di ufficio e quindi dei fascicoli di parte in esso confluiti, ed anche in tal caso la rispostadata è positiva. Cass. n. 5429/2018 ha infatti evidenziato, a fondamento di tale conclusione ulteriore,il fatto che, nel processo tributario, i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e « ritualmente » nel giudizio di impugnazione. Invero, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, possibile solo dopo il passaggio in giudicato della decisione. Pertanto, il documento, sia pure illegittimamente o tardivamente acquisito in primo grado, proprio per l'inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d'ufficio, entra nel procedimento di secondo grado e può essere utilizzato dal giudice di appello ai fini del decidere. Analogamente si è espressa Cass. n. 16652/2018. E infatti dalla motivazione di Cass. n. 24895/2020 e Cass. n. 26115/2020 emerge che il principio fosse affermato sul pacifico presupposto che l’Agenzia non avesse ridepositato sua sponte in appello il documento depositato tardivamente in primo grado e che esso fosse invece confluito automaticamente nel fascicolo di ufficio. Occorre appena precisare che tale principio vale ovviamente a condizione che la parte richiami tale documento a fondamento dei propri motivi o delle proprie difese. Ciò appare altresì in linea con altro arresto di questa Sezione; il riferimento è a Cass. n. 34756/2023secondo cui anche nel caso in cui un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo con le modalità di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché esso è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa. Peraltro, tali pronunce ben si accordano con il principio di « non dispersione (o di acquisizione) della prova» del processo civile ordinario, principio riaffermato di recente dalle Sezioni Unite in tema di appello e da cui discende che il fatto storico rappresentato nei documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo si ha per dimostrato e costituisce fonte di conoscenza per il giudice, spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. Sez. U. n. 4835/2023). Ciò vale a maggior ragione nel processo tributario dove i fascicoli di parte e d’ufficio, come si è detto, sono per legge un tutt’uno inscindibile tanto che, in tema di giudizio di cassazione, la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo, e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio, di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, c.p.(Cass. Sez . U. n. 22726/2011). Rispetto a tali conclusioni non pare deporre diversamente Cass. n. 9635/2024, citata dal ricorrente, che si riferisce al caso in cui la parte, che aveva depositato tardivamente il documento nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in appello, laddove appare evidente che un problema di deposito in appello neanche si ponga. In casi siffatti si è correttamente ritenuto inutilizzabile il documento. Pertanto, alla luce della pacifica circostanza in fatto che tale documento era esplicitamente posto a fondamento dell’atto di appello erariale, anche l’affermazione in diritto della CTR appare corretta , in quanto conforme al principio di diritto per cui «Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisirecopia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale e richiamata dalla parte che intenda avvalersene». 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 58, ed in particolare del comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come riformato dal d.lgs. n. 220/2023. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non possa valutare i documenti presenti nel fascicolo d’ufficio sebbene prodotti in primo grado tardivamente e non valutati dal giudice di primo grado e anche laddove riprodotti in secondo grado, ostandovi l’art. 58 del d. lgs. 546/1992 come novellato dal d.lgs. 220/2023 applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2024, precisando che il giudizio di appello era stato introdotto dopo tale data. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Nella vigenza dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, antecedente alla novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che prevede espressamente che«è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto,alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, che nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 297/2025; Cass. 12498/2024; Cass. n. 33573/2022; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021). Successivamente l’articolo è stato novellato, nei seguenti termini: «1.Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2.Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudiziodi primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». La disposizione, come novellata, prevede quindi un limite alla possibilità di depositare nuovi documenti in appello e un divieto assoluto di produzione «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità». La vigenza della nuova disposizione è stata fissata originariamente ai giudizi introdotti dopo il 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del citato d.lgs. n. 220/2023 che prevede che essa si applichi ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-27 marzo 2025, n. 36 ha dichiarato: -l’illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 2, d . l gs. 30 dicembre 2023, n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. - l’illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d . l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti». 2.2. Nel caso in esame, pacifico in fatto che il giudizio di primo grado sia stato introdotto in data antecedente al 4/01/2024, ne deriva la inapplicabilità della nuova formulazione dell’art. 58 cit. e la necessità, ai fini della valutazione dell’ammissibilità del deposito di documenti in appello, di fare riferimento alla predetta costante giurisprudenza di legittimità e di conseguenza l’ammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello. 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4 c . p . c . , 118 disp. att. c.p.c. e 36 , comma 2 , n. 4 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.24 e 111 Cost., per motivazione apparente, frutto della pedissequa trascrizione dell’atto di appello dell’ufficio senza alcun passaggio argomentativo tale da attribuire al giudice l’iterlogico-giuridico sotteso alla decisione. Deduce infatti che la motivazione della sentenza deve considerarsi apparente e per questo nulla, laddove, limitandosi alla pedissequa trascrizione dell’atto di appello, omette ogni autonoma valutazione della questione giuridica sottesa e non consente di specificamente comprendere le ragioni di adesione alle argomentazioni dell’appellante. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass. S ez . U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente solo allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie il vizio evidentemente non sussiste in quanto nella ampia motivazione la CTR ha illustrato le riprese e condiviso analiticamente i rilievi dell’ufficio e il loro fondamento, per cui la ratio decidendiè perfettamente evincibile. Occorre inoltre evidenziare che questa Corte ha già ritenuto che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass.Sez. U. n. 642 /2015 ). Nel caso di specie,peraltro, è del tutto generica l’affermazione che l’apparenza deriverebbe dalla mancanza di argomentazioni sulle difese esposte dalla società nelle controdeduzioni, difese che non vengono indicate, riassunte o trascritte nel ricorso. 4. Concludendo, il ricorso va respinto. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, la parte ricorrente v a, in oltre , condannat a , al pagamento , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore dell’Agenzia controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bisc.p.c. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché della somma di euro 2.000,00ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna ilricorrente al pagamento di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del