CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 34575/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5457-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 415/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, dopo che questa Corte aveva cassato il precedente provvedimento di merito emesso in materia d'equa riparazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], in punto di liquidazione delle spese, per violazione del minimo tariffario, per quel che qui rileva, escludeva essere da computare la fase istruttoria; ritenuto che avverso la decisione la Bracci propone ricorso sulla base d'unitaria censura e che il Ministero resiste con controricorso; che con l'esposta doglianza la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ. e dei dd. mm. nn. 55/2014 e 37/2018, per avere la Corte locale escluso liquidazione di compenso per la fase di istruttoria e trattazione; considerato che il Collegio, dissentendo dalla proposta del relatore, reputa che il ricorso non superi il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: - pur vero che questa Corte ha in passato affermato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021, 21743/2019), tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che si sia fatto luogo a effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, stante che il Giudice di questo, fermo tutto il resto, era chiamato esclusivamente al ricomputo delle spese, di talché l'ipotesi prospettata non è sussumibile nella fattispecie legale evocata; Ric. 2021 n. 05457 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,