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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04822/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7661/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Andrea, rappresentatoe difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Resistente – Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n.

RG 51533/2023 depositata il 19/10/2023.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025.

Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 25804 /2023, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, cassò con rinvio il decreto in materia di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, il 4 febbraio 2022, che, in accoglimento [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, condannava il ministero della giustizia a corrispondere all’opponente l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio per equa riparazione, nella complessiva misura di euro 1.600,00, oltre accessori;

2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “ accoglie l’opposizione e, per l’effetto: a) revoca il decreto n. 264/2022; b) condanna il Ministero della Giustizia a pagare a D’[OSCURATO:PERSONA] € 2.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D’[OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, liquidate: a) per la fase monitoria in € 28,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; b) per il giudizio di opposizione in € 28,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; c) per il giudizio di legittimità in € 37,00 per esborsi ed € 950,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; c) per il giudizio di rinvio in € 38,00 per esborsi e in € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa. da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario”;

3. avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA]Andreaha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria.

Il ministero della giustizia resiste con atto di costituzione.

Considerato che:

1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione e, in particolare, alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Il ricorrente denuncia gli errori di diritto commessi dal giudice di rinvio che, con riferimento al giudizio di opposizione, in luogo di euro 1.300, avrebbe dovuto liquidare almeno 2.186,25, ossia una somma pari alla media tra valori medi (euro 2.915) e valori minimi (euro 1.457,50), computando anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione, senz’altro dovuto, con l’aggiunta del 30%, ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, per un totale di euro 2.842,13;

2. secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

2.1. Il ricorrente denuncia gli errori di diritto commessi dal giudice di rinvio che, con riferimento al giudizio di rinvio, in luogo di euro 1.300 (oltre alle maggiorazioni di legge), avrebbe dovuto liquidare almeno euro 2.186,25, ossia una somma pari alla media tra valori medi (euro 2.915) e valori minimi (euro 1457,50), computando anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione, senz’altro dovuto, con l’aggiunta del 30%, ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, per un totale di euro 2.842,13;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione argomentativa, sono fondati nei limiti appresso indicati. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (vedi Cass.nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025, 8526/2025).

Nella specie, la Corte di Roma, come sopra evidenziato , ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 1.300,00 per il giudizio di opposizione e la somma di euro 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo, per ciascun giudizio, la fase istruttoria/trattazione perché non svolta.

Tale importo risulta comprensivo della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014.

Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022.

Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il condivisibile principio secondo cui, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 –02).

Inoltre, poiché la Corte di Roma, sia in sede di opposizione, sia in sede di rinvio, era chiamat a a d esaminare (o, meglio, nel giudizio di rinvio, a riesaminare) il “quantum” della pretesa, e non soltanto a scrutinare profili accessori ed estranei al merito della contesa, non v’è ragione di escludere il compenso, appunto, per la fase istruttoria (si evidenzia, in senso contrario, Cass. n. 34575/2021, che ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali).

Il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato(Cass. n. 23599/2023).

Alla luce di queste considerazioni riguardanti ciascuna delle fasi collegiali del giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio , considerato anche che, in ragione della semplicità e serialità delle questioni affrontate, la Corte territoriale , in sostanza, ha inteso attestarsi sul minimo di tabella, la liquidazione delle spese, per entrambi i giudizi in esame, avrebbe dovuto essere pari a euro 1.45 8 (euro 268 studio, euro 268 introduzione , euro 496 istruttoria/trattazione, euro 42 6 decisionale) , quale importo che, comunque, questa Corte reputa corretto liquidare e che, operato l’incremento del 30%,ammonta a euro1.895,40, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito nei termini indicati in dispositivo.

Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore , della qualità della causa e delle attività svolte, con il richiesto aumento del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dell’avvocatoMichele Liguori, dichiaratosi anticipatario.

