CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2018
Cassazione n. 29857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16433/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi da sé medesimi; -ricorrenti- contro COMUNE CAVRIAGO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2178/2017 depositata il18/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 18.5.2018, ha rigettato il ricorso ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale avevano chiesto la liquidazione del compenso professionale per la prestazioni rese in favore del Comune di Cavriago limitatamente alla fase istruttoria. La Corte di merito ha ritenuto che non fosse stata svolta l’attività istruttoria nel giudizio d’appello in quanto dopo l’udienza di comparizione le cause erano state rinviate per la precisazione delle conclusioni. Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello hanno proposto ricorso gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo illustrato da memoria . Il Comune di Cavriago ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4 e 5 del DM 55/2014 e dell’art.112 c.p.c, per avere la Corte d’appello omesso di liquidare la fase “istruttoria e/o di trattazione”, che, invece, sarebbe prevista dal punto 12 delle tabelle forensi, con riferimento ai giudizi civili innanzi alla Corte d’appello. Secondo il ricorrente, il compenso sarebbe dovuto nell’ipotesi in cui vi sia una fase istruttoria senza trattazione ovvero nell’ipotesi in cui sia stata svolta la fase di trattazione senza istruttoria sicchè avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che l’attività svolta nella prima udienza costituisca un mero completamento della fase introduttiva. Il motivo è fondato. La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561) Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall’art.350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass.31559/2019 non massimate). Ha, quindi, errato la corte di merito nell’affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell’ipotesi in cui all’udienza di comparizione segua l’udienza di precisazione delle conclusioni. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consi