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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13993/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pastorelli,Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 71/2024 depositato il05/04/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] , il quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l’enunciazionedel principio di diritto di cui alla requisitoria scritta e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Graziano , in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, eRenato Pastorelli per il controricorrente.1 Con decreto del 18/10/2023 il [OSCURATO:PERSONA] della procedura diliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in sostituzione delcomitato dei creditori ( art. 140, comma 4 CCII), richiamati gli artt. 142,comma 3, CCII e 213, comma 2, CCII, autorizzava il curatore alla nonacquisizione all’attivo fallimentare del materiale, appartenente alla Resinessrl, inventariato dal curatore in quanto presente all’interno dell’immobile,di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], che era stato sito operativo eproduttivo della società stessa, stante la ritenuta “manifesta nonconvenienza”.Si trattava di composti qualificati come rifiuti con perizia resa in sede diincidente probatorio nell’ambito di un procedimento penale pendente dal2019 dinanzi al Tribunale di Venezia.2 Avverso detto provvedimento [OSCURATO:SOCIETA], creditrice ammessa al passivodella procedura di liquidazione, proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 124CCII, che il Tribunale di Treviso rigettava con l’impugnato decreto.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20262.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che ilpotere di derelizione era stato esercitato correttamente e legittimamente,non incontrando limiti inerenti alla natura dei beni interessati, in quantoper l’esercizio dello stesso l’art. 213 c.2 CCII stabilisce quale unicopresupposto la manifesta non convenienza dell’attività liquidatoria e nelcaso di specie la relazione dello stimatore, ex art 195, comma 2 , CCII,aveva evidenziato che, a fronte di un valore di realizzo di € 52.900 insede di liquidazione, il costo di smaltimento delle giacenze di magazzinoammontava ad € 280.000, cui doveva aggiungersi il costo di bonifica delsito ove erano stati collocati i beni inventariati.2.2 Soggiungeva che l’invocata correlazione tra detenzione (conseguentealla redazione dell’inventario) e obbligo di smaltimento dei rifiuti nonpoteva comportare la disapplicazione dell’istituto della derelizione, inconsiderazione delle caratteristiche dei beni interessati.

E ciò in quantol’art. 213, comma 2, CCII, non contempla eccezioni del genere e il criteriocui si deve attenere il curatore nell’esercizio della sua autonomia è quellodella manifesta non convenienza dell’attività liquidativa.2.3 Evidenziava che l’effetto della derelizione del bene, tanto in caso dimancata acquisizione, quanto nell’ipotesi di rinuncia alla liquidazione dibeni già inventariati e acquisiti all’attivo, è sempre il medesimo: i benivengono rimessi nella disponibilità del debitore e i creditori, in deroga alprincipio del concorso sostanziale, possono esercitare autonomamenteazioni esecutive o cautelari sugli stessi.3 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base diun unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (diseguito per comodità espositiva “[OSCURATO:PERSONA]”) ha svolto difese.Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.

Entrambe le partihanno depositato memoria ex art 380bis1.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20261 Il motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 117, comma 1, Cost., 191, par. 2 TFUE, considerando n. 2 e art. 2par. 6 direttiva 35/2004, considerando n. 1, art. 3 par. 6, art. 14 direttiva98/2008, tutti come recepiti dagli artt. 192, comma 3, e 253, commi 3 e 4del D.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 213, comma 2, CCII, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’esclusione della sussistenza diobblighi ambientali gravanti sul curatore della procedura fallimentare.1.1.La società ricorrente (proprietaria dell’immobile sui cui insistono i beni“abbandonati”) sostiene che il Tribunale abbia esonerato il curatore che siavvale del potere di cui all’art. 213 CCII dagli oneri/obblighi ambientaligravanti sullo stesso in aperta violazione ed errata applicazione delprincipio “chi inquina paga’”, con un’interpretazione (ritenuta incentratasull’impossibilità di “elidere” l’istituto della derelizione di cui all’art. 213,comma 2 CC.II.) che sarebbe «esclusivamente settoriale» e non terrebbeconto «di una necessaria visione d’insieme della normativa dettata dalnuovo codice della crisi, anche alla luce della normativa ambientale,imposta dalla qualità di rifiuti e comunque dalla primazia delle normesovranazionali dettate in materia»; con lesione dei diritti del “proprietarioincolpevole” e delle prerogative della collettività.1.2 Afferma che, allorquando la procedura di liquidazione giudiziale, abbiainventariato i beni, aventi natura di rifiuti, gli oneri di ripristino e dismaltimento degli stessi debbano inevitabilmente ricadere sulla curatela,con sopportazione dei relativi costi da parte della massa dei creditoridell’impresa; e ciò in quanto i creditori, alla tutela degli interessi dei qualiè finalizzata la disposizione di cui all’art. 213, comma 2, CCII, avrebberocomunque, «… per così dire - in compensazione» un “contrappeso”laddove essi «beneficiano della ripartizione degli eventuali utili derivantidalla liquidazione » (oltre al fatto che, in ogni caso, il costo “ambientale”Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026sostenuto dalla Curatela sarebbe «equamente ripartito tra loro […] attesoche la massa si riduce per tutti»).1.3 Evidenzia che nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ambiente equella di tutela del ceto creditorio sarebbe dunque la prima a prevalere, inogni caso, rilevandosi, segnatamente, che «sul piano dei rapporti tra fontie dell’inevitabile primazia delle norme sovranazionali, solo la normativaambientale è di derivazione comunitaria»; e che altrimenti il principio “chiinquina paga” “diverrebbe una ‘scatola vuota’, incapace di garantire latutela che, invece, il legislatore interno, alla luce degli obblighisovranazionali, deve assicurare.

La decisione del Tribunale, inoltre,farebbe ricadere l’onere dello smaltimento sulla collettività osull’incolpevole proprietario del sito (odierno ricorrente) e non sulla massadei creditori del debitore (massa che non avrebbe tutela di pari grado inbase alla preminente normativa comunitaria).2 Il ricorso è inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111, comma7, cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietàe di definitività2.1 È noto che il ricorso straordinario avverso un provvedimento emessoin forma di ordinanza o di decreto presuppone la decisorietà e ladefinitività dei provvedimenti.Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto,assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, decide (conefficacia stabile o di giudicato) su diritti soggettivi nel contraddittorio tra leparti; solo il provvedimento giudiziario che abbia i caratteri delladecisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività — in quantonon altrimenti modificabile — può essere oggetto di ricorso ai sensidell'art. 111 Cost.; se invece il provvedimento al quale il processo èpreordinato non ha carattere decisorio perché non costituisce espressionedel potere-dovere del giudice di decidere controversie tra particontrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio dirittoNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026soggettivo nei confronti dell'altra, allora non ha contenuto sostanziale disentenza e non rileva ai fini della previsione costituzionale ( cfr. Cass.

S.U1914/2016, 27073/2016 e 22048/2023)2.2 Questa Corte, in una vicenda processuale sovrapponibile a quella inesame, in quanto relativa ad un decreto emesso dal Tribunale ex art. 26l.fall. di conferma dell’autorizzazione alla derelizione di un compendioaziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, haaffermato il seguente principio «Il decreto con il quale il tribunale sipronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emessodal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, diautorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più benidell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non èimpugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, inquanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senzaincidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito delladefinitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile dimodificazione, salva l'eventuale maturazione "medio tempore" diincompatibili diritti di terzi» ( cfr. Cass. 17835/2019 vedi anche Cass.5447/2019 e 4346/2020).2.3 Si è quindi in presenza di un provvedimento di indubbia portataordinatoria , in quanto adottato dal giudice delegato in sostituzione delcomitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili,non incidente su diritti soggettivi del “fallito”, visto che semplicementesottrae, come detto, i beni derelitti all’esecuzione concorsuale.2.4 Il decreto, peraltro, non ha nemmeno il carattere della definitivitàperché la scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione (almeno)fino a quando non sia terminata l’azione esecutiva eventualmenteintrapresa dal curatore.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20263 Sul presupposto della particolare rilevanza del thema decidendum chepresenta «interferenza tra regole concorsualistiche (che tendono amassimizzare, ove possibile, il grado di soddisfacimento dei creditoriconcorrenti, elidendo costi non necessari) e principi e normativa, nazionalee unionale, di tutela ambientale, con i conseguenti obblighi di interventoprescritti in riferimento a fatti commessi (più spesso omessi)dall’imprenditore insolvente durante l’esercizio dell’impresa» il PubblicoMinistero ha, nella nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., chiesto dipronunciare il principio di diritto indicato nelle conclusioni dellarequisitoria scritta.3.1 La questione di merito trattata e risolta dal Tribunale di Treviso, sifocalizza esclusivamente sulla sussistenza o meno del potere del curatoredi avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano inrifiuti che secondo la normativa comunitaria devono essere smaltiti.3.2 Conformemente a quanto già stabilito dall’art 104 bis, comma 8,l.fall., l’art 213, comma 2 CCII, che nella versione aggiornata con ilcorrettivo ter contiene un rimando all’art. 142 , comma 3, prevede dueipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore: i) la non acquisizionedei beni al passivo, che impedisce l’effetto dello spossessamento derivantedalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; b) la rinuncia allaliquidazione del bene acquisito all’attivo; in questo caso il bene entra a farparte del patrimonio ma non si procede alla sua liquidazione.3.3 In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni per i quali l’attivitàdi liquidazione non risulta conveniente, risponde all’esigenza di nonappesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti ecostose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficioper i creditori.3.4 Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella pienadisponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di essomediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, inNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026deroga dell’art. 150 CCII ( art. 51 l.fall.), secondo cui dal giorno delladichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva ocautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.3.5 Giova precisare, in punto di fatto, che nel caso di specie risulta che ilcuratore ha provveduto alle operazioni di inventariazione del materialecostituito anche da rifiuti oggetto di sequestro preventivo penale el’immobile all’interno del quale erano custoditi i residui da smaltire non èdi proprietà della società fallita, che lo conduceva in locazione, madell’odierna ricorrente.3.6 Orbene, dal chiaro ed inequivoco tenore della disposizione del codicedella crisi sopra richiamata si evince, conformemente a quanto affermatodal Tribunale veneto, che l’unico parametro cui il curatore e il comitato deicreditori devono attenersi nella scelta di rinunciare alla liquidazione deibeni è quello della manifesta non convenienza.L’antieconomicità della liquidazione (individuabile nelle ipotesi in cui i costidella custodia o della messa in regola o gli oneri necessari per la venditasuperano il valore di realizzo), con conseguente pregiudizio dell’interessedei creditori, costituisce il solo dato valutativo che vale giustificare ladismissione dei beni.3.7 L’istituto della derelictio dei beni mobili, quando questi sono catalogaticome rifiuti ( nel caso di specie presenti in compendio immobiliare diproprietà di società terza – creditrice ammessa al passivo - già condotto inlocazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento), varaccordato con il plesso normativo, nazionale e unionale, che disciplina ilgenerale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti e iconseguenziali obblighi di rimozione , di avvio al recupero o smaltimento edi rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essiimputabile a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio, diderivazione comunitaria, “chi inquina paga” che implica che i costi dellaNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026gestione dei rifiuti siano in ogni caso sostenuti dal produttore iniziale o daldetentore, anche quando sia cessata l’attività di impresa (cfr. direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre2008, artt. 3 e 14).3.8 Al riguardo deve osservarsi che l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio diStato, risolvendo un contrasto sorto tra i giudici amministrativi, ha, con lasentenza n. 3/2021, enunciato il principio secondo il quale ricade sullaCuratela, l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 delD.Lgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, sulpresupposto che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizionedi detentore degli stessi acquisita dalla Curatela al momento delladichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dellastessa, comportano la legittimazione passiva della Curatela stessaall’ordine di rimozione dei rifiuti, ritenendo detta lettura delle disposizionirilevanti del Codice dell’Ambiente conforme al diritto unionale e,segnatamente, ai principi di prevenzione e responsabilità.L’inquinamento integrerebbe una diseconomia esterna prodottadall’attività di impresa; si giustificherebbe, pertanto, che i costi di taleesternalità negativa vadano a gravare sulla massa dei creditori, chebeneficiano degli utili del fallimento e, più in generale, dei positivi effettidell’ufficio della curatela fallimentare; insieme al principio “chi inquinapaga”, anche la «realtà economica sottesa alla relazione che intercorre trail patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore hala responsabilità» indurrebbero a escludere che i costi della bonificaabbiano a gravare sulla collettività incolpevole.3.9 La vicenda trattata dal Consiglio di stato nella sentenza n. 3/2021riguardava una ipotesi di apprensione da parte della curatela dell’immobileall’interno del quale giacevano i rifiuti.

È a tale circostanza l’adunanzaplenaria ha ricollegato il concetto di detenzione dei beni affermando che «Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione èNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare nonin riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casitalvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù delladetenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già diproprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze ditutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria,devono essere smaltiti) ».3.10 Il Consiglio di Stato, sempre nella sua massima articolazionegiurisdizionale, è però recentemente tornato sulla questione, relativa aduna vicenda, simile a quella di cui alla presente causa, che vedeva lacollocazione da parte della società fallita di rifiuti dalla stessa prodottiall’interno di una area di proprietà di terzi e non della società in bonis,affermando il seguente ulteriore principio « Ai sensi dell’art. 192 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principienunciati da questa Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021,n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiutiabbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione delfallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree diproprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massacompiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale cheabbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando ildeposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligocontrattuale di rimozione.

L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlataresponsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti irifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su areeappartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, inforza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalledirettive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui perdeterminare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione,Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economicasvolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano statiabbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito» (cfr.Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] n.1/2026).3.11 Questa Corte naturalmente prende atto della giurisprudenzaamministrativa.Ma osserva che il quadro normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato,che pone la questione dalla legislazione pubblicistica relativa allalegittimazione passiva del curatore e alla conseguente responsabilitàpersonale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento dirimessione in pristino, a salvaguardia dei valori ambientali tutelati dallaCostituzione e dal diritto europeo, non interagisce con la controversiaoggetto del presente ricorso che investe la valutazione della legittimità diun atto endofallimentare di gestione dell’attivo patrimoniale - la rinunciaalla liquidazione di un bene in quanto non conveniente per la massa deicreditori- e, quindi, opera sul distinto e separato piano privatistico.3.12 Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisareche gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connesse detenzionedei rifiuti continuano a gravare sul curatore con la conseguenza che«eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati inbase all'art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, nondismissivi della responsabilità di diritto pubblico » ( cfr.

Consiglio di Stato4383/2021 e 1763/2022).3.12 L’esercizio da parte degli organi fallimentari del potere di rinuncia allaliquidazione dei beni qualificati come rifiuti, che incontra come unico limitela non convenienza della liquidazione e, quindi, l’interesse dei creditori-non intercetta, in sé, la tematica, di natura pubblicistica, dellaresponsabilità del curatore, connessa alla produzione e all’abbandono dirifiuti inventariati e agli obblighi di smaltimento degli stessi previsti dallenorme nazionali e comunitari.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20263.13 La problematica se il curatore, pur a seguito della dismissione deibeni con conseguente ritorno degli stessi nella disponibilità del fallito,conservi o meno il ruolo di “detentore” e/o custode dei rifiuti sempre ecomunque, con i conseguenti obblighi di ripristino ambientale e latraslazione dei costi sul ceto creditorio, troverà appropriata sede didiscussione e trattazione, oltre che nel giudizio davanti all’autoritàgiudiziaria amministrativa, nel caso di impugnazione da parte dellacuratela dell’eventuale ordinanza sindacale, ex art 192 comma 3 dPR152/2006, di rimozione e/o ripristino dell’ente pubblico preposto allatutela ambientale, anche in sede fallimentare, nelle cause di insinuazioneallo stato passivo promosse da un ente pubblico creditore nei confronti delfallimento nel caso di esecuzione in danno di un ordine di rimozione dirifiuti non ottemperato.3.14 Ciò che va ribadito nella presente controversia è che, comecorrettamente evidenziato dal Tribunale, le norme di cui all’art. 213 e 142l.fall, che hanno la finalità di evitare attività inutili ed antieconomiche,inidonee ad apportare utilità ai creditori, non sono suscettibili didisapplicazione quando si è in presenza di beni qualificati come rifiuti.4 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto nell’interesse dellalegge «il potere riconosciuto al curatore dall’art 213, comma 2 codice dellacrisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, èesercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienzadell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano lanatura e le caratteristiche dei beni interessati».Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pastorelli,Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 71/2024 depositato il05/04/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] , il quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l’enunciazionedel principio di diritto di cui alla requisitoria scritta e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Graziano , in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, eRenato Pastorelli per il controricorrente.1 Con decreto del 18/10/2023 il [OSCURATO:PERSONA] della procedura diliquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in sostituzione delcomitato dei creditori ( art. 140, comma 4 CCII), richiamati gli artt. 142,comma 3, CCII e 213, comma 2, CCII, autorizzava il curatore alla nonacquisizione all’attivo fallimentare del materiale, appartenente alla Resinessrl, inventariato dal curatore in quanto presente all’interno dell’immobile,di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], che era stato sito operativo eproduttivo della società stessa, stante la ritenuta “manifesta nonconvenienza”.Si trattava di composti qualificati come rifiuti con perizia resa in sede diincidente probatorio nell’ambito di un procedimento penale pendente dal2019 dinanzi al Tribunale di Venezia.2 Avverso detto provvedimento [OSCURATO:SOCIETA], creditrice ammessa al passivodella procedura di liquidazione, proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 124CCII, che il Tribunale di Treviso rigettava con l’impugnato decreto.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20262.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che ilpotere di derelizione era stato esercitato correttamente e legittimamente,non incontrando limiti inerenti alla natura dei beni interessati, in quantoper l’esercizio dello stesso l’art. 213 c.2 CCII stabilisce quale unicopresupposto la manifesta non convenienza dell’attività liquidatoria e nelcaso di specie la relazione dello stimatore, ex art 195, comma 2 , CCII,aveva evidenziato che, a fronte di un valore di realizzo di € 52.900 insede di liquidazione, il costo di smaltimento delle giacenze di magazzinoammontava ad € 280.000, cui doveva aggiungersi il costo di bonifica delsito ove erano stati collocati i beni inventariati.2.2 Soggiungeva che l’invocata correlazione tra detenzione (conseguentealla redazione dell’inventario) e obbligo di smaltimento dei rifiuti nonpoteva comportare la disapplicazione dell’istituto della derelizione, inconsiderazione delle caratteristiche dei beni interessati. E ciò in quantol’art. 213, comma 2, CCII, non contempla eccezioni del genere e il criteriocui si deve attenere il curatore nell’esercizio della sua autonomia è quellodella manifesta non convenienza dell’attività liquidativa.2.3 Evidenziava che l’effetto della derelizione del bene, tanto in caso dimancata acquisizione, quanto nell’ipotesi di rinuncia alla liquidazione dibeni già inventariati e acquisiti all’attivo, è sempre il medesimo: i benivengono rimessi nella disponibilità del debitore e i creditori, in deroga alprincipio del concorso sostanziale, possono esercitare autonomamenteazioni esecutive o cautelari sugli stessi.3 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base diun unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (diseguito per comodità espositiva “[OSCURATO:PERSONA]”) ha svolto difese.Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le partihanno depositato memoria ex art 380bis1.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20261 Il motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 117, comma 1, Cost., 191, par. 2 TFUE, considerando n. 2 e art. 2par. 6 direttiva 35/2004, considerando n. 1, art. 3 par. 6, art. 14 direttiva98/2008, tutti come recepiti dagli artt. 192, comma 3, e 253, commi 3 e 4del D.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 213, comma 2, CCII, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’esclusione della sussistenza diobblighi ambientali gravanti sul curatore della procedura fallimentare.1.1.La società ricorrente (proprietaria dell’immobile sui cui insistono i beni“abbandonati”) sostiene che il Tribunale abbia esonerato il curatore che siavvale del potere di cui all’art. 213 CCII dagli oneri/obblighi ambientaligravanti sullo stesso in aperta violazione ed errata applicazione delprincipio “chi inquina paga’”, con un’interpretazione (ritenuta incentratasull’impossibilità di “elidere” l’istituto della derelizione di cui all’art. 213,comma 2 CC.II.) che sarebbe «esclusivamente settoriale» e non terrebbeconto «di una necessaria visione d’insieme della normativa dettata dalnuovo codice della crisi, anche alla luce della normativa ambientale,imposta dalla qualità di rifiuti e comunque dalla primazia delle normesovranazionali dettate in materia»; con lesione dei diritti del “proprietarioincolpevole” e delle prerogative della collettività.1.2 Afferma che, allorquando la procedura di liquidazione giudiziale, abbiainventariato i beni, aventi natura di rifiuti, gli oneri di ripristino e dismaltimento degli stessi debbano inevitabilmente ricadere sulla curatela,con sopportazione dei relativi costi da parte della massa dei creditoridell’impresa; e ciò in quanto i creditori, alla tutela degli interessi dei qualiè finalizzata la disposizione di cui all’art. 213, comma 2, CCII, avrebberocomunque, «… per così dire - in compensazione» un “contrappeso”laddove essi «beneficiano della ripartizione degli eventuali utili derivantidalla liquidazione » (oltre al fatto che, in ogni caso, il costo “ambientale”Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026sostenuto dalla Curatela sarebbe «equamente ripartito tra loro […] attesoche la massa si riduce per tutti»).1.3 Evidenzia che nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ambiente equella di tutela del ceto creditorio sarebbe dunque la prima a prevalere, inogni caso, rilevandosi, segnatamente, che «sul piano dei rapporti tra fontie dell’inevitabile primazia delle norme sovranazionali, solo la normativaambientale è di derivazione comunitaria»; e che altrimenti il principio “chiinquina paga” “diverrebbe una ‘scatola vuota’, incapace di garantire latutela che, invece, il legislatore interno, alla luce degli obblighisovranazionali, deve assicurare. La decisione del Tribunale, inoltre,farebbe ricadere l’onere dello smaltimento sulla collettività osull’incolpevole proprietario del sito (odierno ricorrente) e non sulla massadei creditori del debitore (massa che non avrebbe tutela di pari grado inbase alla preminente normativa comunitaria).2 Il ricorso è inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111, comma7, cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietàe di definitività2.1 È noto che il ricorso straordinario avverso un provvedimento emessoin forma di ordinanza o di decreto presuppone la decisorietà e ladefinitività dei provvedimenti.Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto,assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, decide (conefficacia stabile o di giudicato) su diritti soggettivi nel contraddittorio tra leparti; solo il provvedimento giudiziario che abbia i caratteri delladecisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività — in quantonon altrimenti modificabile — può essere oggetto di ricorso ai sensidell'art. 111 Cost.; se invece il provvedimento al quale il processo èpreordinato non ha carattere decisorio perché non costituisce espressionedel potere-dovere del giudice di decidere controversie tra particontrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio dirittoNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026soggettivo nei confronti dell'altra, allora non ha contenuto sostanziale disentenza e non rileva ai fini della previsione costituzionale ( cfr. Cass. S.U1914/2016, 27073/2016 e 22048/2023)2.2 Questa Corte, in una vicenda processuale sovrapponibile a quella inesame, in quanto relativa ad un decreto emesso dal Tribunale ex art. 26l.fall. di conferma dell’autorizzazione alla derelizione di un compendioaziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, haaffermato il seguente principio «Il decreto con il quale il tribunale sipronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emessodal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, diautorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più benidell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non èimpugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, inquanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senzaincidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito delladefinitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile dimodificazione, salva l'eventuale maturazione "medio tempore" diincompatibili diritti di terzi» ( cfr. Cass. 17835/2019 vedi anche Cass.5447/2019 e 4346/2020).2.3 Si è quindi in presenza di un provvedimento di indubbia portataordinatoria , in quanto adottato dal giudice delegato in sostituzione delcomitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili,non incidente su diritti soggettivi del “fallito”, visto che semplicementesottrae, come detto, i beni derelitti all’esecuzione concorsuale.2.4 Il decreto, peraltro, non ha nemmeno il carattere della definitivitàperché la scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione (almeno)fino a quando non sia terminata l’azione esecutiva eventualmenteintrapresa dal curatore.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20263 Sul presupposto della particolare rilevanza del thema decidendum chepresenta «interferenza tra regole concorsualistiche (che tendono amassimizzare, ove possibile, il grado di soddisfacimento dei creditoriconcorrenti, elidendo costi non necessari) e principi e normativa, nazionalee unionale, di tutela ambientale, con i conseguenti obblighi di interventoprescritti in riferimento a fatti commessi (più spesso omessi)dall’imprenditore insolvente durante l’esercizio dell’impresa» il PubblicoMinistero ha, nella nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., chiesto dipronunciare il principio di diritto indicato nelle conclusioni dellarequisitoria scritta.3.1 La questione di merito trattata e risolta dal Tribunale di Treviso, sifocalizza esclusivamente sulla sussistenza o meno del potere del curatoredi avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano inrifiuti che secondo la normativa comunitaria devono essere smaltiti.3.2 Conformemente a quanto già stabilito dall’art 104 bis, comma 8,l.fall., l’art 