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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1049/2019

ECLI:EU:C:2019:1052
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0560

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 dicembre 2019 ( 1 ) Causa C‑560/18 P [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad una procedura di infrazione in corso – Pareri circostanziati emessi nell’ambito di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE – Rifiuto di concedere l’accesso – Eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Divulgazione dei documenti richiesti nel corso di un procedimento dinanzi al Tribunale – Ordinanza di non luogo a provvedere – Persistenza dell’interesse ad agire»

I. Introduzione

1. Viene meno l’interesse ad agire di un’associazione che rappresenta gli interessi degli operatori di uno specifico settore commerciale a seguito della divulgazione, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale dell’Unione europea, dei documenti il cui accesso era stato negato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea?

2. Quali sono gli elementi che il Tribunale deve accertare come sussistenti per poter legittimamente escludere la persistenza dell’interesse ad agire da parte del ricorrente e dunque dichiarare il non luogo a provvedere?

3. La valutazione di probabilità che la pretesa illegittimità, consistente nel diniego all’accesso di determinati documenti, si ripeta in futuro va fatta in astratto, in relazione a qualunque ipotesi di diniego sulla base della medesima disposizione normativa, o in concreto tenendo conto delle caratteristiche soggettive e oggettive della situazione specifica?

4. Queste in sostanza le questioni giuridiche sullo sfondo della causa odierna che vede ricorrere in appello dinanzi alla Corte un’associazione che tutela gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato il non luogo a provvedere in ragione del venir meno dell’interesse ad agire della stessa associazione.

5. La ricorrente ha fondato la propria impugnazione su cinque motivi di appello ma, in queste conclusioni, mi limiterò, come richiesto dalla Corte, ad affrontare le questioni giuridiche connesse al primo motivo.

6. Dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio analizzerò la giurisprudenza della Corte in materia di interesse ad agire, facendo applicazione dei principi espressi alla causa odierna.

7. In particolare, cercherò di chiarire che la permanenza dell’interesse ad agire in una vicenda legata all’accesso a documenti, successivamente alla divulgazione di questi ultimi, è del tutto eccezionale e riservata a situazioni specifiche che la Corte ha anche di recente ribadito nella sentenza relativa alla causa C‑57/16 P (ClientEarth) ( 2 ).

8. [OSCURATO:PERSONA], concluderò che tali situazioni specifiche non sono riscontrabili nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, che, pertanto, il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel disporre il non luogo a provvedere e che, dunque, il primo motivo di appello deve essere respinto.

II. Contesto normativo A. Il regolamento n. 1049/2001

9. Il considerando 4 del regolamento n. 1049/2001 ( 3 ) stabilisce che: «Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE».

10. [OSCURATO:PERSONA], il considerando 11 del medesimo regolamento definisce che: «In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico.

Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni.

Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. (…)».

11. L’articolo 2, del regolamento n. 1049/2001, rubricato «Destinatari e campo d’applicazione», stabilisce che: «1.

Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento».

12. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, rubricato «Eccezioni», dispone: «2.

Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: – gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, – le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, – gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». […]

III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata A. Fatti antecedenti il ricorso al Tribunale

13. In data 20 novembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha inviato alla Repubblica di Polonia, nell’ambito della procedura di infrazione 2013/4218, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE, con la quale ha chiesto di conformare il proprio quadro normativo nazionale relativo ai servizi di gioco d’azzardo alle libertà fondamentali definite dalla normativa europea.

14. La Repubblica di Polonia ha, dunque, annunciato alla [OSCURATO:PERSONA], mediante la risposta ricevuta in data 3 marzo 2014, la propria intenzione di notificare, sulla base della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici ( 4 ), un progetto di legge avente la finalità di modificare la legge polacca sui giochi d’azzardo.

15. Il 5 novembre 2014 la Repubblica di Polonia ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di legge annunciato ( 5 ), ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34.

16. Nell’ambito di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Malta hanno emesso, rispettivamente in data 3 e 6 febbraio 2015, due pareri dettagliati sul progetto di legge notificato, secondo quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34.

17. In data 17 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (in prosieguo: “[OSCURATO:PERSONA]”), un’organizzazione che rappresenta gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, ha chiesto l’accesso ai due pareri emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Malta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.

18. A seguito di una valutazione, in data 10 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’accesso ai documenti richiesti.

19. Il 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di conferma per l’accesso ai documenti, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

20. In data 12 giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di conferma effettuata da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui riguardava il suo parere circostanziato ; il 17 luglio 2015, ha respinto la domanda di conferma nella parte in cui si riferiva al parere dettagliato emesso dalla Repubblica di Malta ( 6 ).

21. Nelle decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato il proprio rifiuto di divulgare la documentazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Più nel dettaglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato come la divulgazione dei documenti in questione avrebbe compromesso la tutela degli «obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile» per quanto riguarda la procedura di infrazione 2013/4218, essendo i pareri richiesti indissolubilmente legati a tale procedura.

B. Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

22. A fronte del predetto diniego, in data 1 o settembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni impugnate.

23. Nell’ambito di tale procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a prendere parte al processo a supporto della [OSCURATO:PERSONA].

24. In occasione dell’udienza tenutasi il 28 settembre 2017, le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto alle domande poste dal Tribunale.

25. Con atto depositato in data 6 marzo 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto al giudice di primo grado di dichiarare che il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] era divenuto privo di oggetto, in quanto, essendosi conclusa la connessa procedura d’infrazione 2013/4218, la medesima aveva deciso di concedere alla ricorrente l’accesso ai due documenti controversi.

Mediante il medesimo atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, domandato la condanna della ricorrente alle spese di lite.

26. Alla luce della predetta domanda, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento con l’ordinanza del 14 marzo 2018 e ha invitato le parti a commentare la richiesta di non luogo a provvedere depositata della [OSCURATO:PERSONA].

27. Nei suoi commenti, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato di aver perso interesse ad agire, mentre, la Repubblica di Polonia, all’interno delle sue osservazioni, ha semplicemente dichiarato di non opporsi alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha presentato osservazioni su tale mozione.

28. Con ordinanza del 10 luglio 2018 ( 7 ), il Tribunale ha disposto il non luogo a provvedere, condannando ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese di lite.

29. A fondamento della propria decisione, il Tribunale, considerando la peculiarità della situazione oggetto del giudizio, ha ritenuto improbabile il verificarsi di una situazione simile a quella del caso di specie in futuro e, dunque, ha escluso la persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti.

30. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di concludere il giudizio con un luogo a provvedere, si fosse limitata a fare riferimento alla generica possibilità di un ricorso futuro per risarcimento danni senza, tuttavia, specificare l’intenzione effettiva da parte di essa di procedere in tal senso.

C. Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

31. Con il ricorso depositato in data 3 settembre 2018 dinanzi alla Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla medesima di annullare l’ordinanza di non luogo a provvedere emessa dal Tribunale, nonché di annullare le decisioni impugnate, che hanno negato alla ricorrente l’accesso ai pareri circostanziati emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Malta nell’ambito del procedimento di notifica 2014/537/PL. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, inoltre, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite.

32. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causa venisse rinviata nuovamente al Tribunale, al fine di ottenere una decisione sul merito e sulle spese.

33. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha chiesto alla Corte l’annullamento dell’ordinanza impugnata, nonché delle decisioni impugnate.

34. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, invece, per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della ricorrente alle spese di lite.

IV. Esame dell’impugnazione

35. [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione.

36. Con il primo motivo, suddivisibile in due parti, [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto (punti 30 e 32 dell’ordinanza impugnata): nel considerare improbabile che l’asserita illegittimità invocata dalla ricorrente possa ripetersi in futuro e che, pertanto, la ricorrente, a seguito della divulgazione dei documenti richiesti, non avesse interesse alla prosecuzione del giudizio; nel considerare, ai fini della suddetta valutazione, che la questione rilevante sia quella che in futuro possa verificarsi una situazione specifica come quella oggetto del presente giudizio, invece che quella che in futuro la [OSCURATO:PERSONA] faccia la medesima applicazione, in altre fattispecie di accesso, dell’eccezione prevista dall’articolo 4, comma secondo, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

37. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che una decisione di chiusura del procedimento senza una sentenza non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi ad un controllo giurisdizionale effettivo.

38. Mediante il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che la chiusura del procedimento senza la pronuncia di una sentenza non imporrebbe un onere ingiustificato alla ricorrente qualora essa dovesse proporre un’azione di risarcimento danni contro la [OSCURATO:PERSONA].

39. Il quarto motivo, relativo al punto 34 dell’ordinanza impugnata, riguarda un asserito errore di diritto da parte del Tribunale quando ha ritenuto che non fosse necessario statuire sulla base delle eventuali domande di risarcimento presentate dalla ricorrente o dai suoi membri per i danni causati dalle decisioni impugnate, in quanto la ricorrente: non aveva specificato se l’intenzione di proporre un ricorso per risarcimento danni fosse puramente ipotetica; non si era basata su prove precise, concrete e verificabili; non aveva fornito alcuna prova del danno causato dalle decisioni impugnate.

40. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva alcun interesse a proseguire il ricorso mentre l’annullamento delle decisioni impugnate era necessario per rimediare al danno morale arrecato alla richiedente come organizzazione professionale.

41. Come detto, le presenti conclusioni si concentreranno sul primo motivo d’impugnazione.

A. Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto in quanto il Tribunale: (i) avrebbe ritenuto improbabile che l’illegittimità invocata dalla ricorrente nel ricorso possa ripetersi in futuro; (ii) avrebbe considerato che la questione rilevante sia la possibilità che si possa verificare in futuro una specifica situazione analoga a quella del caso di specie

1. Argomenti delle parti

42. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti 30 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel constatare l’improbabilità che, in una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio, l’asserito illegittimo diniego all’accesso ai documenti citati da parte della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto verificare in futuro e che, pertanto, la ricorrente non avesse interesse per proseguire nel giudizio.

43. Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia reputato improbabile che la [OSCURATO:PERSONA] si basasse in futuro sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo secondo, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, secondo cui se i documenti ai quali è richiesto l’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001 includono riferimenti a lettere di costituzione in mora o, in mancanza di tali riferimenti, sono «indissolubilmente legati» a una procedura di infrazione pendente, sono coperti da una presunzione generale di non divulgazione.

44. La ricorrente sostiene, infatti, come il Tribunale abbia piuttosto valutato la probabilità che l’interpretazione effettuata nel caso di specie potesse essere riutilizzata in una situazione simile a quella della presente causa, vale a dire un nuovo caso in cui nell’ambito di un procedimento di infrazione, uno Stato membro notifichi alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di legge per rispondere alle preoccupazioni che giustificano la procedura, e la [OSCURATO:PERSONA] rifiuti di divulgare pareri resi su quel progetto di legge al fine di proteggere la necessaria riservatezza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di infrazione.

45. A tale proposito, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, in particolare, alla sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 8 ), in cui il Tribunale ha confermato l’interesse alla decisione della ricorrente in una situazione analoga, in quanto l’asserita illegittimità della ricorrente si basava su un’interpretazione di una delle eccezioni prevista dal regolamento n. 1049/2001 che il Parlamento avrebbe potuto ribadire in occasione di una nuova richiesta di accesso.

46. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe commesso il medesimo errore di cui ai punti che precedono, nell’avallare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il principio di trasparenza alla base della direttiva 98/34 (sostituita dalla direttiva 2015/1535) non osta all’invocazione di presunzioni generali di non divulgazione in merito a pareri dettagliati emessi in una procedura di notifica non riservata.

47. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce della notevole portata degli obblighi di notifica da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi della direttiva 2015/1535, sia altamente probabile che molti dei documenti notificati rispondano almeno in parte alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA].

48. La ricorrente osserva, inoltre, come un’altra ordinanza che la riguarda, ossia l’ordinanza del 19 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), possa essere considerata pertinente alla presente causa, al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] difende costantemente le sue interpretazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, nonché del principio di trasparenza statuito dalle direttive 98/34 e 2015/1535.

Proprio tale precedente, a dire della ricorrente, confermerebbe la probabilità che l’interpretazione contestata possa ripetersi in futuro.

49. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sia molto probabile che in futuro presenterà richieste di accesso a documenti simili a quelli del caso di specie, essendo la medesima un’organizzazione di imprenditori, le cui attività riguardano tutti gli aspetti delle operazioni commerciali dei suoi membri e non solo quegli aspetti che sono direttamente correlati al particolare settore che rappresenta, ossia quello del gioco d’azzardo.

50. Il governo svedese ritiene che l’impugnazione sia fondata e limita le sue osservazioni al primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito, il governo osserva che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] abbia ora accesso ai documenti controversi, dai punti 10 e 35 dell’impugnazione risulta che le decisioni impugnate non sono state formalmente ritirate dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché la controversia ha conservato il suo oggetto.

51. Secondo il governo svedese, [OSCURATO:PERSONA] ha deliberatamente cercato di accedere ai pareri dettagliati nell’ambito di una procedura di notifica quando la procedura di infrazione era ancora pendente.

Tuttavia, l’accesso a tali documenti è stato consentito solo dopo la conclusione della procedura di infrazione e della procedura di notifica.

Poiché la divulgazione dei documenti richiesti non è avvenuta prima della chiusura di tali procedure, non avrebbe raggiunto pienamente gli obiettivi perseguiti dalla richiesta di accesso.

52. Il governo svedese condivide la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se la regola di presunzione generale della [OSCURATO:PERSONA] applicabile alle decisioni impugnate potesse essere invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in futuro.

Tale conclusione sarebbe direttamente confermata dalla sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta che ciò che deve essere esaminato è se l’illiceità invocata potrà ripresentarsi in futuro.

53. Il governo svedese, come [OSCURATO:PERSONA], ritiene che una simile situazione possa verificarsi nuovamente in futuro.

54. In primo luogo, esiste il rischio immediato che la [OSCURATO:PERSONA] possa motivare le decisioni che respingono le future richieste di accesso ai documenti presentate nel contesto delle procedure di notifica previste dalla direttiva 2015/1535 in riferimento alla presunzione generale contestata.

55. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha di fatto già applicato tale norma di presunzione generale dopo aver adottato le decisioni impugnate, al fine di giustificare il rigetto di una domanda aggiuntiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, presentata nell’ambito di una procedura di notifica prevista dalla direttiva 2015/1535, prevedeva l’accesso alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e a un parere dettagliato.

56. In terzo luogo, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia a rischio di vedere invocata in futuro la suddetta regola generale di presunzione deriverebbe anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è un’organizzazione che rappresenta gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, le cui attività riguardano tutti gli aspetti delle operazioni commerciali dei suoi membri e non solo quegli aspetti che sono direttamente correlati al particolare settore che rappresenta o che sono interessati dalla legislazione nazionale sui giochi d’azzardo. [OSCURATO:PERSONA], questo rischio non riguarda solo le richieste di accesso ai documenti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelle di altre persone.

57. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di appello sia infondato per tre ordini di ragioni.

58. In primo luogo, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale per valutare la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa aver mantenuto un interesse a proseguire il procedimento, ma sembra chiedere alla Corte di sostituire la valutazione di un elemento fattuale svolta dal Tribunale, vale a dire la probabilità che la presunta illiceità si ripeta in futuro, la propria valutazione dello stesso elemento fattuale.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato correttamente le circostanze del caso e ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva un interesse concreto e attuale a impedire che l’asserita illiceità si ripetesse in futuro.

59. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo aver preso la decisione di concedere l’accesso ai documenti in questione, l’interesse attuale della ricorrente all’annullamento delle decisioni controverse è venuto meno, dato che il proseguimento del procedimento non le avrebbe dato alcun vantaggio concreto.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente affermato che il suo interesse a proseguire il procedimento può essere considerato quello di contestare l’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 sulla base della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni controverse e che potrebbe ripetersi in futuro.

60. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente utilizzato i fatti specifici della causa come punto di riferimento per valutare il grado di probabilità che azioni come quella di [OSCURATO:PERSONA] possano ripetersi e ha concluso che è improbabile che una situazione così atipica si ripresenti in futuro.

61. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è molto diversa da quella della ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] (C-57/16 P).

In quel caso, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un interesse del richiedente all’avvio o al proseguimento del procedimento nonostante la divulgazione dei documenti richiesti, in quanto il ricorso mirava a riformare una sentenza che aveva riconosciuto l’applicazione di una presunzione generale di riservatezza per una determinata categoria di documenti e che il richiedente, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di protezione dell’ambiente, era particolarmente suscettibile di trovarsi nuovamente di fronte alla pretesa illiceità.

2. Valutazioni

62. Oggetto del presente giudizio d’appello è il controllo della Corte sull’ordinanza impugnata del 10 luglio 2018 per valutare se il Tribunale sia incorso o meno in un errore di diritto nel considerare venuto meno l’interesse ad agire ( rectius proseguire il giudizio) della odierna ricorrente in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], prima del termine del procedimento dinanzi al Tribunale stesso, abbia consentito l’accesso ai documenti oggetto di un precedente diniego che aveva dato luogo alla richiesta di annullamento.

63. A tal fine riassumerò brevemente i principi dettati dalla Corte in materia di interesse ad agire per poi affrontare il tema dei limiti entro cui può configurarsi la permanenza dell’interesse ad agire a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti.

64. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire.

Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto ( 10 ).

65. Ne consegue che, affinché l’interesse ad agire o a proseguire il giudizio possa essere considerato sussistente, non solo il ricorrente deve trovarsi in una situazione peculiare rispetto all’atto di cui intende contestare la legittimità, ma altresì l’annullamento dell’atto stesso deve poter produrre effetti positivi sulla sua situazione giuridica ( 11 ).

Qualora il ricorrente non possa trarre alcun beneficio dall’eventuale accoglimento del proprio ricorso, l’avvio o il proseguimento del giudizio non possono essere giustificati.

È, infatti, proprio al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia, evitando che il giudice dell’Unione venga investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non sia idonea a produrre conseguenze giuridiche o a procurare alcun beneficio al ricorrente, che ogni soggetto promotore di un’azione giurisdizionale deve avere, e mantenere nel corso di tutto il giudizio, un interesse ad agire ( 12 ).

66. L’interesse ad agire, qualificato nella giurisprudenza come presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere reale ed effettivo e non può essere valutato in funzione di un evento futuro e ipotetico ( 13 ).

67. La persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere, dunque, valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto ( 14 ).

68. Dagli insegnamenti citati della Corte possiamo, dunque, trarre i seguenti principi generali: l’interesse ad agire deve sussistere al momento dell’azione e permanere fino al termine del giudizio e la sua assenza dà luogo all’irricevibilità o al non luogo a provvedere; l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale ed effettivo e non già meramente ipotetico; la conclusione del giudizio deve poter apportare al ricorrente concreti benefici.

69. Occorre ora passare al secondo profilo, quello più specifico della permanenza o meno dell’interesse ad agire nel caso di giudizi relativi all’accesso a documenti che, nel corso del procedimento giurisdizionale, siano messi a disposizione del richiedente.

70. Nell’odierno giudizio, infatti, come visto, la tesi di fondo del ricorrente è che il proprio interesse ad agire sussisterebbe anche a seguito della messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei documenti richiesti (a seguito della chiusura del procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia), in ragione del rischio che una tale situazione, asseritamente illegittima, possa frequentemente riproporsi nel futuro.

