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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09128/2026

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procura specialeallegata al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 4287/2023 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Amicoavverso la pronuncia n. 10665/2020 della Commissione tributariaprovinciale di Roma, con cui era stato respinto il ricorso nei confronti diRoma [OSCURATO:SOCIETA]. avverso invito al pagamento TARI 2018.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale SalvatoreD’Amico propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Con successiva ordinanza, resa all'udienza dell’11 luglio 2025, è statodisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] notifica del ricorso per cassazione e detto adempimento è statotempestivamente eseguito dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate.CONSIDERATO CHE1.1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazionedi legge in relazione agli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 1 - 11, d.m. 55/2014 eaggiornamento tabelle d.m. n. 147 del 13/08/2022» per avere la Corte digiustizia tributaria di secondo grado liquidato le spese del primo e delsecondo grado quantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M.55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo.1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

La questione in esame discende dalla riformulazione - operatadall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per leliquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane aseguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - dell’art. 4, comma 1, del d.m.10 marzo 2014, n. 55.1.4.

Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudicedovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola,fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttorial'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola finoal 70 per cento».1.5.

Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato chel’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto alcontrollo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti inforza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c.,il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consoneal decoro della professione (ex plurimis cfr. Cass. n. 28325 del 2022).1.6.

Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a)del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4,comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti inogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle«riduzioni massime» in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n.37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).1.7.

Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, incombinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essereinterpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, nonconsenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importoinferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato daun'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimentodisciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi ilgiudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quellominimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercatointerno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spettacomunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce dellesue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettiviNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessarioper garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».1.8.

Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF maadottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato epertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlatiall’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazionedei compensi professionali.1.9.

Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle speseprocessuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4,comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione,diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.1.10.

Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado (pari ad Euro 100,00 per il primo gradoe ad Euro 400,00 per il grado di appello) risulta in contrasto con taliprincipi, in quanto lesiva dei minimi tariffari tenuto conto del valore dellacontroversia e dei valori medi ad essa applicabili, secondo quanto di seguitoillustrato.1.11.

Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi che ilCollegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia conil principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari diavvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, qualedesumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema ditariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum,ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizioovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n.18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011).1.12.

Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, allasomma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata,ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, perl’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, seNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed allamaggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primogrado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una sommamaggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022).1.13.

È opportuno, inoltre, evidenziare che in materia di spese digiustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzioneprobatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (cfr. Cass. n.34575/2021).1.14.

Ciò posto, il valore della causa, da commisurare all'importodell’invito al pagamento impugnato, era pari ad Euro 155,14.1.15.

In relazione al valore indicato, l'importo minimo, liquidabile inbase ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio,introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale, era pari ad Euro 278,00,risultando dunque superiore all’importo liquidato per il primo grado.1.16.

Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo deiparametri tabellari, la doglianza del ricorrente è quindi fondata.1.17.