Non sussistono i presupposti per la condanna della PA al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., sollecitata dal ricorrente in memoria.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato negli stessi terminie, decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni del medesimo decreto , liquida , per il giudizio di opposizione, oltre alle spese vive nella misura di euro 28, euro 1.895,40, a titolo di compenso, oltre al 15% per spese generali, all’Iva e al Cpa, che pone a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; per il giudizio di rinvio, oltre alle spese vive nella misura di euro 38, euro 1.895,40, a titolo di compenso, oltre al 15% per spese generali, all’Iva e al Cpa, che pone a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Condanna il ministero della giustizia al pagamento de lle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.346,00, a titolo di compenso, più euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7661/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Andrea, rappresentatoe difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Resistente – Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. RG 51533/2023 depositata il 19/10/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. Rilevato che: 1. Questa Corte, con ordinanza n. 25804 /2023, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, cassò con rinvio il decreto in materia di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, il 4 febbraio 2022, che, in accoglimento [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, condannava il ministero della giustizia a corrispondere all’opponente l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio per equa riparazione, nella complessiva misura di euro 1.600,00, oltre accessori; 2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “ accoglie l’opposizione e, per l’effetto: a) revoca il decreto n. 264/2022; b) condanna il Ministero della Giustizia a pagare a D’[OSCURATO:PERSONA] € 2.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D’[OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, liquidate: a) per la fase monitoria in € 28,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; b) per il giudizio di opposizione in € 28,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; c) per il giudizio di legittimità in € 37,00 per esborsi ed € 950,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; c) per il giudizio di rinvio in € 38,00 per esborsi e in € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa. da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario”; 3. avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA]Andreaha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria. Il ministero della giustizia resiste con atto di costituzione. Considerato che: 1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione e, in particolare, alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Il ricorrente denuncia gli errori di diritto commessi dal giudice di rinvio che, con riferimento al giudizio di opposizione, in luogo di euro 1.300, avrebbe dovuto liquidare almeno 2.186,25, ossia una somma pari alla media tra valori medi (euro 2.915) e valori minimi (euro 1.457,50), computando anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione, senz’altro dovuto, con l’aggiunta del 30%, ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, per un totale di euro 2.842,13; 2. secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 2.1. Il ricorrente denuncia gli errori di diritto commessi dal giudice di rinvio che, con riferimento al giudizio di rinvio, in luogo di euro 1.300 (oltre alle maggiorazioni di legge), avrebbe dovuto liquidare almeno euro 2.186,25, ossia una somma pari alla media tra valori medi (euro 2.915) e valori minimi (euro 1457,50), computando anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione, senz’altro dovuto, con l’aggiunta del 30%, ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, per un totale di euro 2.842,13; 3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione argomentativa, sono fondati nei limiti appresso indicati. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella (vedi Cass.nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025, 8526/2025). Nella specie, la Corte di Roma, come sopra evidenziato , ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 1.300,00 per il giudizio di opposizione e la somma di euro 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo, per ciascun giudizio, la fase istruttoria/trattazione perché non svolta. Tale importo risulta comprensivo della richiesta maggiorazione del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014. Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il condivisibile principio secondo cui, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 –02). Inoltre, poiché la Corte di Roma, sia in sede di opposizione, sia in sede di rinvio, era chiamat a a d esaminare (o, meglio, nel giudizio di rinvio, a riesaminare) il “quantum” della pretesa, e non soltanto a scrutinare profili accessori ed estranei al merito della contesa, non v’è ragione di escludere il compenso, appunto, per la fase istruttoria (si evidenzia, in senso contrario, Cass. n. 34575/2021, che ha negato il diritto a un tal compenso in un caso in cui il giudice del rinvio era chiamato solo al ricomputo delle spese processuali). Il valore della causa va determinato, seguendo il consolidato orientamento sezionale, nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato(Cass. n. 23599/2023). Alla luce di queste considerazioni riguardanti ciascuna delle fasi collegiali del giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio , considerato anche che, in ragione della semplicità e serialità delle questioni affrontate, la Corte territoriale , in sostanza, ha inteso attestarsi sul minimo di tabella, la liquidazione delle spese, per entrambi i giudizi in esame, avrebbe dovuto essere pari a euro 1.45 8 (euro 268 studio, euro 268 introduzione , euro 496 istruttoria/trattazione, euro 42 6 decisionale) , quale importo che, comunque, questa Corte reputa corretto liquidare e che, operato l’incremento del 30%,ammonta a euro1.895,40, oltre spese generali, Iva e Cpa. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa viene decisa nel merito nei termini indicati in dispositivo. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore , della qualità della causa e delle attività svolte, con il richiesto aumento del 30%, ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dell’avvocatoMichele Liguori, dichiaratosi anticipatario. Non sussistono i presupposti per la condanna della PA al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., sollecitata dal ricorrente in memoria. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato negli stessi terminie, decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni del medesimo decreto , liquida , per il giudizio di opposizione, oltre alle spese vive nella misura di euro 28, euro 1.895,40, a titolo di compenso, oltre al 15% per spese generali, all’Iva e al Cpa, che pone a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; per il giudizio di rinvio, oltre alle spese vive nella misura di euro 38, euro 1.895,40, a titolo di compenso, oltre al 15% per spese generali, all’Iva e al Cpa, che pone a carico del ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Condanna il ministero della giustizia al pagamento de lle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.346,00, a titolo di compenso, più euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]
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