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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37994/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11949-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1555/2019 del Tribunale di Velletri depositata il 17.9.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1555/2019 il Tribunale di Velletri ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di primo grado (Giudice di Pace n. 15/2017) emessa all’esito di un giudizio di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada.

Ad avviso del Tribunale, tenuto conto della natura della decisione di primo grado (cessazione della materia del contendere per annullamento del verbale in autotutela dopo la notifica del ricorso e prima della trattazione della causa) e della tipologia del giudizio (che non richiedeva l’assistenza del difensore e che si era svolto senza alcuna attività istruttoria e decisionale), applicandosi i parametri del DM n. 55/2014, poteva riconoscersi solo l’importo di €. 65,00 per la fase di studio ed €. 65,00 per quella introduttiva, non potendosi liquidare nulla per la fase istruttoria e per quella decisionale.

Di conseguenza, sempre ad avviso del Tribunale, anche applicando la decurtazione massima consentita (50%) si giungerebbe ad un importo di €. 65,00, per cui, considerato il pagamento del contributo unificato pari a €. 43,00, le spese liquidate dal Giudice di Pace nella misura di €. 120,00 non andavano al di sotto dei minimi.

2. Contro tale sentenza la Colavolpe ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Frascati è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo, la ricorrente denun zia la violazione del DM n. 55/2014 art. 4, delle tabelle 1 e 2 dei relativi parametri.

Dopo aver ricalcolato i compensi anche nei minimi di legge e con le riduzioni massime in relazione allo scaglione corrispondente al valore della causa, la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere omesso di liquidare i compensi per la fase decisionale e per quella istruttoria. 1.2Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 91 cpc e 24 Cost. nonché dell’art. 2233 cc per avere il Tribunale liquidato una somma che per la sua irrisorietà, finisce col rendere del tutto vano il ricorso alla tutela giurisdizionale e rappresenta anzi un pregiudizio per la parte vittoriosa, tenuta comunque a pagare le spese al proprio difensore.

Inoltre, la somma non è consona al decoro della professione legale. 1.3Col terzo ed ultimo motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 cpc nonché dell’art. 14 DM n. 127/2004 per avere il Tribunale omesso la statuizione di condanna al rimborso forfettario delle spese generali. 2 I motivi - che per il comune riferimento all’entità della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado si prestano ad esame unitario -sono fondati.

Come già questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23798 del 24/09/2019; Cass. 11601/18; conf.

Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (tra le varie, Sez. 6 -2, Ordinanza n . 23798/2019 cit.; Cass. 30286/17).

Ebbene, nel caso in esame tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (inferiore a €. 1.100,00), la liquidazione del compenso operata dal Giudice di Pace in €. 120,00 (comprensivi di €. 43,00 per contributo unificato) e condivisa dal Tribunale di Velletri, risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55/2014 (norma applicabile ratione temporis) Ed infatti, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti al Giudice di Pace, sono di euro 65,00 per la fase di studio, di euro 65,00 per la fase introduttiva, di euro 65,00 per la fase istruttoria o di trattazione, e di euro 135,00 per la fase decisionale.

Detti valori sono riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale.

E’ opportuno precisare chela fase di trattazione/istruzione è ineludibile (v. tra le varie, v. cass. ord 21743/2019; cass. ord. n. 14483/2021) e che l'espressione, contenuta alla fine del primo comma dell'articolo 4 D.M. 55/2014, "diminuzione di regola fino al 70%", va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19).

Nel caso in esame il Giudice di Pace - e quindi il Tribunale – che ne ha condiviso l’operato - non si era attenuto a tali criteri avendo ritenuto congrua una somma praticamente irrisoria e non consona al decoro della professione (appena 77,00 euro, se si detrae dai 120,00 euro l’importo di 43,00 euro per il contributo unificato), senza riconoscere nè i compensi per la fase di trattazione che, come si è già detto, è ineludibile, né quelli per la fase decisionale, anch’essa svoltasi (avendo la parte precisato le conclusioni, discusso la causa, esaminato il provvedimento e richiesto le copie; cfr. art. 4 comma 5 lett. d del DM n. 55/2014).

Inoltre, ha omesso di riconoscere il rimborso delle spese generali, anch’esso dovuto: ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (v.

Cass. ord. n. 13693/2018; Cass. 15818 del 2013, in motivazione; Cass. n. 4209 del 2010).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, ma la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cpc.

Pertanto, tenendo conto della estrema semplicità delle questioni, si ritiene di applicare la riduzione del 50% per tutte le voci e quindi, avendo riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore fino a €. 1.100,00), le spese del giudizio di primo grado vanno così liquidate: fase di studio della controversia: €. 33,00; fase introduttiva: €. 33,00; fase trattazione: €. 33,00; fase decisionale: €. 68,00.

Totale complessivo €. 167,00 (con riduzione del 50% già applicata).

L’esito della lite comporta la condanna della parte risultata soccombente al pagamento delle spese del giudizio di gravame (sempre con riduzione del 50%) e di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in €. 167,00 oltre €. 43,00 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA; condanna il Comune di Frascati al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in 320,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA, nonché al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11949-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1555/2019 del Tribunale di Velletri depositata il 17.9.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1555/2019 il Tribunale di Velletri ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di primo grado (Giudice di Pace n. 15/2017) emessa all’esito di un giudizio di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada. Ad avviso del Tribunale, tenuto conto della natura della decisione di primo grado (cessazione della materia del contendere per annullamento del verbale in autotutela dopo la notifica del ricorso e prima della trattazione della causa) e della tipologia del giudizio (che non richiedeva l’assistenza del difensore e che si era svolto senza alcuna attività istruttoria e decisionale), applicandosi i parametri del DM n. 55/2014, poteva riconoscersi solo l’importo di €. 65,00 per la fase di studio ed €. 65,00 per quella introduttiva, non potendosi liquidare nulla per la fase istruttoria e per quella decisionale. Di conseguenza, sempre ad avviso del Tribunale, anche applicando la decurtazione massima consentita (50%) si giungerebbe ad un importo di €. 65,00, per cui, considerato il pagamento del contributo unificato pari a €. 43,00, le spese liquidate dal Giudice di Pace nella misura di €. 120,00 non andavano al di sotto dei minimi. 2. Contro tale sentenza la Colavolpe ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Frascati è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo, la ricorrente denun zia la violazione del DM n. 55/2014 art. 4, delle tabelle 1 e 2 dei relativi parametri. Dopo aver ricalcolato i compensi anche nei minimi di legge e con le riduzioni massime in relazione allo scaglione corrispondente al valore della causa, la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere omesso di liquidare i compensi per la fase decisionale e per quella istruttoria. 1.2Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 91 cpc e 24 Cost. nonché dell’art. 2233 cc per avere il Tribunale liquidato una somma che per la sua irrisorietà, finisce col rendere del tutto vano il ricorso alla tutela giurisdizionale e rappresenta anzi un pregiudizio per la parte vittoriosa, tenuta comunque a pagare le spese al proprio difensore. Inoltre, la somma non è consona al decoro della professione legale. 1.3Col terzo ed ultimo motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 cpc nonché dell’art. 14 DM n. 127/2004 per avere il Tribunale omesso la statuizione di condanna al rimborso forfettario delle spese generali. 2 I motivi - che per il comune riferimento all’entità della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado si prestano ad esame unitario -sono fondati. Come già questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23798 del 24/09/2019; Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (tra le varie, Sez. 6 -2, Ordinanza n . 23798/2019 cit.; Cass. 30286/17). Ebbene, nel caso in esame tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (inferiore a €. 1.100,00), la liquidazione del compenso operata dal Giudice di Pace in €. 120,00 (comprensivi di €. 43,00 per contributo unificato) e condivisa dal Tribunale di Velletri, risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55/2014 (norma applicabile ratione temporis) Ed infatti, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti al Giudice di Pace, sono di euro 65,00 per la fase di studio, di euro 65,00 per la fase introduttiva, di euro 65,00 per la fase istruttoria o di trattazione, e di euro 135,00 per la fase decisionale. Detti valori sono riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale. E’ opportuno precisare chela fase di trattazione/istruzione è ineludibile (v. tra le varie, v. cass. ord 21743/2019; cass. ord. n. 14483/2021) e che l'espressione, contenuta alla fine del primo comma dell'articolo 4 D.M. 55/2014, "diminuzione di regola fino al 70%", va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19). Nel caso in esame il Giudice di Pace - e quindi il Tribunale – che ne ha condiviso l’operato - non si era attenuto a tali criteri avendo ritenuto congrua una somma praticamente irrisoria e non consona al decoro della professione (appena 77,00 euro, se si detrae dai 120,00 euro l’importo di 43,00 euro per il contributo unificato), senza riconoscere nè i compensi per la fase di trattazione che, come si è già detto, è ineludibile, né quelli per la fase decisionale, anch’essa svoltasi (avendo la parte precisato le conclusioni, discusso la causa, esaminato il provvedimento e richiesto le copie; cfr. art. 4 comma 5 lett. d del DM n. 55/2014). Inoltre, ha omesso di riconoscere il rimborso delle spese generali, anch’esso dovuto: ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (v. Cass. ord. n. 13693/2018; Cass. 15818 del 2013, in motivazione; Cass. n. 4209 del 2010). La sentenza impugnata va pertanto cassata, ma la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cpc. Pertanto, tenendo conto della estrema semplicità delle questioni, si ritiene di applicare la riduzione del 50% per tutte le voci e quindi, avendo riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore fino a €. 1.100,00), le spese del giudizio di primo grado vanno così liquidate: fase di studio della controversia: €. 33,00; fase introduttiva: €. 33,00; fase trattazione: €. 33,00; fase decisionale: €. 68,00. Totale complessivo €. 167,00 (con riduzione del 50% già applicata). L’esito della lite comporta la condanna della parte risultata soccombente al pagamento delle spese del giudizio di gravame (sempre con riduzione del 50%) e di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in €. 167,00 oltre €. 43,00 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA; condanna il Comune di Frascati al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in 320,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA, nonché al pagamento de