Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15525/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1806/2025 depositata il03/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 3.3.2025 il Tribunale di Milano riformavaparzialmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano ilquale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla signoraRossella Pizzulli, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] DAC a pagarle la sommadi euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 Reg.

CE261/2004 a cagione del ritardo del volo Torino - Bari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],negando viceversa il riconoscimento degli interessi maturati e delle spesestragiudiziali sostenute per ottenere il pagamento prima del giudizio.Nela resistenza della [OSCURATO:PERSONA] DAC il Tribunale di Milano successivamenteaccoglieva parzialmente il gravame interposto dalla Pizzulli, condannandola [OSCURATO:PERSONA] DAC alla corresponsione anche degli interessi legali sullasomma di euro 250,00 riconosciuta ex art. 5 Reg.

CE 261/2004 marigettando la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali.Avverso la pronuncia del giudice dell’appello la Pizzulli propone ora ricorsoper cassazione, affidato a 5 motivi.Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] DAC.La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsaapplicazione del D.M. 55/2014.Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite del giudizio disecondo grado di giudizio in soli euro 240,00 compensandole per la metà,così violando i parametri minimi della tariffa di cui al dm. 55/2014.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in assenza di diversaconvenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali edelle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, aseguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018 non èdato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventicarattere inderogabile (v.

Cass. n.9815/2023; Cass. n.9818/23; Cass. n.17613/24).Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha effettivamenteliquidato le spese di lite in importo inferiore al minimo tariffario, che percontroversie come nella specie di valore fino ad euro 1.100,00 prevede lacorresponsione, per tutte le fasi (studio, introduttiva,istruttoria/trattazione, decisionale), della somma di euro 332,00.Va al riguardo precisato che il compenso per la fase diistruttoria/trattazione deve essere riconosciuto, atteso che l’odiernaricorrente e allora appellante ha anche svolto attività di esame degli attidifensivi della controparte ed ha depositato le note conclusionali nelgiudizio di appello.Ai fini della liquidazione del compenso per la c.d. fase istruttoria, ai sensidell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, è invero sufficiente latrattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò inquanto rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anchele ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55del 2014 include in detta fase, tra cui pure «l'esame degli scritti odocumenti delle altre parti».

La fase di trattazione/istruzione è quindisostanzialmente «ineludibile» (Cass. n.33045/2025, Cass. n. 4837/2024,Cass. n. 37994/2022, Cass. n. 34575/2021, Cass. n. 4698/2019).

Ilcompenso per la fase istruttoria o di trattazione spetta infatti alprocuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivoNumero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività acontenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione dellacausa (Cass. n. 29857/2023, Cass. n.8561/2023).D’altra parte, a nulla rileva che la ricorrente non abbia impugnato ladecisione di compensazione parziale delle spese processuali, nonincidendo tale disposizione sull’importo liquidato.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 4 commaI bis del D.M. 55/2014: mancata applicazione in sede di impugnazione(motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»Si duole che il Tribunale non abbia considerato la circostanza per la qualenella redazione degli atti di causa erano stati utilizzati link ipertestuali perogni richiamo documentale ivi effettuato (atto di citazione in appello –note conclusive autorizzate), ed il compenso liquidato non è stato pertantoulteriormente aumentato del 30% ai sensi dell’art.1 bis dell’art.4 dm55/2014.Il motivo è inammissibile.La ricorrente si limita invero ad indicare che l’utilizzo dei link ha riguardatoalcuni atti difensivi senza tuttavia invero suffragare la mossa censura inossequio al requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.n. 6, c.p.c.I ricorrenti non hanno, altresì, precisato in quale modo le tecnicheinformatiche utilizzate fossero idonee ad agevolare la consultazione o lafruizione degli atti e, in particolare, in quale modo potevano ritenersi talida consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documentiallegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.A questa Corte, dunque, non risulta possibile verificare in concretol’idoneità e adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati ad agevolareNumero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'esame separato degli atti processuali dagli stessi formati e degli allegatirichiamati negli atti processuali (Cass. n. 30709/2025) e, dunque,l’applicabilità della maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 1 bis, delD.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018, maggiorazione che non èfrutto di automatismo, ma presuppone appunto l’idoneità allo scopo dellamodalità informatica utilizzata.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «violazione dell’art. 13 commaVI bis I del D.P.R. n. 115/2002: dimezzamento del rimborso del contributounificato (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»Lamenta che il contributo unificato, in forza della citata disposizione, puòessere posto a carico esclusivamente della parte soccombente senzaalcuna possibilità di relativa compensazione.Il motivo è inammissibile.Atteso che la norma richiamata riguarda espressamente i ricorsi propostiinnanzi ai Tribunali amministrativi ed al Consiglio di Stato (art.13 c.6-bis)con riferimento ai quali è normativamente prevista una diversaregolamentazione delle spese anche per l’ipotesi di compensazione, nonpuò sottacersi come la ricorrente invero non consideri che nell’impugnatasentenza la condanna e la conseguente ripartizione ha riguardato le spesedi lite, e non anche il contributo unificato.Con il quarto motivo la ricorrente denunzia «violazione dell’art. 20 delD.M. n. 55/2014 e succ. mod.» in considerazione della autonomiadell’attività stragiudiziale espletata (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.).Si duole che il giudice del gravame abbia escluso la risarcibilità delle spesestragiudiziali sostenute per l’incarico conferito ad agenzia per la gestionedella pratica relativa alla richiesta della somma dovuta ex art. 5 Reg.