71. Occorre, poi, delineare quale sia la situazione che potrebbe riproporsi in futuro e che dunque potrebbe giustificare la permanenza dell’interesse ad agire.

72. Ad avviso del ricorrente è l’interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

La ricorrente cioè ritiene che la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe in futuro interpretare in maniera analoga quella disposizione, ritenendo cioè di poter opporre il diniego alla richiesta di accesso nel corso di una procedura per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, avrebbe come conseguenza il permanere dell’interesse ad agire e dunque la necessaria prosecuzione del giudizio fino alla decisione nel merito.

73. Una soluzione del genere avrebbe conseguenze paradossali: l’interesse ad agire, infatti, in ogni giudizio in tema di accesso a documenti, permarrebbe automaticamente in capo al ricorrente per il solo fatto che in futuro l’istituzione europea potrebbe interpretare nel modo censurato una determinata disposizione normativa in una diversa circostanza.

74. Per scongiurare questi effetti paradossali, tali da far perdere ogni effetto utile alle disposizioni che consentono di disporre il non luogo a provvedere nel procedimento dinanzi al Tribunale nei giudizi sull’accesso ai documenti, è senz’altro più corretto svolgere il test di probabilità sulla circostanza concreta oggetto del giudizio

75. Ciò in coerenza con quanto sopra esposto a proposito della natura dell’interesse ad agire che, lo si ripete, deve essere concreto, effettivo e non meramente ipotetico. 76.

Questo non significa, naturalmente, che la situazione da prendere in esame per il test di probabilità sia soltanto quella del caso oggetto dell’odierno giudizio ma una situazione anche analoga, che possa ricondursi alla medesima fattispecie.

77. Dalla lettura dei precedenti della Corte sul tema si evince una conferma a ciò quando, in una sentenza, pure citata dalla parte ricorrente a conferma delle proprie tesi, la Corte ricorda che il permanere dell’interesse ad agire presuppone che l’illegittimità in questione possa riprodursi in futuro «indipendentemente dalle particolari circostanze del caso in esame» ( 15 ).

78. Il significato da attribuire a tale espressione, se si legge l’intero ragionamento della Corte, è che l’interesse ad agire può permanere in capo al ricorrente se egli dimostra che l’asserita illegittimità può in futuro nuovamente verificarsi anche in procedimenti analoghi e non identici a quello in esame ( 16 ).

79. Nel caso odierno la situazione che occorre prendere in considerazione al fine di valutare il grado di probabilità che si verifichi nuovamente è la seguente: la richiesta di accesso a documenti da parte di un’associazione che rappresenta interessi commerciali nell’ambito di un procedimento per inadempimento, nel corso del quale lo Stato membro, al fine di evitare le conseguenze per l’inadempimento addebitatogli, notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di legge volto a modificare le disposizioni considerate illegittime.

I documenti richiesti, nello specifico, sono due pareri espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e da un altro Stato membro nell’ambito di questo procedimento.

80. Una tale situazione è senz’altro atipica e la probabilità che si verifichi nuovamente non può certo considerarsi elevata.

81. A questo proposito nessuna specifica deduzione sul punto è stata svolta dalla parte ricorrente che, come detto, si è limitata ad affermare che l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale risiederebbe nel fatto preso a riferimento per il giudizio probabilistico. 82.

Al contrario la [OSCURATO:PERSONA], premesso che a suo avviso si tratterebbe di una situazione di fatto e non di diritto la cui valutazione da parte del Tribunale non potrebbe essere oggetto di revisione nell’appello, nei suoi atti scritti, confermati all’udienza, ha più volte dedotto l’atipicità di questa situazione confermando che, nell’esperienza concreta, si è verificata di rado e, dunque, è improbabile che a breve si verifichi nuovamente.

83. Al fine di valutare se il Tribunale sia effettivamente incorso in un errore di diritto valutando come improbabile il verificarsi della situazione oggetto del presente giudizio, è di grande utilità il confronto con un precedente recente della Corte, evocato da tutte le parti del giudizio a conferma delle rispettive tesi e, in particolare dal governo svedese nelle osservazioni scritte e della ricorrente in udienza.

84. Nella causa C‑57/16 P, infatti, la Corte, in Grande Sezione, si è pronunciata sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale in materia di accesso a documenti della [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, ed è il profilo di maggiore connessione con l’odierno giudizio, si è trovata a dover rispondere alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di concludere il giudizio con un non luogo a statuire dal momento che dopo l’udienza e prima della sentenza erano stati trasmessi alla ricorrente i documenti richiesti.

85. In quell’occasione la Corte ha affermato, richiamando anche giurisprudenza precedente, che un ricorrente può, in alcuni casi , anche a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti, mantenere un interesse a chiedere l’annullamento ( 17 ) ma ciò quando si verificano determinate condizioni che la Corte ha ritenuto sussistenti nel caso specifico sottopostole ma che, come vedremo, sono assenti nell’odierno giudizio.

E ha concluso, sul punto, che « date tali circostanze » occorre dichiarare che la ricorrente ha conservato un interesse ad agire e che «tenuto conto del rischio di ripetizione dell’illegittimità asserita e alla luce delle particolari circostanze menzionate sopra , il riconoscimento di tale interesse ad agire corrisponde alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia» ( 18 ).

86. Nella sentenza relativa alla causa C‑57/16 P la Corte non ha affermato, come la ricorrente sembra sostenere, un principio generale in materia di permanenza dell’interesse ad agire nei giudizi relativi all’accesso a documenti delle istituzioni europee.

87. Al contrario, ha chiarito, superando qualche dubbio che poteva farsi strada dalla lettura di alcune sentenze del Tribunale ( 19 ) che, in giudizi relativi all’accesso di documenti, la permanenza dell’interesse ad agire a seguito della messa a disposizione dei documenti stessi da parte dell’istituzione europea è da considerarsi eccezionale, dovendo considerarsi la regola che, una volta acquisita la disponibilità dei documenti, venga meno l’oggetto del giudizio e l’interesse ad agire.

88. Tale circostanza eccezionale, la permanenza dell’interesse ad agire, può infatti realizzarsi o meno a seconda di alcune variabili: la natura del soggetto richiedente e degli interessi coinvolti e la specifica disciplina giuridica applicabile, la tipologia degli atti oggetto della domanda di accesso, la natura del procedimento cui afferiscono i documenti richiesti e l’eccezione al diritto di accesso fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per il diniego.

89. Tutte queste variabili che, alla luce di quanto sopra esposto, sono, a mio avviso, le «particolari circostanze» che consentono il permanere dell’interesse ad agire, sono differenti nella causa C‑57/16 P e in quella odierna e dunque devono far propendere per una soluzione differente.

90. Il soggetto richiedente nella causa C‑57/16 P è un’associazione senza scopo di lucro che si occupa della tutela di interessi in materia ambientale; l’odierna ricorrente è un’associazione che tutela gli interessi di produttori, distributori e operatori di macchine d’intrattenimento e gioco azzardo.

91. In materia ambientale, come noto, esiste una specifica disciplina sulla trasparenza degli atti che impone, tra l’altro, di interpretare in modo restrittivo le motivazioni di rifiuto in merito all’accesso alle informazioni ambientali ( 20 ).

92. Quanto alla tipologia degli atti oggetto della domanda di accesso, nella causa C‑57/16 P si trattava di relazioni sulla valutazione d’impatto e di pareri del comitato per la valutazione d’impatto che le accompagnano che contenevano informazioni costituenti elementi importanti del processo legislativo dell’Unione, facenti parte del fondamento dell’azione legislativa di quest’ultima.

Ne consegue che il motivo di diniego di accesso deve essere interpretato in maniera restrittiva, tenuto conto dell’interesse che la divulgazione delle informazioni richieste presenta per il pubblico, in modo da tendere ad una maggiore trasparenza di tali informazioni ( 21 ).

93. Gli atti oggetto della richiesta di accesso nell’odierno procedimento sono i pareri resi dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e da uno Stato membro sulla proposta di modifica legislativa inoltrata dalla Repubblica di Polonia al fine di evitare le conseguenze di una procedura per inadempimento.

94. Va, infatti, ricordato che nella causa C‑57/16 P si era pacificamente all’interno di una procedura di natura legislativa ( 22 ) mentre nell’odierno giudizio siamo in presenza, come detto, di una procedura legislativa che però si innesta funzionalmente all’interno di una procedura per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, in cui va preservato, per costante giurisprudenza il dialogo riservato tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

95. A questo proposito, non può mettersi in discussione lo stretto legame tra i documenti impugnati e la procedura per inadempimento, sempre affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] negli scritti difensivi e in udienza, confermato dalla Repubblica di Polonia in udienza e non smentito con specifiche deduzioni dalla ricorrente, che si limita apoditticamente a contestarlo senza alcun rilievo nel merito pur avendone potuto leggere il contenuto prima del giudizio davanti alla Corte.

96. Va, infatti, ricordato che la Corte ha in più occasioni ribadito che i documenti relativi alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento costituiscono, ai fini della tutela degli obiettivi delle attività di indagine, una categoria unica di documenti, senza che occorra operare alcuna distinzione in funzione del tipo di documento facente parte del fascicolo o dell’autore dei documenti in questione ( 23 ).

97. Anche la fonte su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il proprio diniego all’accesso è diversa nelle due cause.

Nella causa C‑57/16 P, trattandosi di un procedimento legislativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001, motivando il diniego all’accesso con la necessità di uno spazio di riflessione al riparo da pressioni esterne in merito a iniziative politiche da proporre.