213, comma 2 CCII, che nella versione aggiornata con ilcorrettivo ter contiene un rimando all’art. 142 , comma 3, prevede dueipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore: i) la non acquisizionedei beni al passivo, che impedisce l’effetto dello spossessamento derivantedalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; b) la rinuncia allaliquidazione del bene acquisito all’attivo; in questo caso il bene entra a farparte del patrimonio ma non si procede alla sua liquidazione.3.3 In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni per i quali l’attivitàdi liquidazione non risulta conveniente, risponde all’esigenza di nonappesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti ecostose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficioper i creditori.3.4 Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella pienadisponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di essomediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, inNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026deroga dell’art. 150 CCII ( art. 51 l.fall.), secondo cui dal giorno delladichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva ocautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.3.5 Giova precisare, in punto di fatto, che nel caso di specie risulta che ilcuratore ha provveduto alle operazioni di inventariazione del materialecostituito anche da rifiuti oggetto di sequestro preventivo penale el’immobile all’interno del quale erano custoditi i residui da smaltire non èdi proprietà della società fallita, che lo conduceva in locazione, madell’odierna ricorrente.3.6 Orbene, dal chiaro ed inequivoco tenore della disposizione del codicedella crisi sopra richiamata si evince, conformemente a quanto affermatodal Tribunale veneto, che l’unico parametro cui il curatore e il comitato deicreditori devono attenersi nella scelta di rinunciare alla liquidazione deibeni è quello della manifesta non convenienza.L’antieconomicità della liquidazione (individuabile nelle ipotesi in cui i costidella custodia o della messa in regola o gli oneri necessari per la venditasuperano il valore di realizzo), con conseguente pregiudizio dell’interessedei creditori, costituisce il solo dato valutativo che vale giustificare ladismissione dei beni.3.7 L’istituto della derelictio dei beni mobili, quando questi sono catalogaticome rifiuti ( nel caso di specie presenti in compendio immobiliare diproprietà di società terza – creditrice ammessa al passivo - già condotto inlocazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento), varaccordato con il plesso normativo, nazionale e unionale, che disciplina ilgenerale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti e iconseguenziali obblighi di rimozione , di avvio al recupero o smaltimento edi rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essiimputabile a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio, diderivazione comunitaria, “chi inquina paga” che implica che i costi dellaNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026gestione dei rifiuti siano in ogni caso sostenuti dal produttore iniziale o daldetentore, anche quando sia cessata l’attività di impresa (cfr. direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre2008, artt. 3 e 14).3.8 Al riguardo deve osservarsi che l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio diStato, risolvendo un contrasto sorto tra i giudici amministrativi, ha, con lasentenza n. 3/2021, enunciato il principio secondo il quale ricade sullaCuratela, l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 delD.Lgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, sulpresupposto che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizionedi detentore degli stessi acquisita dalla Curatela al momento delladichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dellastessa, comportano la legittimazione passiva della Curatela stessaall’ordine di rimozione dei rifiuti, ritenendo detta lettura delle disposizionirilevanti del Codice dell’Ambiente conforme al diritto unionale e,segnatamente, ai principi di prevenzione e responsabilità.L’inquinamento integrerebbe una diseconomia esterna prodottadall’attività di impresa; si giustificherebbe, pertanto, che i costi di taleesternalità negativa vadano a gravare sulla massa dei creditori, chebeneficiano degli utili del fallimento e, più in generale, dei positivi effettidell’ufficio della curatela fallimentare; insieme al principio “chi inquinapaga”, anche la «realtà economica sottesa alla relazione che intercorre trail patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore hala responsabilità» indurrebbero a escludere che i costi della bonificaabbiano a gravare sulla collettività incolpevole.3.9 La vicenda trattata dal Consiglio di stato nella sentenza n. 3/2021riguardava una ipotesi di apprensione da parte della curatela dell’immobileall’interno del quale giacevano i rifiuti. È a tale circostanza l’adunanzaplenaria ha ricollegato il concetto di detenzione dei beni affermando che «Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione èNumero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare nonin riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casitalvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù delladetenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già diproprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze ditutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria,devono essere smaltiti) ».3.10 Il Consiglio di Stato, sempre nella sua massima articolazionegiurisdizionale, è però recentemente tornato sulla questione, relativa aduna vicenda, simile a quella di cui alla presente causa, che vedeva lacollocazione da parte della società fallita di rifiuti dalla stessa prodottiall’interno di una area di proprietà di terzi e non della società in bonis,affermando il seguente ulteriore principio « Ai sensi dell’art. 192 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principienunciati da questa Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021,n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiutiabbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione delfallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree diproprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massacompiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale cheabbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando ildeposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligocontrattuale di rimozione. L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlataresponsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti irifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su areeappartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, inforza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalledirettive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui perdeterminare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione,Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economicasvolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano statiabbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito» (cfr.Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] n.1/2026).3.11 Questa Corte naturalmente prende atto della giurisprudenzaamministrativa.Ma osserva che il quadro normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato,che pone la questione dalla legislazione pubblicistica relativa allalegittimazione passiva del curatore e alla conseguente responsabilitàpersonale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento dirimessione in pristino, a salvaguardia dei valori ambientali tutelati dallaCostituzione e dal diritto europeo, non interagisce con la controversiaoggetto del presente ricorso che investe la valutazione della legittimità diun atto endofallimentare di gestione dell’attivo patrimoniale - la rinunciaalla liquidazione di un bene in quanto non conveniente per la massa deicreditori- e, quindi, opera sul distinto e separato piano privatistico.3.12 Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisareche gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connesse detenzionedei rifiuti continuano a gravare sul curatore con la conseguenza che«eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati inbase all'art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, nondismissivi della responsabilità di diritto pubblico » ( cfr. Consiglio di Stato4383/2021 e 1763/2022).3.12 L’esercizio da parte degli organi fallimentari del potere di rinuncia allaliquidazione dei beni qualificati come rifiuti, che incontra come unico limitela non convenienza della liquidazione e, quindi, l’interesse dei creditori-non intercetta, in sé, la tematica, di natura pubblicistica, dellaresponsabilità del curatore, connessa alla produzione e all’abbandono dirifiuti inventariati e agli obblighi di smaltimento degli stessi previsti dallenorme nazionali e comunitari.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/20263.13 La problematica se il curatore, pur a seguito della dismissione deibeni con conseguente ritorno degli stessi nella disponibilità del fallito,conservi o meno il ruolo di “detentore” e/o custode dei rifiuti sempre ecomunque, con i conseguenti obblighi di ripristino ambientale e latraslazione dei costi sul ceto creditorio, troverà appropriata sede didiscussione e trattazione, oltre che nel giudizio davanti all’autoritàgiudiziaria amministrativa, nel caso di impugnazione da parte dellacuratela dell’eventuale ordinanza sindacale, ex art 192 comma 3 dPR152/2006, di rimozione e/o ripristino dell’ente pubblico preposto allatutela ambientale, anche in sede fallimentare, nelle cause di insinuazioneallo stato passivo promosse da un ente pubblico creditore nei confronti delfallimento nel caso di esecuzione in danno di un ordine di rimozione dirifiuti non ottemperato.3.14 Ciò che va ribadito nella presente controversia è che, comecorrettamente evidenziato dal Tribunale, le norme di cui all’art. 213 e 142l.fall, che hanno la finalità di evitare attività inutili ed antieconomiche,inidonee ad apportare utilità ai creditori, non sono suscettibili didisapplicazione quando si è in presenza di beni qualificati come rifiuti.4 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto nell’interesse dellalegge «il potere riconosciuto al curatore dall’art 213, comma 2 codice dellacrisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, èesercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienzadell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano lanatura e le caratteristiche dei beni interessati».Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 13985/2024Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13993/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris