CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04825/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18336/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli RG n. 2083/2024 depositata il 07/03/2024. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. Rilevato che: 1. Questa Corte, con ordinanza n. 23947 /2023, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassò con rinvio il decreto emesso dalla Corte d’appello di Napoli, che rigettava l’opposizione della parte privata avverso il decreto ex art. 3, legge n. 89 del 2001, [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che condannava il ministero della giustizia a corrispondere alla ricorrente euro 432,03, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata (quantificata in un anno, 2 mesi e 10 giorni) di un precedente giudizio di equa riparazione; 2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “1) in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto n. cron. 1248/2022 (rep. n 2270/2022) emesso in data 9 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento camerale recante RG n. 1037/2022; 2) ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 800,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio (4 maggio 2022) al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione; 3) condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle spese di lite che, per la prima fase (composta dalla fase monitoria e dalla fase di opposizione) liquida in € 28,00 per esborsi ed in € 489,35 per compenso professionale, per la fase di legittimità in € 28,00 per esborsi ed in € 440,7 per compenso professionale e per la presente fase di rinvio in € 28,00 per esborsi ed in € 252,85 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, disponendo che gli esborsi liquidati nel presente capo e la metà dei compensiprofessionali, oltre spese generali nella misura del 15%, siano distrattiin favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, in favore di [OSCURATO:PERSONA]”; 3. la stessa Corte territoriale, con decreto n. cronol. 2424/2024 del 15/07/2024, oltre a correggere l’errore materiale del decreto n. cronol. 821/2024 quanto alla liquidazione degli esborsi relativi al giudizio di rinvio, per quanto qui rileva, argomentando che quelli prospettati dalla richiedente non erano errori materiali o di calcolo, ma errori di giudizio, ha respinto l’istanza della ricorrente di correzione degli errori materiali del decreto del giudice di rinvio del 07/03/2024 in punto di: (a) mancata concessione della distrazione della totalità delle spese di lite del procedimento monitorio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; (b) mancata concessione della distrazione, parziale o totale, delle spese di lite del procedimento di opposizione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4. avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 7 marzo 2024 e avverso il decreto di correzione dell’errore materiale del 15 luglio 2024,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi, illustrati con una memoria. Il ministero della giustizia non ha svolto difese. Considerato che: I. preliminarmente, con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso (vedi punto 3), rileva la Corte che la censura è inammissibile nella parte in cui si appunta contro il decreto di correzione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Al riguardo va data continuità all’indirizzo di questa Corte per il quale, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art.288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta non impugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi; 1. passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi, proposto da lla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e (a differenza del secondo e del terzo motivo) nonanche dai suoi difensori per un loro interesse , è così formulata: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. La ricorrente sostiene che il giudice di rinvio ha commesso un errore di diritto laddove, per il giudizio di rinvio, ha liquidato un compenso di euro 252,85, inferiore al minimo di tabella e,comunque , non effettivamente remuneratorio del lavoro professionale svolto . Rileva al riguardo che: in via principale, considerando come valore di riferimento quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, nonché le quattro fasi previste dalla tabella, il compenso minimo era pari a euro 1.457,50, o, - con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con le tecniche informatiche - a euro 1.894,75; in via gradata, considerando come valore di riferimento quello fino a euro 1.100, nonché le quattro fasi previste dalla tabella, il compenso minimo era pari a euro 336,50, o -con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con le tecniche informatiche, a euro 437,45; 2. secondo motivo: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla distrazione di solo la metà dei compensi del procedimento monitorio, del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio relativi all’intero collegio difensivo in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - delle norme ex artt. 83, 93 c.p.c. 1716, 2697, 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il motivo, proposto in via principale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in via gradata e subordinata dalla Dello Iacono, è così articolato: il mandato difensivo rilasciato dalla ricorrente in favore dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con tre distinte procure alle liti (in data: 04/05/2022, 31/05/2022, 21/02/2023), era certamente disgiunto e, comunque, in mancanza di inequivoca diversa manifestazione di volontà contenuta nel mandato, doveva presumersi disgiunto alla luce dei principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 c.p.c.) e di mandato (art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari). L’art. 93 comma 1 c.p.c., a sua volta , dispone: “Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”. Tale norma, pertanto, prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo - ed eventualmente degli altri difensori -gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. La Corte di appello di Napoli ha fatto malgoverno di tali principi in quanto, a fronte delle dichiarazion i rese negli atti del giudizio dalla parte e dai due difensori, avrebbe dovuto concedere, come richiesto, la distrazione della totalità, e non soltanto della metà, delle spese di lite (esborsi e compensi) del procedimento monitorio, del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio dell’intero collegio difensivo in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta; 3. terzo motivo: “Nullità del decreto collegiale di rinvio, del decreto di correzione e dei procedimenti; violazione e/o falsa applicazione -in relazione all’omessa distrazione delle spese di lite del procedimento di opposizione relative all’intero collegio difensivo in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla distrazione delle spese di lite del procedimento di opposizione e, in particolare, della totalità degli esborsi e della metà dei compensi, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che non l’ha mai richiesta e all’omessa correzione dell’errore e/o dell’omissione con il procedimento di correzione - delle norme ex artt.93, 112 e 287 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il motivo, proposto in via principale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in via gradata e subordinata dalla Dello Iacono, è così articolato: il decreto collegiale di rinvio e il decreto di correzione sono viziati in quanto il giudice di rinvio non ha concesso la distrazione delle spese di lite del procedimento di opposizione relative all’intero collegio difensivo in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva ritualmente richiesta, e ha invece concesso la distrazione delle spese di lite del procedimento di opposizione e, in particolare, della totalità degli esborsi e della metà dei compensi, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che non l’aveva richiesta;il decreto di correzione è viziato perché non ha corretto l’errore e/o l’omissione e ha confermato, sul punto , il decreto collegiale di rinvio; 4. il primo motivo è fondato nei limiti appresso indicati. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (vedi Cass.nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025, 8526/2025). Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di Napoli, come sopra evidenziato, ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 252,85 per il giudizio di rinvio, dimidiando il compenso medio per la natura delle questioni trattate. Tale importo risulta comprensivo della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014. Trova applicazione, ratione temporis , il d.m. n. 147/2022. Occorrono alcune premesse di carattere generale: (i) questa Corte ha già avuto modo di enunciare il condivisibile principio secondo cui, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 – 02) ; (ii) poiché il g iudice di rinvio era chiamato a riesaminare il “quantum” della pretesa, e non soltanto a scrutinare profili accessori ed estranei al merito della contesa, non v’è ragione di escludere il compenso, appunto, per la fase istruttoria (si evidenzia, in senso contrario, Cass. n. 34575/2021, che ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali); (iii) il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato(Cass. n. 23599/2023). Nella specie, quindi, il valore della causa è pari a euro 800, che è l’importo totale dell’equo indennizzo liquidato dal giudice di rinvio, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, lo scaglione di riferimento è quello fino a euro 1.100. Considerando le quattro fasi del giudizio di rinvio, la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di compenso, almeno euro 337 ( euro 71 studio, euro 71 introduzione , euro 90 istruttoria/trattazione, euro 105 decisionale) , somma che, comunque, il Collegio reputa corretto liquidare e che, operato l’incremento del 30%, raggiunge l’ammontare di euro 438 , 1 0 , oltre spese generali, Iva e Cpa; 5. il secondo motivo è fondato; per la giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa. È interessante sottolineare che, nella fattispecie concreta sottesa a questa massima, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa officiata anch’essa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui uno solo dichiaratosi antistatario, in presenza di una dichiarazione specifica di uno di essi di rinuncia alla distrazione delle spese in favore dell’altro, aveva distratto le stesse per la metà in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta ( Sez. 2, Ordinanza n. 34202 del 23/12/2024 , in connessione con Cass. nn. 8436/2019 e 33217/2022). Nella specie, la Corte di Napoli non si è attenuta a questo principio di diritto in quanto ha distratto in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] soltanto la metà delle spese del procedimento monitorio, del precedente di cassazione e del giudizio di rinvio dell’intero collegio difensivo, disattendendo le dichiarazioni (trascritte nel motivo di ricorso), rese negli atti dalla ricorrente e dai due difensori di distrarre interamente le spese (compensi ed esborsi) in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva anticipato interamente le spese e non aveva riscosso i compensi; 6. il terzo motivo, inammissibile – per la ragione sopra indicata (vedi punto I) - nella parte attinente all’impugnazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il resto è fondato. Dagli atti trascritti nell’autosufficiente motivo d’impugnazione risulta che era stata richiesta la distrazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, con rinuncia alla distrazione di esse da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Incorrendo nell’error in procedendorappresentato dalla mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Corte territoriale ha disposto la distrazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ne aveva fatto richiesta, e ha omesso di pronunciare, (per quanto detto in precedenza, accogliendola) sulla richiesta di distrazione delle spese fatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 7. in conclusione, in accoglimento dei tre motivi di ricorso, nei limiti sopra indicati, il decreto impugnato deve essere cassatoe, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito siccome in dispositivo. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate nella complessiva misura di euro 494 , tenuto conto del valore, della qualità della causae delle attività svolte , e applicato il richiesto aumento del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato negli stessi terminie, decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni del medesimo decreto, liquida per il giudizio di rinvio, oltre agli esborsi nella misura di euro 28, il compenso di euro 438 , 10 , oltre spese generali, I va e Cpa , che pone a carico del ministero della giustizia; dispone la distrazione delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosi intestatario ; dispone la distrazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Condanna il ministero della giustizia al pagamento de lle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 494 , a titolo di compenso, più euro100 per esb