L’accoglimento in parte qua del motivo di ricorso determinal’assorbimento della censura relativa alla liquidazione delle spese delgravame atteso che la cassazione anche di un solo capo di una sentenzad'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali,dovendo essere integralmente rinnovata la regolamentazione successivadelle spese del processo.2.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso neilimiti dianzi indicati e la cassazione della sentenza impugnata.3.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con liquidazione delle spese per ciascungrado del giudizio di merito come segue, applicandosi, in relazione al valoredella controversia del primo grado, i parametri per quattro fasi (fase distudio, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale),con liquidazione, come da notula, dell’importo pari ad Euro 525,00 oltreaccessori, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari; per il grado diappello, in relazione al valore della controversia il compenso va quindiNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026fissato, come da notula, in Euro 568,00, oltre accessori, se dovuti, dadistrarsi in favore dei difensori anticipatari.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo, sempre con distrazione in favore deidifensori del ricorrente per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna le partiintimate, in solido, al pagamento delle spese del primo e del secondo gradodel giudizio di merito, liquidate come da motivazione, con distrazione infavore dei difensori del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone;condanna altresì le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del15% su detti compensi, ed accessori, se dovuti, con distrazione in favoredei difensori del ricorrente, antistatari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura specialeallegata al ricorso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 4287/2023 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Amicoavverso la pronuncia n. 10665/2020 della Commissione tributariaprovinciale di Roma, con cui era stato respinto il ricorso nei confronti diRoma [OSCURATO:SOCIETA]. avverso invito al pagamento TARI 2018.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale SalvatoreD’Amico propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Con successiva ordinanza, resa all'udienza dell’11 luglio 2025, è statodisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] notifica del ricorso per cassazione e detto adempimento è statotempestivamente eseguito dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate.CONSIDERATO CHE1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazionedi legge in relazione agli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 1 - 11, d.m. 55/2014 eaggiornamento tabelle d.m. n. 147 del 13/08/2022» per avere la Corte digiustizia tributaria di secondo grado liquidato le spese del primo e delsecondo grado quantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M.55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo.1.2. La doglianza è fondata.1.3. La questione in esame discende dalla riformulazione - operatadall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per leliquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane aseguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - dell’art. 4, comma 1, del d.m.10 marzo 2014, n. 55.1.4. Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudicedovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola,fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttorial'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola finoal 70 per cento».1.5. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato chel’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto alcontrollo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti inforza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c.,il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consoneal decoro della professione (ex plurimis cfr. Cass. n. 28325 del 2022).1.6. Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a)del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4,comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti inogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle«riduzioni massime» in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n.37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).1.7. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, incombinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essereinterpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, nonconsenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importoinferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato daun'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimentodisciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi ilgiudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quellominimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercatointerno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spettacomunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce dellesue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettiviNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessarioper garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF maadottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato epertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlatiall’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazionedei compensi professionali.1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle speseprocessuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4,comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione,diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.1.10. Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado (pari ad Euro 100,00 per il primo gradoe ad Euro 400,00 per il grado di appello) risulta in contrasto con taliprincipi, in quanto lesiva dei minimi tariffari tenuto conto del valore dellacontroversia e dei valori medi ad essa applicabili, secondo quanto di seguitoillustrato.1.11. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi che ilCollegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia conil principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari diavvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, qualedesumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema ditariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum,ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizioovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n.18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011).1.12. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, allasomma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata,ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, perl’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, seNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed allamaggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primogrado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una sommamaggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022).1.13. È opportuno, inoltre, evidenziare che in materia di spese digiustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzioneprobatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (cfr. Cass. n.34575/2021).1.14. Ciò posto, il valore della causa, da commisurare all'importodell’invito al pagamento impugnato, era pari ad Euro 155,14.1.15. In relazione al valore indicato, l'importo minimo, liquidabile inbase ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio,introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale, era pari ad Euro 278,00,risultando dunque superiore all’importo liquidato per il primo grado.1.16. Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo deiparametri tabellari, la doglianza del ricorrente è quindi fondata.1.17. L’accoglimento in parte qua del motivo di ricorso determinal’assorbimento della censura relativa alla liquidazione delle spese delgravame atteso che la cassazione anche di un solo capo di una sentenzad'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali,dovendo essere integralmente rinnovata la regolamentazione successivadelle spese del processo.2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso neilimiti dianzi indicati e la cassazione della sentenza impugnata.3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con liquidazione delle spese per ciascungrado del giudizio di merito come segue, applicandosi, in relazione al valoredella controversia del primo grado, i parametri per quattro fasi (fase distudio, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale),con liquidazione, come da notula, dell’importo pari ad Euro 525,00 oltreaccessori, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari; per il grado diappello, in relazione al valore della controversia il compenso va quindiNumero registro generale 3844/2024Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 9128/2026Data pubblicazione 11/04/2026fissato, come da notula, in Euro 568,00, oltre accessori, se dovuti, dadistrarsi in favore dei difensori anticipatari.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo, sempre con distrazione in favore deidifensori del ricorrente per dichiarato anticipo fattone. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna le partiintimate, in solido, al pagamento delle spese del primo e del secondo gradodel giudizio di merito, liquidate come da motivazione, con distrazione infavore dei difensori del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone;condanna altresì le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del15% su detti compensi, ed accessori, se dovuti, con distrazione in favoredei difensori del ricorrente, antistatari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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