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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30600/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 10702/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A59 H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E42 H501R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E42 H501D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52H24 H501K), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 48P64 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S41 H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R20 H588I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T43 Z326Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H45H501W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56 A 52 H501V), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57C50 L182Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T62 D810N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51H15 H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D55 B691Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M10 C203U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.. [OSCURATO:PERSONA] 64L62 H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L62 H501Y), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in ROMA, v.

U. [OSCURATO:PERSONA], n. 101; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 547/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti di cui in epigrafe proponevano ricorso, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, dinanzi alla Corte di appello di Roma nel febbraio 2012, poi riassunto avanti alla Corte di appello di Perugia nel giugno 2015, a seguito di declaratoria di incompetenza del primo giudice adito, chiedendo il riconoscimento dell’equo indennizzo in ordine alla durata irragionevole di un procedimento, anch’esso per equa riparazione, dagli stessi instaurato presso la Corte di appello di Roma nel mese di novembre 2006 e che si era protratto per oltre 4 anni (fino al mese settembre 2011), per due gradi di giudizio.

La Corte perugina, con decreto depositato il 25 ottobre 2018, accoglieva il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma – a titolo di equo indennizzo –di euro 1.417,00, per ciascuno di essi, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese giudiziali così liquidate: euro 405,00 per compenso professionale, oltre iva, contributo forfettario ed altri accessori di legge; euro 8,00 per spese vive, disponendone la distrazione a vantaggio del difensore antistatario.

Gli stessi ricorrenti impugnavano per cassazione tale decreto, censurandolo per violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché contestando la misura dei compensi liquidati in relazione al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 37/2018, deducendo, in particolare, l’inosservanza dei relativi “minimi tariffari”, con riferimento alla quantificazione delle spese giudiziali del grado di merito.

Questa Corte, con ordinanza n. 30056/2019, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Quest’ultima Corte, provvedendo in sede di rinvio, con decreto n. cronol. 547/2020 (depositato il 15 ottobre 2020), rideterminava le spese di lite, distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., poste a carico del Ministero della Giustizia, nei seguenti termini: - euro 8,00 per spese ed euro 915,00 per compete nze professionali, oltre contributo forfettario, iva e cpa, per il grado originario di merito; - euro 27,00 per spese ed euro 900,00 per competenze professionali, oltre ai citati accessori di legge, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione; - euro 27,00 per spese ed euro 915,00 per competenze professionali, oltre agli indicati accessori di legge per il giudizio di rinvio.

2. Avverso quest’ultimo decreto adottato in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i soggetti indicati come ricorrenti in intestazione, resistiti con controricorso dal Ministero della Giustizia.

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

3. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., oltre che dei criteri di liquidazione dei compensi, così come previsto dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M. n. 37/2018, deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento nella parte in cui, nel procedimento di equa riparazione svoltosi ed articolatosi in più gradi, il giudice di rinvio (considerate tutte le fasi di cui al citato D.M. n. 55/2014, compresa quella istruttoria), una volta disposte le rispettive riduzioni ai “minimi tariffari”, non avrebbe potuto operare alcuna altra decurtazione sulla somma così determinata e, quindi, riducendola ulteriormente del 25%, per effetto dell’illegittima esclusione della voce spettante per la fase istruttoria.

4. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio dell’apparente motivazione, avuto riguardo all’espressione della mera affermazione (priva di alcun supporto argomentativo) che, nella fattispecie, non si sarebbe potuta applicare la maggiorazione per il numero delle parti, trattandosi di posizioni del tutto sovrapponibili non richiedenti alcun impegno defensionale.

5. Rileva il collegio che la prima censura è infondata e deve, pertanto, esser respinta.

Il collegio è consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 38477/2021), secondo cui, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini dellaliquidazione delle spese processuali, al difensore compete anche il compenso per lafase istruttoria.

Tuttavia, l’applicazione di questo principio non deve essere intesa in modo assoluto, nel senso che – diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti – il riconoscimento del distinto compenso per la fase istruttoria (il quale incide, quindi, sulla determinazione del totale dei compensi professionali forensi dovuti) non è automatico, ma spetta “di regola” per i gradi di merito e, dunque, non costituisce una voce da liquidare obbligatoriamente.

Il che implica che compete al giudice di merito stabilire se effettivamente la relativa attività sia stata svolta ai fini del riconoscimento del compenso anche per detta voce.

E, nel caso di specie, la Corte di appello di Perugia, con l’impugnato decreto, ha compiuto una valutazione di merito (insindacabile nella presente sede di legittimità), prendendo in esame la complessiva attività professionale esercitata dalla difesa degli odierni ricorrenti nel suo complesso, sulla base della quale ha rilevato, in base ad un accertamento compiuto in concreto, che alcuna fase istruttoria era stata effettivamente svolta, in tal senso applicando legittimamente la previsione di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), ultimo inciso, il quale stabilisce che la “fase (istruttoria) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.

Da ciò deriva l’esclusione di ogni automatismo nel riconoscimento del compenso per tale fase, il cui compimento, quindi, deve essere accertato in concreto.

Nel caso di specie, la Corte umbra, come detto, ha verificato che – in relazione all’attività svolta, tenuto conto anche del tipo di procedimento –una fase istruttoria non era stata effettivamente celebrata.

È, inoltre, incontestabile che il compenso riferibile a tale voce non spetta, di per sé, con riguardo al giudizio di rinvio, poiché in esso non si procede ad alcuna effettiva trattazione quando – come nel caso di specie – il giudice di detto giudizio, fermo tutto il resto, si è pronunciato – per effetto della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione – esclusivamente sul ricomputo delle spese dei vari gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 34575/2021).

Per tutte queste ragioni il primo motivo non merita accoglimento.

6. Non è fondato nemmeno il secondo ed ultimo motivo, dal momento che – diversamente da quanto denunciato - la Corte di rinvio non ha adottato affatto una motivazione apparente sull’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale.

Anche questo aumento non può considerarsi automaticamente spettante, dal momento che non è previsto un riconoscimento in termini di obbligatorietà.

Pertanto, nella fattispecie, la doglianza non coglie nel segno, poiché – con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede – la Corte di rinvio ha accertato che, malgrado il patrocinio di più parti, le posizioni processuali delle parti (oggi ricorrenti) erano sovrapponibili e non avevano richiesto un particolare impegno defensionale, così escludendo la spettanza della maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 (in tal senso esplicando una motivazione certamente sufficiente), che prevede – come già puntualizzato - il riconoscimento “di regola” della stessa, ma non l’obbligatorietà del medesimo.

7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, non v’è luogo al relativo raddoppio a i sensi dell’art. 13, commi 1 - bis e quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10702/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A59 H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E42 H501R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E42 H501D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52H24 H501K), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 48P64 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S41 H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R20 H588I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T43 Z326Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H45H501W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56 A 52 H501V), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57C50 L182Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T62 D810N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51H15 H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D55 B691Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M10 C203U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.. [OSCURATO:PERSONA] 64L62 H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L62 H501Y), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in ROMA, v. U. [OSCURATO:PERSONA], n. 101; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 547/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti di cui in epigrafe proponevano ricorso, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, dinanzi alla Corte di appello di Roma nel febbraio 2012, poi riassunto avanti alla Corte di appello di Perugia nel giugno 2015, a seguito di declaratoria di incompetenza del primo giudice adito, chiedendo il riconoscimento dell’equo indennizzo in ordine alla durata irragionevole di un procedimento, anch’esso per equa riparazione, dagli stessi instaurato presso la Corte di appello di Roma nel mese di novembre 2006 e che si era protratto per oltre 4 anni (fino al mese settembre 2011), per due gradi di giudizio. La Corte perugina, con decreto depositato il 25 ottobre 2018, accoglieva il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma – a titolo di equo indennizzo –di euro 1.417,00, per ciascuno di essi, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese giudiziali così liquidate: euro 405,00 per compenso professionale, oltre iva, contributo forfettario ed altri accessori di legge; euro 8,00 per spese vive, disponendone la distrazione a vantaggio del difensore antistatario. Gli stessi ricorrenti impugnavano per cassazione tale decreto, censurandolo per violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché contestando la misura dei compensi liquidati in relazione al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 37/2018, deducendo, in particolare, l’inosservanza dei relativi “minimi tariffari”, con riferimento alla quantificazione delle spese giudiziali del grado di merito. Questa Corte, con ordinanza n. 30056/2019, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione. Quest’ultima Corte, provvedendo in sede di rinvio, con decreto n. cronol. 547/2020 (depositato il 15 ottobre 2020), rideterminava le spese di lite, distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., poste a carico del Ministero della Giustizia, nei seguenti termini: - euro 8,00 per spese ed euro 915,00 per compete nze professionali, oltre contributo forfettario, iva e cpa, per il grado originario di merito; - euro 27,00 per spese ed euro 900,00 per competenze professionali, oltre ai citati accessori di legge, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione; - euro 27,00 per spese ed euro 915,00 per competenze professionali, oltre agli indicati accessori di legge per il giudizio di rinvio. 2. Avverso quest’ultimo decreto adottato in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i soggetti indicati come ricorrenti in intestazione, resistiti con controricorso dal Ministero della Giustizia. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. 3. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., oltre che dei criteri di liquidazione dei compensi, così come previsto dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M. n. 37/2018, deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento nella parte in cui, nel procedimento di equa riparazione svoltosi ed articolatosi in più gradi, il giudice di rinvio (considerate tutte le fasi di cui al citato D.M. n. 55/2014, compresa quella istruttoria), una volta disposte le rispettive riduzioni ai “minimi tariffari”, non avrebbe potuto operare alcuna altra decurtazione sulla somma così determinata e, quindi, riducendola ulteriormente del 25%, per effetto dell’illegittima esclusione della voce spettante per la fase istruttoria. 4. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio dell’apparente motivazione, avuto riguardo all’espressione della mera affermazione (priva di alcun supporto argomentativo) che, nella fattispecie, non si sarebbe potuta applicare la maggiorazione per il numero delle parti, trattandosi di posizioni del tutto sovrapponibili non richiedenti alcun impegno defensionale. 5. Rileva il collegio che la prima censura è infondata e deve, pertanto, esser respinta. Il collegio è consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 38477/2021), secondo cui, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini dellaliquidazione delle spese processuali, al difensore compete anche il compenso per lafase istruttoria. Tuttavia, l’applicazione di questo principio non deve essere intesa in modo assoluto, nel senso che – diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti – il riconoscimento del distinto compenso per la fase istruttoria (il quale incide, quindi, sulla determinazione del totale dei compensi professionali forensi dovuti) non è automatico, ma spetta “di regola” per i gradi di merito e, dunque, non costituisce una voce da liquidare obbligatoriamente. Il che implica che compete al giudice di merito stabilire se effettivamente la relativa attività sia stata svolta ai fini del riconoscimento del compenso anche per detta voce. E, nel caso di specie, la Corte di appello di Perugia, con l’impugnato decreto, ha compiuto una valutazione di merito (insindacabile nella presente sede di legittimità), prendendo in esame la complessiva attività professionale esercitata dalla difesa degli odierni ricorrenti nel suo complesso, sulla base della quale ha rilevato, in base ad un accertamento compiuto in concreto, che alcuna fase istruttoria era stata effettivamente svolta, in tal senso applicando legittimamente la previsione di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), ultimo inciso, il quale stabilisce che la “fase (istruttoria) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Da ciò deriva l’esclusione di ogni automatismo nel riconoscimento del compenso per tale fase, il cui compimento, quindi, deve essere accertato in concreto. Nel caso di specie, la Corte umbra, come detto, ha verificato che – in relazione all’attività svolta, tenuto conto anche del tipo di procedimento –una fase istruttoria non era stata effettivamente celebrata. È, inoltre, incontestabile che il compenso riferibile a tale voce non spetta, di per sé, con riguardo al giudizio di rinvio, poiché in esso non si procede ad alcuna effettiva trattazione quando – come nel caso di specie – il giudice di detto giudizio, fermo tutto il resto, si è pronunciato – per effetto della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione – esclusivamente sul ricomputo delle spese dei vari gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 34575/2021). Per tutte queste ragioni il primo motivo non merita accoglimento. 6. Non è fondato nemmeno il secondo ed ultimo motivo, dal momento che – diversamente da quanto denunciato - la Corte di rinvio non ha adottato affatto una motivazione apparente sull’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale. Anche questo aumento non può considerarsi automaticamente spettante, dal momento che non è previsto un riconoscimento in termini di obbligatorietà. Pertanto, nella fattispecie, la doglianza non coglie nel segno, poiché – con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede – la Corte di rinvio ha accertato che, malgrado il patrocinio di più parti, le posizioni processuali delle parti (oggi ricorrenti) erano sovrapponibili e non avevano richiesto un particolare impegno defensionale, così escludendo la spettanza della maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 (in tal senso esplicando una motivazione certamente sufficiente), che prevede – come già puntualizzato - il riconoscimento “di regola” della stessa, ma non l’obbligatorietà del medesimo. 7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo. Trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, non v’è luogo al relativo raddoppio a i sensi dell’art. 13, commi 1 - bis e quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi
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