CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 34199/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 2151-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 2731/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO, depositat a il 10/6 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la sentenza n. , limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio, che erano state compensate nonostante la soccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate riscossione. Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli art. 4 d.m. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ., art. 91, co. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado quantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo. 1.2. La doglianza è fondata. 1.3. La questione in esame discende dalla riformulazione -operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 -dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 1.4. Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento». 1.5. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimiscfr. Cass. n. 28325 del 2022). 1.6.Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 -applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nelsenso dell'inderogabilità delle « riduzioni massime » in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr. Cass.nn. 9690 e 1421 del 2021). 1.7. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma chespetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi». 1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenzae l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 1.9.Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. 1.10.Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla CTR (pari ad Euro 1.000,00 per il primo grado e ad Euro 1.100,00 per il grado di appello) risulta in contrasto con tali principi, in quanto lesiva dei minimi tariffari tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi ad essa applicabili, secondo quanto di seguito illustrato. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi che il Collegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato –in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali –sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass.n. 536 del 2011). 1.11. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022). 1.12. Come tuttavia più volte ribadito da questa Corte, se ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'a tto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti scopi, è dato dall'importo delle speseliquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (in tal senso, cfr. Cass. nn. 18465 del 2024, 27871 del 2017, 12227 del 2015, 536 del 2011). È opportuno, inoltre, evidenziare che in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo alricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione (cfr. Cass. n. 34575/2021). 1.13. Ciò posto, il valore della causa in primo grado, da commisurare all'importo della cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, era pari ad Euro 12.044,17. 1.14. In relazione al valore indicato, l'importo medio,liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale, era pari ad Euro 3.305,00. 1.15. Essendo stato liquidato un importo inferiore , la doglianza del ricorrente è quindi fondata. 1.16. L’accoglimento in parte qua del motivo di ricorso determina l’assorbimento della censura relativa alla liquidazione delle spese del gravame atteso che la cassazione anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, dovendo essere integralmente rinnovata la regolamentazione successiva delle spese del processo. 2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso nei limiti dianzi indicati e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con liquidazione delle spese per ciascun grado del giudizio di merito come segue, applicandosi, in relazione al valore della controversia del primo grado,i parametri per quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale), con liquidazione, come da notula, dell’importo pari ad Euro 3.471 ,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensor i anticipatari; per il grado di appello, in relazione al valore della controversia— corrispondente all'importo dianzi liquidato per il giudizio di primo grado— il compenso (esclusa la fase istruttoria/trattazione, sulla base di quanto dianzi illustrato) va quindi fissato in Euro 1.979,00(così come richiesto, oltre accessori, se dovuti, da distrarsi in favore deidifensori anticipatari. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sempre con distrazione in favore deidifensori del ricorrente per dichiarato anticipo fattone. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l'intimata al pagamento delle spese del primo grado liquidate in Euro 3.471,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari, e del secondo grado del giudizio di merito, liquidate in € 1.979,00 , oltre accessori, come da motivazione, con distrazione in favore dei difensor i del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone; condanna altresì l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% su detto compenso, ed accessori, se dovuti, con distrazione in favore dei