CE261/2004 erroneamente affermandone il carattere autonomo rispetto allasuccessiva attività giudiziale svolta.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con il quinto motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.» sempre con riferimento all’attività stragiudizialeespletata (motivo n. 3 dell’art. 360 comma I c.p.c.).Si duole che erroneamente la domanda proposta sia stata qualificata qualecondanna al rimborso di una somma versata laddove essa invece dovevaleggersi quale domanda di condanna al pagamento.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la risarcibilità dellespese sostenute per l’assistenza stragiudiziale non può dipenderedall’effetto concreto dell’intervento del soggetto incaricato di gestire ilsinistro e laddove il giudice faccia applicazione di tale criterio si pone «inmanifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica laconsiderazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato comedanno emergente, riconoscibile in sede giudiziale.

Tale considerazione,infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto insede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sedestragiudiziale.

Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenzastragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello dellaconsecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa,prima del giudizio» (v., con riferimento all’ipotesi di assistenzastragiudiziale rispetto al risarcimento per sinistro stradale, Cass. n.1444/2021, Cass. n. 997/2010).E’ pertanto erronea l'esclusione della sussistenza del danno per le spesesopportate che venga fatta dipendere dal fatto che il danneggiante, o ilsoggetto tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo dirisarcimento, sia rimasto fermo sulle sue posizioni, nonostante l'attivitàdel terzo incaricato stragiudizialmente, e che sia stato quindi, comunque,necessario intraprendere il giudizio, come nella specie.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 4° e del 5° motivo,motivo, inammissibili il 2° e il 3° motivo, consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 4° e il 5° motivo nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili il 2° e il 3° motivo.

Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1806/2025 depositata il03/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 3.3.2025 il Tribunale di Milano riformavaparzialmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano ilquale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla signoraRossella Pizzulli, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] DAC a pagarle la sommadi euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 Reg. CE261/2004 a cagione del ritardo del volo Torino - Bari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],negando viceversa il riconoscimento degli interessi maturati e delle spesestragiudiziali sostenute per ottenere il pagamento prima del giudizio.Nela resistenza della [OSCURATO:PERSONA] DAC il Tribunale di Milano successivamenteaccoglieva parzialmente il gravame interposto dalla Pizzulli, condannandola [OSCURATO:PERSONA] DAC alla corresponsione anche degli interessi legali sullasomma di euro 250,00 riconosciuta ex art. 5 Reg. CE 261/2004 marigettando la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali.Avverso la pronuncia del giudice dell’appello la Pizzulli propone ora ricorsoper cassazione, affidato a 5 motivi.Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] DAC.La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsaapplicazione del D.M. 55/2014.Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite del giudizio disecondo grado di giudizio in soli euro 240,00 compensandole per la metà,così violando i parametri minimi della tariffa di cui al dm. 55/2014.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in assenza di diversaconvenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali edelle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, aseguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018 non èdato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventicarattere inderogabile (v. Cass. n.9815/2023; Cass. n.9818/23; Cass. n.17613/24).Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha effettivamenteliquidato le spese di lite in importo inferiore al minimo tariffario, che percontroversie come nella specie di valore fino ad euro 1.100,00 prevede lacorresponsione, per tutte le fasi (studio, introduttiva,istruttoria/trattazione, decisionale), della somma di euro 332,00.Va al riguardo precisato che il compenso per la fase diistruttoria/trattazione deve essere riconosciuto, atteso che l’odiernaricorrente e allora appellante ha anche svolto attività di esame degli attidifensivi della controparte ed ha depositato le note conclusionali nelgiudizio di appello.Ai fini della liquidazione del compenso per la c.d. fase istruttoria, ai sensidell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, è invero sufficiente latrattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò inquanto rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anchele ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55del 2014 include in detta fase, tra cui pure «l'esame degli scritti odocumenti delle altre parti». La fase di trattazione/istruzione è quindisostanzialmente «ineludibile» (Cass. n.33045/2025, Cass. n. 4837/2024,Cass. n. 37994/2022, Cass. n. 34575/2021, Cass. n. 4698/2019). Ilcompenso per la fase istruttoria o di trattazione spetta infatti alprocuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivoNumero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività acontenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione dellacausa (Cass. n. 29857/2023, Cass. n.8561/2023).D’altra parte, a nulla rileva che la ricorrente non abbia impugnato ladecisione di compensazione parziale delle spese processuali, nonincidendo tale disposizione sull’importo liquidato.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 4 commaI bis del D.M. 55/2014: mancata applicazione in sede di impugnazione(motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»Si duole che il Tribunale non abbia considerato la circostanza per la qualenella redazione degli atti di causa erano stati utilizzati link ipertestuali perogni richiamo documentale ivi effettuato (atto di citazione in appello –note conclusive autorizzate), ed il compenso liquidato non è stato pertantoulteriormente aumentato del 30% ai sensi dell’art.1 bis dell’art.4 dm55/2014.Il motivo è inammissibile.La ricorrente si limita invero ad indicare che l’utilizzo dei link ha riguardatoalcuni atti difensivi senza tuttavia invero suffragare la mossa censura inossequio al requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.n. 6, c.p.c.I ricorrenti non hanno, altresì, precisato in quale modo le tecnicheinformatiche utilizzate fossero idonee ad agevolare la consultazione o lafruizione degli atti e, in particolare, in quale modo potevano ritenersi talida consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documentiallegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.A questa Corte, dunque, non risulta possibile verificare in concretol’idoneità e adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati ad agevolareNumero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'esame separato degli atti processuali dagli stessi formati e degli allegatirichiamati negli atti processuali (Cass. n. 30709/2025) e, dunque,l’applicabilità della maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 1 bis, delD.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018, maggiorazione che non èfrutto di automatismo, ma presuppone appunto l’idoneità allo scopo dellamodalità informatica utilizzata.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «violazione dell’art. 13 commaVI bis I del D.P.R. n. 115/2002: dimezzamento del rimborso del contributounificato (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.)»Lamenta che il contributo unificato, in forza della citata disposizione, puòessere posto a carico esclusivamente della parte soccombente senzaalcuna possibilità di relativa compensazione.Il motivo è inammissibile.Atteso che la norma richiamata riguarda espressamente i ricorsi propostiinnanzi ai Tribunali amministrativi ed al Consiglio di Stato (art.13 c.6-bis)con riferimento ai quali è normativamente prevista una diversaregolamentazione delle spese anche per l’ipotesi di compensazione, nonpuò sottacersi come la ricorrente invero non consideri che nell’impugnatasentenza la condanna e la conseguente ripartizione ha riguardato le spesedi lite, e non anche il contributo unificato.Con il quarto motivo la ricorrente denunzia «violazione dell’art. 20 delD.M. n. 55/2014 e succ. mod.» in considerazione della autonomiadell’attività stragiudiziale espletata (motivo n. 3 dell’art. 360 c.p.c.).Si duole che il giudice del gravame abbia escluso la risarcibilità delle spesestragiudiziali sostenute per l’incarico conferito ad agenzia per la gestionedella pratica relativa alla richiesta della somma dovuta ex art. 5 Reg. CE261/2004 erroneamente affermandone il carattere autonomo rispetto allasuccessiva attività giudiziale svolta.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con il quinto motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.» sempre con riferimento all’attività stragiudizialeespletata (motivo n. 3 dell’art. 360 comma I c.p.c.).Si duole che erroneamente la domanda proposta sia stata qualificata qualecondanna al rimborso di una somma versata laddove essa invece dovevaleggersi quale domanda di condanna al pagamento.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la risarcibilità dellespese sostenute per l’assistenza stragiudiziale non può dipenderedall’effetto concreto dell’intervento del soggetto incaricato di gestire ilsinistro e laddove il giudice faccia applicazione di tale criterio si pone «inmanifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica laconsiderazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato comedanno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione,infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto insede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sedestragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenzastragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello dellaconsecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa,prima del giudizio» (v., con riferimento all’ipotesi di assistenzastragiudiziale rispetto al risarcimento per sinistro stradale, Cass. n.1444/2021, Cass. n. 997/2010).E’ pertanto erronea l'esclusione della sussistenza del danno per le spesesopportate che venga fatta dipendere dal fatto che il danneggiante, o ilsoggetto tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo dirisarcimento, sia rimasto fermo sulle sue posizioni, nonostante l'attivitàdel terzo incaricato stragiudizialmente, e che sia stato quindi, comunque,necessario intraprendere il giudizio, come nella specie.Numero registro generale 7132/2025Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 15525/2026Data pubblicazione 21/05/2026Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 4° e del 5° motivo,motivo, inammissibili il 2° e il 3° motivo, consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 4° e il 5° motivo nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]