98. Nell’odierno giudizio, invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il diniego all’accesso ai documenti richiesti sull’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, motivando il diniego all’accesso sulla base del fatto che i suddetti pareri contenevano valutazioni direttamente connesse con la procedura d’inadempimento, la cui conoscenza avrebbe potuto minare il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento precontenzioso.

99. In relazione alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] per il diniego, e pertanto, all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, pur non essendo oggetto diretto dell’analisi delle mie conclusioni per i motivi sopra esposti, mi limito ad alcune brevi considerazioni.

100. Se la regola in materia d’accesso agli atti delle istituzioni europee è la più ampia trasparenza e, pertanto, l’eccezione è la possibilità di negare l’accesso in base a specifiche ragioni, eccezione da applicarsi in senso restrittivo in quanto deroga principio generale ( 24 ), esistono, nella giurisprudenza della Corte, declinazioni diverse per la concreta applicazione di tali principi.

101. La sentenza nella causa C‑57/16 P ha il merito di chiarire la latitudine di tali eccezioni facendole dipendere dalla natura degli atti, dei soggetti e del procedimento.

Se, infatti, all’interno di un procedimento legislativo la latitudine del diritto di accesso assume la sua maggiore ampiezza (e ancor di più se si tratta della tutela di interessi ambientali), spostandosi su procedimenti precontenziosi per inadempimento, o in senso lato ispettivi, tale latitudine tende a ridursi e il bilanciamento tra interesse alla trasparenza e interesse alla riservatezza tende a spostarsi sul secondo, consentendo alle istituzioni europee di fare uso di presunzioni generali.

102. Il regime delle eccezioni previsto dall’articolo 4, e segnatamente dal paragrafo 2 del regolamento no. 1049/2001, infatti, è fondato su una ponderazione degli interessi che si oppongono in una data situazione, ovvero, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione.

La decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie ( 25 ).

103. In forza dell’eccezione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, ovvero quella di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi ( 26 ).

104. La Corte, infatti, ha riconosciuto l’esistenza di presunzioni generali di riservatezza a beneficio di cinque categorie di documenti, tra i quali i documenti relativi ad un procedimento precontenzioso per inadempimento, ivi inclusi i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato nell’ambito di una procedura EU Pilot ( 27 ).

105. L’obiettivo di tali presunzioni risiede nella possibilità, per l’istituzione dell’Unione interessata, di ritenere che la divulgazione di alcune categorie di documenti pregiudichi, in linea di principio, l’interesse tutelato dall’eccezione che essa invoca, fondandosi su simili considerazioni generali, senza essere tenuta ad esaminare concretamente e individualmente ciascuno dei documenti richiesti ( 28 ).

106. Il procedimento precontenzioso per inadempimento ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ).

107. Pertanto, la divulgazione di documenti relativi ad un procedimento per inadempimento durante la fase precontenziosa dello stesso sarebbe idonea a modificare la natura e lo svolgimento di un simile procedimento, dato che, in tali circostanze, potrebbe rivelarsi ancora più difficile avviare un processo di negoziato e raggiungere un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato che metta termine all’inadempimento contestato, al fine di consentire che il diritto dell’Unione sia rispettato e di evitare un ricorso giurisdizionale ( 30 ).

108. Si può, dunque, presumere che la divulgazione dei documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso, rischi di alterare il carattere di tale procedimento nonché di modificarne lo svolgimento e, pertanto, tale divulgazione, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi dell’attività di indagine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ( 31 ).

109. La Corte ha, altresì chiarito, che tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione o che sussiste, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ( 32 ).

Ma tale onere probatorio incombe sul ricorrente ( 33 ) e, nel caso di specie, non appare essere stato assolto.

110. L’opportunità dell’uso di una presunzione generale, nel caso che ci occupa, non appare da escludersi; ci si trova, infatti, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, seppur caratterizzato da alcune peculiarità.

111. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, può concludersi che l’odierna ricorrente non ha dimostrato la permanenza del proprio interesse ad agire a seguito della messa a disposizione, nel corso della causa dinanzi al Tribunale, dei documenti richiesti e originariamente negati dalla [OSCURATO:PERSONA].

112. Il Tribunale, con riferimento al primo motivo d’appello, non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare improbabile che l’asserita illegittimità invocata dalla ricorrente possa ripetersi in futuro e che, ai fini della suddetta valutazione, la questione rilevante sia quella che in futuro possa verificarsi una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio.

113. In ragione della natura del procedimento per inadempimento, nell’ambito del quale la richiesta di documenti è stata effettuata, della natura stessa degli atti richiesti e del soggetto richiedente, della materia nel cui ambito si svolge il procedimento, non può farsi applicazione dell’orientamento, eccezionale, della Corte affermato nella sentenza C‑57/16 P.

114. Resta, pertanto, applicabile il generale orientamento, confermato dalla sentenza C‑57/16 P, che, in assenza di particolari condizioni, consente al Tribunale di concludere il procedimento con il non luogo a provvedere quando, in giudizi che hanno ad oggetto il diritto di accesso a documenti, questi ultimi siano messi a disposizione in corso di causa e la parte non dimostri un interesse specifico tale da giustificare la prosecuzione del giudizio.

115. Non sussistono, infatti, nell’odierno giudizio ragioni specifiche che inducano a pensare che la ricorrente sia «particolarmente esposta a siffatte future applicazioni della presunzione suddetta», a differenza della ricorrente nella causa C‑57/16 P che, in quanto organizzazione senza scopo di lucro avente come finalità la tutela dell’ambiente, ha tra le sue missioni quella di agire allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza e legittimità del processo legislativo dell’Unione in materia ambientale.

Ciò, sempre nelle parole della Corte, rende probabile che in futuro essa chiederà nuovamente accesso a documenti analoghi ai documenti controversi ( 34 ).

Lo stesso non può dirsi dell’odierna ricorrente che non ha dimostrato di avere alcun interesse specifico all’annullamento dei provvedimenti impugnati dal momento che, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, a differenza della causa C‑57/16 P, la prosecuzione del giudizio non avrebbe potuto apportare alcun concreto beneficio aggiuntivo.

V. Conclusione

116. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che procedono suggerisco, alla Corte di respingere, in quanto infondato, il primo motivo d’appello. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 . ( 3 ) Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], GU 2001, L 145, pag. 43 . ( 4 ) GU 1998, L 204, pag. 37 .

Modificata dalla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato al progetto di legge il riferimento 2014/537/PL. ( 6 ) Le decisioni impugnate sono state classificate come GESTDEM 2015/1291. ( 7 ) Ordinanza del 10 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], T‑514/15 , non pubblicata, EU:T:2018:500 . ( 8 ) T‑540/15 , EU:T:2018:167 . ( 9 ) Ordinanza del 19 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], T‑750/17 , non pubblicata, EU:T:2018:506 . ( 10 ) Si veda, tra le tante, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata. ( 11 ) Una siffatta caratterizzazione dell’interesse ad agire trova conferma, per un verso, nel tenore letterale di talune lingue ufficiali dell’Unione, come il tedesco, che designa l’interesse ad agire con il termine «Rechtsschutzbedurfnis» o «Rechtschutzinteresse» (letteralmente «necessità» o «interesse alla tutela giurisdizionale») e, per altro verso, nella giurisprudenza della Corte che parla di «interesse, reale ed effettivo, che richiede (…) una tutela giuridica» (si veda sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA], C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punti 28 e 34 ).

In questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafi 27 e 28 e nota

19. ( 12 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata. ( 13 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafo 29 e giurisprudenza ivi citata. ( 14 ) Sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , punto 65 . ( 15 ) Sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 52 . ( 16 ) Si legge, infatti, nella sentenza della Corte, che riguardava un procedimento di selezione per l’assunzione, che «il Tribunale ha considerato che il ricorrente conservava un interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del procedimento di selezione di cui trattasi affinché l’illegittimità fatta valere non si riproducesse in futuro nell’ambito di un procedimento analogo a quello del caso di specie.

A tal riguardo, il Tribunale si è basato sul motivo, dedotto dal ricorrente, relativo all’illegittimità del procedimento di selezione derivante dalla preselezione dei candidati risultante dalla nota del direttore generale.

Il Tribunale ha considerato che non si poteva escludere che il direttore generale potesse svolgere un ruolo simile in un procedimento di selezione successivo ed analogo». ( 17 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 48 .

Il corsivo è mio. ( 18 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 56 .

Il corsivo è mio. ( 19 ) T‑540/15 , EU:T:2018:167 . ( 20 ) Considerando 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 21 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punti 91 e 100 . ( 22 ) Il considerando 6 del regolamento n. 1049/2001 afferma che si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell’Unione agiscono in veste di legislatore.

Infatti, la possibilità, per i cittadini, di controllare e di conoscere l’insieme delle informazioni che costituiscono il fondamento dell’azione legislativa dell’Unione è un presupposto per l’esercizio effettivo, da parte loro, dei loro diritti democratici, riconosciuti in particolare dall’articolo 10, paragrafo 3, TUE.

Tale esercizio dei diritti di cui sopra presuppone non soltanto che i cittadini in questione dispongano delle informazioni di cui trattasi al fine di comprendere le scelte operate dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito del processo legislativo, ma anche che essi possano avere accesso a tali informazioni in tempo utile, in un momento che li metta in condizione di far valere utilmente il loro punto di vista in merito a queste scelte (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 84 ). ( 23 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 64 e sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 74 . ( 24 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 78 . ( 25 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 42 . ( 26 ) Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 58 . ( 27 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata. ( 29 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata. ( 30 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 63 . ( 31 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 65 . ( 32 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata. ( 33 ) Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 90 . ( 34 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 54 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0560 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 dicembre 2019 ( 1 ) Causa C‑560/18 P [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad una procedura di infrazione in corso – Pareri circostanziati emessi nell’ambito di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE – Rifiuto di concedere l’accesso – Eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Divulgazione dei documenti richiesti nel corso di un procedimento dinanzi al Tribunale – Ordinanza di non luogo a provvedere – Persistenza dell’interesse ad agire» I. Introduzione 1. Viene meno l’interesse ad agire di un’associazione che rappresenta gli interessi degli operatori di uno specifico settore commerciale a seguito della divulgazione, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale dell’Unione europea, dei documenti il cui accesso era stato negato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea? 2. Quali sono gli elementi che il Tribunale deve accertare come sussistenti per poter legittimamente escludere la persistenza dell’interesse ad agire da parte del ricorrente e dunque dichiarare il non luogo a provvedere? 3. La valutazione di probabilità che la pretesa illegittimità, consistente nel diniego all’accesso di determinati documenti, si ripeta in futuro va fatta in astratto, in relazione a qualunque ipotesi di diniego sulla base della medesima disposizione normativa, o in concreto tenendo conto delle caratteristiche soggettive e oggettive della situazione specifica? 4. Queste in sostanza le questioni giuridiche sullo sfondo della causa odierna che vede ricorrere in appello dinanzi alla Corte un’associazione che tutela gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato il non luogo a provvedere in ragione del venir meno dell’interesse ad agire della stessa associazione. 5. La ricorrente ha fondato la propria impugnazione su cinque motivi di appello ma, in queste conclusioni, mi limiterò, come richiesto dalla Corte, ad affrontare le questioni giuridiche connesse al primo motivo. 6. Dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio analizzerò la giurisprudenza della Corte in materia di interesse ad agire, facendo applicazione dei principi espressi alla causa odierna. 7. In particolare, cercherò di chiarire che la permanenza dell’interesse ad agire in una vicenda legata all’accesso a documenti, successivamente alla divulgazione di questi ultimi, è del tutto eccezionale e riservata a situazioni specifiche che la Corte ha anche di recente ribadito nella sentenza relativa alla causa C‑57/16 P (ClientEarth) ( 2 ). 8. [OSCURATO:PERSONA], concluderò che tali situazioni specifiche non sono riscontrabili nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, che, pertanto, il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel disporre il non luogo a provvedere e che, dunque, il primo motivo di appello deve essere respinto. II. Contesto normativo A. Il regolamento n. 1049/2001 9. Il considerando 4 del regolamento n. 1049/2001 ( 3 ) stabilisce che: «Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE». 10. [OSCURATO:PERSONA], il considerando 11 del medesimo regolamento definisce che: «In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. (…)». 11. L’articolo 2, del regolamento n. 1049/2001, rubricato «Destinatari e campo d’applicazione», stabilisce che: «1.   Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento». 12. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, rubricato «Eccezioni», dispone: «2.   Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: – gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, – le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, – gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 3.   L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». […] III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata A. Fatti antecedenti il ricorso al Tribunale 13. In data 20 novembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha inviato alla Repubblica di Polonia, nell’ambito della procedura di infrazione 2013/4218, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE, con la quale ha chiesto di conformare il proprio quadro normativo nazionale relativo ai servizi di gioco d’azzardo alle libertà fondamentali definite dalla normativa europea. 14. La Repubblica di Polonia ha, dunque, annunciato alla [OSCURATO:PERSONA], mediante la risposta ricevuta in data 3 marzo 2014, la propria intenzione di notificare, sulla base della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici ( 4 ), un progetto di legge avente la finalità di modificare la legge polacca sui giochi d’azzardo. 15. Il 5 novembre 2014 la Repubblica di Polonia ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di legge annunciato ( 5 ), ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34. 16. Nell’ambito di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Malta hanno emesso, rispettivamente in data 3 e 6 febbraio 2015, due pareri dettagliati sul progetto di legge notificato, secondo quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34. 17. In data 17 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (in prosieguo: “[OSCURATO:PERSONA]”), un’organizzazione che rappresenta gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, ha chiesto l’accesso ai due pareri emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Malta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. 18. A seguito di una valutazione, in data 10 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’accesso ai documenti richiesti. 19. Il 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di conferma per l’accesso ai documenti, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. 20. In data 12 giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di conferma effettuata da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui riguardava il suo parere circostanziato ; il 17 luglio 2015, ha respinto la domanda di conferma nella parte in cui si riferiva al parere dettagliato emesso dalla Repubblica di Malta ( 6 ). 21. Nelle decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato il proprio rifiuto di divulgare la documentazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Più nel dettaglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato come la divulgazione dei documenti in questione avrebbe compromesso la tutela degli «obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile» per quanto riguarda la procedura di infrazione 2013/4218, essendo i pareri richiesti indissolubilmente legati a tale procedura. B. Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata 22. A fronte del predetto diniego, in data 1 o settembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni impugnate. 23. Nell’ambito di tale procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a prendere parte al processo a supporto della [OSCURATO:PERSONA]. 24. In occasione dell’udienza tenutasi il 28 settembre 2017, le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto alle domande poste dal Tribunale. 25. Con atto depositato in data 6 marzo 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto al giudice di primo grado di dichiarare che il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] era divenuto privo di oggetto, in quanto, essendosi conclusa la connessa procedura d’infrazione 2013/4218, la medesima aveva deciso di concedere alla ricorrente l’accesso ai due documenti controversi. Mediante il medesimo atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, domandato la condanna della ricorrente alle spese di lite. 26. Alla luce della predetta domanda, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento con l’ordinanza del 14 marzo 2018 e ha invitato le parti a commentare la richiesta di non luogo a provvedere depositata della [OSCURATO:PERSONA]. 27. Nei suoi commenti, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato di aver perso interesse ad agire, mentre, la Repubblica di Polonia, all’interno delle sue osservazioni, ha semplicemente dichiarato di non opporsi alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha presentato osservazioni su tale mozione. 28. Con ordinanza del 10 luglio 2018 ( 7 ), il Tribunale ha disposto il non luogo a provvedere, condannando ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese di lite. 29. A fondamento della propria decisione, il Tribunale, considerando la peculiarità della situazione oggetto del giudizio, ha ritenuto improbabile il verificarsi di una situazione simile a quella del caso di specie in futuro e, dunque, ha escluso la persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti. 30. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di concludere il giudizio con un luogo a provvedere, si fosse limitata a fare riferimento alla generica possibilità di un ricorso futuro per risarcimento danni senza, tuttavia, specificare l’intenzione effettiva da parte di essa di procedere in tal senso. C. Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti 31. Con il ricorso depositato in data 3 settembre 2018 dinanzi alla Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla medesima di annullare l’ordinanza di non luogo a provvedere emessa dal Tribunale, nonché di annullare le decisioni impugnate, che hanno negato alla ricorrente l’accesso ai pareri circostanziati emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Malta nell’ambito del procedimento di notifica 2014/537/PL. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, inoltre, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. 32. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causa venisse rinviata nuovamente al Tribunale, al fine di ottenere una decisione sul merito e sulle spese. 33. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha chiesto alla Corte l’annullamento dell’ordinanza impugnata, nonché delle decisioni impugnate. 34. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, invece, per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della ricorrente alle spese di lite. IV. Esame dell’impugnazione 35. [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione. 36. Con il primo motivo, suddivisibile in due parti, [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto (punti 30 e 32 dell’ordinanza impugnata): nel considerare improbabile che l’asserita illegittimità invocata dalla ricorrente possa ripetersi in futuro e che, pertanto, la ricorrente, a seguito della divulgazione dei documenti richiesti, non avesse interesse alla prosecuzione del giudizio; nel considerare, ai fini della suddetta valutazione, che la questione rilevante sia quella che in futuro possa verificarsi una situazione specifica come quella oggetto del presente giudizio, invece che quella che in futuro la [OSCURATO:PERSONA] faccia la medesima applicazione, in altre fattispecie di accesso, dell’eccezione prevista dall’articolo 4, comma secondo, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. 37. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che una decisione di chiusura del procedimento senza una sentenza non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi ad un controllo giurisdizionale effettivo. 38. Mediante il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che la chiusura del procedimento senza la pronuncia di una sentenza non imporrebbe un onere ingiustificato alla ricorrente qualora essa dovesse proporre un’azione di risarcimento danni contro la [OSCURATO:PERSONA]. 39. Il quarto motivo, relativo al punto 34 dell’ordinanza impugnata, riguarda un asserito errore di diritto da parte del Tribunale quando ha ritenuto che non fosse necessario statuire sulla base delle eventuali domande di risarcimento presentate dalla ricorrente o dai suoi membri per i danni causati dalle decisioni impugnate, in quanto la ricorrente: non aveva specificato se l’intenzione di proporre un ricorso per risarcimento danni fosse puramente ipotetica; non si era basata su prove precise, concrete e verificabili; non aveva fornito alcuna prova del danno causato dalle decisioni impugnate. 40. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva alcun interesse a proseguire il ricorso mentre l’annullamento delle decisioni impugnate era necessario per rimediare al danno morale arrecato alla richiedente come organizzazione professionale. 41. Come detto, le presenti conclusioni si concentreranno sul primo motivo d’impugnazione. A. Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto in quanto il Tribunale: (i) avrebbe ritenuto improbabile che l’illegittimità invocata dalla ricorrente nel ricorso possa ripetersi in futuro; (ii) avrebbe considerato che la questione rilevante sia la possibilità che si possa verificare in futuro una specifica situazione analoga a quella del caso di specie 1. Argomenti delle parti 42. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti 30 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel constatare l’improbabilità che, in una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio, l’asserito illegittimo diniego all’accesso ai documenti citati da parte della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto verificare in futuro e che, pertanto, la ricorrente non avesse interesse per proseguire nel giudizio. 43. Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia reputato improbabile che la [OSCURATO:PERSONA] si basasse in futuro sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo secondo, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, secondo cui se i documenti ai quali è richiesto l’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001 includono riferimenti a lettere di costituzione in mora o, in mancanza di tali riferimenti, sono «indissolubilmente legati» a una procedura di infrazione pendente, sono coperti da una presunzione generale di non divulgazione. 44. La ricorrente sostiene, infatti, come il Tribunale abbia piuttosto valutato la probabilità che l’interpretazione effettuata nel caso di specie potesse essere riutilizzata in una situazione simile a quella della presente causa, vale a dire un nuovo caso in cui nell’ambito di un procedimento di infrazione, uno Stato membro notifichi alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di legge per rispondere alle preoccupazioni che giustificano la procedura, e la [OSCURATO:PERSONA] rifiuti di divulgare pareri resi su quel progetto di legge al fine di proteggere la necessaria riservatezza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di infrazione. 45. A tale proposito, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, in particolare, alla sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 8 ), in cui il Tribunale ha confermato l’interesse alla decisione della ricorrente in una situazione analoga, in quanto l’asserita illegittimità della ricorrente si basava su un’interpretazione di una delle eccezioni prevista dal regolamento n. 1049/2001 che il Parlamento avrebbe potuto ribadire in occasione di una nuova richiesta di accesso. 46. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe commesso il medesimo errore di cui ai punti che precedono, nell’avallare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il principio di trasparenza alla base della direttiva 98/34 (sostituita dalla direttiva 2015/1535) non osta all’invocazione di presunzioni generali di non divulgazione in merito a pareri dettagliati emessi in una procedura di notifica non riservata. 47. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce della notevole portata degli obblighi di notifica da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi della direttiva 2015/1535, sia altamente probabile che molti dei documenti notificati rispondano almeno in parte alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 48. La ricorrente osserva, inoltre, come un’altra ordinanza che la riguarda, ossia l’ordinanza del 19 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), possa essere considerata pertinente alla presente causa, al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] difende costantemente le sue interpretazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, nonché del principio di trasparenza statuito dalle direttive 98/34 e 2015/1535. Proprio tale precedente, a dire della ricorrente, confermerebbe la probabilità che l’interpretazione contestata possa ripetersi in futuro. 49. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sia molto probabile che in futuro presenterà richieste di accesso a documenti simili a quelli del caso di specie, essendo la medesima un’organizzazione di imprenditori, le cui attività riguardano tutti gli aspetti delle operazioni commerciali dei suoi membri e non solo quegli aspetti che sono direttamente correlati al particolare settore che rappresenta, ossia quello del gioco d’azzardo. 50. Il governo svedese ritiene che l’impugnazione sia fondata e limita le sue osservazioni al primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, il governo osserva che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] abbia ora accesso ai documenti controversi, dai punti 10 e 35 dell’impugnazione risulta che le decisioni impugnate non sono state formalmente ritirate dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché la controversia ha conservato il suo oggetto. 51. Secondo il governo svedese, [OSCURATO:PERSONA] ha deliberatamente cercato di accedere ai pareri dettagliati nell’ambito di una procedura di notifica quando la procedura di infrazione era ancora pendente. Tuttavia, l’accesso a tali documenti è stato consentito solo dopo la conclusione della procedura di infrazione e della procedura di notifica. Poiché la divulgazione dei documenti richiesti non è avvenuta prima della chiusura di tali procedure, non avrebbe raggiunto pienamente gli obiettivi perseguiti dalla richiesta di accesso. 52. Il governo svedese condivide la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se la regola di presunzione generale della [OSCURATO:PERSONA] applicabile alle decisioni impugnate potesse essere invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in futuro. Tale conclusione sarebbe direttamente confermata dalla sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta che ciò che deve essere esaminato è se l’illiceità invocata potrà ripresentarsi in futuro. 53. Il governo svedese, come [OSCURATO:PERSONA], ritiene che una simile situazione possa verificarsi nuovamente in futuro. 54. In primo luogo, esiste il rischio immediato che la [OSCURATO:PERSONA] possa motivare le decisioni che respingono le future richieste di accesso ai documenti presentate nel contesto delle procedure di notifica previste dalla direttiva 2015/1535 in riferimento alla presunzione generale contestata. 55. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha di fatto già applicato tale norma di presunzione generale dopo aver adottato le decisioni impugnate, al fine di giustificare il rigetto di una domanda aggiuntiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, presentata nell’ambito di una procedura di notifica prevista dalla direttiva 2015/1535, prevedeva l’accesso alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e a un parere dettagliato. 56. In terzo luogo, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia a rischio di vedere invocata in futuro la suddetta regola generale di presunzione deriverebbe anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è un’organizzazione che rappresenta gli interessi dei produttori, dei distributori e degli operatori di macchine per l’intrattenimento in Polonia, le cui attività riguardano tutti gli aspetti delle operazioni commerciali dei suoi membri e non solo quegli aspetti che sono direttamente correlati al particolare settore che rappresenta o che sono interessati dalla legislazione nazionale sui giochi d’azzardo. [OSCURATO:PERSONA], questo rischio non riguarda solo le richieste di accesso ai documenti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelle di altre persone. 57. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di appello sia infondato per tre ordini di ragioni. 58. In primo luogo, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale per valutare la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa aver mantenuto un interesse a proseguire il procedimento, ma sembra chiedere alla Corte di sostituire la valutazione di un elemento fattuale svolta dal Tribunale, vale a dire la probabilità che la presunta illiceità si ripeta in futuro, la propria valutazione dello stesso elemento fattuale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato correttamente le circostanze del caso e ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva un interesse concreto e attuale a impedire che l’asserita illiceità si ripetesse in futuro. 59. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo aver preso la decisione di concedere l’accesso ai documenti in questione, l’interesse attuale della ricorrente all’annullamento delle decisioni controverse è venuto meno, dato che il proseguimento del procedimento non le avrebbe dato alcun vantaggio concreto. L’[OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente affermato che il suo interesse a proseguire il procedimento può essere considerato quello di contestare l’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 sulla base della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni controverse e che potrebbe ripetersi in futuro. 60. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente utilizzato i fatti specifici della causa come punto di riferimento per valutare il grado di probabilità che azioni come quella di [OSCURATO:PERSONA] possano ripetersi e ha concluso che è improbabile che una situazione così atipica si ripresenti in futuro. 61. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è molto diversa da quella della ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] (C-57/16 P). In quel caso, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un interesse del richiedente all’avvio o al proseguimento del procedimento nonostante la divulgazione dei documenti richiesti, in quanto il ricorso mirava a riformare una sentenza che aveva riconosciuto l’applicazione di una presunzione generale di riservatezza per una determinata categoria di documenti e che il richiedente, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di protezione dell’ambiente, era particolarmente suscettibile di trovarsi nuovamente di fronte alla pretesa illiceità. 2. Valutazioni 62. Oggetto del presente giudizio d’appello è il controllo della Corte sull’ordinanza impugnata del 10 luglio 2018 per valutare se il Tribunale sia incorso o meno in un errore di diritto nel considerare venuto meno l’interesse ad agire ( rectius proseguire il giudizio) della odierna ricorrente in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], prima del termine del procedimento dinanzi al Tribunale stesso, abbia consentito l’accesso ai documenti oggetto di un precedente diniego che aveva dato luogo alla richiesta di annullamento. 63. A tal fine riassumerò brevemente i principi dettati dalla Corte in materia di interesse ad agire per poi affrontare il tema dei limiti entro cui può configurarsi la permanenza dell’interesse ad agire a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti. 64. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto ( 10 ). 65. Ne consegue che, affinché l’interesse ad agire o a proseguire il giudizio possa essere considerato sussistente, non solo il ricorrente deve trovarsi in una situazione peculiare rispetto all’atto di cui intende contestare la legittimità, ma altresì l’annullamento dell’atto stesso deve poter produrre effetti positivi sulla sua situazione giuridica ( 11 ). Qualora il ricorrente non possa trarre alcun beneficio dall’eventuale accoglimento del proprio ricorso, l’avvio o il proseguimento del giudizio non possono essere giustificati. È, infatti, proprio al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia, evitando che il giudice dell’Unione venga investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non sia idonea a produrre conseguenze giuridiche o a procurare alcun beneficio al ricorrente, che ogni soggetto promotore di un’azione giurisdizionale deve avere, e mantenere nel corso di tutto il giudizio, un interesse ad agire ( 12 ). 66. L’interesse ad agire, qualificato nella giurisprudenza come presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere reale ed effettivo e non può essere valutato in funzione di un evento futuro e ipotetico ( 13 ). 67. La persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere, dunque, valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto ( 14 ). 68. Dagli insegnamenti citati della Corte possiamo, dunque, trarre i seguenti principi generali: l’interesse ad agire deve sussistere al momento dell’azione e permanere fino al termine del giudizio e la sua assenza dà luogo all’irricevibilità o al non luogo a provvedere; l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale ed effettivo e non già meramente ipotetico; la conclusione del giudizio deve poter apportare al ricorrente concreti benefici. 69. Occorre ora passare al secondo profilo, quello più specifico della permanenza o meno dell’interesse ad agire nel caso di giudizi relativi all’accesso a documenti che, nel corso del procedimento giurisdizionale, siano messi a disposizione del richiedente. 70. Nell’odierno giudizio, infatti, come visto, la tesi di fondo del ricorrente è che il proprio interesse ad agire sussisterebbe anche a seguito della messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei documenti richiesti (a seguito della chiusura del procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia), in ragione del rischio che una tale situazione, asseritamente illegittima, possa frequentemente riproporsi nel futuro. 71. Occorre, poi, delineare quale sia la situazione che potrebbe riproporsi in futuro e che dunque potrebbe giustificare la permanenza dell’interesse ad agire. 72. Ad avviso del ricorrente è l’interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente cioè ritiene che la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe in futuro interpretare in maniera analoga quella disposizione, ritenendo cioè di poter opporre il diniego alla richiesta di accesso nel corso di una procedura per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, avrebbe come conseguenza il permanere dell’interesse ad agire e dunque la necessaria prosecuzione del giudizio fino alla decisione nel merito. 73. Una soluzione del genere avrebbe conseguenze paradossali: l’interesse ad agire, infatti, in ogni giudizio in tema di accesso a documenti, permarrebbe automaticamente in capo al ricorrente per il solo fatto che in futuro l’istituzione europea potrebbe interpretare nel modo censurato una determinata disposizione normativa in una diversa circostanza. 74. Per scongiurare questi effetti paradossali, tali da far perdere ogni effetto utile alle disposizioni che consentono di disporre il non luogo a provvedere nel procedimento dinanzi al Tribunale nei giudizi sull’accesso ai documenti, è senz’altro più corretto svolgere il test di probabilità sulla circostanza concreta oggetto del giudizio 75. Ciò in coerenza con quanto sopra esposto a proposito della natura dell’interesse ad agire che, lo si ripete, deve essere concreto, effettivo e non meramente ipotetico. 76. Questo non significa, naturalmente, che la situazione da prendere in esame per il test di probabilità sia soltanto quella del caso oggetto dell’odierno giudizio ma una situazione anche analoga, che possa ricondursi alla medesima fattispecie. 77. Dalla lettura dei precedenti della Corte sul tema si evince una conferma a ciò quando, in una sentenza, pure citata dalla parte ricorrente a conferma delle proprie tesi, la Corte ricorda che il permanere dell’interesse ad agire presuppone che l’illegittimità in questione possa riprodursi in futuro «indipendentemente dalle particolari circostanze del caso in esame» ( 15 ). 78. Il significato da attribuire a tale espressione, se si legge l’intero ragionamento della Corte, è che l’interesse ad agire può permanere in capo al ricorrente se egli dimostra che l’asserita illegittimità può in futuro nuovamente verificarsi anche in procedimenti analoghi e non identici a quello in esame ( 16 ). 79. Nel caso odierno la situazione che occorre prendere in considerazione al fine di valutare il grado di probabilità che si verifichi nuovamente è la seguente: la richiesta di accesso a documenti da parte di un’associazione che rappresenta interessi commerciali nell’ambito di un procedimento per inadempimento, nel corso del quale lo Stato membro, al fine di evitare le conseguenze per l’inadempimento addebitatogli, notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di legge volto a modificare le disposizioni considerate illegittime. I documenti richiesti, nello specifico, sono due pareri espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e da un altro Stato membro nell’ambito di questo procedimento. 80. Una tale situazione è senz’altro atipica e la probabilità che si verifichi nuovamente non può certo considerarsi elevata. 81. A questo proposito nessuna specifica deduzione sul punto è stata svolta dalla parte ricorrente che, come detto, si è limitata ad affermare che l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale risiederebbe nel fatto preso a riferimento per il giudizio probabilistico. 82. Al contrario la [OSCURATO:PERSONA], premesso che a suo avviso si tratterebbe di una situazione di fatto e non di diritto la cui valutazione da parte del Tribunale non potrebbe essere oggetto di revisione nell’appello, nei suoi atti scritti, confermati all’udienza, ha più volte dedotto l’atipicità di questa situazione confermando che, nell’esperienza concreta, si è verificata di rado e, dunque, è improbabile che a breve si verifichi nuovamente. 83. Al fine di valutare se il Tribunale sia effettivamente incorso in un errore di diritto valutando come improbabile il verificarsi della situazione oggetto del presente giudizio, è di grande utilità il confronto con un precedente recente della Corte, evocato da tutte le parti del giudizio a conferma delle rispettive tesi e, in particolare dal governo svedese nelle osservazioni scritte e della ricorrente in udienza. 84. Nella causa C‑57/16 P, infatti, la Corte, in Grande Sezione, si è pronunciata sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale in materia di accesso a documenti della [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, ed è il profilo di maggiore connessione con l’odierno giudizio, si è trovata a dover rispondere alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di concludere il giudizio con un non luogo a statuire dal momento che dopo l’udienza e prima della sentenza erano stati trasmessi alla ricorrente i documenti richiesti. 85. In quell’occasione la Corte ha affermato, richiamando anche giurisprudenza precedente, che un ricorrente può, in alcuni casi , anche a seguito della messa a disposizione dei documenti richiesti, mantenere un interesse a chiedere l’annullamento ( 17 ) ma ciò quando si verificano determinate condizioni che la Corte ha ritenuto sussistenti nel caso specifico sottopostole ma che, come vedremo, sono assenti nell’odierno giudizio. E ha concluso, sul punto, che « date tali circostanze » occorre dichiarare che la ricorrente ha conservato un interesse ad agire e che «tenuto conto del rischio di ripetizione dell’illegittimità asserita e alla luce delle particolari circostanze menzionate sopra , il riconoscimento di tale interesse ad agire corrisponde alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia» ( 18 ). 86. Nella sentenza relativa alla causa C‑57/16 P la Corte non ha affermato, come la ricorrente sembra sostenere, un principio generale in materia di permanenza dell’interesse ad agire nei giudizi relativi all’accesso a documenti delle istituzioni europee. 87. Al contrario, ha chiarito, superando qualche dubbio che poteva farsi strada dalla lettura di alcune sentenze del Tribunale ( 19 ) che, in giudizi relativi all’accesso di documenti, la permanenza dell’interesse ad agire a seguito della messa a disposizione dei documenti stessi da parte dell’istituzione europea è da considerarsi eccezionale, dovendo considerarsi la regola che, una volta acquisita la disponibilità dei documenti, venga meno l’oggetto del giudizio e l’interesse ad agire. 88. Tale circostanza eccezionale, la permanenza dell’interesse ad agire, può infatti realizzarsi o meno a seconda di alcune variabili: la natura del soggetto richiedente e degli interessi coinvolti e la specifica disciplina giuridica applicabile, la tipologia degli atti oggetto della domanda di accesso, la natura del procedimento cui afferiscono i documenti richiesti e l’eccezione al diritto di accesso fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per il diniego. 89. Tutte queste variabili che, alla luce di quanto sopra esposto, sono, a mio avviso, le «particolari circostanze» che consentono il permanere dell’interesse ad agire, sono differenti nella causa C‑57/16 P e in quella odierna e dunque devono far propendere per una soluzione differente. 90. Il soggetto richiedente nella causa C‑57/16 P è un’associazione senza scopo di lucro che si occupa della tutela di interessi in materia ambientale; l’odierna ricorrente è un’associazione che tutela gli interessi di produttori, distributori e operatori di macchine d’intrattenimento e gioco azzardo. 91. In materia ambientale, come noto, esiste una specifica disciplina sulla trasparenza degli atti che impone, tra l’altro, di interpretare in modo restrittivo le motivazioni di rifiuto in merito all’accesso alle informazioni ambientali ( 20 ). 92. Quanto alla tipologia degli atti oggetto della domanda di accesso, nella causa C‑57/16 P si trattava di relazioni sulla valutazione d’impatto e di pareri del comitato per la valutazione d’impatto che le accompagnano che contenevano informazioni costituenti elementi importanti del processo legislativo dell’Unione, facenti parte del fondamento dell’azione legislativa di quest’ultima. Ne consegue che il motivo di diniego di accesso deve essere interpretato in maniera restrittiva, tenuto conto dell’interesse che la divulgazione delle informazioni richieste presenta per il pubblico, in modo da tendere ad una maggiore trasparenza di tali informazioni ( 21 ). 93. Gli atti oggetto della richiesta di accesso nell’odierno procedimento sono i pareri resi dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e da uno Stato membro sulla proposta di modifica legislativa inoltrata dalla Repubblica di Polonia al fine di evitare le conseguenze di una procedura per inadempimento. 94. Va, infatti, ricordato che nella causa C‑57/16 P si era pacificamente all’interno di una procedura di natura legislativa ( 22 ) mentre nell’odierno giudizio siamo in presenza, come detto, di una procedura legislativa che però si innesta funzionalmente all’interno di una procedura per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, in cui va preservato, per costante giurisprudenza il dialogo riservato tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 95. A questo proposito, non può mettersi in discussione lo stretto legame tra i documenti impugnati e la procedura per inadempimento, sempre affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] negli scritti difensivi e in udienza, confermato dalla Repubblica di Polonia in udienza e non smentito con specifiche deduzioni dalla ricorrente, che si limita apoditticamente a contestarlo senza alcun rilievo nel merito pur avendone potuto leggere il contenuto prima del giudizio davanti alla Corte. 96. Va, infatti, ricordato che la Corte ha in più occasioni ribadito che i documenti relativi alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento costituiscono, ai fini della tutela degli obiettivi delle attività di indagine, una categoria unica di documenti, senza che occorra operare alcuna distinzione in funzione del tipo di documento facente parte del fascicolo o dell’autore dei documenti in questione ( 23 ). 97. Anche la fonte su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il proprio diniego all’accesso è diversa nelle due cause. Nella causa C‑57/16 P, trattandosi di un procedimento legislativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001, motivando il diniego all’accesso con la necessità di uno spazio di riflessione al riparo da pressioni esterne in merito a iniziative politiche da proporre. 98. Nell’odierno giudizio, invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il diniego all’accesso ai documenti richiesti sull’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, motivando il diniego all’accesso sulla base del fatto che i suddetti pareri contenevano valutazioni direttamente connesse con la procedura d’inadempimento, la cui conoscenza avrebbe potuto minare il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento precontenzioso. 99. In relazione alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] per il diniego, e pertanto, all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, pur non essendo oggetto diretto dell’analisi delle mie conclusioni per i motivi sopra esposti, mi limito ad alcune brevi considerazioni. 100. Se la regola in materia d’accesso agli atti delle istituzioni europee è la più ampia trasparenza e, pertanto, l’eccezione è la possibilità di negare l’accesso in base a specifiche ragioni, eccezione da applicarsi in senso restrittivo in quanto deroga principio generale ( 24 ), esistono, nella giurisprudenza della Corte, declinazioni diverse per la concreta applicazione di tali principi. 101. La sentenza nella causa C‑57/16 P ha il merito di chiarire la latitudine di tali eccezioni facendole dipendere dalla natura degli atti, dei soggetti e del procedimento. Se, infatti, all’interno di un procedimento legislativo la latitudine del diritto di accesso assume la sua maggiore ampiezza (e ancor di più se si tratta della tutela di interessi ambientali), spostandosi su procedimenti precontenziosi per inadempimento, o in senso lato ispettivi, tale latitudine tende a ridursi e il bilanciamento tra interesse alla trasparenza e interesse alla riservatezza tende a spostarsi sul secondo, consentendo alle istituzioni europee di fare uso di presunzioni generali. 102. Il regime delle eccezioni previsto dall’articolo 4, e segnatamente dal paragrafo 2 del regolamento no. 1049/2001, infatti, è fondato su una ponderazione degli interessi che si oppongono in una data situazione, ovvero, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione. La decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie ( 25 ). 103. In forza dell’eccezione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, ovvero quella di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi ( 26 ). 104. La Corte, infatti, ha riconosciuto l’esistenza di presunzioni generali di riservatezza a beneficio di cinque categorie di documenti, tra i quali i documenti relativi ad un procedimento precontenzioso per inadempimento, ivi inclusi i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato nell’ambito di una procedura EU Pilot ( 27 ). 105. L’obiettivo di tali presunzioni risiede nella possibilità, per l’istituzione dell’Unione interessata, di ritenere che la divulgazione di alcune categorie di documenti pregiudichi, in linea di principio, l’interesse tutelato dall’eccezione che essa invoca, fondandosi su simili considerazioni generali, senza essere tenuta ad esaminare concretamente e individualmente ciascuno dei documenti richiesti ( 28 ). 106. Il procedimento precontenzioso per inadempimento ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ). 107. Pertanto, la divulgazione di documenti relativi ad un procedimento per inadempimento durante la fase precontenziosa dello stesso sarebbe idonea a modificare la natura e lo svolgimento di un simile procedimento, dato che, in tali circostanze, potrebbe rivelarsi ancora più difficile avviare un processo di negoziato e raggiungere un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato che metta termine all’inadempimento contestato, al fine di consentire che il diritto dell’Unione sia rispettato e di evitare un ricorso giurisdizionale ( 30 ). 108. Si può, dunque, presumere che la divulgazione dei documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso, rischi di alterare il carattere di tale procedimento nonché di modificarne lo svolgimento e, pertanto, tale divulgazione, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi dell’attività di indagine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ( 31 ). 109. La Corte ha, altresì chiarito, che tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione o che sussiste, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ( 32 ). Ma tale onere probatorio incombe sul ricorrente ( 33 ) e, nel caso di specie, non appare essere stato assolto. 110. L’opportunità dell’uso di una presunzione generale, nel caso che ci occupa, non appare da escludersi; ci si trova, infatti, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, seppur caratterizzato da alcune peculiarità. 111. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, può concludersi che l’odierna ricorrente non ha dimostrato la permanenza del proprio interesse ad agire a seguito della messa a disposizione, nel corso della causa dinanzi al Tribunale, dei documenti richiesti e originariamente negati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 112. Il Tribunale, con riferimento al primo motivo d’appello, non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare improbabile che l’asserita illegittimità invocata dalla ricorrente possa ripetersi in futuro e che, ai fini della suddetta valutazione, la questione rilevante sia quella che in futuro possa verificarsi una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio. 113. In ragione della natura del procedimento per inadempimento, nell’ambito del quale la richiesta di documenti è stata effettuata, della natura stessa degli atti richiesti e del soggetto richiedente, della materia nel cui ambito si svolge il procedimento, non può farsi applicazione dell’orientamento, eccezionale, della Corte affermato nella sentenza C‑57/16 P. 114. Resta, pertanto, applicabile il generale orientamento, confermato dalla sentenza C‑57/16 P, che, in assenza di particolari condizioni, consente al Tribunale di concludere il procedimento con il non luogo a provvedere quando, in giudizi che hanno ad oggetto il diritto di accesso a documenti, questi ultimi siano messi a disposizione in corso di causa e la parte non dimostri un interesse specifico tale da giustificare la prosecuzione del giudizio. 115. Non sussistono, infatti, nell’odierno giudizio ragioni specifiche che inducano a pensare che la ricorrente sia «particolarmente esposta a siffatte future applicazioni della presunzione suddetta», a differenza della ricorrente nella causa C‑57/16 P che, in quanto organizzazione senza scopo di lucro avente come finalità la tutela dell’ambiente, ha tra le sue missioni quella di agire allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza e legittimità del processo legislativo dell’Unione in materia ambientale. Ciò, sempre nelle parole della Corte, rende probabile che in futuro essa chiederà nuovamente accesso a documenti analoghi ai documenti controversi ( 34 ). Lo stesso non può dirsi dell’odierna ricorrente che non ha dimostrato di avere alcun interesse specifico all’annullamento dei provvedimenti impugnati dal momento che, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, a differenza della causa C‑57/16 P, la prosecuzione del giudizio non avrebbe potuto apportare alcun concreto beneficio aggiuntivo. V. Conclusione 116. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che procedono suggerisco, alla Corte di respingere, in quanto infondato, il primo motivo d’appello. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 . ( 3 ) Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], GU 2001, L 145, pag. 43 . ( 4 ) GU 1998, L 204, pag. 37 . Modificata dalla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato al progetto di legge il riferimento 2014/537/PL. ( 6 ) Le decisioni impugnate sono state classificate come GESTDEM 2015/1291. ( 7 ) Ordinanza del 10 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], T‑514/15 , non pubblicata, EU:T:2018:500 . ( 8 ) T‑540/15 , EU:T:2018:167 . ( 9 ) Ordinanza del 19 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], T‑750/17 , non pubblicata, EU:T:2018:506 . ( 10 ) Si veda, tra le tante, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata. ( 11 ) Una siffatta caratterizzazione dell’interesse ad agire trova conferma, per un verso, nel tenore letterale di talune lingue ufficiali dell’Unione, come il tedesco, che designa l’interesse ad agire con il termine «Rechtsschutzbedurfnis» o «Rechtschutzinteresse» (letteralmente «necessità» o «interesse alla tutela giurisdizionale») e, per altro verso, nella giurisprudenza della Corte che parla di «interesse, reale ed effettivo, che richiede (…) una tutela giuridica» (si veda sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA], C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punti 28 e 34 ). In questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafi 27 e 28 e nota 19. ( 12 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata. ( 13 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:409 , paragrafo 29 e giurisprudenza ivi citata. ( 14 ) Sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , punto 65 . ( 15 ) Sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 52 . ( 16 ) Si legge, infatti, nella sentenza della Corte, che riguardava un procedimento di selezione per l’assunzione, che «il Tribunale ha considerato che il ricorrente conservava un interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del procedimento di selezione di cui trattasi affinché l’illegittimità fatta valere non si riproducesse in futuro nell’ambito di un procedimento analogo a quello del caso di specie. A tal riguardo, il Tribunale si è basato sul motivo, dedotto dal ricorrente, relativo all’illegittimità del procedimento di selezione derivante dalla preselezione dei candidati risultante dalla nota del direttore generale. Il Tribunale ha considerato che non si poteva escludere che il direttore generale potesse svolgere un ruolo simile in un procedimento di selezione successivo ed analogo». ( 17 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 48 . Il corsivo è mio. ( 18 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 56 . Il corsivo è mio. ( 19 ) T‑540/15 , EU:T:2018:167 . ( 20 ) Considerando 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 21 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punti 91 e 100 . ( 22 ) Il considerando 6 del regolamento n. 1049/2001 afferma che si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell’Unione agiscono in veste di legislatore. Infatti, la possibilità, per i cittadini, di controllare e di conoscere l’insieme delle informazioni che costituiscono il fondamento dell’azione legislativa dell’Unione è un presupposto per l’esercizio effettivo, da parte loro, dei loro diritti democratici, riconosciuti in particolare dall’articolo 10, paragrafo 3, TUE. Tale esercizio dei diritti di cui sopra presuppone non soltanto che i cittadini in questione dispongano delle informazioni di cui trattasi al fine di comprendere le scelte operate dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito del processo legislativo, ma anche che essi possano avere accesso a tali informazioni in tempo utile, in un momento che li metta in condizione di far valere utilmente il loro punto di vista in merito a queste scelte (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 84 ). ( 23 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 64 e sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 74 . ( 24 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 78 . ( 25 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 42 . ( 26 ) Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 58 . ( 27 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata. ( 29 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata. ( 30 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 63 . ( 31 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 65 . ( 32 ) Sentenza del 14 novembre 2013, LPN/[OSCURATO:PERSONA], C‑514/11 P e C‑605/11 P , EU:C:2013:738 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata. ( 33 ) Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑612/13 P , EU:C:2015:486 , punto 90 . ( 34 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 54 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris