CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12352/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t. 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[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Gualtieri e Comune di Cadelbosco di Sopra, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte depositate unitamente alle note spese; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; 2udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 30 novembre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA], per i reati di associazione di tipo mafioso, con ruolo apicale (capo 1), di più reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 5, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 10-ter, 12, 13, e 14), tentata estorsione pluriaggravata (capo 15) ed estorsione consumata pluriaggravata (capo 23) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per due reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 2 e 3) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione consumata pluriaggravata (capo 23) e per quattro reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 2, 3, 6 e 7) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per cinque reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 2, 3, 5, 6 e 7) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe (capo 1), e per i reati di detenzione e porto abusivi di arma clandestina (capi 16-bis e 17-bis), ricettazione della medesima arma (capo 18-bis) e detenzione abusiva di arma (capo 19) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per due reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 2 e 3) e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per un reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 8) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per due reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 13 e 14) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato al!a pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe (capo 1), per i reati di tentata estorsione pluriaggravata (capo 15) ed estorsione consumata pluriaggravata (capo 23) e per sei reati tributari (capi 29, 430, 31, 32, 33 e 34) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe (capo 1), per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (capo 15), per i reati di detenzione e porto abusivi di arma clandestina (capi 16 e 17) e di ricettazione della medesima arma (capo 18) e per tre reati tributari (capi 36, 37 e 38) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (capo 15) e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe (capo 1) e per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (capo 15) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe (capo 1), per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (capo 15) e per i reati di detenzione e porto abusivi di arma clandestina (capi 16 e 17) e di ricettazione della medesima arma (capo 18) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsa testimonianza aggravata ex art. 416- bis.1 cod. pen. (capo 22) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per un reato tributario (capo 34) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per due reati tributari (capi 31 e 32) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per un reato tributario, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 33) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] per un reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. peri. (capo 39) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. I suddetti imputati, eccetto [OSCURATO:PERSONA], sono anche stati condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Regione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nomi e numeri contro le mafie. [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Gualtieri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati 5in solido al risarcimento del danno in favore del comune di Castelbosco di sopra. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Regione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], U.R. UIL [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e Bologna e Camera del Lavoro territoriale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. contestata a [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha, nel resto, confermato la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale da essi sollevata all'udienza preliminare e reiterata in sede di discussione nel giudizio di primo grado e poi con l'atto di appello. I ricorrenti, dopo avere riassunto l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di eccepire la incompetenza per territorio anche laddove il giudizio sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, richiamano i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Forcelli» del 2012, che ammetteva detta possibilità, per poi sostenere che essendo essi accusati di un'estorsione tentata, ai sensi degli artt. 8, 9 e 27 cod. proc. pen., doveva ritersi competente il Tribunale di Prato, essendo l'ultimo atto diretto alla consumazione dell'estorsione stato commesso a Prato. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al rigetto del secondo motivo di appello volto ad accertare che per l'inidoneità della condotta, ricorreva un'ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza e articolando sette motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 110 e 416-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla intraneità del ricorrente al sodalizio criminale anche per effetto del 6travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente segnala che l'affermazione della sua responsabilità per il reato associativo poggia sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che nel 2010 o 2011 [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Cremona con un ragazzo napoletano di nome [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva detto di conoscere la famiglia [OSCURATO:PERSONA] da anni. Il collaboratore, tuttavia, non aveva saputo indicarne il cognome. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche affermato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che questo ragazzo era stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] in numerose occasioni di natura illecita. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito, tali dichiarazioni troverebbero riscontro nella partecipazione dell'imputato nella tentata estorsione contestata al capo 15) e nella sua frequentazione con altri membri del sodalizio criminale, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, sostiene il ricorrente, le dichiarazioni del collaborante sono generiche e relative ad un periodo anteriore a quello per il quale si procede in questa sede; nessun altro collaborante aveva riferito dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito avrebbe ignorato le censure difensive volte ad evidenziare l'inattendibilità del collaborante, atteso che egli non aveva riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA] e comunque la descrizione fisica di quel ragazzo da lui fornita (persona con i capelli chiari, magrolino e con la faccia un po' rovinata) contrasta con le fattezze del ricorrente, che non ha i capelli chiari ed è di corporatura robusta e non ha il volto rovinato. Neppure avrebbero potuto ritenersi quali elementi sintomatici della partecipazione all'associazione mafiosa l'avere l'odierno ricorrente preso parte al solo tentativo di estorsione contestato al capo 15) o la mera frequentazione di altri affiliati per ragioni di amicizia. Espungendo dal materiale istruttorio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le prove residue sarebbero insufficienti per affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. [OSCURATO:SOCIETA] merito afferma che dalle conversazioni intercettate emergerebbe la conoscenza in capo al ricorrente delle dinamiche del sodalizio criminale, conoscenza che egli non potrebbe avere se non fosse un affiliato. Il ricorrente sostiene che, in realtà, dalle conversazioni intercettate e riportate alle pagg. 216 e ss. della sentenza di primo grado emergerebbero meri rapporti di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insufficienti, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Modaffari», ad affermare l'intraneità del ricorrente, non avendo egli mai 7contribuito al conseguimento delle finalità del sodalizio mafioso, se si considera che la tentata estorsione di cui al capo 15) era volta a soddisfare un interesse economico individuale e non associativo. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato titolare di una sua società che non avrebbe mai intrattenuto rapporti con le società che costituivano espressione del sodalizio mafioso. Semmai, il contributo fornito dal ricorrente, per la sua discontinuità, indicativa di un inserimento non organico, andava qualificato giuridicamente come concorso esterno, come affermato in seno al provvedimento coercitivo cautelare, con il quale la Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi. In realtà, sostiene il ricorrente, poiché tutti i componenti del sodalizio criminale erano in stato di detenzione, il sodalizio mafioso era ormai venuto meno e la nuova associazione non possedeva i requisiti indicati dall'art. 416-bis cod. pen., in quanto non volta a conseguire il controllo sul territorio mediante delitti caratterizzati dall'esercizio del potere di intimidazione, ma, secondo l'ipotesi accusatoria, solo a riciclare in attività economiche i profitti derivati da attività illecite non caratterizzate dall'impiego di violenza, fatta eccezione per la sola estorsione tentata di cui al capo 15), che, essendo un episodio del tutto isolato, era assolutamente insufficiente a tal fine. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata, sostenendo che dalle due sentenze di merito non emerge la prova della conoscenza o della prevedibilità di detta aggravante in capo a lui. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'aggravante del reimpiego dei profitti illeciti in attività economiche, affermando che le due sentenze di merito non indicano alcuna prova della consapevolezza in capo al ricorrente della sussistenza di detta aggravante. In ogni caso, non vi è alcuna motivazione in ordine alla dimensione economica delle attività economiche in cui i proventi sarebbero stati reimpiegati, non bastando la destinazione di questi in «singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi», occorrendo invece «l'impiego in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi» (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172 - 01). 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56, 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, primo e terzo comma, cod. pen., e degli artt. 393 e 610 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua partecipazione alla tentata estorsione contestata al capo 15) e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 8Secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe assunto un ruolo di protagonista nella tentata estorsione, perché avrebbe partecipato all'incontro ristretto del 18 febbraio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] fungeva da secondo uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per sanare un dissidio economico tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in data 16 ottobre 2020 avrebbe accompagnato i coniugi a Prato per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe minacciato gravemente quest'ultimo affermando l'esistenza di un esercito di famiglie mafiose pronte a fare la guerra nel caso in cui non avesse accolto le avverse pretese, pari a 2.700.000,00 euro. Tali circostanze, secondo la sentenza di appello, erano emerse da una conversazione intercettata tra il sodale mafioso [OSCURATO:PERSONA] e un suo cugino, [OSCURATO:PERSONA]. La presenza del ricorrente a Prato era stata desunta dall'analisi del positioning dell'utenza asseritamente in uso al ricorrente e incrociando gli esiti dei tabulati telefonici di quelle dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma siffatta prova doveva ritenersi insufficiente. [OSCURATO:PERSONA], la presenza del ricorrente all'incontro era stata ricavata dal racconto di [OSCURATO:PERSONA] che, in una conversazione intercettata, aveva riferito della presenza di «un cristiano di Peppe... di Casal di Principe», ma dalla conversazione intercettata non emergerebbe da chi [OSCURATO:PERSONA], che all'incontro non era presente, avesse appreso tale circostanza e comunque non si chiarisce perché la persona di Casal di Principe indicata da [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere il ricorrente, che invece è originario di [OSCURATO:PERSONA]. Su tali censure, contenute nei motivi di gravame, avrebbe omesso di pronunciarsi la Corte di appello, che si sarebbe limitata ad escludere la possibilità di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la ragione, del tutto apparente ed apodittica, che il reato di esercizio arbitrario postula che la condotta sia attuata dal creditore e non da soggetti incaricati dell'esazione del credito. In realtà, sostiene il ricorrente, il giudizio di merito non avrebbe dimostrato l'illiceità della pretesa creditoria o la natura mafiosa della questione. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 416- bis.1 e 59, secondo comma, cod. pen., nonché la mera apparenza e illogicità della motivazione in ordine l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. applicata alla tentata estorsione contestata al capo 15). Sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente, non essendo stato indicato alcun elemento concreto dal quale ricavare l'utilizzo del metodo mafioso ovvero che il reato sia stato agevolato dalla caratura criminale dei suoi9 99LJ,autori. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione del rigetto dell'istanza dell'applicazione della continuazione tra i fatti per i quali si procede in questa sede e quelli per i quali egli è già stato giudicato con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2017. [OSCURATO:SOCIETA] merito avrebbe affermato che non sarebbe applicabile la disciplina del reato continuato perché non verrebbe in rilievo l'attività di usura ai danni di Tarabusi, ma l'attivazione di [OSCURATO:PERSONA] a favore dei vertici dell'associazione mafiosa detenuti, ossia [OSCURATO:PERSONA], e che in ogni caso non si rinverrebbero elementi utili all'applicazione del beneficio a fronte della mancata resipiscenza da parte dell'allora appellante e tenuto conto delle condotte dallo stesso tenute nell'ambito associativo mafioso dal quale non avrebbe preso le distanze. La motivazione sarebbe apodittica e illogica poiché la circostanza che egli si sia reso portatore della intimidazione mafiosa non rileverebbe ai fini dell'applicazione della continuazione. La motivazione sarebbe, peraltro, contraddittoria laddove affermerebbe che il rafforzamento dell'associazione mafiosa si ricavi dagli esiti dell'indagine denominata «[OSCURATO:PERSONA]», ove [OSCURATO:PERSONA], oltre a svolgere attività usuraia, sarebbe stato trovato in possesso di denaro da destinare alle esigenze degli affiliati in carcere. 3.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base della sua precedente condanna per usura, sostenendo che un solo precedente penale è insufficiente a giustificare il diniego; peraltro, la lontananza temporale di detto precedente era dimostrativa della sporadicità del suo delinquere; in ogni caso la pena è eccessiva e manca la motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando dieci motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Il ricorrente evidenzia che la prova della sua partecipazione al sodalizio criminale è stata desunta dalla sua partecipazione alla tentata estorsione contestata al capo 15) dell'imputazione e che, tuttavia, tale assunto risulta illogico e in contrasto con l'art. 416-bis cod. pen., in quanto, sulla base della ricostruzione10 ‘ i fattuale operata dai Giudici del merito, l'iniziativa criminale sarebbe stata assunta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] che, per indurre [OSCURATO:PERSONA] a cedere alle loro pretese, avrebbero assunto il ruolo di mandanti nei confronti dei membri dell'associazione. Tale situazione sarebbe oltremodo anomala, poiché le associazioni mafiose non tollerano di assumere una posizione subordinata rispetto a soggetti che non sono suoi membri; risulta, quindi, che il gruppo di persone dei quali i coniugi si sono serviti era, semmai, una banda al soldo del maggior offerente e svincolata dalle regole dell'agire mafioso, tanto che a pag. 607 della sentenza di appello si afferma che [OSCURATO:PERSONA] si era posto a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] aveva finanche proposto a [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca che sosteneva [OSCURATO:PERSONA] nella sua opposizione alle avverse pretese, di accordarsi per escludere i due coniugi e appropriarsi della somma che sarebbe stata estorta a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la contrapposizione tra due gruppi della stessa organizzazione criminale avrebbe imposto, se reale, l'intervento di una entità gerarchicamente sovraordinata che non si era concretizzato. La circostanza che la tentata estorsione fosse stata condotta con modalità mafiose non valeva a dimostrare l'appartenenza a un sodalizio criminale di coloro che vi avevano partecipato. La conversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA] afferma che i coniugi devono comprendere di avere a che fare con una «squadra» non dimostrerebbe il vincolo associativo e, semmai, essa attesta la mancanza del potere di intimidazione in capo al gruppo. [OSCURATO:PERSONA] la programmata spartizione del ricavato tra tutti i partecipanti alla estorsione non varrebbe a provare la esistenza di un'associazione mafiosa. La carenza di un vincolo associativo mafioso emergerebbe dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA], in cui si criticava il comportamento eccessivamente attendista di [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] dispensavano suggerimenti sui passi da compiere per costringere [OSCURATO:PERSONA] alla resa, in tal modo non riconoscendo l'autorevolezza di [OSCURATO:PERSONA], il che non sarebbe consentito all'interno di un sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe contraddittorio, da una parte, affermare che la estorsione dovesse essere attuata da soggetti la cui appartenenza alla 'ndrangheta avrebbe consentito di esercitare il potere di intimidazione proprio di tale organizzazione criminale e poi affermare che [OSCURATO:PERSONA] non volesse apparire come uno dei partecipanti alla condotta estorsiva, in quanto due suoi fratelli erano già carcerati e [OSCURATO:PERSONA] conosceva suo fratello, [OSCURATO:PERSONA]. E, difatti, il gruppo non riesce a costringere [OSCURATO:PERSONA] a versare alcuna somma di denaro. La posizione di subordinazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai due coniugi emerge dalle 11conversazioni intercettate tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferisce al secondo di essere «pressato» dagli [OSCURATO:PERSONA] per la questione del recupero del credito verso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'arma che [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a [OSCURATO:PERSONA], si trattava di un regalo personale, come risultava dalla stessa sentenza di appello (pag. 362), non finalizzato ad ottenere che l'odierno ricorrente detenesse la pistola nell'interesse dell'organizzazione, cosicché era contraddittorio affermare, alla pag. 363 della sentenza qui impugnata, che l'arma rimanesse nella disponibilità dell'organizzazione mafiosa. Quanto all'attività di falsa fatturazione, questa era esercitata da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio interesse. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale attività non valeva a provare la sua appartenenza all'associazione. La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, confusa in ordine all'individuazione della cosca di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. Né la circostanza che quest'ultimo si fosse rivolto a [OSCURATO:PERSONA] dopo avere subito l'incendio della sua automobile in risposta all'avvio, da parte sua, di una relazione sentimentale con una donna separata varrebbe a dimostrare la sua adesione all'organizzazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] le dinamiche associative mafiose che [OSCURATO:PERSONA] riferiva a Frìjio erano circostanze note da tempo e riportate dalla stampa, cosicché la circostanza non può assumere alcun rilievo. 4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 59, secondo comma, e 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. per avere applicato l'aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa, sostenendo che l'accertamento di tale natura va compiuto in riferimento non all'intera associazione mafiosa, ma in relazione alle singole cosche che la compongono, in quanto ai fini della sussistenza dell'aggravante occorre fare riferimento alla strumentalità di queste al raggiungimento degli scopi associativi. [OSCURATO:PERSONA], l'aggravante può essere applicata al singolo imputato solo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa. Poiché in occasione della tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non erano state utilizzate armi, non poteva sostenersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio nel suo complesso. Il dono della pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto a titolo esclusivamente personale come riconosciuto dalla sentenza impugnata (pag. 362). 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., nonché l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, affermando che l'aggravante presuppone che i partecipanti 12all'associazione intendano acquisire il controllo di attività economiche attraverso il reimpiego del provento dei delitti, mentre su tale punto la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, e a tal fine richiama un precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 - 01). Sul punto la sentenza di secondo grado afferma che l'associazione si finanziava mediante il profitto proveniente da delitti di falsa fatturazione, ma non spiega se le attività produttive di profitti illeciti fossero anch'esse alimentate da siffatti profitti. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e la apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per la tentata estorsione di cui al capo 15). Sostiene che gli atti compiuti sarebbero inidonei allo scopo e comunque equivoci e in ogni caso non lesivi della capacità della vittima di autodeterminarsi. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'apparenza e la palese illogicità della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. applicata in relazione alla tentata estorsione contestata al capo 15), non essendo state spiegate le ragioni della sua applicazione. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi 16), 17) e 18). Sostiene che dalle conversazioni intercettate non emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, detta responsabilità. 4.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 16), 17) e 18). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che l'aggravante è stata applicata perché [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito l'arma donatagli da [OSCURATO:PERSONA] per tenerla a disposizione del sodalizio mafioso, pur ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole di ricevere l'arma quale dono esclusivamente a lui destinato. 4.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta carenza motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 36), 37) e 38). Sostiene, quanto al reato di cui al capo 36), che il ritrovamento di parte della documentazione della CD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore fa emergere l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla inesistenza della società e che la responsabilità penale non può essere affermata sulla base del mero dato formale dell'assunzione della carica di amministratore. Quanto ai capi 37) e 38), relativi alla diversa società FBR Impianti, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], egli era stato ritenuto amministratore di fatto senza 13che la Corte di appello motivasse in ordine alla sussistenza dei presupposti per attribuirgli detta qualifica ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. 4.9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mera apparenza della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 36), 37) e 38). Sostiene che l'aggravante è stata applicata in quanto la Corte di appello ha ritenuto che l'attività di falsa fatturazione fosse stata svolta in favore di soggetti appartenenti al sodalizio criminale, mentre per la sua applicazione è necessario che l'attività sia svolta in favore dell'associazione e non di singoli suoi associati. 4.10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. e mera apparenza o illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Quanto alle attenuanti generiche, il loro diniego sarebbe stato motivato evidenziando la intensità del dolo e la assenza di segni di resipiscenza, sebbene la intensità del dolo avesse già giustificato lo scostamento della pena dal minimo edittale, non potendo lo stesso elemento essere considerato due volte. Neppure la Corte di appello avrebbe motivato in ordine agli aumenti di pena per la continuazione. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza impugnata, chiedendone l'annullamento sulla base di cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, evidenziando di essere stato condannato sebbene non fosse stato accertato il compimento da parte sua di alcuna delle condotte descritte nel capo di imputazione, come la partecipazione a riunioni della consorteria, la gestione del patrimonio illecito dell'associazione, la partecipazione all'attività di falsa fatturazione, l'aver agito nel rispetto delle regole del sodalizio mafioso o l'aver agito in costante sinergia con altri sociali. In realtà, egli aveva avuto contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], con il quale coabitava. L'essere egli nipote e cugino di esponenti del sodalizio era un dato privo di alcuna rilevanza; non era mai stato sottoposto ad un rito di affiliazione. [OSCURATO:PERSONA] ha asserito che girava «voce» che egli apparteneva alla 'ndrangheta, ma trattasi di affermazione del tutto generica e non riscontrata. In particolare, sostiene il ricorrente, mancherebbe la messa a disposizione del sodalizio criminale, richiesta dalla sentenza delle Sezioni Unite «Modaffari» per poter affermare la responsabilità per il reato associativo. 14Né egli aveva assunto un ruolo centrale nella tentata estorsione, essendosi coordinato esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e avendo partecipato solo alla fase iniziale della tentata estorsione, quando insieme a [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Prato nel gennaio 2020, mentre il tentativo di estorsione era stato portato avanti da altri sino al novembre del 2020. Da singole ed episodiche condotte non poteva desumersi uno stabile inserimento nel sodalizio mafioso. 5.2. Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 15), nonché dell'erronea qualificazione del reato, che integrerebbe un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. Il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Filardo» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) e sostiene che, poiché il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano per l'elemento psicologico, il fatto andrebbe qualificato come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. Aggiunge che la Corte di appello, ritenendo di poter evincere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, l'esistenza in capo al ricorrente di un interesse personale diverso da quello di accompagnare il coinquilino [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha mal interpretato dette dichiarazioni, ben potendo [OSCURATO:PERSONA] avere falsamente affermato di voler retribuire [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione alla vicenda de qua al solo scopo di ottenere un incremento del proprio compenso, trattenendo per sé la quota che sarebbe spettata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe dato per scontata la illiceità della pretesa dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], che invece non risulta in alcun modo dimostrata e poggia su mere congetture; in ogni caso non è dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di detta illiceità. [OSCURATO:PERSONA], segnala il ricorrente, neppure risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato l'esistenza ed il fondamento del proprio debito. Neppure, per le ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso, può affermarsi la centralità del ruolo svolto dal ricorrente in detta vicenda. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di arma clandestina cui al capo 16). [OSCURATO:SOCIETA] merito avrebbe, in proposito, affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ricevuto l'arma clandestina, concorrevano nel delitto. In realtà, la Corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di considerare che la pistola era stata consegnata, quale dono, da [OSCURATO:PERSONA] 15a [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al momento della consegna non varrebbe a renderlo concorrente nel reato. 5.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di porto abusivo di arma da sparo cui al capo 17), non avendo la Corte di appello dato risposta al motivo di appello volto ad attaccare tale decisione. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 18), che il difensore aveva chiesto di riqualificare come favoreggiamento. La richiesta era giustificata dal timore manifestato da [OSCURATO:PERSONA] per i serrati accertamenti svolti dalle forze dell'ordine sul territorio reggiano; solo tale timore aveva giustificato la consegna dell'arma da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, la affermazione di responsabilità si fonderebbe su un «salto logico» per i motivi già esplicitati nel terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente richiama anche in relazione alla imputazione di ricettazione i motivi già dedotti nel ricorso in relazione al reato di detenzione abusiva di arma da sparo, ossia che la pistola era stata donata da [OSCURATO:PERSONA] al solo [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe configurabile un suo concorso nel delitto. 6. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado sulla base di cinque motivi di impugnazione. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione del rigetto dell'istanza, contenuta nei motivi nuovi di appello, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conia acquisizione di una consulenza tecnica di trascrizione di alcune conversazioni intercettate ed eventualmente la nomina di un perito. [OSCURATO:SOCIETA] appello, segnala il ricorrente, ha rigettato l'istanza affermando che la stessa era tardiva, in quanto era stata formulata solo con i motivi nuovi di appello e le discrepanze tra il reale contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e le loro trascrizioni non aveva costituito oggetto di censura in primo grado o con l'atto di appello principale, sicché le doglianze stesse non potevano ritenersi pertinenti. Sostiene, invece, il ricorrente che l'istanza non può ritenersi tardiva perché avanzata con i motivi nuovi di appello depositati in data 29 dicembre 2023, con 16udienza per il giudizio di appello fissata per il 16 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA], la prova di cui era stata chiesta l'assunzione doveva ritenersi decisiva, in quanto volta a dimostrare che l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era anteriore alla presentazione della richiesta di licenza amministrativa per la discoteca. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria, laddove da una parte non ritiene decisiva la prova oggetto della richiesta e dall'altra pone proprio le predette conversazioni telefoniche a base della dimostrazione dell'anteriorità dell'accordo. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e 512-bis cod. pen. per la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che gli è stato contestato il concorso nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per essersi prestato a divenire intestatario di una autorizzazione amministrativa per la gestione di una discoteca, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di non apparire quale suo titolare onde eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. Il ricorrente sostiene che non essendo la autorizzazione amministrativa un bene confiscabile, non è possibile ritenere che l'assunzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della sua titolarità fosse finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], per la sussistenza del reato è necessario che le risorse impiegate per l'acquisto del bene fittiziamente intestato provengano dal soggetto potenzialmente colpito dalle misure di prevenzione patrimoniali che si intendono eludere. [OSCURATO:PERSONA], dalle conversazioni intercettate, per le ragioni già illustrate nel primo motivo di ricorso, ove viene riportata l'istanza, contenuta nei motivi nuovi di appello, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non si ricava la prova della anteriorità alla presentazione della richiesta della licenza dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù del quale il primo avrebbe accettato di intestarsi la autorizzazione amministrativa, cosicché verrebbe a mancare l'elemento soggettivo del reato, non emergendo che l'intestazione della autorizzazione in capo al ricorrente fosse finalizzata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ad agevolare [OSCURATO:PERSONA] nell'elusione della normativa in materia di misure di prevenzione. Aggiunge il ricorrente che al momento della fittizia intestazione [OSCURATO:PERSONA] era incensurato, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato alla pena di nove anni di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa, cosicché la intestazione non poteva dirsi finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione, che ben avrebbero potuto colpire direttamente [OSCURATO:PERSONA], in virtù della precedente condanna, e la motivazione risulta manifestamente illogica. 17Inoltre, la intestazione fittizia della licenza era intervenuta dopo la intestazione fittizia ad altri soggetti delle quote della società avente ad oggetto la gestione della discoteca, cosicché neppure poteva ipotizzarsi un concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel diverso reato di intestazione fittizia avente ad oggetto le quote societarie. 6.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato nell'atto di ricorso quale quarto motivo) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dalla citata disposizione. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato sullo specifico motivo di appello volto ad ottenere l'esclusione dell'aggravante. 6.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato quale quinto motivo) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Sostiene che anche in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, formulata con il terzo motivo di appello, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare. 6.5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato quale sesto motivo) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Con la sentenza di appello l'aumento da applicare, a titolo di continuazione per il reato per il quale si procede in questa sede, sulla pena per i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato già condannato con sentenza passata in giudicato è stato determinato in un anno di reclusione e il ricorrente sostiene che lo stesso è eccessivo atteso che con la sentenza già irrevocabile egli era stato condannato per altro reato di intestazione fittizia per il quale la pena era stata fissata in soli quattro mesi di reclusione; né, lamenta il ricorrente, la Corte territoriale ha in alcun modo motivato in ordine alla quantificazione di detto aumento. 7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso detta sentenza chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 59, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dalla citata disposizione. Evidenzia di essere stato condannato quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato di emissione di fatture per operazioni 18inesistenti aggravato ai sensi della disposizione sopra citata, essendo il reato stato commesso, oltre che per consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, anche per agevolare l'attività del sodalizio mafioso, in quanto il ricavato della cessione di dette fatture veniva spartito tra gli associati, anche detenuti e comunque attraverso il reato l'associazione poteva infiltrarsi nell'economia locale e nazionale; in particolare l'imputato era addetto al prelievo di denaro derivante dalla attività di falsa fatturazione. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha risposto al motivo di appello volto a contestare la sussistenza dell'aggravante, atteso che il Giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare che dalla reazione tenuta da [OSCURATO:PERSONA] dopo che lo stesso aveva appreso del sequestro, ad opera della polizia giudiziaria e a carico di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 70.000,00 euro proveniente dalla attività di falsa fatturazione (somma che era stata bonificata a [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso aveva poi prelevato), emergeva che la somma era destinata al sodalizio criminale e una parte della stessa a [OSCURATO:PERSONA] e che «tali circostanze» erano note a [OSCURATO:PERSONA], il quale ben conosceva lo scopo dei compartecipi nel reato. In particolare, il ricorrente, richiamando principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), sostiene che dalla motivazione non si comprende da quali circostanze di fatto, conosciute da [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe dovuto dedurre che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti era finalizzato all'agevolazione del conseguimento degli scopi del sodalizio criminale. Neppure la sentenza impugnata spiega se [OSCURATO:PERSONA], prima della commissione del reato, sapesse che i suoi complici erano appartenenti al sodalizio mafioso, circostanza, questa, che di per sé sarebbe comunque insufficiente a far ritenere la conoscenza da parte sua della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso. 8. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 8.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 8), denunciando la violazione della disposizione appena citata. Al ricorrente è stato contestato di essersi reso fittizio intestatario delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle quali era in realtà titolare [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione. Sostiene il ricorrente che, non essendo stato dimostrato il passaggio delle somme di denaro occorrenti all'acquisto delle quote da parte sua, non può ritenersi provata la sua responsabilità. Né tale prova può ricavarsi dalla incapacità 19reddituale di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene anche che la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo di appello con il quale si deduceva che non vi erano elementi in grado di provare la ricorrenza in capo a lui del dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, che nel caso di specie sarebbe insussistente poiché la fittizia intestazione era in realtà riconducibile all'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare detta società per la emissione di fatture per operazioni inesistenti ed al contempo evitare che dalla società fosse possibile risalire alla sua persona. Che questo fosse lo scopo della fittizia intestazione dovrebbe ricavarsi da una conversazione intercettata il 9 aprile 2018 e riportata a pag. 314 della sentenza di primo grado. In ogni caso, anche laddove la finalità elusiva delle misure di prevenzione fosse realmente esistita, neppure vi era la prova che la stessa fosse conosciuta da [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la inesistenza della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto ad invocare l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Pur avendo la Corte territoriale specificamente motivato sul punto nei confronti di altri imputati, quanto alla posizione del ricorrente essa è rimasta del tutto silente, sebbene una specifica motivazione fosse resa necessaria anche dall'esclusione di detta aggravante in sede cautelare. Occorreva dimostrare che il ricorrente fosse al corrente che il reato era diretto ad agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio criminale, non essendo allo scopo sufficiente la mera partecipazione al delitto di un esponente dell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] neppure conosceva [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la mera apparenza della motivazione del rigetto dell'istanza di applicazione delle attenuanti generiche, motivato attraverso il riferimento ad un preteso «dinamismo» dell'imputato che è rimasto privo di alcun aggancio probatorio. 9. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 9.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione, in relazione ai reati di falsa fatturazione contestati ai capi 31) e 32) dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Segnala il ricorrente che la conoscenza da parte sua dell'essere il reato volto ad agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio mafioso è stata tratta, da 20 h-Àparte della Corte di merito, da una conversazione intercettata il 15 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo raccontava al secondo che egli aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], di essere assunto da questa società e, a fronte delle titubanze di [OSCURATO:PERSONA], egli gli aveva ricordato che aveva una famiglia da mantenere e che c'erano «i cristiani», senza tuttavia che la Corte territoriale chiarisse il senso di tale espressione e perché da essa dovesse dedursi detta conoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA], specie ove si tenga presente che [OSCURATO:PERSONA] fungeva da mero prestanome e che il suo unico compito operativo era quello di prelevare il denaro proveniente da attività illecite. 9.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e formulando un solo motivo di impugnazione con il quale, in realtà, si articolano due distinte censure. 10.1 Con la prima censura si lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico dei delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestati ai capi 13) e 14). Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha desunto la conoscenza, in capo all'imputato, della finalità elusiva delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali da una chat tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui risultava che il 7 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva avvertito [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del suo gruppo prima ancora della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ossia la società di cui reale intestatario era [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe dovuto concludere, quale conduttrice, il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà di terzi da adibire a sala scommesse; proprio tale contratto sarebbe oggetto di fittizia intestazione. Sostiene il ricorrente che dalla frase rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a Pascuccí, ossia «[OSCURATO:PERSONA], il geom. [OSCURATO:PERSONA] ora lavora per noi», non può logicamente desumersi la conoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della finalità elusiva della fittizia intestazione, ma solo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato di collaborare con il [OSCURATO:PERSONA] ed il geom. [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento delle attività necessarie all'apertura della sala scommesse. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto delucidazioni operative direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA] neppure varrebbe a dimostrare la conoscenza della finalità elusiva della fittizia intestazione, trattandosi di richieste inerenti alle istruzioni occorrenti per lo svolgimento dell'attività professionale che gli era stata commissionata. 21Né la conoscenza della finalità elusiva poteva ricavarsi dall'avere [OSCURATO:PERSONA] avuto rapporti telefonici con altri esponenti del sodalizio criminale. 10.2. Con la seconda censura il ricorrente sostiene che la motivazione risulta manifestamente illogica anche laddove ha rigettato il motivo di appello diretto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. poiché dagli elementi indicati dalla Corte territoriale neppure è possibile ravvisare la conoscenza da parte sua della circostanza che i reati di intestazione fittizia fossero volti ad agevolare l'associazione criminale nel conseguimento delle proprie finalità e non il solo [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno detla censura il ricorrente invoca l'intercettazione n. 12622 del 4 dicembre 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], laddove si fosse rivelato inidoneo a svolgere i compiti che gli erano stati affidati quale geometra, avrebbe ben potuto essere sostituito; tale sostituzione, sostiene il ricorrente, non sarebbe stata possibile laddove egli avesse avuto un ruolo in seno all'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA], segnala il ricorrente, una specifica ed approfondita motivazione sul punto era resa necessaria anche dalla circostanza che l'aggravante era stata esclusa in sede cautelare, avendo il Giudice per le indagini preliminari affermato che i reati erano funzionali ai soli obiettivi personali di [OSCURATO:PERSONA]. 11. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi di impugnazione. 11.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sostiene che non è emerso, dal materiale istruttorio, che egli abbia materialmente partecipato alla emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione alla quale egli rivestiva la carica di amministratore di diritto, venendo la stessa amministrata di fatto esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si occupavano della compilazione delle false fatture. Egli era amministratore di diritto e di fatto di altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sul conto della quale erano state accreditate somme di denaro, ma tali operazioni nulla avevano a che fare con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, quindi, affermato che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] troverebbe causa nell'avere, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., nel delitto commesso dall'amministratore di fatto omettendo di impedire l'emissione delle 22fatture per operazioni inesistenti da parte di quest'ultimo. Sostiene, allora, [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti caratterizzato dal dolo specifico di consentire a terzi l'evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi. Evidenzia che la Corte di cassazione ha affermato che per la responsabilità del prestanome di una società per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è sufficiente una semplice culpa in vigilando o la mera violazione di obblighi formali, occorrendo invece applicare i criteri generali in materia di concorso di persone nel reato ed essendo necessario che sussista il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale. 11.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen. 11.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale immotivatamente rigettato il motivo di appello volto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stato applicato il minimo della pena ed essendo stata operata su questa una riduzione per le attenuanti generiche inferiore a un terzo. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello neppure avrebbe motivato in ordine al rilievo, contenuto nell'atto di appello, che parte dei reati era stata commessa anteriormente alla modifica introdotta con il decreto-legge n. 124 del 2019, che prevedeva un diverso minimo edittale, e che alle condotte commesse nel 2021 doveva applicarsi il comma 2-bis dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000 per il quale si applicava una pena ridotta. 11.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta nei suoi confronti la confisca per equivalente, nei limiti della somma di 150.535,98 euro, del profitto derivato dai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Segnala che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe determinato, sulla base di alcune conversazioni intercettate, nella misura del 10% degli importi fatturati il compenso che gli emittenti ricevevano dagli utilizzatori e sostiene che, avendo egli svolto il ruolo di mero prestanome della società emittente, non poteva a lui applicarsi la medesima percentuale per coloro che materialmente avevano emesso le fatture. Il ricorrente, a tale proposito, invoca la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non genera per l'emittente un profitto e quindi per tale delitto occorre fare semmai riferimento al prezzo del reato, ossia al compenso che l'emittente abbia conseguito 23per l'emissione delle fatture (Sez. 3, n. 17447 del 17/03/2022, Marazzina, non massimata; Sez. 3, n. 20551 del 20/01/2022, Bani, non massimata). Poiché dal materiale istruttorio non emerge che egli abbia percepito alcun compenso o altra utilità, nei suoi confronti dovrebbe essere revocata la confisca. 12. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi. 12.1. Il ricorrente fa precedere ai motivi di ricorso un'introduzione con la quale premette che la sentenza è affetta da vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. che gli vengono contestati, sia perché la motivazione sarebbe generica e meramente apparente sul punto, sia perché utilizza in modo acritico gli elementi indiziari tratti dal procedimento di prevenzione, che non possono avere la medesima valenza probatoria nel giudizio attinente all'accertamento della responsabilità penale. In particolare, la Corte di appello, pur riconoscendo che le difese dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano evidenziato che le fittizie intestazioni erano avvenute nella ristretta cerchia familiare, ossia intestando le società a loro stretti congiunti sui quali comunque si sarebbe concentrata l'attenzione degli inquirenti, per cui le intestazioni erano ab origine inidonee ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, ha risposto che, ai fini della sussistenza del reato di cui alla citata disposizione, lo scopo elusivo prescinde dalla concreta possibilità di adozione delle misure di prevenzione, essendo sufficiente anche solo il fondato timore della sua applicazione, a prescindere dal suo possibile esito. In tal modo, segnala il ricorrente, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura, che in realtà voleva evidenziare che, proprio per l'inidoneità della fittizia intestazione a scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, doveva escludersi che essa fosse stata attuata per eludere tale applicazione. La Corte territoriale giungerebbe ad affermare (a pag. 485) che la prova del fine elusivo si ricava «dallo stesso svolgimento dei fatti», in quanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano da soli in grado di finanziare attività imprenditoriali e si erano vicendevolmente prestati sia alla titolarità formale, sia alla gestione di fatto delle imprese riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] in cui erano investiti valori prevalentemente di [OSCURATO:PERSONA] ed anche di [OSCURATO:PERSONA], con finanziamenti provenienti dalle attività delittuose che gli altri componenti del nucleo familiare avevano provveduto a riciclare. La motivazione sarebbe illogica e tautologica ove pretende di dimostrare il dolo dallo stesso svolgimento dei fatti e da una pretesa, ma indimostrata, incapacità di finanziare attività imprenditoriali, accompagnati dal reciproco 24scambio di titolarità e gestione delle società. [OSCURATO:PERSONA], la affermazione che le società fossero finanziate con proventi di attività delittuose si pone in contraddizione con altro passaggio della sentenza ove (a pag. 489) si ammette che tale assunto è rimasto indimostrato e si afferma invece che le società erano alimentate con capitali di dubbia provenienza. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di secondo grado arriva ad affermare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso sin dagli anni '90 sebbene egli sia stato condannato per tale appartenenza limitatamente al periodo dal 2004 al 2018, il che assume rilevanza in questa sede, perché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata costituita il 6 ottobre 2000 e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 agosto 2002. Né erano emersi elementi dai quali potere affermare che le imprese di [OSCURATO:PERSONA] operassero godendo di un qualche vantaggio, rispetto alle altre imprese operanti nel settore, in virtù dell'appartenenza del predetto al sodalizio mafioso, come l'utilizzo di uno scudo protezionistico, per scoraggiare la concorrenza, o la compressione salariale o l'utilizzo di manodopera occulta o l'utilizzo di metodi mafiosi nella gestione. 12.2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reato contestato al capo 2), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente segnala che la Corte di merito è arrivata a ipotizzare che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 agosto 2002 fosse fittizia perché non erano state corrisposte le quote e si trattava di una società cartiera, ma tale affermazione contrasta con le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 682 e ss. della sentenza impugnata, dalle quali emerge la piena operatività della società. La Corte territoriale non ha, comunque, spiegato perché la intestazione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua costituzione sarebbe ispirata da finalità elusive. [OSCURATO:PERSONA] la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], costituita nello stesso anno, era stata ritenuta una impresa cartiera e tuttavia solo per la prima era stata realizzata una fittizia intestazione; se vi fosse timore di misure di prevenzione patrimoniale, la stessa strategia avrebbe dovuto essere utilizzata per entrambe le società. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, nel corso del suo esame, aveva spiegato che egli aveva intestato la società ai suoi fratelli perché i suoi committenti mal tolleravano che egli, con la sua altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., eseguisse appalti anche per le imprese loro concorrenti e la creazione di altra società a lui non riconducibile gli consentiva di operare a favore di più imprese tra loro antagoniste senza che queste se ne accorgessero. Né la Corte di appello ha dato risposta ai rilievi contenuti nella consulenza 25tecnica di parte redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato, quanto alle ragioni della fittizia intestazione, quanto già dichiarato dal ricorrente nel corso del suo esame. Quanto all'aumento di capitale per 109.000,00 euro, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, secondo la Corte territoriale esso era dovuto alla circostanza che mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano sottoposti a procedimenti penali e erano collegati alla criminalità organizzata, gli altri due fratelli erano incensurati o comunque non presentavano indici di pericolosità tali da lasciar supporre l'avvio di procedimenti di prevenzione nei loro confronti. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] era già condannato per gravi delitti, tra i quali una rapina, e comunque era illogico ipotizzare che il ricorrente potesse tentare di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale intestando i beni agli stretti congiunti, peraltro conviventi, dei proponendi, come tali assoggettabili alla presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA], le operazioni societarie oggetto di contestazione erano tutte avvenute «alla luce del sole», atteso che il ricorrente aveva in più occasioni, nel 2012 e nel 2015, pubblicamente ammesso, anche in occasione di sue dichiarazioni ai mezzi di informazione nazionali, che egli era il titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. e anche quando era stato avviato nei suoi confronti un procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione egli aveva dichiarato all'amministratore giudiziario di essere il dominus della società. La circostanza che le quote societarie fossero state intestate ai suoi stretti congiunti e l'avere egli sempre manifestato all'esterno di essere il reale titolare della società erano elementi che si ponevano in stridente contrasto con una pretesa finalità elusiva di dette intestazioni e che rendevano necessario un maggiore onere motivazionale da parte della Corte territoriale, come affermato in un caso analogo da questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286 - 01). In ordine a tale censura, così come in relazione alla mancanza di prova della appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale già nel 2002 ed alla conseguente inesistenza di un suo timore di essere colpito da misure di prevenzione già in tale periodo, la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi. Neppure è stato considerato che le risorse economiche a disposizione della società derivavano solo in minima parte dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e per la massima parte da finanziamenti e mutui. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha anche affermato che [OSCURATO:SOCIETA]. era un'attività della famiglia [OSCURATO:PERSONA] da sottrarre alla confisca ed era irrilevante che in data 8 settembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insieme alla [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], poiché in quel periodo egli 26aveva l'esigenza di accreditarsi quale onesto lavoratore e imprenditore in vista del processo [OSCURATO:PERSONA]. Eccepisce il ricorrente che se questo fosse stato l'intento di [OSCURATO:PERSONA], non si comprenderebbe perché tale esigenza non sia stata da lui avvertita già negli anni precedenti, atteso che il processo [OSCURATO:PERSONA] pendeva già nel 2005. Quanto alla fittizia intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2013, la Corte territoriale ha affermato che il fine elusivo trova causa nella interdittiva antimafia conosciuta dai [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2012 e giustificata dagli accertati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla necessità, a seguito di altre interdittive antimafia già emesse nel 2012, di porre al riparo, dietro lo schermo di [OSCURATO:PERSONA], una delle principali aziende di famiglia. Il ricorrente sottolinea l'evidente illogicità di tale motivazione, poiché, se l'interdittiva trovava causa nei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'obiettivo di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale non poteva certo essere realizzato intestando i beni proprio a [OSCURATO:PERSONA], trasferendoli da [OSCURATO:PERSONA] che era incensurata. Una siffatta finalità avrebbe potuto essere affermata nel caso in cui il trasferimento fosse avvenuto nel senso inverso a quello concretamente attuato. 12.3. Con il secondo motivo il ricorrente il ricorrente lamenta, in relazione al reato contestato al capo 3), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente segnala che la Corte di appello ha affermato, in relazione al reato contestato al capo 3), che anche in questo caso l'interposizione era avvenuta con capitali illeciti e che alla data del 17 settembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] era ben più che sospettato di appartenere alla 'ndrangheta e dunque a rischio di essere sottoposto a misure di prevenzione. La scelta di attribuire, in data 17 settembre 2007, il 25% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata solo formalmente da [OSCURATO:PERSONA], e poi in data 16 maggio 2008 l'ulteriore quota del 25% era finalizzata all'occultamento di tali quote. In realtà, segnala il ricorrente, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse amministrata da [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, a fronte della intestazione dell'80% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a [OSCURATO:PERSONA], anch'egli soggetto gravato, come il fratello [OSCURATO:PERSONA], da precedenti penali e suscettibile di essere colpito dalla confisca di prevenzione. 12.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reato contestato al capo 5), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192, comma 3, cod. 27proc. pen., nonché l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito (vedi pag. 710 della sentenza di appello), la prova della sussistenza del reato si ricaverebbe dalla circostanza che, nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine ad una truffa ai danni della A.G.E.A. e dall'intento di [OSCURATO:PERSONA] — emergente dalla telefonata intercettata in data 8 giugno 2009 tra lo stesso ed il consulente finanziario [OSCURATO:PERSONA] — di non apparire quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., continuando però a gestirla tramite formali assunzioni o incarichi amministrativi, che avrebbero potuto giustificare la sua presenza in caso di accertamenti da parte delle forze dell'ordine; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] consigliava al suo interlocutore di uscire formalmente dalla società facendo subentrare un prestanome nella titolarità delle quote. Il ricorrente sostiene che da tale conversazione non può ricavarsi la prova che ogni successiva cessione di quote societarie da parte sua integri un reato di cui alla disposizione sopra citata. In realtà, alla data della conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad un procedimento penale per truffa ai danni della Agea e per tale motivo gli era stata sequestrata gran parte dei suoi beni. Egli temeva che il sequestro investisse anche le quote a lui intestate della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che in conseguenza del sequestro alla società venissero revocati i finanziamenti ricevuti da diverse banche. Era questo il timore che egli, in realtà, aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intercettata. La finalità elusiva riguardava, quindi, non l'applicazione delle misure di prevenzione, ma altro tipo di provvedimenti ablativi, puramente cautelari. 12.5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reato contestato al capo 6), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato, in relazione alla cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne erano divenuti titolari attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto soci di quest'ultima. Sostiene il ricorrente che la mera partecipazione indiretta attraverso altra società del gruppo non integra il reato di cui alla citata disposizione in assenza della finalità da questa prevista e del tutto assente nel caso di specie, rispondendo tale acquisizione a logiche di riorganizzazione aziendale. [OSCURATO:PERSONA], non poteva rispondere ad esigenze di natura elusiva il trasferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché quest'ultima società era partecipata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il trasferimento delle quote ad una società partecipata da coloro che potevano essere destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale non eludeva in alcun modo le disposizioni 28che disciplinavano queste ultime. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al reato di cui al capo 6) non vi è motivazione in ordine al dolo specifico. 12.6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reato contestato al capo 7), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che il 19 giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha acquistato l'intero capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che gli accertamenti esperiti dagli inquirenti avevano consentito di accertare che l'acquisizione delle quote era fittizia in quanto gli assegni citati nell'atto notarile di acquisto non erano stati incassati. Sostiene il ricorrente che tale elemento non vale a dimostrare la natura simulata della operazione che, anche in questo caso, non rispondeva alle finalità indicate dalla disposizione sopra citata, atteso che essa era in realtà volta a soddisfare esigenze di riassetto patrimoniale e la motivazione della sentenza qui impugnata sarebbe apodittica. Né la finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione poteva ricavarsi dalla falsa indicazione delle modalità di pagamento. In ogni caso, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i soggetti meno esposti all'applicazione di misure di prevenzione, non si comprendono le ragioni della intestazione delle società agli altri fratelli, maggiormente esposti al rischio di essere sottoposti a tali misure. [OSCURATO:PERSONA], se effettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano esponenti del sodalizio mafioso ed avessero voluto intestare i loro beni ad altri, ben avrebbero potuto servirsi di prestanome. 12.7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, in relazione a tutti i capi a lui contestati, la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante prevista da questa disposizione. Sostiene che la motivazione è meramente apparente e che l'aggravante non può ricavarsi dalla sola appartenenza degli autori del reato al sodalizio criminale, poiché non vi sono elementi che dimostrino il pieno coinvolgimento del sodalizio mafioso nella costituzione e gestione delle varie società, né la sentenza spiega perché i reati non possano essere volti a favorire gli interessi economici del solo [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari. È ben possibile che il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. possa essere volto ad agevolare anche il sodalizio mafioso, ma non è sufficiente a tal fine che l'intestazione fittizia sia volta a perseguire gli interessi di uno solo associato, quand'anche si tratti di un esponente apicale della cosca, occorrendo invece che il sodalizio tragga beneficio diretto dalla commissione del delitto e non meramente 29indiretto, attraverso il conseguimento dell'interesse del singolo partecipe. 12.8. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 129 e 157 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2), 3), 5), 6) e 7). Il ricorrente evidenzia che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, dalla contestazione di cui al capo 2) emerge che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita il 22 agosto 2002 e poiché le successive vicende contestate nei vari capi di imputazione sono solo lo sviluppo di normali dinamiche societarie, dovevano ritenersi prescritte tutte le condotte ivi menzionate. Le creazioni di ulteriori società e le plurime fittizie intestazioni di quote societarie potevano integrare altrettanti autonomi reati solo in presenza di un reticolo di operazioni simulate e di un assetto che avesse reso molto difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni. Nel caso di specie, si tratta di operazioni avvenute in seno al medesimo gruppo familiare che non hanno ostacolato l'intervento dello Stato su patrimoni asserita.mente illeciti e quindi ci si troverebbe al cospetto di un solo reato commesso al momento della costituzione della Sarda s.r.I., cosicché il reato, commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, doveva ritenersi ormai estinto per prescrizione. 12.9. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la violazione dell'art. 62- bis cod. pen., nonché l'apparenza della motivazione. Il ricorrente afferma di avere attivamente contribuito alla ricostruzione dei fatti, anche ammettendo la sua partecipazione al sodalizio criminale dal 2004 al 2015, e la Corte di appello, sostiene il ricorrente, ha omesso di motivare in ordine alle censure formulate sul punto, limitandosi ad affermare apoditticamente la incongruità degli argomenti difensivi. 12.10. Con il nono motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla confisca dell'immobile sito in Cutro, via Kennedy e via Nazionale, la mera apparenza ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che il ricorrente non era legittimato ad impugnare il capo relativo alla confisca affermando di condividere le considerazioni espresse dal Giudice di primo grado, non essendo provato l'acquisto mortis causa da parte sua dell'immobile, non essendo stata prodotta una denuncia di successione. Il ricorrente evidenzia che egli era sempre stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], al pari degli altri fratelli, e alla morte del padre, nel 1986, aveva continuato ad abitare nella casa paterna e pertanto doveva ritenersi che egli avesse accettato l'eredità, pur non essendo stata depositata la denuncia di successione, rilevante ai soli fini 30fiscali. In ogni caso egli aveva conservato per venti anni il possesso dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA], non era in alcun modo dimostrato che dopo la morte del padre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero implementato tutti i livelli dell'intero immobile utilizzando risorse di provenienza illecita. Dalle indagini svolte è emerso solo che l'immobile è stato, dopo il decesso del de cuius, sottoposto ad interventi edilizi, ma non vi sono elementi per affermare che tali interventi abbiano richiesto grandi investimenti o che le risorse impiegate avessero origine illecita. Quanto meno i primi tre piani dell'immobile erano stati realizzati prima della morte del padre e non potevano in ogni caso essere confiscati. Neppure ricorreva alcuno dei presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen. per procedere alla confisca del fabbricato. 13. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e formulando due motivi di impugnazione. 13.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione al reato di estorsione contestato al capo 23), violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen., sostenendo la mancanza di un suo contributo alla commissione del delitto. [OSCURATO:SOCIETA] merito ha ritenuto il suo concorso nel reato in virtù della richiesta di servizi di trasporto effettuati dalla vittima nell'aprile del 2014 presso [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla narrazione delle persone offese, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che non avevano menzionato i [OSCURATO:PERSONA], non emerge il concorso di questi. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha sostenuto che l'omissione di ogni riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] era dovuta ad un timore riverenziale verso costoro, ma allora, segnala il ricorrente, non si comprenderebbero le accuse mosse dai coniugi ad [OSCURATO:PERSONA], atteso che essi ben sapevano che dietro costui vi erano i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso la Corte territoriale non avrebbe spiegato quale sarebbe stato il contributo materiale o morale apportato da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che ricorreva una ipotesi di estorsione ambientale, ma anche per questa è necessario che vi sia un nucleo minimo della condotta qualificabile come minaccia, sia pure implicita, che nel caso di specie, sostiene il ricorrente, non sussiste poiché all'epoca dei fatti l'appartenenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a sodalizi criminali non era notoria. 13.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 4), 6) e 7), la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. Segnala il ricorrente che il motivo di appello volto ad affermare l'insussistenza del dolo specifico è stato rigettato con una motivazione che si limita a richiamare 31i suoi precedenti penali. Evidenzia anche che non è sufficiente la sussistenza di precedenti penali per far presumere la ricorrenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, sulla cui esistenza non è stata fornita alcuna argomentazione. Sostiene che non si tratta di vizio di motivazione, perché la sentenza motiva sul punto, ma poiché vengono utilizzati argomenti incongrui, ricorre il vizio di violazione di legge. Aggiunge che, al contrario, vi sono elementi dimostrativi dell'insussistenza del dolo specifico, come la circostanza che gli intestatari formali fossero stretti congiunti del ricorrente e che le società fossero pubblicizzate come appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]. 14. Avverso la sentenza di appello, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento e articolando dodici motivi. 14.1. Con il primo motivo la difesa dell'imputato deduce, da un lato, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'apparenza, o l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta dl partecipazione e, in particolare, del ruolo di vertice attribuito all'imputato, fondata su condotte risalenti a oltre 30 anni or sono, estranee al periodo in contestazione e che, comunque, non potrebbero concorrere a configurare la figura di promotore, organizzatore e dirigente della cosca mafiosa. Si osserva che secondo le sentenze di merito, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta paritaria rispetto ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e, tuttavia, illogicamente egli non risulterebbe coinvolto in nessuna delle operazioni che avevano colpito le cosche emiliane e cutresi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il soggetto interposto delle società cartiere, come prestanome o testa di legno, ruolo incompatibile con quello apicale attribuitogli. La Corte territoriale non avrebbe risposto a quanto evidenziato nell'atto di appello, ovvero che nella conversazione ambientale del 9 marzo 1999, acquisita nell'ambito della indagine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inciterebbe il fratello [OSCURATO:PERSONA] e l'assente [OSCURATO:PERSONA] a creare qualcosa d'importante, con il maggiore [OSCURATO:PERSONA], già sposato, a fare da guida e da finanziatore, tenuto conto dei suoi rapporti con le banche. Ciò sarebbe stato effettivamente attuato dai fratelli, dando avvio ad attività commerciali loro riconducibili. In particolare, l'insussistenza del ruolo direttivo sarebbe dimostrato dal ruolo 32subordinato allo stato detentivo dei fratelli e di mero collegamento con essi durante i periodi di detenzione, dovendo la funzione di «capo» essere ricollegata al contenuto delle funzioni concretamente esercitate. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato definito dai collaboratori di giustizia come soggetto che portava le «imbasciate», responsabile di condotte quali taroccare e rubare macchine, intestatario fittizio di beni, sicché la Corte avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione sull'effettivo potere decisionale in capo all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbero alcun elemento evocativo di un ruolo apicale o di mero di partecipe. Se avesse avuto un ruolo apicale l'imputato non sarebbe riuscito indenne dai numerosi procedimenti che hanno sgominato la cosca [OSCURATO:PERSONA], posto che le operazioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pandora, Kyterion, Aemilia, non lo hanno mai lambito. La sentenza impugnata non fornirebbe alcuna motivazione sull'elemento della stabilità richiesto ai fini della configurabilità del delitto associativo. Avere rapporti con i fratelli non può significare essere associato, tantomeno con funzioni apicali, essendo richiesto, da ultimo dalle Sez. U, Modaffari del 27 maggio 2021, che condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzi nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione, attraverso la «messa a disposizione» del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Su tali principi la Corte d'Appello non argomenta, non indicando gli elementi a sostegno del ruolo dinamico-funzionale dell'imputato. Né la partecipazione ad alcuni reati fine, quali estorsioni e intestazioni fittizie, possono far ritenere l'odierno ricorrente quale reggente del territorio di [OSCURATO:PERSONA]. In merito alla riunione tenutasi tra il 2004 e il 2006 presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato la volontà di assassinare [OSCURATO:PERSONA], non è dato sapere quale condotta egli avrebbe tenuto. 14.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, le sue dichiarazioni, sarebbero risalenti agli anni '90 e descriverebbero l'imputato come un soggetto che non aveva la caratura propria di uno 'ndranghetista. [OSCURATO:PERSONA], infatti, verrebbe descritto come una persona pacata, con cui ci si poteva confidare e al quale potevano essere chiesti consigli, avendo [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che egli «non era il solito 'ndranghetista che vive 33dell'estorsione». In altro passo il collaboratore sosterrebbe di non sapere se [OSCURATO:PERSONA] di riferisse a [OSCURATO:PERSONA] come figura paterna, per ricevere consigli o perché dovesse dire la sua, sicché le sue dichiarazioni sarebbero del tutto generiche. Quanto alle «imbasciate» che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato, esse ne escluderebbero il ruolo apicale. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui egli parla di investimenti, di soldi, di affari (v. pag. 176 della sentenza di primo grado) non potrebbero essere collegate all'associazione mafiosa e sarebbero neutre. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe iniziato a collaborare nel 2008, sicché non sarebbe a conoscenza dei fatti successivi e renderebbe dichiarazioni generiche, non essendo dato sapere a quale dei fratelli si riferisca ([OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), né che tipo di collegamento ci fosse con costoro, atteso che, comunque, essi gestivano diverse attività imprenditoriali. [OSCURATO:PERSONA], egli contraddirebbe quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva la caratura 'ndranghetista. Su tali specifiche censure dell'atto di appello la Corte non ha fornito alcuna motivazione. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli preciserebbe che, all'epoca, si teneva in considerazione il più grande dei fratelli che era «la testa, era la mente» e sapeva dove prendere la droga con [OSCURATO:PERSONA] e come smerciarla. [OSCURATO:PERSONA] tale narrato sarebbe generico e non ne confermerebbe la posizione apicale. 14.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa. La cosca emiliana di ‘ndrangheta sarebbe stata accertata, per la prima volta, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe fatto seguito la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 22 aprile 2016, che avrebbe fatto cessare la permanenza del sodalizio, tanto più che, con gli arresti del 2015, essa sarebbe stata totalmente smembrata e privata dei capi promotori, tutti ristretti in carcere. Del pari, l'emissione in data 31 ottobre 2018 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativa al procedimento Aemilia, avrebbe fatto cessare, in tale data, la permanenza del reato associativo. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto individuare ulteriori elementi successivi a tale data, che però non sarebbero stati individuati, tali non potendo essere considerati quelli indicati come reati-fine dell'associazione, che sarebbero reati comuni commessi in concorso e riconducibili a evenienze del tutto occasionali. 14.4. Con il quarto motivo l'imputato deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 610 e 393 cod. pen. in relazione alla mancanza del dolo del delitto di cui al capo 15). La sentenza impugnata non fornisce adeguata motivazione sull'elemento psicologico del reato in capo a [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito unicamente per 34evitare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrassero in conflitto e, dunque, per fare da «paciere» e non per realizzare il recupero dei soldi, tanto è vero che egli non si sarebbe appartato con [OSCURATO:PERSONA], ma con [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, la sentenza non argomenterebbe sulla sussistenza del danno ingiusto, né sulla illiceità del credito, rilevante ai fini della riqualificazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Anzi, dal materiale intercettivo si desumerebbe come si trattasse di un credito lecito, posto che i soggetti coinvolti parlavano della documentazione relativa a tale diritto di credito, che, di certo, non sarebbe esistita ove si fosse trattato di un credito illecito. 14.5. Con il quinto motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza degli elementi costitutivi del reato contestato al capo 23) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla violenza o minaccia e al dolo. [OSCURATO:PERSONA] la difesa l'imputato non avrebbe rivolto delle minacce all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo ad eseguire le prestazioni richiestegli per estinguere il prestito usurario concessogli da [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe limitato a sollecitare l'adempimento interloquendo con il debitore a marzo e aprile 2014. Infatti, l'esortazione a «fare un lavoro» rivoltagli da [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere riguardato, esclusivamente, l'attività lavorativa ovvero un diverso affare; così come l'andare in «escandescenza» non potrebbe integrare una minaccia, non essendovi la prospettazione di un male ingiusto. In ogni caso la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione al fatto che, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per l'estorsione sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, che non avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che aveva posto in essere minacce o violenza per il recupero delle somme prestategli da [OSCURATO:PERSONA]. 14.6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 512-bis e 483 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento materiale dei reati contestati ai capi da 5) a 14). Sotto un primo profilo, in relazione ai capi 5), 6) e 7), la Corte territoriale si contradirebbe, da un lato affermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva riciclato somme ingenti ai provenienza illecita a partire dagli anni '90, quando in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non erano operative le cosche 'ndranghetiste; e, dall'altro lato, riconoscendo che egli svolgeva una lecita attività lavorativa. Sotto altro aspetto, la Corte di appello ometterebbe di misurarsi con i passaggi dell'atto di appello in cui si osservava, sempre in relazione ai predetti capi, come non potesse esservi intestazione fittizia in quanto le quote delle società erano formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sicché 35non vi erano terzi intervenuti; e in quanto, essendo essi destinatari di misure di prevenzione, non poteva esservi il dolo specifico di eludere le relative disposizioni, sicché la costituzione delle società sarebbe avvenuta per mere esigenze imprenditoriali e per diversificare le attività economiche. 14.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito all'esistenza del dolo specifico dei delitti di cui ai capi da 5) a 14). In particolare, la difesa osserva che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta il 7 luglio 2005, quella della [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2006, quella della [OSCURATO:PERSONA] l'8 settembre 2010, ossia in periodi in cui non era ipotizzabile l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sicché esse non avrebbero avuto alcun fine «elusivo», tanto più che le quote erano formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari della misura di prevenzione personale e patrimoniale, e che essi mantenevano, comunque, la titolarità di numerosi beni immobili, veicoli, conti correnti e quote di altre società. Pertanto, se ci fosse stato il fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione, essi avrebbero trasferito i beni a terzi e non ai fratelli. Per la stessa ragione, sarebbe illogico pensare che, in pieno processo [OSCURATO:PERSONA] a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto acquisire il 100% delle quote della Sarda s.r.I., anziché trasferirle ad un terzo; che [OSCURATO:PERSONA] costituisca la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e, pochi mesi dopo, diventi socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] costituisca la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2000, diventando socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002. La stessa sentenza di primo grado avrebbe dato atto che [OSCURATO:PERSONA], durante il processo [OSCURATO:PERSONA], aveva scelto di figurare come titolare formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così manifestando all'esterno l'immagine "ripulita" di imprenditore e di lavoratore; sicché sarebbe da escludere che, nel 2005 e nel 2006, intendesse eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 14.8. Con l'ottavo motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 483 e 61, n. 2, cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione al contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del delitto contestato al capo 10-ter), non essendovi alcuna prova che egli si sia recato dal notaio. Il reato in questione si consumerebbe all'atto delle false attestazioni dinanzi a un pubblico ufficiale, sicché a nulla rileverebbe la circostanza che vi fosse un assegno riconducibile ad un conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], costituente un antefatto privo di significato rispetto alla condotta punita dalla norma incriminatrice. 14.9. Con il nono motivo l'imputato denuncia la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'esclusione dell'aggravante 36dell'agevolazione mafiosa per i reati di intestazione fittizia e di falso contestati ai capi da 5) a 14) e conseguente pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. Ai fini della configurabilità dell'aggravante occorrerebbe che la finalità di favorire l'associazione costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale e non del singolo associato. Nel caso che ci occupa, diversi elementi indicherebbero che i [OSCURATO:PERSONA] avevano sempre pensato ai propri interessi personali, tanto che anche il primo Giudice avrebbe escluso l'aggravante in relazione ai reati di cui ai capi 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) proprio «perché le operazioni di intestazione fittizia, pur governate da [OSCURATO:PERSONA] e realizzate nell'interesse di questi, non risulta siano state eseguite in relazione funzionale agli obiettivi del sodalizio e non del singolo, pur autorevole associato»; profilo dedotto con l'atto di appello, ma su cui la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato. 14.10. Con il decimo motivo l'imputato deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. La sentenza non motiverebbe in merito alle attività economiche dell'associazione mafiosa, alle attività controllate, alle dimensioni delle attività, ai capitali illeciti investiti, né sulla «destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti». Anzi, gli stessi elementi evidenziati dalla Corte territoriale escluderebbero l'aggravante in quanto: le somme non sarebbero investite in attività lecite; le strutture create non potrebbero prevalere su quelle esistenti, atteso che le società sarebbero per lo più delle mere cartiere, costituite e chiuse in un breve periodo; spesso gli amministratori sarebbero dei prestanome; non vi sarebbe alcuna continuità di gestione delle società richiamate, tale da garantir loro di prevalere nel territorio di insediamento; i finanziamenti imponenti richiamati sarebbero relativi ad un periodo antecedente a quello contestato. [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative ai rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe che i secondi si erano trasferiti in [OSCURATO:PERSONA] per dare manforte ai [OSCURATO:PERSONA], «appena usciti di galera», come confermato dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché i Sarconi con avrebbero utilizzato il denaro della 'ndrangheta ma quello di uno zio. 14.11. Con l'undicesimo motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto alla mancata esclusione dell'aggravante in relazione ai capi 15) e 23) dell'imputazione. La Corte territoriale si limiterebbe a rinviare alla parte generale della motivazione, senza argomentare in relazione alla specifica posizione dell'imputato e senza motivare sulle censure dell'atto di appello in cui si evidenziava l'impossibilità di ritenere integrato il metodo mafioso in relazione al capo 15), essendo stati i creditori a cercare gli 37imputati per il recupero di crediti, essendo stata la richiesta di denaro avanzata per oltre un anno e con condotte reiterate, in contrasto con la metodologia mafiosa tesa ad ottenere in breve tempo le somme; e considerato che sarebbe intervenuto il presunto vertice del clan, per ottenere quanto richiesto, senza riuscirci. In relazione, poi, al delitto contestato al capo 23), non sarebbe stato accertato se le somme consegnate da [OSCURATO:PERSONA] fossero destinate all'associazione, posto che gli imputati avevano interesse a perseguire guadagni personali. 14.12. Con il dodicesimo motivo l'imputato denuncia l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo della pena. [OSCURATO:SOCIETA] appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla personalità dell'imputato (cresciuto senza genitori, deceduti quando era in giovane età), sui suoi precedenti penali, sui criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per l'esercizio della dosimetria sanzionatoria. 15. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando cinque motivi. 15.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato al capo 2), relativo alla fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del delitto contestato al capo 3), per avere [OSCURATO:PERSONA] contribuito all'occultamento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] design scarl, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al primo delitto, l'acquisizione di capitali illeciti sarebbe stata valutata a partire dagli anni '90, ovvero a partire da un'epoca in cui, sul territorio emiliano, non sarebbe stata operativa alcuna associazione mafiosa, la cui presenza sarebbe attestata, dalle sentenze irrevocabili, soltanto a partire dal 2004. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza sarebbe illogica laddove, in un primo momento, affermerebbe che il complesso di via G.B. Venturi, n. 34 sarebbe stato realizzato con la sua ripartizione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, tra essi, [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella pagina dopo, sosterebbe che costui non avrebbe acquistato alcun immobile. Ancora, la sentenza riterrebbe, illogicamente, che i soci occulti fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], obliterando che l'intestazione fittizia sarebbe avvenuta nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA], quando [OSCURATO:PERSONA] era imputato. Tale lettura sarebbe, dunque, inverosimile, atteso che costui avrebbe corso il rischio di vedersi confiscati i beni, tanto più che i soggetti a cui sarebbero state intestate le quote erano i fratelli, nei confronti dei 38quali vigeva la presunzione di cui all'art. 26, d.lgs. n. 159 del 2011, sicché l'intenzione dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, semplicemente, quella di coinvolgere nelle attività imprenditoriali anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun fine elusivo. Coerentemente, il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la capacità imprenditoriale dei [OSCURATO:PERSONA], dedicando un paragrafo al «quadro riassuntivo delle iniziative imprenditoriali» di essi al fine di far fronte alle varie esigenze imprenditoriali e diversificare le attività. [OSCURATO:PERSONA], essi non sarebbero stati soci occulti, ma soci formali che rivestivano cariche direttive in diverse altre società del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, a [OSCURATO:PERSONA], costui, al momento del sequestro della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ne avrebbe detenuto il 100% delle quote, sicché non sarebbe stato un terzo disposto ad acquistare la titolarità o la disponibilità dei beni. Quanto, poi, al delitto contestato al capo 3), la Corte di appello non fornirebbe una adeguata motivazione sul concreto contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la quale aveva come rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il mero titolare dell'80°/0 delle quote della società acquirente. 15.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico con riferimento ai delitti contestati ai capi 2) e 3). Dopo avere premesso che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta il 22 agosto 2002, quando non era ipotizzabile l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo nel 2014, la difesa opina che non sarebbe stato dimostrato il fine «elusivo» perseguito, tanto più che le quote della Sarda sarebbero state attribuite dapprima a [OSCURATO:PERSONA] (80%) e a [OSCURATO:PERSONA] (20%), poi al solo [OSCURATO:PERSONA], destinatario della misura di prevenzione personale e patrimoniale, il quale non avrebbe potuto essere considerato come soggetto terzo. In particolare, il difetto di motivazione emergerebbe dal fatto che la sentenza impugnata abbia omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui ove il fine dell'intestazione fosse stato quello di eludere la normativa sulle misure di prevenzione, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero trasferito tutti i loro beni a soggetti terzi; e nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe scelto di apparire, nel corso del processo Edllpiovra, tra i scci fondatori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto socio unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel 2013, un anno prima della proposta della DIA e in pieno processo [OSCURATO:PERSONA] a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Del pari sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e pochi mesi dopo sia rimasto socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA], venendo da essa assunto tra il 2007 e il 2009, 39acquistando vari beni nel 2002, nel 2007 e nel 2010, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. E illogica sarebbe la motivazione nel ritenere che i beni siano stati fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], che aveva precedenti penali (e che secondo [OSCURATO:PERSONA] partecipava alle riunioni del sodalizio mafioso), e non alla sorella [OSCURATO:PERSONA], che era, invece, incensurata. Ma soprattutto, la Corte non avrebbe fornito un'adeguata motivazione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fine di eludere le misure di prevenzione e abbia agito con il dolo specifico. 15.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla finalità di agevolazione del sodalizio, essendo le varie operazioni, contestate come fittizia intestazione, in realtà funzionale a lecite finalità imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla stessa impugnata, secondo cui «l'operazione di aumento di capitale in programma, avrebbe garantito alle società del [OSCURATO:PERSONA] di presentare alle banche in modo diverso, alleggerendo il fardello del proprio cognome appesantito dalle inchieste giudiziarie». E dal momento che secondo le Sezioni Unite l'aggravante dell'agevolazione mafiosa avrebbe natura soggettiva, essa potrebbe sussistere anche soltanto in capo ad alcuni dei compartecipi, non essendo, comunque, sufficiente, la configurabilità di «possibili vantaggi indiretti» né lo «scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione». 15.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione, omettendo di confrontarsi con le censure contenute nell'atto di appello, ove era stato evidenziato che l'imputato è cresciuto senza i genitori, deceduti quando era in tenera età, e che egli aveva reso un contributo assai modesto. 15.5. Il quinto motivo, con il quale il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati. Con riferimento al delitto di cui al capo 2), la condotta rilevante sarebbe soltanto quella della costituzione della società, in data 22 agosto 2002, mentre quelle successive, relative all'aumento di capitale e all'acquisto del 20% delle quote da parte dell'imputato, rientrino, invece, nella normale vita della società. Pertanto, anche a volere considerare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. 40pen., applicando la disciplina antecedente al 2005, il termine di prescrizione sarebbe decorso al 9 novembre 2021; mentre applicando la normativa successiva, il termine, pari a 12 anni, sarebbe comunque spirato. Quanto, invece, al reato di cui al capo 3), esso risulta essere stato consumato alla data del 16 maggio 2008, corrispondente a quella dell'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegue che il delitto in parola si sarebbe prescritto il 16 maggio 2017. 16. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi, sostanzialmente sovrapponibili agli omologhi motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 16.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato al capo 2), relativo alla fittizia intestazione all'imputata, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del delitto contestato al capo 3), per avere ella contribuito all'occultamento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] design s.c.a.r.I., riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni difensive poste a fondamento del primo motivo sono sostanzialmente identiche a quelle svolte con riguardo al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sicché ad esse è opportuno fare integrale rimando. t2. 16.2. Con il secondo motivo,k,ricorso prospetta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico con riferimento ai delitti contestati ai capi 2) e 3). [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad esso va richiamata l'esposizione delle ragioni difensive già articolata con l'identico secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 16.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 16.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati. 17. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tredici motivi. 4117.1. Con il primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in quanto la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato associativo si fonderebbe su elementi che, pur evidenziando la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sistema di false fatturazioni e frodi fiscali, non ne dimostrerebbero l'appartenenza a un'associazione mafiosa e, in particolare, l'intenzione di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. 17.2. Con il secondo motivo il ricorso censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. 17.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., che sarebbe stata applicata a tutti i partecipi senza valutarne la configurabilità rispetto a ciascuno di essi. 17.4. Con il quarto motivo, il ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante. 17.5. Con il quinto motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante, per avere la sentenza applicato a tutti i partecipi la circostanza senza tenere conto del fatto che, secondo la sentenza "Chioccini" delle Sezioni Unite, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva ed è applicabile al concorrente «solo se da lui conosciuta e voluta»; orientamento che non potrebbe non riflettersi anche sull'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso stigmatizza che secondo la Corte di appello «gli importi di origine illecita oggetto dei reinvestimenti non sono quantificabili con precisione» (cfr. pag. 574), a dimostrazione della mancanza di prova circa il fatto che la cosca è penetrata nella vita economica del territorio e abbia influito sul mercato e sulle regole della concorrenza, finanziando !e attività economiche con il profitto dei delitti da essa commessi. 17.6. Con il sesto motivo, il ricorso deduce, con riferimento al capo 15) relativo alla tentata estorsione di [OSCURATO:PERSONA], la l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56-629, 416-bis.1 cod. pen. La difesa opina che non sarebbe stato indicato il contributo causale offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato, il quale, anzi, da una conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe essere stato «tenuto fuori» dai complici. 17.7. Con il settimo motivo, sempre in relazione al capo 15), il ricorso censura l'inosservanza o erronea applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma e 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen. Quanto all'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, va premesso che essa postula la simultanea presenza di non meno di due 42persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. [OSCURATO:PERSONA] la difesa, nessun accertamento proverebbe la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e, tuttavia, è appena il caso di osservare che la sola presenza di questi ultimi due era idonea a determinare l'oggettiva esistenza dell'aggravante, applicabile anche a [OSCURATO:PERSONA] una volta che egli era a conoscenza dell'azione estorsiva operata da costoro. 17.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso deduce, sempre con riferimento al capo 15), l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. con riguardo al metodo mafioso e al perseguimento delle finalità tipiche del sodalizio, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere una condotta idonea a incutere timore e a creare, nella vittima, una condizione di assoggettamento. 17.9. Con l'ottavo motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai capi 29), 30), 31), 32), 33) e 34), per essersi i Giudici di merito limitati a riportare parte dell'informativa di reato senza esprimere una valutazione critica e autonoma degli elementi probatori. 17.10. Con il decimo motivo, il ricorso deduce, con riferimento ai capi 29), 30), 31), 32), 33), 34), l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, asseritamente smentita dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito «contro le regole di 'ndrangheta», sicché non sarebbe stato dimostrato che egli avesse operato con la consapevolezza di favorire la cosca né che i proventi dell'attività illecita fossero stati destinati al mantenimento del gruppo criminale. 17.11. Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione del fatto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la gravità del reato e i precedenti penali senza compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, della vicenda. 17.12. Con il dodicesimo motivo, il ricorso censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla carente giustificazione dei criteri utilizzati per l'esercizio del relativo potere discrezionale. 17.13. Con il tredicesimo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, essendo la confisca illegittima in quanto i beni sequestrati non sarebbero frutto diretto del reato e avrebbero un valore sproporzionato rispetto al modesto patrimonio dell'imputato, sicché la misura sarebbe inadeguata rispetto al caso concreto e violativa del diritto di proprietà ex art. 1, Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. 18. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione43 07"[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando undici motivi. 18.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, del delitto associativo contestato al capo 1), l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., atteso che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare una mera «messa a disposizione» dell'imputato, senza indicare specifici comportamenti indicativi di un apporto, effettivo e duraturo, all'esistenza e all'operatività del sodalizio mafioso. In particolare, la Corte di appello avrebbe valorizzato la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al capocosca, [OSCURATO:PERSONA], al più indicativa di una semplice contiguità, nonché la mera frequentazione di soggetti appartenenti al contesto associativo e la commissione di reati-fine, senza, però, indicare elementi fattuali univocamente indicativi di una condotta partecipativa. 18.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. 18.3. Con il terzo motivo, il ricorso prospetta i vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla configurabilità all'aggravante del carattere armato dell'associazione. 18.4. Con il quarto motivo, il ricorso l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 18.5. Con il quinto motivo il ricorso prospetta la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 18.6. Con il sesto motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento ai delitti contestati ai capi 16), 17- bis) e 18-bis). In particolare, in relazione alla detenzione di un'arma contestata al capo 16), la difesa opina che dalle intercettazioni non emergerebbe che prima del 12 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] la detenesse presso la propria abitazione né che, dal 12 al 25 maggio 2020 l'avesse consegnata a [OSCURATO:PERSONA], continuando a detenerla presso l'abitazione di quest'ultimo. Quanto al capo 17-bis), relativo al concorso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo clandestina (individuata in una pistola semiautomatica marca Baratta, modello 418, calibro 6,35 Browning, con matricola abrasa, e relativo caricatore), trasportata dalla sua abitazione a quella di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso lamenta che la mancata dimostrazione che i due complici avessero portato l'arma in luogo pubblico e non si fossero limitati a un mero trasporto, atteso che essi, in realtà, non avrebbero avuto la possibilità di usarla o di disporne nell'immediatezza. Infine, con riferimento al delitto di ricettazione contestato al capo 18-bis), 44rispetto al quale, in tesi difensiva, non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'illecita provenienza del bene, né l'esistenza di un profitto. 18.7. Con il settimo motivo, il ricorso ha dedotto, con riferimento al delitto contestato al capo 19), l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, consistente nell'essersi la Corte di appello limitata a riportare il dato intercettivo senza compiere un'autonoma valutazione. 18.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto alla configurabilità dell'aggravante con riferimento ai delitti di ricettazione, detenzione e il porto in luogo pubblico dell'arma contestati ai capi 16), 17-bis) 18-bis) e 19), atteso che non sarebbe stato dimostrato che la consegna e l'occultamento dell'arma fossero state funzionali al rafforzamento dell'associazione mafiosa in modo sistematico o duraturo, in particolare in assenza di un coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività associativa. 18.9. Con il nono motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., avendo la Corte territoriale applicato la recidiva benché essa, in ragione della sua natura di aggravante facoltativa, avrebbe potuto essere esclusa e, soprattutto, senza offrire adeguata motivazione della scelta applicativa, sostanzialmente fondata sul mero dato della reiterazione degli illeciti. 18.10. Con il decimo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., rilevando che la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con la finalità della norma codicistica per avere disatteso la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche a partire dalla specifica e dettagliata richiesta ribadita con l'atto di appello e senza compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, della concreta vicenda. 18.11. Con l'undicesimo motivo, il ricorso censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato una pena superiore al minimo edittale senza una motivazione adeguata, tale non potendo ritenersi il mero richiamo ai parametri della citata disposizione codicistica. 19. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando undici motivi. 19.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 438, 422, commi 2, 3 e 4, 191, 421, comma 3, cod. proc. pen. per nullità derivante dall'illegittimità del procedimento acquisitivo e violazione del diritto di difesa in relazione alla «memoria per udienza 28.10.2022 repliche posizione [OSCURATO:PERSONA]» e degli atti a questa allegati depositati tardivamente dall'accusa e utilizzati in violazione ai divieti stabiliti dalla legge con mancanza, 45contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] la difesa il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe esercitato nessun potere di acquisizione autonoma in sede di rito abbreviato, atteso che all'udienza del 28 ottobre 2022, fissata per la decisione, il Pubblico ministero aveva depositato una memoria di repliche rispetto alle conclusioni in precedenza già rassegnate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbero stati prodotti nuovi documenti e, in particolare, l'annotazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA] del 23 settembre 2022, formata dopo la discussione difensiva, al fine di introdurre nuove ricostruzioni in ordine al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias Provolone) nell'ambito del procedimento n. 3774/2013 R.G.N.R. mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Parma; rapporto valorizzato dal primo Giudice per dimostrare la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] n.d.r. con la criminalità organizzata emiliana, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato con sentenza definitiva sia nel processo Aemilia, sia nel processo [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato anche accertato che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva garantito la latitanza. Tali atti, secondo la difesa, sarebbero stati utilizzati senza che il Giudice dell'udienza preliminare ne avesse mai disposto la formale acquisizione, che avrebbe dovuto essere dal medesimo motivata con l'impossibilità di decidere in relazione al capo 15) senza la documentazione in questione, secondo quanto tempestivamente rilevato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con le note di replica del 18 novembre 2023. La produzione, a sorpresa della documentazione in parola, avrebbe dunque recato un grave vulnus dei diritti di difesa, atteso che l'imputato avrebbe dovuto essere posto nelle condizioni di revocare finanche la scelta del rito abbreviato. Pertanto, gli elementi illegittimamente utilizzati dalla Corte territoriale alle pagg. 581 e 584 della sentenza impugnata dovrebbero essere espunti, sicché quelli residui sarebbero insufficienti a giustificare l'affermazione della contiguità dell'imputato alla cosca di 'ndrangheta emiliana. 19.2. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, per avere la Corte di appello ritenuto incongruente la versione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] perché convinto che costui dovesse vendere un'auto. La difesa evidenzia che tale versione sarebbe stata ritenuta inattendibile sul presupposto che se [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'incontro del 18 febbraio 2020, avesse dovuto vendere il veicolo, essi non avrebbero potuto fare rientro nel luogo di provenienza, atteso che i due si erano recati nel luogo dell'appuntamento proprio con la [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere ceduta. E, tuttavia, l'obiezione non considererebbe che [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'interrogatorio del 22 marzo 2022, avrebbe dichiarato che il coimputato gli aveva chiesto di accompagnarlo per proporre la vendita a terzi del veicolo, ma non 46per perfezionare la vendita del mezzo in quel preciso frangente. 19.3. Con il terzo motivo, con cui il ricorso prospetta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in tentata estorsione. [OSCURATO:PERSONA] la difesa, invero, a Corte distrettuale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sulla sua mera presenza all'incontro del 18 febbraio 2020, senza però indicare la prova del suo consapevole apporto all'altrui condotta criminosa, tenuto conto che, in occasione dell'incontro, non erano compiuti atti estorsivi, né minacce né violenza. 19.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ricavato la prova del dolo della tentata estorsione non dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] bensì dalla supposta determinazione di [OSCURATO:PERSONA], sull'apodittico e illogico assunto per il quale la consapevolezza e la volontà di quest'ultimo condurrebbe alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della illiceità del fatto commesso. 19.5. Con il quinto motivo, il ricorso prospetta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-6/5.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse investito del compito di proteggere [OSCURATO:PERSONA] e di bonificare i luoghi dell'incontro; e ciò sebbene la sentenza impugnata, in modo contraddittorio e illogico, riporti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era premurato di chiedere ad [OSCURATO:PERSONA] di controllare l'eventuale appostamento delle Forze di polizia o la presenza di persone ostili, senza mai chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi. 19.6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno avrebbe garantito l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di motivazione sul punto e avere ricavato la prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dall'assunto che [OSCURATO:PERSONA] riferiva telefonicamente a [OSCURATO:PERSONA] di essere stato accompagnato anche da [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento di Fidenza. 4719.7. Con il settimo motivo, il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto automaticamente applicabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per la condotta contestata al capo 15) della rubrica sulla base della mera presenza dell'imputato sul luogo del delitto e sull'affermazione per cui esso era da inserirsi nell'ambito di un conflitto tra due sodalizi nonostante che, all'incontro di Fidenza del 18 febbraio 2020, non fossero stati compiuti atti estorsivi in presenza di [OSCURATO:PERSONA] e per averla ritenuta implicitamente sussistente, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sotto il solo profilo soggettivo della finalità dell'agevolazione mafiosa, omettendo qualsiasi valutazione sul punto. 19.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso lamenta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto illegittimamente la sussistenza della prova del dolo di agevolazione necessario per l'aggravante in esame, sulla base dell'assunto di conoscenza di circostanze da parte di [OSCURATO:PERSONA] neppure indicate in sentenza. 19.9. Con il nono motivo il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo all'omessa considerazione della condotta post delictum caratterizzata dalla volontà di chiarire la sua posizione processuale in occasione dell'interrogatorio reso in data 22 marzo 2022, sia dall'assenza di recidiva negli ultimi sedici anni, sia per il minimo grado di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 114 cod. pen., desumibile dalla ricostruzione della complessiva condotta illecita. 19.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base e, quindi, alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. 20. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando quattro motivi. 4820.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che la Corte territoriale non fornirebbe alcuna motivazione in merito al fatto che l'imputato, al momento della deposizione, fosse consapevole di rendere false dichiarazioni. 20.2. Con il secondo motivo, il ricorso ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 376 cod. pen. e dell'art.192 cod. proc. pen. quanto alla errata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 20.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 384 cod. pen. in ordine al dubbio che [OSCURATO:PERSONA] non abbia detto il vero per sottrarsi ad eventuali responsabilità in ordine alla illecita provenienza degli ombrelloni forniti dall'imputato agli Iaquinta dopo il furto, sicché il testimone avrebbe potuto commettere il reato perché costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. 20.4. Con il quarto motivo il ricorso lamenta l'omessa motivazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 21. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si duole dell'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, sostenendo che il fatto andrebbe riqualificato come favoreggiamento, non avendo apportato alcun contributo al sodalizio mafioso, o, al massimo, quale concorso esterno al reato associativo. 22. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria con la quale, in relazione ai capi 2), 3), 4), 6) e 7), lamenta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, del quale sostiene non essere stata fornita prova; inoltre, non sarebbe stata data risposta al motivo di appello volto ad indicare i numerosi elementi di segno contrario. 23. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale, in relazione ai capi 2), 3), 4), 6) e 7), si duole della mancanza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della indebita automatica estensione delle prove relative ad un capo a tutti gli altri capi di imputazione, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 24. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenzia: 1) la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., per avere le sentenze di merito fondato l'affermazione della sussistenza della 49aggravante cd. armata sul cd. fatto notorio, senza dimostrare un collegamento finalistico tra la detenzione di armi in capo al singolo partecipe e il perseguimento degli scopi associativi; 2) in relazione al capo 15), la mancanza di prova circa la partecipazione dell'imputato al reato-fine estorsivo; 3) quanto alla confisca, si chiede l'annullamento della statuizione e l'applicazione della confisca secondo criterio di riparto pro capite in base alla prova dell'effettivo profitto conseguito. 25. [OSCURATO:PERSONA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenzia la violazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., atteso che la sentenza non recherebbe indicazione alcuna della partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a negoziazioni aventi a base fatture false e men che meno coinvolgimento in attività di riciclaggio, nonché la mancata indicazione delle attività economiche nelle quali è stato operato il reinvestimento, della natura illecita dei capitali reinvestiti e dell'inserimento delle società finanziate in settori dell'attività economica di cui si mirava ad assumere il controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai sensi del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, della legge 23 giugno 2017 n. 103), la scelta del giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. Questa Corte di cassazione ha finanche affermato che l'art. 438, comma 6- bis cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti, ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso (Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 277790 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha ben illustrato le ragioni per cui non è possibile applicare l'art. 49 cod. pen. In particolare, la Corte di merito ha osservato (vedi pagg. 577-578 della motivazione della sentenza impugnata) che laddove la coartazione della volontà della vittima ed il conseguimento di un ingiusto profitto siano da escludere a priori 50(sulla base di una valutazione da compiersi ex ante) l'aggressione è inidonea ad attuare il proposito estorsivo e deve escludersi il tentativo punibile e che, tuttavia, nel caso di specie tale ipotesi non ricorre in quanto la conseguenza della pervicace e protratta condotta degli odierni ricorrenti, che avevano minacciato la vittima anche vantando conoscenze con esponenti della criminalità organizzata calabrese, non poteva essere esclusa a priori, proprio per la potente carica intimidatoria di tale condotta. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato esclusivamente in relazione al sesto motivo di ricorso. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. È ben vero aerei', come denuncia il ricorrente, che la Corte di merito, nel motivare la sua decisione (vedi pag. 585 e seguenti della sentenza di appello), non si è pronunciata sulle censure relative alla identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del soggetto di cui fa menzione [OSCURATO:PERSONA] come un ragazzo napoletano di nome [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva riferito di conoscere la famiglia [OSCURATO:PERSONA] da anni (vedi pag. 380 e seguenti). Tuttavia, nel caso di specie, viene in rilievo non tanto la attendibilità del collaborante, ma la genericità delle sue dichiarazioni in ordine a detto soggetto, del quale non si specificano le attività criminali e del quale [OSCURATO:PERSONA] neppure indica con certezza il cognome, nonostante i suggerimenti del Pubblico ministero. Neanche è dato sapere se le fattezze di [OSCURATO:PERSONA] coincidano con quelle del soggetto indicato dal collaboratore di giustizia. Deve, però, rilevarsi che, anche espungendo le dichiarazioni del collaboratore, dalle conversazioni intercettate e dalle altre prove emerge comunque la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] in favore della cosca, sia per la partecipazione al reato di cui al capo 15), sia perché operava in genere per il recupero crediti e altre vicende menzionate nella sentenza di primo grado (vedi pag. 370 sentenza di appello). Quanto alle conversazioni intercettate, pur formalmente denunciandone il travisamento, se ne chiede in realtà una loro rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). 2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 51606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di censure formulate dal ricorrente per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.2.1. Quanto all'aggravante dell'essere l'associazione armata, deve rilevarsi che tale punto della decisione di primo grati:p non era stato attaccato da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello. 2.2.2 Quanto all'aggravante del reimpiego del provento dei delitti in altre attività economiche, deve osservarsi che, sebbene con il secondo motivo di appello avesse attaccato tale punto della decisione, il ricorrente introduce profili di censura nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati con il gravame. Difatti, con l'appello era stato dedotto genericamente — e quindi in violazione dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. — che non vi era prova certa del reimpiego del provento dei delitti, nonché che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato ad alcuna attività di reimpiego, intestazione fittizia o illecita fatturazione, cosicché la aggravante non poteva essere a lui applicata. Tale ultima censura era, però, gravemente infondata, atteso che da tempo le Sezioni Unite hanno affermato che l'aggravante prevista ,dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). Con il ricorso per cassazione, inve ,ce il ricorrente ha dedotto per la prima ,volta una carenza di motivazione in ordine alla dimensione delle attività economiche in cui i proventi sarebbero stati reimpiegati o alla conoscenza da parte sua della esistenza di detto reimpiego, questioni che nemmeno erano state sfiorate con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA], quanto alla conoscenza del reimpiego, la Corte di appello ha correttamente motivato, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti stabili con i vertici della cosca e quindi era ben consapevole del reimpiego in attività economiche dei proventi dei delitti dell'associazione. 2.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Dalla sentenza di primo grado (come sintetizzata alle pagine 317 e seguenti della sentenza di appello) emerge che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione ristretta del 18 febbraio 2020 è stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria, cosicché non può esservi alcun dubbio in ordine alla stessa. Quanto al suo ruolo di protagonista in detta riunione, esso emerge dalla intercettazione della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia la vittima della tentata estorsione, immediatamente dopo tale riunione; in 52particolare, nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] mostrava di essere stato infastidito dal comportamento gravemente intimidatorio attuato da [OSCURATO:PERSONA] per costringere la persona offesa a cedere alla pretesa estorsiva (vedi pag. 319 della sentenza di appello). Ne deriva che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] risulta in ogni caso provata e che le censure formulate dal ricorrente con gravame alle quali la Corte territoriale non avrebbe risposto appaiono ,atityotf,/comunque; manifestamente infondate ed inidonee a sovvertire l'esito della decisione, con la conseguenza che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di risposta motivazionale alle stesse, è inammissibile. In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 2.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. la censura è stata sollevata solo con il ricorso per cassazione. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha fornito giustificazione della sussistenza dell'aggravante già laddove ha motivato in ordine alle modalità utilizzate per tentare di costringere [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma pretesa. In particolare, dalla sentenza emerge che in presenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata in più occasioni evocata la forza del vincolo associativo del gruppo, della squadra, 53che sosteneva le pretese dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA], per resistere a tali pretese, ha fatto ricorso all'appoggio di altra cosca di 'ndrangheta, eventualità, questa, che in un primo momento sorprende e intimorisce i sostenitori dei due coniugi. 2.5. Il settimo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento sia alla gravità dei fatti, sia alla personalità del reo, già condannato per reati della stessa indole. L'aumento di pena per la continuazione è stato fissato in misura estremamente modesta, pari ad appena un anno di reclusione. 2.6. È, invece, fondato il sesto motivo di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato (vedi pag. 601 della sentenza di appello) che «non viene in rilievo l'attività di usura ai danni del Tarabusi ma l'attivazione di [OSCURATO:PERSONA] a favore dei vertici di 'ndrangheta detenuti (id. est [OSCURATO:PERSONA])», ma tale affermazione risulta effettivamente contraddittoria rispetto a quanto affermato a pag. 592 della stessa sentenza, ove, a dimostrazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca e del contributo da lui fornito al raggiungimento delle finalità del sodalizio criminale, si segnala che nell'ambito della indagine convenzionalmente denominata [OSCURATO:PERSONA] era emerso che [OSCURATO:PERSONA] era dedito all'usura ed era stato trovato in possesso di una consistente somma di denaro destinata al mantenimento dei sodali detenuti in carcere. [OSCURATO:PERSONA], a pag. 102 della sentenza impugnata si citano le dichiarazioni rese da Tirabusi alla polizia giudiziaria, secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato che i proventi dell'attività di estorsione ai suoi danni erano destinate al mantenimento dei carcerati. Né il diniego dell'applicazione della continuazione può trovare giustificazione nella particolare gravità dei reati per i quali si procede in questa sede o nell'assenza di volontà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di distaccarsi dal sodalizio criminale, trattandosi di elementi del tutto estranei alla valutazione che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere ai fini di una corretta applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3,1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene il ricorrente affermi di voler denunciare una violazione delle norme incriminatrici ed una carenza o manifesta illogicità della motivazione, egli in realtà chiede una rivalutazione del materiale istruttorio, specie laddove invoca una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, per giungere ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai Giudici del merito, operazione 54non consentita in questa fase di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], egli propone una valutazione atomistica delle varie circostanze di fatto dalle quali i Giudici del merito hanno desunto la sua partecipazione al sodalizio mafioso, mentre secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, detta valutazione deve essere globale ed unitaria (vedi Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). [OSCURATO:PERSONA] laddove il ricorrente si duole, in relazione all'arma donatagli da [OSCURATO:PERSONA], che sia stato ritenuto, alla pag. 363 della sentenza impugnata, che la stessa fosse rimasta nella disponibilità del sodalizio, in realtà egli cita la parte della sentenza di appello in cui viene sintetizzata la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a tale questione egli invoca una diversa valutazione della conversazione intercettata, non consentita in questa sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo è infondato poiché, come correttamente osservato dalla Corte di appello, anche in occasione della tentata estorsione di cui al capo 15) è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] del 18 febbraio 2020 portando con sé un'arma, a nulla rilevando che essa non fosse poi stata impiegata, e inoltre, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha regalato a [OSCURATO:PERSONA] un'arma anche perché la tenesse a disposizione del sodalizio. Ne consegue che le censure sollevate sul punto sono manifestamente infondate, sia in relazione all'elemento oggettivo dell'aggravante, sia in relazione a quello soggettivo, ben potendo [OSCURATO:PERSONA] dedurre dal regalo ricevuto che [OSCURATO:PERSONA] e l'intero sodalizio avessero ampia disponibilità di armi, tanto da potergliene regalare una. Laddove il ricorrente sostiene che la conversazione tra lui e [OSCURATO:PERSONA] è stata mal interpretata, egli, come già detto sopra, invoca una non consentita ricostruzione del materiale istruttorio. Né la motivazione risulta contraddittoria, poiché a pag. 363 della sentenza di appello vengono sintetizzate le motivazioni della sentenza di primo grado sul punto e non quelle della Corte di merito. Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata per cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e quelle della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984, dep. 1985, Vasta, Rv. 168637 - 01). Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione 55della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo; tuttavia, tale criterio non implica il principio secondo cui il giudice di appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico-giuridico (Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981, Bossi, Rv. 150353 - 01). Il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado, può quindi effettuare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice e pervenire alla stessa decisione, fondandola su altri elementi di giudizio emersi nel processo e ritenuti attendibili (Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981, Crippa, Rv. 149554 - 01). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 - 01). [OSCURATO:PERSONA], in tema di associazione mafiosa, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. con riguardo a organismi delocalizzati delle cd. mafie storiche non può fondarsi sui soli tratti organizzativi del sodalizio, su presunzioni o su fatti notori, essendo necessario l'accertamento, con riferimento alla specifica articolazione territoriale, che l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi si traduca in un intervento di particolare dimensione in strutture produttive dirette a prevalere su quelle che offrano beni o servizi analoghi (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria, Rv. 288927 - 05). Alle pagine 485 e seguenti della sentenza di appello si afferma che le società dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] svolgevano attività imprenditoriali che venivano alimentate dai finanziamenti provenienti dalle attività delittuose del sodalizio criminale, tra le quali anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, proprio di quest'ultima attività si occupava nell'interesse del sodalizio criminale, cosicché egli ben poteva prevedere che i proventi derivati dall'emissione delle fatture per operazioni inesistenti fossero reimpiegati nelle società del clan che svolgevano attività imprenditoriali lecite. E difatti, la Corte di appello afferma (a pag. 602 della sentenza di secondo grado) che «[OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole di operare ed operava nell'ambito di un'associazione di stampo mafioso che reimpiega i profitti delittuosi, come dimostrato dalle sue accertate cointeressenze nell'ambito delle 56false fatturazioni essendo titolare di diritto della CD [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società cartiera che - solo nel 2018 - aveva un imponibile pari a 1.537,794,78 euro e coamministratore di fatto - di fatto - della società cartiera F.B.R. Impianti che - nel 2018 - raggiungeva un imponibile di 2.725.330,18 euro, sistemi fraudolenti tali da alterare in modo sensibile un intero settore economico, al fine di consentire a terzi illeciti risparmi di imposta, circostanze - tutte - che si inseriscono per continuità in quefie operazioni finanziarie tese a monopolizzare interi settori dell'economia legale in continuità con le false fatturazioni e le frodi carosello già accertate con efficacia di giudicato. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 85) che ha, come unità locale il negozio [OSCURATO:PERSONA], e - allo stesso tempo - risulta amministratore di diritto della CD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (coinvolta nelle false fatturazioni) nonché amministratore di fatto della FBR Impianti di cui [OSCURATO:PERSONA] è intestatario (fittizio). Ciò significa che dietro l'attività di copertura datagli dalla sua assunzione in BTM s.r.I., contribuiva al vorticoso giro di false fatturazioni». 3.4. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con l'atto di appello l'odierno ricorrente non ha impugnato l'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione contestata al capo 15) e per i reati di cui ai capi 16), 17) e 18) e neppure l'applicazione a detti reati dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. proc. pen. Quanto al sesto motivo, la inammissibilità discende anche dall'essere la censura fondata su una interpretazione della conversazione intercettata diversa da quella fatta propria dalla Corte di merito, cosicché anche in questo caso il ricorrente invoca una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio. 3.5. Manifestamente infondato è l'ottavo motivo di ricorso. In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società «schermo», priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come «cartiera» in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (Sez. 3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202 - 01). 3.6. Inammissibile è il nono motivo di ricorso, stante la sua genericità a fronte dell'ampia motivazione fornita sul punto dalla Corte di merito con la quale il ricorrente mostra di non volersi confrontare. 3.7. Il decimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è anch'esso manifestamente infondato, atteso che, !n tema di attenuanti generiche, il giudice 57del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia contò, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). [OSCURATO:PERSONA], ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03, che ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte di appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Quanto alla motivazione dell'aumento di pena per la continuazione, questo è stato determinato in misura assai modesta e questa Corte di cassazione, pur dopo la sentenza delle Sezioni Unite «Pizzone» ha affermato, in tema di reato continuato, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso di specie, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01), cosicché il motivo risulta anche in parte qua manifestamente infondato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché il ricorrente mostra di non confrontarsi con le ragioni della decisione, reiterando i medesimi argomenti posti a base della censura sollevata con l'appello. La Corte territoriale ha ben evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è persona dedita al compimento di attività caratterizzate dall'uso della violenza alla persona e che detta attività era da lui svolta anche nell'interesse del sodalizio mafioso, come risulta evidente dalla sua partecipazione alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha segnalato che egli si rapporta non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altri esponenti della cosca, come risulta58 /fr,anche dalla partecipazione all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della consegna della pistola che [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso ricorrente avrebbero poi custodito nell'interesse dell'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA], secondo la sentenza qui impugnata, dalle conversazioni intercettate risulta che egli era ben a conoscenza delle dinamiche interne dell'organizzazione mafiosa e delle regole dello stesso, arrivando finanche ad indicare la «dote» di un suo esponente, e tale conoscenza può trovare giustificazione solo con la sua appartenenza al sodalizio. Del tutto correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la «messa a disposizione» di [OSCURATO:PERSONA] verso il sodalizio mafioso e ha motivato sul punto senza contraddizioni o manifeste illogicità. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite con la sentenza "Filardo", sopra citata, hanno affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Nel caso di specie, secondo quanto segnalato dalla Corte di appello, risulta dalla conversazione del 12 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che questo rappresentava a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (cl. '85) avrebbe partecipato ai profitti di tale azione delittuosa e che anch'essi avrebbero partecipato alla spartizione del ricavato (vedi pag. 622 della sentenza di appello) e tanto basta per escludere che il reato possa essere riqualificato nel senso indicato dal ricorrente, restando irrilevante la fonte lecita od illecita della pretesa dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, atteso che essi ineriscono tutti ai capi di imputazione relativi alle armi contestati al ricorrente. Sulla base della ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, resa possibile soprattutto grazie alle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che coabitavano nello stesso appartamento, il 12 maggio 2020 si sono recati a cena presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, qui, quest'ultimo ha "donato" a [OSCURATO:PERSONA] una pistola priva di munizioni con l'accordo che se egli ne avesse avuto bisogno [OSCURATO:PERSONA] gliela avrebbe restituita. Al termine della cena [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tornati presso la loro comune abitazione e qui sarebbe stata custodita la pistola sino al 24 maggio 2020, quando [OSCURATO:PERSONA], fermato dalle forze dell'ordine per un controllo stradale, temendo una perquisizione domiciliare, ha contattato [OSCURATO:PERSONA] ordinandogli di spostare la pistola nascosta dalla camera da letto alla cantina della loro comune abitazione; [OSCURATO:PERSONA] eseguiva l'incarico ricevuto spostando 59la pistola nella cantina, ma il giorno successivo veniva eseguita, alla presenza di entrambi, la perquisizione domiciliare e veniva rinvenuta nella cantina la pistola ed in tale frangente [OSCURATO:PERSONA], onde tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità, dichiarava che l'arma era detenuta esclusivamente da lui e che egli l'aveva rinvenuta in un parco pubblico alcuni giorni prima. Sulla base della ricostruzione fattuale sopra sintetizzata, deve poi procedersi all'esame dei motivi di ricorso. 4.3.1. Il quarto motivo di ricorso è fondato. Quanto al reato di porto abusivo d'armi, deve rilevarsi che con l'atto di appello era stato dedotto che egli non aveva portato l'arma in luogo pubblico, poiché egli si era limitato a detenerla presso la comune abitazione, ossia in un luogo privato. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha dato alcuna risposta alla censura, limitandosi a ricostruire i fatti accertati come sopra sintetizzati ed a sostenere che da essi discenderebbe la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati contestati. Dalla ricostruzione fattuale sopra esposta non emerge, tuttavia, che il ricorrente abbia partecipato assieme a [OSCURATO:PERSONA] al trasporto dell'arma dalla abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sino alla comune abitazione. Si consideri che, sulla base della predetta ricostruzione, l'arma è stata "donata" da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA] e non risulta che quest'ultimo abbia contribuito in qualche modo al suo trasporto nella comune abitazione. In ogni caso di tale suo specifico contributo non viene fatta menzione nella sentenza. Né rileva, al fine di ritenere integrato il suo concorso nel porto abusivo di arma da sparo, la successiva codetenzione presso la comune abitazione. 4.3.2. Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. È ben vero, in tema di reati concernenti le armi, che la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva, non potendo desumersi una condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, Lisciarelli, Rv. 281645 - 01). Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è invece necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], contattato da [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo era sottoposto ad un controllo stradale ad opera delle forze dell'ordine, si è attivato per spostare la pistola dalla camera da letto alla cantina, così dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi, cosicché del tutto 60correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di concorso nella detenzione abusiva della pistola e la motivazione non risulta affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà. 4.3.3. Fondato è anche il quinto motivo di ricorso. Il ricorrente, quanto alla imputazione di ricettazione, ha richiamato anche per essa i motivi già dedotti nel ricorso per cassazione in relazione al reato di detenzione abusiva di arma da sparo, ossia che la pistola era stata donata da [OSCURATO:PERSONA] al solo [OSCURATO:PERSONA] e non era configurabile un suo concorso nel delitto. [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che questo, in quanto finalizzato ad aiutare altri ad eludere le indagini relative al possesso dell'arma, andava riqualificato come favoreggiamento reale. Orbene, la sentenza non spiega quando la ricettazione della pistola sarebbe stata consumata, se in occasione della cena a casa di [OSCURATO:PERSONA] o quando, in esecuzione dell'ordine ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasportato la pistola dalla camera da letto alla cantina. Nell'ipotesi in cui si ritenesse la consegna avvenuta a casa di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, come già sopra esposto, dalle conversazioni intercettate è emerso che la pistola è stata "donata" al solo [OSCURATO:PERSONA] e quindi è ragionevole ritenere che a quest'ultimo essa sia stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA]. Non emerge, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, che la stessa sia stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, questa Corte di cassazione ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582 - 01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689 - 01). [OSCURATO:PERSONA], non è configurabile il reato di ricettazione in capo a colui il quale riceva un'arma, già oggetto di ricettazione, in consegna precaria, con obbligo di restituzione pressoché immediata o comunque entro breve tempo, e senza trasferimento del possesso (semmai della sola detenzione). In tal caso infatti, non viene leso il bene giuridico dell'interesse statuale all'accertamento dei reati, che potrebbe essere ostacolato dalla dispersione delle cose di provenienza delittuosa, né il bene costituito dalla tutela del patrimonio altrui, che, una volta offeso dalla precedente ricettazione, non è 61esposto ad ulteriore lesione dalla precaria consegna della cosa ad un terzo, con obbligo di pronta restituzione, permanendo il vincolo del possesso già conseguito dal ricettatore (Sez. 1, n. 9845 del 21/09/1993, Andolina, Rv. 195331 - 01). Non assume rilievo, quindi, che [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la pistola da [OSCURATO:PERSONA], l'abbia in tale frangente eventualmente consegnata a [OSCURATO:PERSONA] al limitato scopo di mostrargliela e quest'ultimo l'abbia restituita. Né nelle due sentenze si spiega perché dovrebbe ritenersi provato, in contrasto con il contenuto delle intercettazioni riportate in sentenza, che l'arma sia stata da [OSCURATO:PERSONA] donata ad entrambi i suoi ospiti oppure che [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito a tale donazione. Laddove, invece, la consegna si ritenesse avvenuta nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dell'incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], ha spostato la pistola dalla camera da letto alla cantina, deve osservarsi che la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370 - 01). Nella seconda delle ipotesi sopra descritte il reato, in quanto caratterizzato dall'intento di aiutare [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le indagini a suo carico, andrebbe qualificato come favoreggiamento reale. Tuttavia, non avendo i Giudici del merito precisato quando si sarebbe consumato il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni del suo concorso nel reato, non essendo comprensibile quale sia stato l'iter logico giuridico che ha condotto all'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], neppure questa Corte di cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto. 4.4. Ne consegue che, in accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve, nei confronti del predetto, essere annullata con rinvio, quanto ai capi 17) e 18), per carenza ed illogicità della motivazione. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, fondato. .5.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi perché entrambi volti ad attaccare l'affermazione di penale responsabilità. 5.1.1. Il secondo motivo è infondato laddove con esso si contesta la 62sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 ed attualmente art. 512- bis cod. pen.), che l'espressione «attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità» ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata e che, pertanto, anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531 - 01). Si è pure affermato che integra il reato di cui all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) la condotta del titolare di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l'apposizione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l'amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene (Sez. 6, n. 32732 del 28/06/2016, Polizzi, Rv. 267707 - 01). Non rileva, quindi, che la utilità — nei casi sopra citati un contratto di appalto e un contratto di affitto di azienda — non sia suscettibile di esecuzione forzata e ne consegue che nel concetto di utilità ben può farsi rientrare anche un'autorizzazione amministrativa, qualora l'effettivo dominus abbia interesse a non apparire suo titolare allo scopo di eludere le norme in materia di misure di prevenzione. A tale ultimo proposito deve considerarsi che la giurisprudenza amministrativa afferma che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 consente l'applicazione delle info,rmazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio (Cons. Stato, n. 1109 del 08/03/2017). Laddove, poi, il ricorrente sostiene che l'acquisizione della autorizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] non è avvenuto con somme provenienti da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva una questione di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità. 5.2. Il primo ed il secondo motivo, quest'ultimo nella parte in cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del dolo specifico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., sono invece fondati.Al quarto punto del primo motivo del suo atto di appello l'odierno ricorrente ha sostenuto che dalle conversazioni intercettate, risalenti ad oltre un anno dopo il rilascio della autorizzazione, non risulterebbe un preventivo accordo con [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe, invece, emerso che egli era stato individuato, quale futuro intestatario della autorizzazione amministrativa, da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA] e che egli non sarebbe mai stato disponibile ad assecondare [OSCURATO:PERSONA], tanto che quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], in un'occasione, avevano dovuto ricorrere a stratagemmi per sostituirsi alla sua persona e fingere di essere [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con le autorità. Con i motivi nuovi di appello il ricorrente ha sostenuto, sempre al fine di dimostrare l'insussistenza, tra lui e [OSCURATO:PERSONA], di un accordo anteriore al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, che la conversazione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2011, sulla base della quale il Tribunale aveva affermato l'anteriorità dell'accordo tra i due rispetto al rilascio dell'autorizzazione, era stata mal trascritta, cosicché il suo contenuto e, di conseguenza, il suo significato erano diversi da quelli oggetto di valutazione da parte del Giudice di primo grado; onde dimostrare che egli si era sempre relazionato e si era accordato solo con [OSCURATO:PERSONA], senza sapere che al rilascio dell'autorizzazione era in realtà interessato [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'acquisizione di una relazione redatta da un proprio consulente trascrittore ed eventualmente la nomina di un perito trascrittore. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha dichiarato inammissibile l'istanza affermando in primo luogo che la stessa sarebbe tardiva, per non avere [OSCURATO:PERSONA] contestato già prima della scelta del rito abbreviato la corrispondenza tra il contenuto della conversazione registrata e la sua trascrizione e per non avere ribadito la censura con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'istanza anche perché la divergenza denunciata non sarebbe necessaria ai fini della decisione. Deve, allora, osservarsi che in realtà [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello, ha sostenuto che dalle conversazioni intercettate non era possibile ricavare l'anteriorità dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla intestazione della autorizzazione amministrativa e i motivi nuovi, con i quali si contesta la corrispondenza della trascrizione al contenuto della conversazione intercettata, sono strettamente collegati al primo motivo dell'atto di appello avente ad oggetto la valutazione della conversazione intercettata. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. la assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite può essere chiesta anche con i motivi nuovi presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. cosicché l'istanza, in 64quanto collegata, al motivo dell'appello principale, non può dirsi tardiva. [OSCURATO:PERSONA], la prova del contenuto della conversazione intercettata non è costituitq, dalla trascrizione della registrazione, ma dal supporto sul quale la conversazione è stata registrata, cosicché, a fronte della contestazione circa la corrispondenza tra trascrizione e contenuto della conversazione, la Corte di appello, anche qualora avesse ritenuto di non nominare un perito, avrebbe quanto meno dovuto dare risposta alla censura ascoltando direttamente la registrazione della conversazione, senza schermarsi dietro la sua trascrizione, che potrebbe essere anche fallace. Né la conversazione sopra indicata può ritenersi non decisiva, poiché proprio sulla base di essa i Giudici del merito arrivano ad affermare la anteriorità dell'accordo rispetto alla intestazione dell'autorizzazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] e quindi la sussistenza del dolo specifico, cosicché la motivazione sul punto appare anche contraddittoria. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza o alla prevedibilità da parte sua della circostanza che il reato fosse volto ad agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio mafioso è meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato per avere formalmente amministrato quale amministratore di diritto la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] e attiva nella emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società; queste ultime versavano somme di denaro alla [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di prelevare e consegnare a [OSCURATO:PERSONA]. Proprio in virtù della partecipazione del ricorrente alla attività di «monetizzazione» delle fatture per operazioni inesistenti è stato ritenuto sussistente il dolo del reato che gli è stato contestato. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte territoriale afferma che in occasione del sequestro del 7 novembre 2019, quando l'imputato venne bloccato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] mentre circolava portando con sé una consistente somma di denaro contante prelevata dal conto corrente della società sopra menzionata e da un suo conto corrente personale, le conversazioni intercettate avevano consentito di registrare la reazione di [OSCURATO:PERSONA] che, parlando con la compagna [OSCURATO:PERSONA], aveva rivelato che, del denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], la somma a lui riconducibile era quantificabile in circa euro 3.000,00 e, in un'altra telefonata con [OSCURATO:PERSONA] 65Procopio, aveva ribadito di avere perso il proprio denaro e che la cifra complessiva del sequestro era di 70 mq (ovvio riferimento ai 70.000 euro) e che la somma era stata bonificata sul conto di uno stupido (ovvero [OSCURATO:PERSONA]) al quale era stato attribuito il mero ruolo di prelevatore. [OSCURATO:SOCIETA] appello afferma quindi in modo apodittico che da tali elementi si ricava la possibilità di applicare la suddetta aggravante in quanto le circostanze di fatto conosciute da [OSCURATO:PERSONA] gli permettevano di rappresentarsi lo scopo dei suoi compartecipi. Tuttavia, non si comprende perché le circostanze di fatto sopra esposte avrebbero dovuto permettergli di comprendere che l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse stata organizzata da un'associazione di tipo mafioso e fosse diretta a procurare alla stessa somme di denaro da destinare al raggiungimento dei suoi scopi. Neppure si chiarisce se il ricorrente avesse avuto la possibilità di rendersi conto del fatto che i suoi compartecipi erano membri di un'associazione di tipo mafioso. Tale carenza motivazionale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicazione di detta aggravante. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato 7.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La circostanza che non siano emerse prove di un trasferimento di risorse economiche di pertinenza dell'imputato per procedere all'acquisto da parte sua delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è priva di rilevanza, atteso che ai fini della sussistenza del reato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione richiede, semmai, che tali risorse provengano dal soggetto che, potendo essere colpito dalle misure di prevenzione patrimoniali, ha interesse ad evitare la confisca delle quote (vedi Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024 - 01). Il motivo è, invece, fondato laddove il ricorrente denuncia una carenza di motivazione in ordine al motivo di appello volto a sostenere la carenza del dolo specifico, per essere l'intestazione fittizia diretta a creare uno schermo tra la società e [OSCURATO:PERSONA] finalizzato non ad eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ma a sottrarre quest'ultimo alle responsabilità penali derivande dai reati di falsa fatturazione che sarebbero stati commessi con detta società, che proprio a tale scopo era stata acquisita da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, sebbene investita sul punto da uno specifico motivo di appello, non ha motivato. 667.2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è fondato, atteso che sul punto, investito con l'atto di appello da specifica censura, la Corte di appello non ha motivato, in modo specifico in ordine alla posizione del ricorrente, sebbene tale motivazione fosse necessaria dovendosi chiarire se il ricorrente fosse a conoscenza o potesse prevedere che il reato fosse diretto ad agevolare gli scopi del sodalizio mafioso. Né motivazione sul punto si rinviene nella sentenza di primo grado. 7.3. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti del ricorrente in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo. 8. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e quale partecipe nella compilazione delle fatture per operazioni inesistenti, è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 8 e 10 digs.,n. 74 del 2000 (con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) di cui ai capi 31) e 32). Nel motivare il rigetto del motivo di appello volto ad ottenere l'esclusione di detta aggravante, la Corte di merito afferma che egli era una presenza costante presso il negozio di telefonia di [OSCURATO:PERSONA], dove partecipava attivamente al conteggio del denaro proveniente dalle attività illecite. La Corte territoriale ha affermato, a pagina 645 della sentenza qui impugnata, che dalla conversazione intercettata in data 15 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza di circostanze di fatto sulla base delle quali era in grado di rappresentarsi quale fosse lo scopo dei suoi compartecipi. Viene richiamata una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (riportata a pag. 501 della sentenza impugnata) in cui il primo racconta al secondo che quando egli aveva proposto la sua assunzione a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva mostrato una certa titubanza, ma [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito affermando che egli aveva una famiglia da mantenere e che ci sono i «cristiani». Tuttavia, la sentenza qui impugnata non chiarisce le ragioni per le qual, sulla base di tale conversazione, dovrebbe desumersi che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza o avrebbe dovuto rendersi conto che i reati per i quali egli è stato condannato, erano finalizzati ad agevolare il sodalizio mafioso. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei suoi confronti limitatamente alla suddetta aggravante, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso. 679. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA] merito ha motivato sia in ordine alla sussistenza della conoscenza in capo all'odierno ricorrente della finalità elusiva delle intestazioni fittizie, sia in ordine alla conoscenza da parte sua che i reati avrebbero favorito il raggiungimento degli obiettivi del sodalizio mafioso, ponendo a base della sua motivazione non solo la frase indicata nella chat tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma una pluralità di circostanze aventi valore indiziario, come una conoscenza tra la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] risalente nel tempo, i contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con molti altri esponenti del sodalizio mafioso — elementi dai quali si è desunto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione mafiosa e i trascorsi giudiziari che avevano interessato anche i suoi fratelli — e l'essersi egli relazionato direttamente con [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che con coloro, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali il primo si serviva quale schermo per non apparire all'esterno quale il reale interessato all'operazione economica, che interessava l'intero sodalizio criminale e non il solo [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, al fine di pervenire ad un diverso accertamento fattuale, invoca una valutazione diversa ed atomistica di tali elementi, che correttamente sono stati considerati globalmente ed unitariamente dalla Corte territoriale, cosicché il motivo di ricorso, proprio perché diretto a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in questa sede di legittimità, incorre nella sanzione della inammissibilità. Il ricorrente sostiene che a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi sulla base di una conversazione intercettata, ma anche in tale parte la censura del ricorrente risulta volta ad indurre questa Corte di legittimità ad una valutazione attinente al merito. 10. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. L'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (Sez., 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991 - 01). Deve allora rilevarsi che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 68276954 - 01). Il suddetto principio — affermato in linea generale dal precedente sopra citato — ha trovato conferma in relazione a numerosi reati, quali, a mero titolo esemplificativo, il reato di trasferimento fraudolento di valori (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 - 01) ed il reato di bancarotta preferenziale, per il quale si è osservato che il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273481 - 01). Detto principio è stato affermato anche in relazione al delitto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000 per il quale si è, in particolare, osservato che l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è comunque investito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754 - 01) e si è precisato che l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 - 01). È, quindi, necessario, per l'affermazione della responsabilità del prestanome per il reato per cui si procede in questa sede, che egli sia rimasto inerte, omettendo di impedire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a condizione che egli fosse a conoscenza non solo del compimento di detta attività da parte dell'amministratore di fatto, ma anche del dolo specifico, in capo a quest'ultimo, di consentire a terzi l'evasione dell'IVA e delle imposte sul reddito. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha, però, motivato in ordine alle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] la conoscenza del dolo specifico che animava la condotta dell'amministratore di fatto, nonostante lo specifico motivo di appello dell'odierno ricorrente (vedi pag. 678 della sentenza di appello). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti del ricorrente in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 11.1. Quanto alla premessa ed al primo motivo di ricorso, le censure in esso 69contenute sono, complessivamente, infondate. Correttamente, la Corte di appello ha evidenziato, conformemente a quanto affermato da questa Corte di cassazione in tema di trasferimento fraudolento di valori, che il reato deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216 - 01). È, quindi, irrilevante che in talune parti della motivazione della sentenza di appello si affermi che i beni fittiziamente intestati siano stati acquistati con il provento dei delitti ed in altre si affermi che le risorse in tal modo utilizzate siano di dubbia provenienza. La provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate per gli acquisti non è un elemento costitutivo del reato. [OSCURATO:PERSONA], il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 02). Non rileva di per sé, quindi, la circostanza che anche i parenti del ricorrente, fittizi intestatari dei suoi beni, potessero essere colpiti da misure di prevenzione, in quanto già condannati o sottoposti a procedimento penale per gravi reati. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha dato risposta alla censura volta a sostenere che, stante l'inidoneità della fittizia intestazione, in virtù della predetta presunzione, ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, laddove (vedi pag. 682 e seguenti della sentenza di secondo grado) ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della consulenza di [OSCURATO:PERSONA] per eludere i controlli antiriciclaggio; in particolare, alle pagg. 683 e ss. della sentenza di appello si segnala il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] era il reale finanziatore dell'aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto nel 2009 e che lo scopo della fittizia intestazione era quella di evitare di far apparire quali titolari della società [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Particolarmente interessante a tale proposito è la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 6 agosto 2009 riportata alle pagine 280 e 281 della 70sentenza di primo grado e menzionata anche alla pag. 711 della sentenza di appello, in cui [OSCURATO:PERSONA] invita il suo interlocutore ad avvalersi quali prestanome di persone di fiducia, ma estranee al suo ambito familiare e [OSCURATO:PERSONA] afferma che egli aveva un problema nel reperire un prestanome degno di fiducia, poiché aveva «attorno solo stranieri». Proprio l'imputato, quindi, spiega in detta conversazione perché, pur avendo interesse a non apparire quale intestatario al fine di e!udere la normativa in materia di misure di prevenzione, egli fosse costretto a servirsi, quali prestanome, dei suoi stretti congiunti. Deve, poi, osservarsi che, sebbene la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002 venga menzionata nel capo di imputazione 2), per tale operazione non è intervenuta condanna in primo ed in secondo grado, ove vengono menzionate solo le condotte relative all'aumento di capitale del 2009 e all'acquisto, in data 17 settembre 2013, delle quote di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA]; proprio nella sentenza di appello, a pag. 682, si precisa che la data di commissione del reato contestato al capo 2) è il 27 maggio 2009, ossia.la data dell'aumento di capitale. Non rileva, quindi, che nella sentenza di secondo grado si affermi che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. era fittizia in quanto all'atto della sua creazione non erano stati versati i conferimenti e nemmeno la Corte di appello aveva, quindi, necessità di motivare sul perché già nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] dovesse temere di essere colpito da misure di prevenzione. Alla luce di quanto già sopra esposto in ordine alla difficoltà di reperire prestanome estranei all'ambito familiare, non può assumere rilievo, a favore del ricorrente, neppure la circostanza che nel 2009 anche [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato per gravi delitti e poteva temere l'avvio nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione. In ogni caso, come ha osservato la Corte territoriale, il pericolo di subire un simile procedimento era per [OSCURATO:PERSONA] inferiore rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano subito condanne o procedimenti penali per reati di criminalità organizzata. Nemmeno può costituire un elemento a favore del ricorrente l'avere egli in più occasioni, nel 2012 e nel 2015, ammesso pubblicamente di essere il titolare della Sarda s.r.I., trattandosi di condotte, queste, successive a quelle di intestazione fittizia. Quanto alla provenienza delle somme occorrenti alla capitalizzazione della [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA], tale dato, sulla base della ricostruzione operata dai Giudici del merito, si ricava dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente. Laddove, poi, si eccepisce che l'affermazione della Corte di appello - secondo 71la quale non giova al ricorrente affermare che la [OSCURATO:SOCIETA]. era un'attività della famiglia [OSCURATO:PERSONA] da sottrarre alla confisca e sarebbe irrilevante che in data 8 settembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insieme alla [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], poiché in quel periodo egli aveva l'esigenza di accreditarsi quale onesto lavoratore ed imprenditore in vista del processo Edilprovra - sarebbe contraddetta dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse sentito tale esigenza già negli anni precedenti, atteso che il processo [OSCURATO:PERSONA] pendeva già nel 2005, il ricorrente introduce un argomento di merito, come tale insuscettibile di essere preso in considerazione in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] laddove il ricorrente sostiene che affermare che la fittizia intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2013 fosse volta ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione — in virtù dell'interdittiva antimafia conosciuta dai [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2012 e giustificata dagli accertati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla necessità, a seguito di altre interdittive antimafia già emesse nel 2012, di porre al riparo, dietro lo schermo di [OSCURATO:PERSONA], una delle principali aziende di famiglia — sarebbe illogico poiché, se l'interdittiva trovava causa nei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'obiettivo di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale non poteva certo essere realizzato intestando i beni proprio a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], trasferendoli da [OSCURATO:PERSONA] che era incensurata, viene s;ollecitata una valutazione di merito come tale inammissibile in questa sede. In ogni caso, sulla base delle conversazioni intercettate, tale scelta dipende dalla anzidetta difficoltà di reperire prestanome estranei all'ambito familiare. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ben spiega a pag. 697 della sentenza di appello perché non poteva essere utilizzata quale prestanome [OSCURATO:PERSONA]. 11.2. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a reiterare, quanto al reato contestato al capo 5), il corrispondente motivo di appello che poggia su una diversa interpretazione di una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2009 secondo la quale il «bubbone» di cui si fa menzione non sarebbe l'indagine che aveva determinato nuovi arresti in Calabria e in [OSCURATO:PERSONA] o il recente arresto di [OSCURATO:PERSONA] o il processo [OSCURATO:PERSONA], ma la possibilità che, in un procedimento pendente a suo carico per. truffa ai danni dell'AGEA, si procedesse al sequestro preventivo delle quote in suo possesso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che avrebbe potuto determinare la revoca degli affidamenti da parte delle banche. Tale questione, tuttavia, proprio perché poggia sull'attribuzione di un diverso significato alla conversazione intercettata, operazione non consentita in questa 72sede di legittimità, non può essere riproposta innanzi alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA], .il motivo di ricorso risulta generico, perché il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che attribuisce maggiore rilievo ad altre conversazioni intercettate, dalle quali risulta che il procedimento a suo carico per la truffa ai danni della A.G.E.A. era solo uno fra i tanti che lo avevano indotto a privarsi, solo formalmente, della titolarità delle quote di detta società e che tale cessione, solo apparente, era volta anche ad eludere l'applicazione delle possibili misure di prevenzione. 11.3. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono infondati. Sulla base della ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e già socia delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.I., con atto del 26 luglio 2012, le rimanenti quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., divenendo unica socia di quest'ultima società; l'acquisto sarebbe avvenuto, tuttavia, senza un effettivo pagamento da parte della società acquirente. In sostanza, non provenendo le somme dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve ritenersi che la intestazione sia solo fittizia e volta a far apparire le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come formalmente appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma in realtà nella titolarità effettiva dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] anziché intestare le quote a loro stessi, hanno intestato le quote alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. utilizzando quest'ultima come un prestanome. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'acquisto, in data 19 giugno 2012, delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso l'acquisto delle quote è avvenuto senza che la acquirente ne versasse il prezzo, essendo stato accertato che gli assegni indicati nell'atto notarile non erano stati incassati. Non rileva che la fittizia intestazione non fosse di per sé concretamente idonea ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, poiché, come si è già detto sopra, tale inidoneità non vale ad escludere la sussistenza del reato. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che tali acquisti erano ispirati da esigenze di riassetto patrimoniale del gruppo societario controllato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], egli introduce una censura di merito, non valutabile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], se tali acquisti fossero stati reali, sarebbero dovuti avvenire con risorse provenienti dalle società acquirenti, mentre è stato accertato che ciò non è avvenuto. Quanto all'affermazione, contenuta nel quinto motivo di ricorso secondo cui 73se i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero voluto eludere la normativa in materia di misure di prevenzione ben avrebbero potuto servirsi di prestanome, essa è contraddetta dal contenuto della conversazione intercettata tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già detto sopra. 11.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha fornito, alle pagine 701 e 702 della sentenza di secondo grado, motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità in ordine alla circostanza che tutti i reati contestati al ricorrente erano volti ad agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio mafioso. Il ricorrente si limita a contestare genericamente tale assunto senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua dedsione. 11.5. L'ottavo motivo è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 01) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento all'assenza di segni di resipiscenza, affermando che le pene sono congrue rispetto ai fatti per i quali egli è stato condannato. 11.6 Il settimo motivo è fondato esclusivamente in relazione al reato contestato al capo, 3). Il ricorrente sostiene che poiché tutti i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono mero sviluppo dell'originaria condotta di intestazione fittizia attuata il 22 agosto 2002, all'atto della costituzione della Sarda s.r.I., mentre tutte le successive vicende sono solo lo sviluppo di normali dinamiche societarie e le operazioni ritenute quali fittizie intestazioni sono state attuate in seno al medesimo gruppo familiare e non hanno ostacolato l'intervento dello Stato su patrimoni asseritamente illeciti, ci si troverebbe al cospetto di un solo reato commesso al momento della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cosicché il reato, commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, doveva ritenersi ormai estinto per prescrizione. In contrario deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte di 74cassazione il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente g titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). Nel caso di specie con ciascuno dei capi di imputazione 2), 3), 5), 6) e 7) sono state contestate una o più condotte di intestazione fittizia attuate in relazione alla medesima società e ognuna di esse è collegata alle altre contestate nel medesimo capo di imputazione in quanto tutte volte ad occultare la titolarità del medesimo bene, costituito dalle quote del capitale di ciascuna società. Ne consegue che laddove, in ciascun capo di imputazione, si sia in presenza di più condotte volte ad occultare l'effettivo intestatario del medesimo bene, in applicazione del principio sopra esposto, ricorrerà l'ipotesi del reato a condotta plurima o frazionata per cui, sebbene il delitto di trasferimento fraudolento di valori sia un reato di natura istantanea Agivi*"~qualora la condotta 'criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, esso si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (in tal senso: Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192 - 01; Sez. 1, n, 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581 - 01). Ne deriva che il ricorrente, con il motivo di ricorso, chiedendo di far decorrere il termine di prescrizione dalla prima condotta e non dall'ultima, invoca un meccanismo di applicazione della prescrizione opposto a quello ritenuto corretto da questa Corte di cessazione. Dovendo, invece, trovare applicazione i principi sopra esposti ed essendo i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., il che comporta, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'inoperatività del termine massimo di prescrizione con la conseguenza che dopo ogni atto interruttivo inizia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione, può concludersi che i reati di cui ai capi 2), 5), 6) e 7), tenuto anche 75conto delle plurime sospensioni del termine, non sono estinti 'per prescrizione. Quanto, invece, al reato di cui al capo 3), l'ultima condotta risale al 16 maggio 2008. [OSCURATO:PERSONA] l'aumento di pena sino alla metà ai sensi della citata aggravante, il reato risulta punito con la pena massima di anni nove di reclusione. Ne consegue che il termine di prescrizione è pari ad anni 9 ed è maturato il 16 maggio 2017, considerato che solo in data 15 novembre 2021 il Pubblico ministero ha chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio e non risulta che prima del 16 maggio 2017 siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Il reato di cui al capo 3) deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. L'estinzione del reato per prescrizione determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione giova anche ai coimputati per il medesimo reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trovano tutti nella stessa posizione di [OSCURATO:PERSONA] non essendo stata applicata nei loro confronti alcuna recidiva. All'estinzione del reato per prescrizione consegue la eliminazione delle pene applicate nei confronti di ciascuno di loro, determinate come indicato in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA], poiché la estinzione è maturata prima della pronuncia di primo grado, devono essere revocate nei loro confronti anche le statuizioni civili connesse alla loro condanna per tale reato. 11.7. Il nono motivo di ricorso è fondato. Con il quinto motivo di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado in relazione al punto della confisca di alcuni immobili siti in Cutro ed ancora formalmente intestati al suo defunto padre, [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha sostenuto che gli immobili erano pervenuti ai sei figli del defunto - e tra questi vi era anch'egli - a titolo di eredità in conseguenza della morte del loro genitore e quindi sulla base di un titolo lecito e legittimo. La confisca era stata disposta perché il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che parte della palazzina sequestrata era stata costruita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma le sue dichiarazioni non erano riscontrate e comunque esse non potevano condurre alla confisca della intera palazzina, come del resto ammesso dalla Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dissequestrato i primi due livelli fuori terra della palazzina, con un provvedimento che era stato però riformato in secondo grado, avendo poi la Corte di appello confiscato l'intero immobile. 76Il ricorrente afferma, tuttavia, onde evidenziare il suo persistente interesse ad impugnare il punto relativo alla confisca, di avere avanzato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, istanza di revocazione parziale della confisca disposta con la misura di prevenzione e che il relativo procedimento è tuttora pendente. Con il motivo di appello era stato dedotto anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad abitare nell'abitazione del padre, pur senza presentare la denuncia di successione, cosicché egli, in virtù di detto possesso, aveva accettato tacitamente l'eredità del padre. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame, affermando che egli, non avendo presentato la denuncia di successione, non ha dimostrato la sua qualità di erede e quindi, non essendo proprietario dei beni confiscati, non sarebbe legittimato ad impugnare il punto relativo alla confisca per mancanza di interesse. Deve, allora, in contrario osservarsi che, come argomentato nel motivo di ricorso per cassazione, la giurisprudenza civile di questa Corte di cassazione ha più volte affermato che l'onere della prova della qualità di erede non è assolto con la produzione della denuncia di successione, ma è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Sez. 2 civ., n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 - 01; Sez. 2 civ., n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 - 01; Sez. 2 civ., n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944 - 01). La denuncia di successione, quindi, è inidonea a provare la qualità di erede, mentre è a tal fine sufficiente la prova del decesso del preteso dante causa, della qualità di chiamato all'eredità di colui che pretende di essere suo erede e l'avvenuta accettazione alla eredità. Nel caso di specie, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] è defunto e che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlio, sia chiamato all'eredità, non risultando che il de cuius abbia disposto per testamento della sua eredità. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente già con l'atto di appello aveva sostenuto che risultava provato che egli, dopo la morte del padre, aveva continuato ad abitare nella palazzina paterna e che tale circostanza era dimostrata da diversi elementi. Deve, allora, ricordarsi che ai sensi dell'art. 485 cod. civ. il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari è tenuto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità e trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto egli è considerato erede puro e semplice. Ne consegue che la Corte di appello, anziché limitarsi a rilevare l'omessa 77presentazione della denuncia di successione, avrebbe dovuto valutare, sulla base delle prove fornite dal ricorrente, se egli avesse accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485 cod. civ. o se comunque egli avesse acquistato la proprietà per usucapione in virtù del possesso ultraventennale e, in caso di risposta positiva ad uno dei due quesiti, pronunciarsi sul merito del motivo di gravame. Deve anche aggiungersi che, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 - 01). Nel caso di specie, i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in questo processo sono tutti temporalmente collocati nel presente millennio, mentre per affermare la confiscabilità dei beni immobili la sentenza prende in considerazione la capacità reddituale dell'imputato negli anni '80 e '90 del secolo scorso. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al punto concernente la confisca di detto bene immobile. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 12.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] minacciava [OSCURATO:PERSONA] onde costringerlo ad effettuare prestazioni di trasporto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di estinguere un suo debito verso questi ultimi originato da rapporti non «limpidi», come accertato tramite le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dalle medesime intercettazioni, afferma la Corte di appello, risulta che [OSCURATO:PERSONA] agiva sotto la direzione dei suoi due mandanti, tanto che il 21 marzo 2014, non avendo [OSCURATO:PERSONA] versato quanto richiestogli, [OSCURATO:PERSONA] aveva convocato la vittima direttamente al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In seguito, il 24 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA], in altra conversazione intercettata, aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] avesse versato quanto dovuto, a dimostrazione di un suo personale interesse nella vicenda, e il 31 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare ulteriormente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quanto richiesto. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha ben illustrato quale fosse il 78contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del delitto di estorsione, affermando che egli era il mandante di [OSCURATO:PERSONA] che ha minacciato [OSCURATO:PERSONA] costringendolo ad effettuare le prestazioni di trasporto per i due fratelli [OSCURATO:PERSONA]. A fronte del contenuto delle intercettazioni, il silenzio serbato nel corso delle indagini dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai due fratelli ha ben poca rilevanza. 12.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere genericamente che il dolo specifico richiesto dall'art. 512- bis cod. pen. non può essere desunto esclusivamente dai suoi precedenti penali e che vi sono elementi di prova che dimostrano la insussistenza del dolo specifico, come la circostanza che gli intestatari dei beni fossero suoi stretti congiunti o che le società fossero pubblicizzate come appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]. L'irrilevanza di tali elementi è stata sopra già illustrata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 12.3. Nonostante l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a quest'ultimo vanno estesi, ai ,sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., gli effetti dell'accoglimento del motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accertamento della estinzione per prescrizione del reato contestato al capo 3). 13. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. Muovendo, secondo l'ordine logico delle doglianze difensive, dal terzo motivo, con esso il ricorso denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa. La cosca emiliana di ‘ndrangheta sarebbe stata accertata, per la prima volta, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe fatto seguito la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 22 aprile 2016, che avrebbe fatto cessare la permanenza del sodalizio, tanto più che, con gli arresti del 2015, essa sarebbe stata totalmente smembrata e privata dei capi promotori, tutti ristretti in carcere. Del pari, l'emissione in data 31 ottobre 2018 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativa al procedimento Aemilia, avrebbe fatto cessare, in tale data, la permanenza del reato associativo. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto individuare ulteriori elementi successivi a tale data, che però non sarebbero stati individuati, tali non potendo essere considerati quelli indicati come reati-fine dell'associazione, che sarebbero reati comuni commessi in concorso e riconducibili a evenienze del tutto occasionali. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha adeguatamente risposto, alle pagine da 548 a 566, alla medesima doglianza già sviluppata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sede di 79appello. I Giudici di merito, infatti, hanno ritenuto dimostrata, a partire da una valutazione delle acquisizioni probatorie dei precedenti giudicati (in particolare all'esito dei procedimenti denominati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pandora, Idra e Aemilia), l'esistenza di una consorteria 'ndranghetista radicata in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], capeggiata, all'indomani della morte di [OSCURATO:PERSONA], da appartenenti al clan di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, già "vincitore" negli scontri con gli appartenenti a gruppi mafiosi contrapposti nella zona di Cutro, si era, infatti, affermato come prevalente anche nelle zone del Nord Italia in cui erano state create delle strutture mafiose delocalizzate, ivi compresa, appunto, l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo presente nel territorio emiliano aveva acquisito, a partire dal 2004, una propria autonomia organizzativa rispetto alla «casa madre» di Cutro, pur mantenendo con essa vari collegamenti operativi. Esso era diretto da [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli partecipe del clan) e da [OSCURATO:PERSONA]; e di esso facevano parte, oltre a [OSCURATO:PERSONA], parente acquisito di [OSCURATO:PERSONA], anche esponenti delle cosche risultate "perdenti" nella guerra di mafia che aveva visto la vittoria dei cutresi. La consorteria, lungi dall'avvalersi della capacità intimidatoria della sola «casa madre», aveva fatto ricorso, in via autonoma, ai tipici metodi mafiosi nel territorio di nuovo insediamento, essendo emerso che, tra il 2010 e il 2012, nelle province di [OSCURATO:PERSONA], Parma, Modena e Piacenza, erano stati registrati ben 124 episodi di danneggiamento e incendio, cui aveva corrisposto un diffuso atteggiamento onnertoso delle persone offese, a riprova della capacità intimidatoria del sodalizio, che si era infiltrato in alcuni gangli nevralgici della vita imprenditoriale emiliana, in specie nei settori dell'autotrasporto e dell'edilizia, oltre che nei settori politico-amministrativi dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il gruppo mafioso aveva dato vita, accanto ai "tradizionali" reati mafiosi di contrabbando, estorsione, spesso travestita da attività di recupero crediti, possesso di armi, danneggiamento e usura, a un accaparramento monopolistico di attività imprenditoriali e commerciali, svolte da personaggi che formalmente risultavano imprenditori (come i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri) e, parallelamente, a un ampio fenomeno di riciclaggio di capitali illeciti, in particolare con l'impiego di false fatture. Grazie alla capacità di intimidazione del gruppo criminale, le parti offese, per paura di ritorsioni, si erano ben guardate dal testimoniare contro i responsabili dei reati commessi a loro danno e, in particolare, gli imprenditori che si erano messi a disposizione del sodalizio, divenendo, in pratica, suoi finanziatori e favorendone l'ascesa nel contesto economico di riferimento. Il clan, rafforzatosi nel tempo, aveva mostrato una notevole capacità di reagire alle inchieste giudiziarie che lo avevano colpito, 80con la immediata sostituzione dei singoli tratti in arresto; e aveva, progressivamente, fatto ricorso a modalità meno sanguinose rispetto a quelle dei primi anni, mimetizzandosi dietro l'apparenza di attività imprenditoriali lecite operanti nella gestione di locali notturni, di esercizi commerciali e, ancora, nel mondo dell'edilizia, dei trasporti, dei rifiuti e del movimento terra, acquisendo, pian piano, un sostanziale monopolio sia per i prezzi concorrenziali praticati, sia in forza della capacità di condizionare l'assegnazione dei lavori, sia per l'abitudine di suddividere le commesse in sub appalti affidati a ditte riconducibili ad affiliati o fiancheggiatovi. Quanto alla perdurante esistenza della cosca di 'ndrangheta anche all'indomani delle catture nell'ambito dell'operazione Aemilia, le sentenze di primo e secondo grado hanno evidenziato, pur dopo gli arresti, la permanenza dei vincoli tra gli associati, evidenziati dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al tentativo, orchestrato sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], di subornazione dei testimoni del processo Aemilia, nonché dalla vicenda della lettera inviata, per il tramite del concorrente [OSCURATO:PERSONA], al sindaco di [OSCURATO:PERSONA] per intimidirlo e costringerlo a prendere le parti dei cutresi detenuti e dalla vicenda e dalla gestione delle relazioni tra i componenti della cosca ristretti in carcere, rimessa, per il suo ruolo apicale, a [OSCURATO:PERSONA] (quanto al lavoro penitenziario cui doveva essere adibito [OSCURATO:PERSONA], ai contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo "sfregio" dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA]). Al di là della permanenza della cosca all'interno del carcere, le sentenze di merito hanno anche evidenziato come l'associazione abbia continuato ad essere operativa quantomeno fino al marzo 2021, dedicandosi al suo programma sociale fatto di estorsioni, false fatturazioni, intestazioni fittizie ed estorsioni. In particolare, l'attività realizzata da alcuni degli imputati quali prestanome delle figure apicali a difesa di vitali interessi economici della cosca, le operazioni estorsive e di controllo del territorio sono stati ritenuti indicativi dell'attuale esistenza e operatività del clan, avuto riguardo allo stretto connubio tra gestione imprenditoriale delle false fatturazioni e infiltrazione nella economia da parte della consorteria mafiosa finalizzata a produrre profitti per il mantenimento degli affiliati, riciclare denaro e finanziare le esigenze della famiglia. Dalle conversazioni captate in questo procedimento le sentenze hanno tratto, non illogicamente, argomento per affermare che i [OSCURATO:PERSONA], e dunque l'associazione di 'ndrangheta emiliana, fossero legittimati a interloquire alla pari con i vertici delle altre cosche, ponendosi addirittura in posizione di forza verso altre congreghe mafiose, nonché a reclamare, nei confronti degli associati, il denaro illecito necessario alle esigenze degli affiliati e a rivendicare con orgoglio il potere criminale della famiglia. E ciò 81nel contesto di un'operatività nel territorio emiliano al cui interno la cosca manteneva un sostanziale regime di monopolio nel campo dell'edilizia (tramite società cartiere) e delle attività produttive, in particolare mediante l'imposizione mafiosa, sufficiente a scoraggiare e a stroncare ogni possibile concorrenza. Su tali premesse, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto provato che l'associazione mafiosa di 'ndrangheta emiliana non sia mai scomparsa e che abbia semplicemente mutato la sua composizione soggettiva, perpetuando il suo dominio incontrastato sul territorio di elezione. [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli associati che vengono in rilievo nel presente procedimento, infatti, è stato accertato il loro rigido inquadramento gerarchico e la rigorosa ripartizione dei ruoli, secondo quanto attestato dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emersa la imposizione di regole stringenti quanto alla ripartizione degli utili tratti dalle operazioni illecite effettuate per conto del sodalizio stesso, che affluivano all'interno di una cassa comune e diretto a garantire un sistema di mutuo sostentamento in caso di morte, di arresto o di detenzione prolungata in uno al reimpiego dei capitali illeciti per la prosecuzione del programma associativo. A fronte di tale ampia motivazione, il ricorso, come anticipato, reitera sostanzialmente le medesime osservazioni volte ad accreditare la tesi di una cesura tra l'associazione mafiosa accertata nei procedimenti ormai definiti con sentenza passata in giudicato, senza però confrontarsi con le puntuali e coerenti argomentazioni svolte dalle due sentenze di merito. 13.2. Con i primi due motivi, invece, la difesa dell'imputato deduce, da un lato, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'apparenza, o l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione e, in particolare, del ruolo di vertice attribuito all'imputato, fondata su condotte risalenti a oltre 30 anni or sono, estranee al periodo in contestazione e che, comunque, non potrebbero concorrere a configurare la figura di promotore, organizzatore e dirigente della cosca mafiosa; e, dall'altro lato, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 13.2.1. Nel dettaglio, si osserva che secondo le sentenze di merito, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta paritaria rispetto ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e, tuttavia, illogicamente egli non risulterebbe coinvolto in nessuna delle operazioni che avevano colpito le cosche emiliane e cutresi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il soggetto interposto delle società cartiere, come prestanome o testa di legno, ruolo incompatibile con quello apicale 82attribuitogli. . La Corte territoriale non avrebbe risposto a quanto evidenziato nell'atto di appello, ovvero che nella conversazione ambientale del 9 marzo 1999, acquisita nell'ambito della indagine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inciterebbe il fratello [OSCURATO:PERSONA] e l'assente [OSCURATO:PERSONA] a creare qualcosa d'importante, con il maggiore [OSCURATO:PERSONA], già sposato, a fare da guida e da finanziatore, tenuto conto dei suoi rapporti con le banche. Ciò sarebbe stato effettivamente attuato dai fratelli, dando avvio ad attività commerciali loro riconducibili. In particolare, l'insussistenza del ruolo direttivo sarebbe dimostrata dal ruolo subordinato allo stato detentivo dei fratelli e di mero collegamento con essi durante i periodi di detenzione, dovendo la funzione di «capo» essere ricollegata al contenuto delle funzioni concretamente esercitate. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato definito dai collaboratori di giustizia come soggetto che portava le «imbasciate», responsabile di condotte quali taroccare e rubare macchine, intestatario fittizio di beni, sicché la Corte avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione sull'effettivo potere decisionale in capo all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbero alcun elemento evocativo di un ruolo apicale o di mero di partecipe. Se avesse avuto un ruolo apicale l'imputato non sarebbe riuscito indenne dai numerosi procedimenti che hanno sgominato la cosca [OSCURATO:PERSONA], posto che le operazioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pandora, Kyterion, Aemilia, non lo hanno mai lambito. La sentenza impugnata non fornirebbe alcuna motivazione sull'elemento della stabilità richiesto ai fini della configurabilità del delitto associativo. Avere rapporti con i fratelli non può significare essere associato, tantomeno con funzioni apicali, essendo richiesto, da ultimo dalle Sez. U, Modaffari del 27 maggio 2021, che condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzi nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione, attraverso la «messa a disposizione» del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Su tali principi la Corte d'Appello non argomenta, non indicando gli elementi a sostegno del ruolo dinamico-funzionale dell'imputato. Né la partecipazione ad alcuni reati fine, quali estorsioni e intestazioni fittizie, possono far ritenere l'odierno ricorrente quale reggente del territorio di [OSCURATO:PERSONA]. In merito alla riunione tenutasi tra il 2004 e il 2006 presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato la volontà di assassinare [OSCURATO:PERSONA], non è dato sapere quale condotta egli avrebbe tenuto. 8313.2.2. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe raccontato fatti risalenti agli anni '90 che descriverebbero l'imputato come un soggetto che non aveva la caratura propria di uno 'ndranghetista. [OSCURATO:PERSONA], infatti, verrebbe descritto come una persona pacata, con cui ci si poteva confidare e al quale potevano essere chiesti consigli, avendo [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che egli «non era il solito 'ndranghetista che vive dell'estorsione». In altro passo il collaboratore sosterrebbe di non sapere se [OSCURATO:PERSONA] di riferisse a [OSCURATO:PERSONA] come figura paterna, per ricevere consigli o perché dovesse dire la sua, sicché le sue dichiarazioni sarebbero del tutto generiche. Quanto alle «imbasciate» che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato, esse ne escluderebbero il ruolo apicale. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui egli parla di investimenti, di soldi, di affari (v. pag. 176 della sentenza di primo grado) non potrebbero essere collegate all'associazione mafiosa e sarebbero neutre. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe iniziato a collaborare nel 2008, sicché non sarebbe a conoscenza dei fatti successivi e renderebbe dichiarazioni generiche, non essendo dato sapere a quale dei fratelli si riferisca ([OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), né che tipo di collegamento ci fosse con costoro, atteso che, comunque, essi gestivano diverse attività imprenditoriali. [OSCURATO:PERSONA], egli contraddirebbe quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva la caratura ‘ndranghetista. Su tali specifiche censure dell'atto di appello la Corte non ha fornito alcuna motivazione. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli preciserebbe che, all'epoca, si teneva in considerazione il più grande dei fratelli che era «la testa, era la mente» e sapeva dove prendere la droga con [OSCURATO:PERSONA] e come smerciarla. [OSCURATO:PERSONA] tale narrato sarebbe generico e non ne confermerebbe la posizione apicale. 13.2.3. Tanto premesso osserva il Collegio che le osservazioni difensive si caratterizzano per un'analisi parcellizzata della provvista indiziaria che le sentenze di merito hanno, invece, sottoposto a una "lettura" unitaria, la quale, con motivazione congrua e logica, ha restituito un quadro complessivo pienamente coerente con i fatti ascritti all'imputato in relazione al reato associativo e, in particolare, al ruolo apicale attribuitogli ai sensi dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. concernente «coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione» di tipo mafioso. A partire dagli elementi fattuali raccolti nell'ambito di altri procedimenti penali, definiti con sentenze ormai passate in giudicato, e in particolare nell'ambito del procedimento denominato Aemilia, acquisiti ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e valutati a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., il complesso degli elementi istruttori si è arricchito, nell'ambito delle indagini del presente procedimento denominato Perseverance, delle dichiarazioni di alcuni 84collaboratori di giustizia come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1977), nonché del nuovo ascolto delle registrazioni relative alle intercettazioni svolte in precedenti procedimenti, attualizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A partire da tale complesso compendio le sentenze di merito hanno, quindi, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto stabilmente parte del clan di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]-Lucente, dedicandosi, fin dalla fine degli anni '80 e per tutti gli anni '90, dello spaccio di stupefacenti, dell'occultamento di armi nonché del riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminali del dan, sotto la copertura sia dell'autocarrozzeria [OSCURATO:PERSONA], sia, successivamente, della D.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita con un altro mafioso, [OSCURATO:PERSONA]. Il suo ruolo all'interno della consorteria si era, poi, rafforzato all'indomani degli omicidi del 1992, che avevano portato all'affermazione della compagine associativa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] spesso accompagnava, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA]. Tra tali omicidi vi era stato anche quello di [OSCURATO:PERSONA], commesso da [OSCURATO:PERSONA], con la complicità, secondo alcuni collaboratori, anche di [OSCURATO:PERSONA], che si era adoperato sul veicolo utilizzato dal commando. Tempo dopo, [OSCURATO:PERSONA], postosi a capo di un altro gruppo 'ndranghetista, aveva deciso di vendicare la morte del cugino, coinvolgendo, nei suoi propositi di vendetta verso il clan [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte i fratelli [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato incaricato di uccidere proprio [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pericoloso esponente del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, per errore aveva ucciso, il 16 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], che si era trovato alla guida di un autoveicolo dello stesso tipo e colore della vittima designata. Tale vicenda, in particolare, veniva raccontata da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'inizio della sua collaborazione, allorché costui riferiva anche che [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] erano i consegnatari di un deposito di armi del clan [OSCURATO:PERSONA], detenuta all'interno della carrozzeria gestita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal cognato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva partecipato a un agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], proprio utilizzando le armi nascoste nella carrozzeria. Negli anni successivi, dal 1996 al 2007, [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di punto di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuti, e gli altri partecipi del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] quanto emerso da un'intercettazione ambientale (la n. 854 del 9 marzo 1999) tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto in permesso premio, [OSCURATO:PERSONA] era colui che poteva presentarsi negli istituti bancari e schermare le attività illecite della cosca di `ndrangheta, contribuendo all'affermazione 85imprenditoriale del nucleo famigliare grazie al metodo mafioso che avrebbe contraddistinto le modalità di azione degli imprenditori calabresi. [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel periodo della detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essi erano stati finanziati da [OSCURATO:PERSONA], detto «il Miliardario», e dai suoi figli, tra cui Gino, esponente della 'ndrangheta, operante sul territorio emiliano, con i quali i [OSCURATO:PERSONA], sempre secondo [OSCURATO:PERSONA], avevano condiviso affari che riguardavano terreni, costruzioni, macchinari agricoli. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ininterrottamente al sodalizio mafioso, prestando il suo contributo operativo e rafforzandone la capacità criminale, tanto da essere officiato, secondo [OSCURATO:PERSONA], della dote dello «sgarro», che gli aveva consentito di deliberare, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo che costui aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa che avrebbe dovuto condurre all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e confermato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo, inoltre, all'epoca [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto dotato di buone capacità intellettive, tanto da non essere impiegato come «azionista» come il fratello [OSCURATO:PERSONA], quanto come autore di altre attività delittuose, ad esempio nel settore degli stupefacenti, visto che sapeva come procurarsela e come smerciarla. Sempre in quegli anni, [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale lavorava in un cantiere edile della ditta Cineca di Casalecchio di Reno, riconducibile ai [OSCURATO:PERSONA] e soggiornava, sotto falso nome, in un appartamento di Bologna grazie a un contratto di locazione stipulato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E ancora, all'indomani della scarcerazione dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], egli aveva investito i capitali illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti, affermandosi sulla scena imprenditoriale reggiana grazie alla capacità intimidatrice dell'associazione di 'ndrangheta. Contemporaneamente, l'attività prevalente della consorteria di 'ndrangheta riguardava la falsa fatturazione, ma anche reati comuni come furti di automezzi, rapine, incendi ed estorsioni. [OSCURATO:PERSONA] quanto denunciato dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] egli era stato costretto da [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a versare del denaro, ricevendo l'intimazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA] di non presentare denuncia nei loro confronti. Nello stesso periodo, secondo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] si svolgevano riunioni di ‘ndrangheta e, in particolare, secondo [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una di esse, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimato di assassinare lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale però aveva usato delle cautele che lo avevano salvato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad occuparsi delle false fatturazioni e degli investimenti immobiliari, attività che consentivano 86il riciclaggio degli immensi profitti derivanti dal traffico di droga e di armi nonché dalle estorsioni. E al fine di preservare gli strumenti societari che garantivano l'operatività economica e criminale della cosca egli aveva partecipato delle plurime operazioni di fittizia intestazione contestate nel presente procedimento, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Accanto alle menzionate condotte di partecipazione, le sentenze impugnate hanno anche ritenuto configurabile un ruolo direttivo del sodalizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], in particolare all'indomani dell'arresto dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (2015); e successivamente all'arresto del fratello [OSCURATO:PERSONA] (2018) imprimeva una svolta propulsiva al fine di controllare il territorio emiliano, finanche intervenendo nell'attività di recupero credito e a supporto degli associati, venendo riconosciuto come figura apicale da parte di costoro, come nel caso dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a tale vicenda, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], allorché egli, dopo avere pianificato una serie di intimidazioni, pressioni e ritorsioni ai danni della persona offesa, si era recato armato, il 18 febbraio 2020, all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e chiarendo, nell'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] «tutto quello che passa deve passare dalle mani mie». Ed era stato, ancora, [OSCURATO:PERSONA], quale vertice dell'associazione a intervenire per risolvere le situazioni critiche nel territorio di riferimento, come quando rimproverava aspramente [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1985) per lo sgarbo ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e che cercava, attraverso prestanome e tecnici di fiducia, di gestire locali pubblici e sale s/ot compiendo sopralluoghi e cercando di aggirare gli impedimenti di natura burocratica. Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata tali condotte sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., concernente la condotta dell'associato che svolga un ruolo direttivo, esercitando effettivamente le relative funzioni, tali da renderlo riconoscibile come tale, anche attraverso l'azione di assoggettamento interno degli altri sociali, che come nell'estorsione a [OSCURATO:PERSONA] non a caso si erano rivolti a lui per risolvere il problema determinato dall'entrata in scena di [OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente osservato dalla Corte di appello, infatti, la posizione apicale delineata dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. non deve intendersi limitata al vertice dell'organizzazione, ma deve essere riconosciuta anche a colui che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, sia uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi; e soprattutto al reggente della cosca, investito dell'organizzazione, del funzionamento e dell'operatività del sodalizio criminale (Sez. 2, n. 4822 del 15/ 11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04; Sez. 6, 87n. 9104 del 14/10/1997, dep. 1998, Arena, Rv. 211577 - 01). Una motivazione, quella resa dalla sentenza impugnata, che si rivela immune alle censure svolte in sede di ricorso. Quanto al fatto che la posizione dell'imputato all'interno della cosca sarebbe stata, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], di pari rango rispetto ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà la ricostruzione che precede rivela che l'ascesa di [OSCURATO:PERSONA] sia stata graduale e che la sua posizione subordinata a quella dei fratelli (in particolare [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato del grado di padrino che lo poneva, ovviamente, in una posizione sovraordinata) avesse pian piano lasciato il posto a ruoli di maggiore responsabilità soprattutto a partire dai periodi di detenzione dei due germani. Ciò che consente, dunque, di superare il rilievo difensivo secondo cui il ruolo di responsabile di società cartiere non sarebbe compatibile con quello apicale, posto che il ruolo maggiormente operativo era stato svolto in fase precedenti e che, in ogni caso, una volta assunto quello di dirigente della cosca esso si aggiungeva a più ampie ed intense attribuzioni. Nella medesima prospettiva, non significativa, anche perché del tutto aspecifica rispetto all'intero compendio, è la conversazione del 9 marzo 1999, che attesterebbe, in tesi difensiva, un impegno del tutto lecito in ambito imprenditoriale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], essendosi al cospetto di un rilievo totalmente decontestualizzato e in ogni caso diretto a prefigurare scenari probatori e ricostruttivi del tutto alternativi rispetto alla non illogica lettura opposta accolta dalle pronunce di merito. Le considerazioni svolte in merito al significato ampio che deve essere riconosciuto al soggetto investito di compiti direttivi impone di respingere l'ulteriore obiezione difensiva secondo cui detti compiti sarebbero incompatibili con il ruolo subordinato rivestito da [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fratelli; mentre le attività attribuitagli dai collaboratori di latore di «imbasciate» o di "taroccamento" e di furto di auto fotografano, come detto, una fase iniziale del suo progressivo affermarsi all'interno del sodalizio. Le medesime ragioni non consentono di attribuire la valenza che la difesa vorrebbe annettere loro alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le quali, in tesi, non delineerebbero un ruolo realmente apicale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] in tal caso, infatti, deve osservarsi che esse si riferiscono a periodi risalenti della sua militanza mafiosa, quanto il ruolo di vertice all'interno della cosca veniva esercitato dai fratelli. Ciò che, pertanto, impone di ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso. 13.3. Con il quarto motivo l'imputato deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 610 e 393 cod. pen. in relazione alla mancanza del dolo del delitto di cui al capo 15). La sentenza impugnata non fornisce adeguata motivazione sull'elemento psicologico del reato in capo a [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito unicamente per 88evitare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrassero in conflitto e, dunque, per fare da «paciere» e non per realizzare il recupero dei soldi, tanto è vero che egli non si sarebbe appartato con [OSCURATO:PERSONA], ma con [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, la sentenza non argomenterebbe sulla sussistenza del danno ingiusto, né sulla illiceità del credito, rilevante ai fini della riqualificazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Anzi, dal materiale intercettivo si desumerebbe come si trattasse di un credito lecito, posto che i soggetti coinvolti parlavano della documentazione relativa a tale diritto di credito, che, di certo, non sarebbe esistita ove si fosse trattato di un credito illecito. Il primo profilo di doglianza è generico, aspecifico e manifestamente infondato. Esso delinea uno scenario di ricostruzione fattuale del tutto alternativo rispetto a quello descritto, con motivazione congrua e logica, dalle due sentenze di merito, che collocano l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come un'operazione ispirata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] per recuperare un credito e, indi, attuata da uomini della cosca 'ndranghetista quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a seguito dell'entrata in scena di un clan rivale, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], avevano sollecitato l'intervento della figura apicale, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. E che costui non intendesse svolgere affatto un ruolo di mediazione, ma volesse realizzare il risultato estorsivo, è stato ben evidenziato dal richiamo alle conversazioni intercettate in cui l'imputato, parlando con [OSCURATO:PERSONA], spiegava di voler prendere il denaro che spettava agli [OSCURATO:PERSONA] senza perdere altro tempo (poiché «il mondo è sotto sopra» [con riferimento ai familiari arrestati] e quindi «bisogna portare soldi a destra e sinistra»), promettendo al suo interlocutore una parte del ricavato e mostrandosi pronto ad azioni violente per risolvere la questione (affermando «stavolta ci ammazziamo, se ci sono i denari, ci ammazziamo»); e in cui, dopo l'incontro, rivelava di aver proposto a [OSCURATO:PERSONA] o di ritirarsi dalla vicenda, lasciando solo [OSCURATO:PERSONA], oppure di unirsi a lui per ottenere il denaro, in ogni caso costringendo [OSCURATO:PERSONA] a pagare, anche ricorrendo a metodi violenti come «buttargli una bomba». Le considerazioni che precedono impongono di ritenere inammissibili anche le considerazioni difensive afferenti al secondo profilo, che non scalfiscono la motivazione articolata dalla Corte territoriale in punto di qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato. La sentenza impugnata, infatti, ha fatto proprio le consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di tentata estorsione e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, costituendo il pregiudizio patrimoniale della persona offesa l'elemento caratterizzante del primo delitto, distinguendolo dai delitti contro la libertà morale previsti dagli artt. 610 ss. cod. pen.; e secondo cui il delitto di 89esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia dal reato di estorsione in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), fermo restando che, però, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui costui si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità come quella di un profitto proprio (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03), atteso che, in quest'ultimo caso, egli risponde di concorso in estorsione, così come quando ricorra l'aggravante della c.d. finalità mafiosa, posto che la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera dell'art. 629 cod. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). 13.4. Con il quinto motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza degli elementi costitutivi del reato contestato al capo 23) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla violenza o minaccia e al dolo. [OSCURATO:PERSONA] la difesa l'imputato non avrebbe rivolto delle minacce all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo ad eseguire le prestazioni richiestegli per estinguere il prestito usurario concessogli da [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe limitato a sollecitare l'adempimento interloquendo con il debitore a marzo e aprile 2014. Infatti, l'esortazione a «fare un lavoro» rivoltagli da [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere riguardato, esclusivamente, l'attività lavorativa ovvero un diverso affare; così come l'andare «in escandescenza» non potrebbe integrare una minaccia, non essendovi la prospettazione di un male ingiusto. In ogni caso la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione al fatto che, nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per l'estorsione sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, che non avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che aveva posto in essere minacce o violenza per il recupero delle somme prestategli da [OSCURATO:PERSONA]. Come osservato dalla Corte territoriale, in particolare a pag. 752 della sentenza di appello, l'impugnazione non si confronta, in alcun modo, con lo sviluppo della vicenda, estrapolando alcuni passaggi delle intercettazioni proponendo una lettura parziale della vicenda. Le due sentenze di merito, infatti, hanno sottolineato come, in una fase iniziale, [OSCURATO:PERSONA], titolare insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], di una impresa di trasporti, avesse contratto un prestito a usura da [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale era stato costretto, oltre che a versare le somme in denaro dovute, ad 90eseguire delle prestazioni nell'area portuale di [OSCURATO:PERSONA] e verso altre destinazioni, in particolare mettendo a disposizione dei camion per effettuare, gratis, il trasporto di colls. [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo, operava sotto la costante e quotidiana direzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], aveva più volte sollecitato [OSCURATO:PERSONA], con un linguaggio intimidatorio e minaccioso, a versare gli interessi pattuiti, minacciandolo che, diversamente, sarebbero intervenuti direttamente altri soggetti, assai pericolosi, che gliel'avrebbero fatta pagare; tanto è vero che, il 21 marzo 2014, essendo in ritardo nei pagamenti, egli era stato convocato da [OSCURATO:PERSONA] direttamene al cospetto dei due [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato più volte sollecitato ai pagamenti talvolta da [OSCURATO:PERSONA], talaltra da [OSCURATO:PERSONA], altra volta ancora da [OSCURATO:PERSONA], il quale, come accertato in occasione di alcuni servizi di osservazione e controllo, si era interfacciato con le ditte committenti di [OSCURATO:PERSONA] incassando personalmente la remunerazione del trasporto. E che le prestazioni, in denaro o di altra natura, fossero oggetto di prestazioni estorsive, riconducibili al peculiare paradigma della cd. estorsione ambientale, è stato non illogicamente ritenuto a partire da un compendio intercettativo il cui significato probatorio non può, ovviamente, essere sindacato in questa sede, trattandosi di operazione di valutazione del dato fattuale di esclusiva competenza del giudice di merito. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità del presente motivo. 13.5. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 512-bis e 483 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'elemento materiale dei reati contestati ai capi da 5) a 14); mentre con il settimo deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito all'esistenza del dolo specifico dei delitti di cui ai capi da 5) a 14). 13.5.1. Sotto un primo profilo, in relazione ai capi 5), 6) e 7), la Corte territoriale si contradirebbe, da un lato affermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva riciclato somme ingenti di provenienza illecita a partire dagli anni '90, quando in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non erano operative le cosche 'ndranghetiste; e, dall'altro lato, riconoscendo che egli svolgeva una lecita attività lavorativa. Sotto altro aspetto, la Corte di appello ometterebbe di misurarsi con i passaggi dell'atto di appello in cui si osservava, sempre in relazione ai predetti capi, come non potesse esservi intestazione fittizia in quanto le quote delle società erano formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sicché non vi erano terzi intervenuti; e in quanto, essendo essi destinatari di misure di prevenzione, non poteva esservi il dolo specifico di eludere le relative disposizioni, sicché la costituzione delle società sarebbe avvenuta per mere esigenze 91imprenditoriali e per diversificare le attività economiche. Con riferimento al dolo specifico, la difesa osserva che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta il 7 luglio 2005, quella della [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2006, quella della [OSCURATO:PERSONA] 1'8 settembre 2010, ossia in periodi in cui non era ipotizzabile l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sicché esse non avrebbero avuto alcun fine «elusivo», tanto più che le quote erano formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari della misura di prevenzione personale e patrimoniale, e che essi mantenevano, comunque, la titolarità di numerosi beni immobili, veicoli, conti correnti e quote di altre società. Pertanto, se ci fosse stato il fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione, essi avrebbero trasferito i beni a terzi e non ai fratelli. Per la stessa ragione, sarebbe illogico pensare che, in pieno processo [OSCURATO:PERSONA] a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto acquisire il 100% delle quote della Sarda s.r.I., anziché trasferirle ad un terzo; che [OSCURATO:PERSONA] costituisca la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e, pochi mesi dopo, diventi socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] costituisca la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2000, diventando socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002. La stessa sentenza di primo grado avrebbe dato atto che [OSCURATO:PERSONA], durante il processo [OSCURATO:PERSONA], aveva sceltc di figurare come titolare formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così manifestando all'esterno l'immagine "ripulita" di imprenditore e di lavoratore; sicché sarebbe da escludere che, nel 2005 e nel 2006, intendesse eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 13.5.2. Tanto premesso, va osservato, preliminarmente, che benché i due motivi rechino, nell'intestazione, il riferimento anche ai capi da 8) a 14), in realtà essi non sviluppano, in relazione ad essi, alcuna ,censura, sicché deve ritenersi che, con riferimento a tali reati, in realtà non siano state avanzate specifiche doglianze, sicché, anche a volere ritenere che il riferimento non sia, frutto di un refuso, i motivi sono, rispetto ad essi, inammissibili, Venendo ai restanti capi e muovendo dal 5), esso, innanzitutto, concerne le condotte con cui [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., attribuiva fittiziamente, il 21 luglio 2009, la titolarità formale del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita in data 7 luglio 2005, a .[OSCURATO:PERSONA], divenendo formalmente socio unico, pur restando effettivi titolari delle quote [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] quanto accertato in sede di merito, il 19 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini in relazione all'indagine per la frode comunitaria in danno dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e, in data 11 maggio 2009, era stato condannato dalla Corte di appello 92di Bologna per la detenzione di un'arma. Nella tarda mattina dell'8 giugno 2009, dopo l'aumento di capitale della Sarda s.r.I., nel corso di - una conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e il consulente finanziario [OSCURATO:PERSONA] emergeva la necessità che [OSCURATO:PERSONA] si liberasse della titolarità formale delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma di conservare un qualche coinvolgimento nelle società attraverso formali assunzioni o deleghe di incarichi, onde giustificare la presenza, in seno alla stessa impresa, in caso di controlli. In tal modo, nel caso in cui fosse scoppiato «il bubbone», [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conservato la società. Nel frangente [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rappresentato la difficoltà nel reperire un prestanome, degno di fiducia, avendo attorno solo stranieri. Il 10 luglio 2009 veniva intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'amante [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo confidava alla donna che il fratello [OSCURATO:PERSONA] era indagato «per 26 milioni di euro dalla Calabria ...» e che per tale ragione la banca gli aveva bloccato il finanziamento per i capannoni che intendevano costruire a Cella. Il 16 luglio 2009, venivano registrate conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] manifestavano la necessità di procedere alla nomina di un prestanome, in ragione del timore di possibili indagini nei confronti di esponenti del sodalizio 'ndranghetistico, dopo che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] della Squadra mobile di [OSCURATO:PERSONA] avvisava [OSCURATO:PERSONA] di mettersi in contatto con la Questura di Crotone per l'esecuzione di un provvedimento di restituzione di cose in precedenza sequestrate il 22 maggio 2008 in relazione ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla DDA di Catanzaro nell'ambito delle indagini per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e avendo [OSCURATO:PERSONA] saputo, da [OSCURATO:PERSONA], che nei giorni precedenti l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato [OSCURATO:PERSONA] per concordare un incontro in realtà finalizzato ad arrestarlo. [OSCURATO:PERSONA], il 21 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA], pur mantenendo l'incarico di presidente del C.d.A. (come suggerito da [OSCURATO:PERSONA]), cedeva formalmente, restandone socio occulto, la propria partecipazione al fratello, [OSCURATO:PERSONA], facendolo così diventare socio unico di una compagine che avrebbe poi acquisito il controllo anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., preservandole così da ben probabili provvedimenti ablatori. Il relativo acquisto, secondo i Giudici di merito, era avvenuto attraverso una mera partita di giro, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse compiuto un esborso effettivo, limitandosi a dare forma giuridica apparente alla cessione. Nondimeno, da diverse conversazioni, intercettate nel corso dell'indagine Idra emergeva il mantenimento della proprietà (occulta) delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche dopo il 21 luglio 2009, in capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale rimaneva titolare occulto con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Come osservato dalla sentenza impugnata, l'operazione era finalizzata a evitare provvedimento ablatori in ragione di una prevedibile confisca di prevenzione attraverso 93l'occultamento fraudolento dei valori immessi nelle società riferibili ai [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, quanto al capo 6), si è già osservato come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e già socia delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avesse acquistato, il 26 luglio 2012, le rimanenti quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e come l'acquisto fosse avvenuto senza un effettivo pagamento da parte dell'acquirente, con una fittizia intestazione realizzata dai [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza dovere correre rischi con l'intestazione delle quote a loro stessi. Analogamente, quanto al capo 7), in data 19 giugno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza che l'acquirente ne versasse il prezzo. 13.5.3. Tanto osservato, nessun pregio assume, dunque, l'osservazione secondo cui vi sarebbe una contraddizione interna alla motivazione nell'individuare [OSCURATO:PERSONA] come autore di illeciti che avrebbero prodotto introiti poi utilizzati nelle aziende della famiglia, posto che si tratta di circostanza che non assume alcun rilievo ai fini della realizzazione delle operazioni di falsa intestazione di cui si discorre. E manifestamente infondate sono le considerazioni difensive circa l'impossibilità di configurare delle intestazioni fittizie in quanto le quote delle società sarebbero state formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e in quanto, dunque, non vi sarebbero stati terzi intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla circostanza che, tra i soci occulti, nel caso dei reati di cui ai capi 5) e 6), vi era anche [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di osservare che in relazione al capo 5), la fittizia intestazione era consistita nell'avere [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., attribuito fittiziamente al fratello, [OSCURATO:PERSONA], la titolarità formale del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, in relazione al capo 6), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., controllata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse acquistato le restanti quote delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza un reale corrispettivo (e, dunque, con una fittizia intestazione realizzata dai [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mentre in relazione al capo 7), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva fittiziamente acquistato le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza il versamento, anche in questo caso, del prezzo relativo. Quanto, poi, al fatto che, in rapporto alla data di costituzione delle società de quibus non potesse certo ipotizzarsi l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sicché non avrebbe potuto esservi il dolo specifico di eludere le relative disposizioni, tale osservazione è manifestamente infondata alla luce di quanto osservato in relazione alle vicende di rilievo penale che avevano interessato o comunque lambito i [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente necessità di 94provvedere a plurime operazioni di intestazione fittizia per evitare che, quar4o «il bubbone» fosse scoppiato, le varie società della famiglia mafiosa potessero essere sottoposte a misure ablative. E che il fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione fosse incompatibile con l'intestazione delle quote al fratello e non a terzi è stato spiegato, in maniera chiara e priva di fraintendimenti, attraverso il riferimento alla conversazione con [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già detto, in cui [OSCURATO:PERSONA] palesava le proprie difficoltà nel reperire prestanome al di fuori della sua cerchia familiare. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità dei due motivi in parola. 13.7. Con l'ottavo motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 483 e 61, n. 2, cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione al contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del delitto contestato al capo 10-ter), non essendovi alcuna prova che egli si sia recato dal notaio. Il reato in questione si consumerebbe all'atto delle false attestazioni dinanzi a un pubblico ufficiale, sicché a nulla rileverebbe la circostanza che vi fosse un assegno riconducibile ad un conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], costituente un antefatto privo di significato rispetto alla condotta punita dalla norma incriminatrice. Con riferimento al capo 10-ter), [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 110, 483, 61, n. 2, cod. pen., per avere concorso, quale istigatore e interponente, nella condotta con cui [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] avevano attestato falsamente, davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA], di avere costituito il capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di eseguire il delitto di cui al capo 10), consistente nella fittizia intestazione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] delle quote di tale società ai predetti soggetti. Ebbene, in relazione a quest'ultimo reato, la difesa dell'imputato non ha articolato specifiche doglianze, limitandosi a inserirlo tra quelle fattispecie per le quali non sarebbero stati dimostrati l'elemento materiale e il dolo specifico, sicché le relative censure, in quanto sostanzialmente inesistenti, devono ritenersi inammissibili, con conseguente definitività dell'accertamento. Ne consegue che, una volta ritenuto non più revocabile in dubbio il dato della falsa intestazione della società, deve ritenersi adeguatamente riscontrata anche l'accusa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte strumentali contestate al capo 10-ter). A riprova, va comunque evidenziato che le due sentenze di merito hanno ben argomentato in ordine alla condotta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la provvista dei due assegni bancari utilizzati per la falsa attestazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale; falsità riscontrata dall'annullamento dell'assegno apparentemente versato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla mancata riscossione di quello apparentemente versato dalla [OSCURATO:PERSONA], risultato ancora «in dotazione» a un 95conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], e già sequestrato, sin dal 22 settembre 2014, dalla D.I.A. di Firenze. Condotte, quelle ora riassunte, che assumono una chiara valenza concorsuale, delineando in maniera lampante il ruolo di istigatore attribuito all'imputato, donde la manifesta infondatezza delle censure svolte con il presente motivo. 13.7. Con il nono motivo l'imputato denuncia la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per i reati di intestazione fittizia e di falso contestati ai capi da 5) a 14) e conseguente pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. Ai fini della configurabilità dell'aggravante occorrerebbe che la finalità di favorire l'associazione costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale e non del singolo associato. Nel caso che ci occupa, diversi elementi indicherebbero che i [OSCURATO:PERSONA] avevano sempre pensato ai propri interessi personali, tanto che anche il primo Giudice avrebbe escluso l'aggravante in relazione ai reati di cui ai capi 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) proprio «perché le operazioni di intestazione fittizia, pur governate da [OSCURATO:PERSONA] e realizzate nell'interesse di questi, non risulta siano state eseguite in relazione funzionale agli obiettivi del sodalizio e non del singolo, pur autorevole associato»; profilo dedotto con l'atto di appello, ma su cui la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato. Tale assunto è, però, all'evidenza smentito dalla motivazione articolata alle pagg. 701-702 della sentenza di appello, ove la Corte territoriale ha sottolineato, da un lato, la capacità della condotta di fittizia intestazione di implementare la posizione del sodalizio mafioso sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 - 01; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Rv. 252282 - 01); e, dall'altro lato, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] (per la cui necessità v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881 - 01) di favorire l'associazione sia, appunto, assumendo il controllo di settori economici e, dunque, producendo ricchezza utilizzata, ad esempio, per il pagamento degli stipendi agli affiliati, sia, infine, riciclando il denaro provento delle attività illecite e così occultandone la provenienza delittuoso onde sottrarlo agli eventuali provvedimenti ablatori, che avrebbero inciso sulle disponibilità economiche dell'associazione. 13.8. Con il decimo motivo l'imputato deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. La sentenza non motiverebbe in merito alle attività economiche dell'associazione mafiosa, alle attività controllate, alle dimensioni delle attività, ai 96capitali illeciti investiti, né sulla «destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti». Anzi, gli stessi elementi evidenziati dalla Corte territoriale escluderebbero l'aggravante in quanto: le somme non sarebbero investite in attività lecite; le strutture create non potrebbero prevalere su quelle esistenti, atteso che le società sarebbero per lo più delle mere cartiere, costituite e chiuse in un breve periodo; spesso gli amministratori sarebbero dei prestanome; non vi sarebbe alcuna continuità di gestione delle società richiamate, tale da garantir loro di prevalere nel territorio di insediamento; i finanziamenti imponenti richiamati sarebbero relativi ad un periodo antecedente a quello contestato. [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative ai rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe che i secondi si erano trasferiti in [OSCURATO:PERSONA] per dare manforte ai [OSCURATO:PERSONA], «appena usciti di galera», come confermato dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché i Sarconi con avrebbero utilizzato il denaro della 'ndrangheta ma quello di uno zio. Il motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato. L'aggravante in parola richiama uno dei tratti caratterizzanti dell'associazione mafiosa emiliana e delle concrete modalità operative. Il sodalizio, infatti, si caratterizzava per lo svolgimento di attività illecite (inizialmente costituite dallo spaccio di stupefacenti e, successivamente, da estorsioni e da reati fiscali) da cui traeva ingenti profitti, che venivano reimpiegati nell'indotto costituito da società riferibili, anche grazie all'uso di prestanome, a vari associati, tra cui, per quanto già osservato, [OSCURATO:PERSONA]. Tali società, oltre a essere finanziate da attività illecite, erano esse stesse il veicolo per la realizzazione di ulteriori attività delittuose, a loro volta produttive di reddito (emblematico il caso delle cd. cartiere, che realizzavano milioni di euro di proventi da evasione fiscale), ma venivano anche utilizzate in attività economiche lecite, realizzando, attraverso una dinamica circolare, un sistema di finanziamento misto in grado di prevalere sulla concorrenza e, in questo modo, acquisire una posizione egemone nel mercato di riferimento (dall'edilizia agli autotrasporti), atteso che le altre imprese non erano nelle condizioni di reggere il confronto con i prezzi praticati sul mercato dalle imprese mafiose, con un sovvertimento delle regole del mercato economico che costituisce il tratto caratterizzante dell'aggravante. Come osservato dalla sentenza impugnata, se è vero che gli importi di origine illecita oggetto dei reinvestimenti non sono quantificabili con precisione, la potenza affaristica della cosca è stata, tuttavia, determinata, con buona approssimazione, in svariate centinaia di milioni di euro all'anno. A fronte di tale puntuale ricostruzione, invero, il motivo reitera considerazioni già articolate con l'atto di appello e già puntualmente rigettate dalla Corte 97territoriale, utilizzando modalità solo genericamente confutative, che cioè si limitano assertivamente a negare quanto motivatamente esposto nel provvedimento impugnato. 13.9. Con l'undicesimo motivo l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto alla mancata esclusione dell'aggravante in relazione ai capi 15) e 23) dell'imputazione. La Corte territoriale si limiterebbe a rinviare alla parte generale della motivazione, senza argomentare in relazione alla specifica posizione dell'imputato e senza motivare sulle censure dell'atto di appello in cui si evidenziava l'impossibilità di ritenere integrato il metodo mafioso in relazione al capo 15), essendo stati i creditori a cercare gli imputati per il recupero di crediti, essendo stata la richiesta di denaro avanzata per oltre un anno e con condotte reiterate, in contrasto con la metodologia mafiosa tesa ad ottenere in breve tempo le somme; e considerato che sarebbe intervenuto il presunto vertice del clan, per ottenere quanto richiesto, senza riuscirci. In relazione, poi, al delitto contestato al capo 23), non sarebbe stato accertato se le somme consegnate da [OSCURATO:PERSONA] fossero destinate all'associazione, posto che gli imputati avevano interesse a perseguire guadagni personali. Con riferimento al delitto contestato al capo 15), la Corte di appello ha fornito ampia giustificazione della sussistenza dell'aggravante ove ha evidenziato le modalità utilizzate per tentare di costringere [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma pretesa, integranti il metodo mafioso, essendo stata più volte evocata, in sua presenza, la forza del vincolo associativo del gruppo criminale che sosteneva le pretese dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tanto che indurre [OSCURATO:PERSONA], al fine di resistere ad esse, a fare ricorso all'appoggio di un'altra cosca di 'ndrangheta. [OSCURATO:PERSONA], come già evidenziato, l'attività criminale era stata realizzata nell'interesse del clan e non certo per finalità di arricchimento personale dei partecipanti all'impresa illecita, costituendo il delitto in parola uno specifico reato fine del sodalizio 'ndranghetista, impegnato, tra l'altro, nelle attività di recupero crediti in forma estorsiva, come dimostrato dal coinvolgimento di. alcuni partecipi del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dal successivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], proprio in quanto soggetto di vertice del clan che doveva essere interessato in presenza di una situazione di potenziale conflitto con altra cosca mafiosa, nel rispetto delle gerarchie malavitose proprie della consorteria. Del pari, quanto al capo 23), le modalità di realizzazione dell'estorsione sono state correttamente ricondotte al cd. metodo mafioso, tenuto conto della prospettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del possibile coinvolgimento, in caso di mancato pagamento, di soggetti molto pericolosi, costituiti da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. E la partecipazione di tali soggetti, investiti di un ruolo apicale nella cosca 'ndranghetista ha condotto i Giudici di merito, con98 /7":apprezzamento fattuale del tutto logico, a ritenere frIC integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Donde, conclusivamente, l'infondatezza del presente motivo. 13.10. Con il dodicesimo motivo l'imputato denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo della pena. [OSCURATO:SOCIETA] appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla personalità dell'imputato (cresciuto senza genitori, deceduti quando era in giovane età), sui suoi precedenti penali, sui criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per l'esercizio della dosimetria sanzionatoria. Le argomentazioni difensive sono aspecifiche e manifestamente infondate. Con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che già la sentenza di primo grado aveva motivato con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse recidivo specifico, la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di elementi da valutare positivamente ai fini della mitigazione della pena. Mentre il primo Giudice aveva determinato la pena base in misura pari a 17 anni di reclusione, non molto superiore ai minimi edittali, pari a 15 anni, giustificata con la particolare gravità del reato commesso e con la lunghissima militanza nel sodalizio, nonché di una personalità assai negativa, anche alla luce delle due vicende estorsive contestategli, la Corte di appello ha, invece, ridotto il trattamento sanzionatorio, muovendo da una pena base di 16 anni e 6 mesi di reclusione nell'ipotesi, di non molto superiore al minimo edittale, e procedendo ad aumenti assai contenuti per i numerosi reati satellite, sicché la motivazione deve comunque ritenersi adeguata, soprattutto a fronte di un motivo di ricorso estremamente sintetico. 14. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 14.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato al capo 2), relativo alla fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del delitto contestato al capo 3), per avere [OSCURATO:PERSONA] contribuito all'occultamento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] design s.c.a.r.1., riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al primo delitto, la difesa deduce che l'acquisizione di capitali illeciti sarebbe stata valutata a partire dagli anni '90, ovvero a partire da un'epoca in cui, sul territorio emiliano, non sarebbe stata operativa alcuna associazione mafiosa, la cui presenza sarebbe attestata, dalle sentenze irrevocabili, soltanto a 99partire dal 2004. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza sarebbe illogica laddove, in un primo momento, affermerebbe che il complesso di via G.B. Venturi, n. 34 sarebbe stato realizzato con la sua ripartizione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, tra essi, [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella pagina dopo, sosterebbe che costui non avrebbe acquistato alcun immobile. Ancora, la sentenza riterrebbe, illogicamente, che i soci occulti fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], obliterando che l'intestazione fittizia sarebbe avvenuta nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA], quando [OSCURATO:PERSONA] era imputato. Tale lettura sarebbe, dunque, inverosimile, atteso che costui avrebbe corso il rischio di vedersi confiscati i beni, tanto più che i soggetti a cui sarebbero state intestate le quote erano i fratelli, nei confronti dei quali vigeva la presunzione di cui all'art. 26, d.lgs. n. 159 del 2011, sicché l'intenzione dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, semplicemente, quella di coinvolgere nelle attività imprenditoriali anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun fine elusivo. Coerentemente, il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la capacità imprenditoriale dei [OSCURATO:PERSONA], dedicando un paragrafo al «quadro riassuntivo delle iniziative imprenditoriali» di essi al fine di far fronte alle varie esigenze imprenditoriali e diversificare le attività. [OSCURATO:PERSONA], essi non sarebbero stati soci occulti, ma soci formali che rivestivano cariche direttive in diverse altre società del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, a [OSCURATO:PERSONA], costui, al momento del sequestro della Sarda s.r.I., ne avrebbe detenuto il 100% delle quote, sicché non sarebbe stato un terzo disposto ad acquistare la titolarità o la disponibilità dei beni. Osserva, tuttavia, il Collegio che, come già rilevato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra §11.1 del considerato in diritto), la provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate per gli acquisti non costituisce un elemento costitutivo del reato, il quale è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto, sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché non rileva la circostanza che anche i parenti del ricorrente, fittizi intestatari dei suoi beni, potessero essere colpiti da misure di prevenzione, in quanto già condannati o sottoposti a procedimento penale per gravi reati, come appunto nel caso di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha riportato il contenuto di conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultava che quest'ultimo era il reale finanziatore dell'aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto nel 2009, da ciò ricavandone, in maniera logica, che le quote erano state fittiziamente intestate al fine di impedire che i titolari della società fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole 100del rischio che la falsa intestazione, coinvolgendo i parenti, in particolare [OSCURATO:PERSONA], già attinto da misure antimafia, potesse essere scoperta, è stato ben evidenziato dai Giudici di merito a partire dalla conversazione con [OSCURATO:PERSONA], allorché [OSCURATO:PERSONA] riferiva al consulente della sua difficoltà a reperire dei prestanome al di fuori della sua cerchia familiare. [OSCURATO:PERSONA], non appare affatto significativa la circostanza che nel 2009 anche [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato condannato per gravi delitti e che, dunque, potesse ipotizzarsi l'avvio, nei suoi confronti, di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione; fermo restando che, come ha osservato dalla impugnata, tale pericolo era, per [OSCURATO:PERSONA], senz'altro inferiore a quello che correvano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano subito condanne o procedimenti penali per reati di criminalità organizzata. Né assume rilevanza l'osservazione difensiva circa il fatto che la presenza della ‘ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata solo dal 2004, tenuto conto che la condanna per i fatti oggetto del capo 2) della rubrica ha riguardato l'aumento di capitale del 2009 e l'acquisto, in data 17 settembre 2013, delle quote di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse, al momento del sequestro della Sarda s.r.I., il titolare del 100% delle quote, sicché non sarebbe stato un terzo sposto ad acquistare la titolarità o la disponibilità dei beni, l'osservazione è aspecifica in quanto oblitera quanto osservato dalle sentenze di merito in ordine alla complessiva operazione e, in particolare, quanto osservato dalla Corte territoriale a pag. 697 della sentenza di appello in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere più utilizzata quale prestanome, tenuto conto che dal maggio 2007 al settembre 2014 le erano state accreditate somme di denaro in contanti ed assegni, per un totale di 347.682,52 euro, sicché, essendo titolare, al settembre 2013, dell'80% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. su cui transitavano versamenti anomali, l'avrebbe esposta ad accertamenti patrimoniali che ne avrebbero disvelato la qualità di interposta. Quanto, infine, alla asserita illogicità della motivazione in relazione all'acquisto del complesso di via G.B. Venturi, n. 34, la questione posta non pare essere stata dedotta in maniera pertinente, non coinvolgendo in alcun modo il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2) della rubrica. Quanto, poi, al delitto contestato al capo 3), la Corte di appello non fornirebbe una adeguata motivazione sul concreto contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la quale aveva come rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il mero titolare dell'80% delle quote della società acquirente. Sul punto, appare opportuno rinviare, per ragioni di sintesi, alla trattazione del motivo n. 5). 10114.2. Con il secondo motivoy'ricorso prospetta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico con riferimento ai delitti contestati ai capi 2) e 3). Dopo avere premesso che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta il 22 agosto 2002, quando non era ipotizzabile l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo nel 2014, la difesa opina che non sarebbe stato dimcstrato il fine «elusivo» perseguito, tanto più che le quote della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero state attribuite dapprima a [OSCURATO:PERSONA] (80%) e a [OSCURATO:PERSONA] (20%), poi al solo [OSCURATO:PERSONA], destinatario della misura di prevenzione personale e patrimoniale, il quale non avrebbe potuto essere considerato come soggetto terzo. In particolare, il difetto di motivazione emergerebbe dal fatto che la sentenza impugnata abbia omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui ove il fine dell'intestazione fosse stato quello di eludere la normativa sulle misure di prevenzione, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero trasferito tutti i loro beni a soggetti terzi; e nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe scelto di apparire,, nel .corso del processo [OSCURATO:PERSONA], tra i soci fondatori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto socio unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel 2013; un anno prima della proposta della .DIA e in pieno processo [OSCURATO:PERSONA] a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Del pari sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e pochi mesi dopo sia rimasto socio occulto della S'arda, venendo assunto dalla stessa tra il 2007 e il 2009, acquistando vari beni nel 2002, nel 2007 e nel 2010, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. E illogica sarebbe la motivazione nel ritenere che i beni siano stati fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], che aveva precedenti penali (e che secondo [OSCURATO:PERSONA] partecipava alle riunioni del sodalizio mafioso), e non alla sorella [OSCURATO:PERSONA], che era, invece, incensurata. Ma soprattutto, la Corte non avrebbe fornito un'adeguata motivazione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fine di eludere le misure di prevenzione e abbia agito con il dolo specifico. Va premesso, proprio con riferimento all'ultima osservazione difensiva, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intestatario fittizio del bene risponde, a titolo di concorso, del delitto di trasferimento fraudolento di valori, qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo, invece, necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 - 01; sostanzialmente in termini, da ultimo, v. Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02); donde la manifesta infondatezza del rilievo. E che 102il fine elusivo vi fosse da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato puntualmente spiegato dalla Corte territoriale, come già osservato nell'analisi del motivo che precede. Mentre la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] è stata, del pari, ricavata, in maniera tutt'altro che illogica, dalle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento Idra, puntualmente riportate in sentenza, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui egli era pienamente inserito nelle dinamiche illecite del dan e nella costruzione degli schermi fittizi per occultare le operazioni di reimpiego). 14.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla finalità di agevolazione del sodalizio, essendo le varie operazioni, contestate come fittizia intestazione, in realtà funzionale a lecite finalità imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla stessmmpugnata, secondo cui «l'operazione di aumento di capitale in programma, avrebbe garantito alle società del [OSCURATO:PERSONA] di presentare alle banche in modo diverso, alleggerendo il fardello del proprio cognome appesantito dalle inchieste giudiziarie». E dal momento che secondo le Sezioni Unite l'aggravante dell'agevolazione mafiosa avrebbe natura soggettiva, essa potrebbe sussistere anche soltanto in capo ad alcuni dei compartecipi, non essendo, comunque, sufficiente, la configurabilità di «possibili vantaggi indiretti» né lo «scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione». Tanto osservato, deve rilevarsi che le censure svolte dalla difesa dell'imputato hanno natura essenzialmente fattuale, atteso che esse muovono da una differente ricostruzione fattuale rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale, con la quale, dunque, il ricorso non si confronta, risultando, sul punto, aspecifico. Invero, secondo quanto la Corte di appello ha osservato alle pagine 701 e 702 della sentenza di secondo grado, che in relazione al profilo oggettivo l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 - 01); mentre con riferimento al profilo soggettivo, che la necessaria finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (per la cui necessità v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881 - 01) dovesse ricavarsi dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita con capitali illeciti ed era, da essi, alimentata, inserendosi in un contesto circolare nel quale gli introiti derivati dall'attività criminale erano utilizzati dalle 103società fittiziamente intestate non soltanto per riciclare denaro, ma anche per assumere il controllo di attività imprenditoriali. Si è al cospetto di una motivazione congrua e logica, che come detto, il ricorso non riesce in alcun modo ad aggredire. 14.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione, omettendo di confrontarsi con le censure contenute nell'atto di appello, ove era stato evidenziato che l'imputato è cresciuto senza i genitori, deceduti quando era in tenera età, e che egli aveva reso un contributo assai modesto. Il motivo è, tuttavia, infondato, considerato quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità del fatto e, in particolare, alla rilevanza delle condotte prestate dall'imputato, connotate, secondo la definizione riportata a pag. 702 della sentenza impugnata, da «ampia pervasività» e il cui contributo alle operazioni di schermatura dell'illecita provenienza dei capitali nella disponibilità del sodalizio 'ndranghetista è stato assolutamente essenziale. In questo modo, i Giudici di merito hanno assolto all'onere motivazionale su essi incombente, non essendo essi tenuti a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato ed essendo sufficiente l'indicazione dei profili della vicenda fattuale ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 14.5. Il quinto motivo, con il quale il ricorso deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione del reato è parzialmente fondato. Come già osservato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, il termine di prescrizione del delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è pari a 7 anni e 6 mesi deve ritenersi ormai decorso soltanto con riferimento ai fatti contestati al capo 3). Con riferimento al delitto di cui al capo 2), la difesa opina che la condotta rilevante fosse soltanto quella della costituzione della società, in data 22 agosto 2002, mentre quelle successive, relative all'aumento di capitale e all'acquisto del 20% delle quote da parte dell'imputato, rientrino, invece, nella normale vita della società. Pertanto, anche a volere considerare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., applicando la disciplina antecedente al 2005, il termine di prescrizione sarebbe decorso al 9 novembre 2021; mentre applicando la normativa successiva, il termine, pari a 12 anni, sarebbe comunque spirato. Osserva, nondimeno, il Collegio che come già osservato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il delitto di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni e, tuttavia, la consumazione si sposta in avanti in caso 104di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, non assumendo rilievo, ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, unicamente le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria qualora l'ente rimanga strutturato nei termini originari (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). Con riferimento al capo 2), il delitto è stato consumato con la realizzazione dell'aumento di capitale, avvenuto nel 2009, mentre la successiva cessione a [OSCURATO:PERSONA] delle quote intestate alla sorella [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2013, ha determinato, secondo lo schema del reato a condotta plurima o frazionata, lo slittamento della consumazione a tale momento (in tal senso: Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192 - 01; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581 - 01). Ne consegue che, essendo tale delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., gli artt. 161, secondo comma, cod. pen. e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., impongono, dopo ogni atto interruttivo, che il termine di prescrizioni inizi a decorrere nuovamente dal principio, sicché, tenuto anche conto delle sospensioni prodottesi nei due gradi di giudizio per un totale di 183 giorni, deve escludersi l'estinzione per prescrizione di tale fattispecie. Quanto, invece, al reato di cui al capo 3), esso risulta essere stato consumato alla data del 16 maggio 2008, corrispondente a quella dell'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegue che, considerato l'aumento di pena sino alla metà imposto dalla presenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., il delitto in parola, punito con la pena massima di 9 anni di reclusione, ha un corrispondente termine di prescrizione, maturato il 16 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA], però, che soltanto in data 15 novembre 2021 il Pubblico ministero ha chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio e non risultando che prima del 16 maggio 2017 siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, il delitto contestato di cui al capo 3) deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. L'estinzione del reato per prescrizione determina l'assorbimento delle deduzioni articolate, in relazione a tale delitto, con il primo e il secondo motivo di ricorso. All'estinzione del reato per prescrizione consegue l'eliminazione della pena applicata allo stesso [OSCURATO:PERSONA], come indicato in dispositivo, con conseguente revoca, nei suoi confronti, anche delle statuizioni civili connesse alla condanna per 105tale reato. 15. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 15.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato al capo 2), relativo alla fittizia intestazione all'imputata, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e del delitto contestato al capo 3), per avere ella contribuito all'occultamento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] design s.c.a.r.I., riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni difensive poste a fondamento del primo motivo sono sostanzialmente identiche a quelle svolte con riguardo al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sicché ad esse è opportuno fare integrale rimando. Con riferimento al delitto contestato al capo 2), giova del pari ribadire che esso è configurabile indipendentemente dalla provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate per gli acquisti e anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché non rileva la circostanza che anche l'imputata, fittizia intestataria dei beni de quibus, potesse essere colpita da misure di prevenzione. E come già osservato in relazione all'omologa posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato le conversazioni dalle quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] era il finanziatore dell'aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto nel 2009, da ciò ricavandone, in maniera logica, che le quote erano state fittiziamente intestate al fine di impedire che i titolari della società fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che egli era consapevole del rischio che la falsa intestazione, coinvolgendo i parenti, potesse essere scoperta, ma che ad essa egli dovesse ricorrere in ragione della sua difficoltà a reperire dei prestanome al di fuori della sua cerchia familiare. Né assume rilevanza l'osservazione difensiva circa il fatto che la presenza della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata solo dal 2004, tenuto conto che la condanna per i fatti oggetto del capo 2) della rubrica ha riguardato l'aumento di capitale del 2009 e la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 settembre 2013, delle quote ad essa intestate a beneficio del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Operazione, questa, che la Corte territoriale, a pag. 697 della sentenza di appello, ha giustificato, con motivazione congrua e logica, a partire dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non poteva più essere utilizzata quale prestanome dai due fratelli, tenuto conto che dal maggio 2007 al settembre 2014 le erano state accreditate somme 106di denaro in contanti ed assegni, per un totale di 347.682,52 euro, sicché, essendo titolare, al settembre 2013, dell'80% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. su cui transitavano versamenti anomali, l'avrebbe esposta ad accertamenti patrimoniali che ne avrebbero disvelato la qualità di interposta. Quanto, infine, alla dedotta illogicità della motivazione in relazione all'acquisto del complesso di via G.B. Venturi, n. 34, la questione non pare essere stata dedotta in maniera pertinente, non coinvolgendo in alcun modo il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2) della rubrica. Quanto, poi, al delitto contestato al capo 3), appare opportuno, per ragioni di economia espositiva, fare rinvio, anche in questo caso, alla trattazione del motivo n. 4). 15.2. Con il secondo motivo, ricorso prospetta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico con riferimento ai delitti contestati ai capi 2) e 3). [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad esso va richiamata l'esposizione delle ragioni difensive già articolata con l'identico secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].. Del pari, vanno richiamate le argomentazioni già spiegate in quel frangente per evidenziarne l'infondatezza, in specie per quanto concerne la finalità elusiva pacificamente ravvisabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla consapevolezza della sua esistente in capo all'imputata, tenuto conto del suo pieno inserimento, disvelato dal compendio intercettivo richiamato, nella costruzione degli schermi fittizi per occultare !e operazioni di reimpiego delle risorse a disposizione del sodalizio, di cui i fratelli erano figure di assoluto rilievo. 15.3. Con i! terzo motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, richiamate le argomentazioni poste a fondamento dell'omologo motivo del fratello e coimputato [OSCURATO:PERSONA], deve ribadirsi la natura fattuale delle censure dedotte, che si fondano, essenzialmente, su una differente ricostruzione degli accadimenti rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale, con la quale, dunque, il ricorso non si confronta. Donde la inammissibilità del motivo. 15.4. Il quarto motivo, con Clli il ricorso deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione del reato, è anch'esso, come il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente fondato. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, deve essere rigettata la censura relativa all'avvenuta prescrizione del delitto contestato al capo 2), dovendo ritenersi che la consumazione sia avvenuta nel 2013 con la cessione al fratello [OSCURATO:PERSONA] delle quote a lei intestate, secondo lo schema del reato 107a condotta plurima o frazionata. Pertanto, deve confermarsi che, tenuto conto dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e di quanto stabilito dagli artt. 161, secondo comma, cod. pen. e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il termine di prescrizione, decorrente ex novo dopo ogni atto interruttivo, non può ritenersi spirato, anche tenuto anche conto delle sospensioni prodottesi nei due gradi di giudizio per un totale di 183 giorni. Viceversa, quanto al delitto contestato al capo 3), consumato alla data del 16 maggio 2008, corrispondente a quella dell'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve ritenersi, una volta considerato l'aumento di pena sino alla metà imposto dalla presenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., che il termine di prescrizione sia spirato il 16 maggio 2017; e che essendo stato compiuto il primo atto interruttivo il 15 novembre 2021, con l'emissione del decreto, esso debba essere dichiarato estinto per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente assorbimento del primo e del secondo motivo di ricorso quanto al capo 3) ed eliminazione della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per tale reato, secondo quanto indicato in dispositivo, e revoca anche delle statuizioni civili relative a tale reato. 16. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 16.1. Con il primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 416- bis cod. pen. in quanto la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato associativo si fonderebbe su elementi che, pur evidenziando la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sistema di false fatturazioni e frodi fiscali, non ne dimostrerebbero l'appartenenza a un'associazione mafiosa e, in particolare, l'intenzione di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale argomentazione, tuttavia, non si confronta con la puntuale motivazione svolta nella sentenza impugnata ove è stato sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto il suo contributo alla vita dell'organizzazione mafiosa subentrando nella gestione dell'attività fraudolenta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti in arresto nell'ambito del procedimento Aemilia; attività svolta in concorso con altri affiliati al sodalizio come [OSCURATO:PERSONA]. E a sostegno di tale ricostruzione la sentenza ha richiamato, accanto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2020 (progr. 4761) in cui [OSCURATO:PERSONA] ricordava di non avere solo una famiglia di cui occuparsi ma anche «dei cristiani», ossia degli altri sodali, finiti in carcere a seguito delle indagini, dei quali si era occupato con varie attività illecite 108proposte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (dall'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], cui aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] e per le quali i due ndranghetisti avevano concordato con i mandanti un compenso in denaro); nonché la partecipazione alle riunioni della consorteria, la diuturna frequentazione con soggetti ad essa affiliati (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'accesso a un patrimonio di conoscenze delle vicende della famiglia mafiosa, il suo rivolgersi al reggente dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], all'insorgere di conflitti con soggetti contigui o esterni alla struttura di appartenenza o con soggetti appartenenti ad altre associazioni criminali, come nel caso della tentata estorsione a [OSCURATO:PERSONA]. Una lettura complessiva e convincente rispetto alla quale la difesa ha proposto una «parcellizzazione e sistematica minimizzazione» del materiale probatorio. È, dunque, aspecifico il rilievo secondo cui il ruolo associativo dell'imputato non potrebbe essere argomentato a partire dal mero rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli del ricorrente, atteso che, nella specie, non è stato affatto valorizzato il solo elemento della parentela, quanto la prestazione di un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. E quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia creato problemi alla cosca con il suo comportamento, rendendo necessario, come affermato da [OSCURATO:PERSONA], «dargli una lezione», lungi dal costituire la dimostrazione che egli non aveva aderito alle dinamiche associative, rappresenta, anzi, la riprova della sua adesione alla cosca e, successivamente, nella violazione delle regole interne del sodalizio, atteso che, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, solo un partecipe può essere richiamato al rispetto delle regole interne, alle quali è considerato vincolato. 16.2. Venendo, indi, al secondo e al terzo motivo, con cui il ricorso censura, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., le argomentazioni difensive, ribadite anche con la memorie difensiva e secondo cui essa sarebbe stata applicata a tutti i partecipi senza valutarne la configurabilità rispetto a ciascuno di essi, sono inammissibili. Infatti, una volta richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla natura oggettiva dell'aggravante in parola e alla sua applicabilità all'associato che sia a conoscenza del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 - 01), non può non osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del fatto che il sodalizio fosse armato, atteso che, come evidenziato a pag. 642 della sentenza di appello, egli era a conoscenza dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di un'arma clandestina; episodio sul quale il109 0".provvedimento si diffonde, soprattutto, alla pag. 670. 16.3. Manifestamente infondati sono, indi, il quarto e il quinto motivo, con cui vengono dedotti la violazione dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante, per avere la sentenza applicato a tutti i partecipi la circostanza senza tenere conto del fatto che secondo la sentenza "Chioccini" delle Sezioni Unite l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva ed è applicabile al concorrente «solo se da lui conosciuta e voluta»; orientamento che non potrebbe non riflettersi anche sull'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso stigmatizza che secondo la Corte di appello «gli importi di origine illecita oggetto dei reinvestimenti non sono quantificabili con precisione» (cfr. pag. 574), a dimostrazione della mancanza di prova circa il fatto che la cosca sia penetrata nella vita economica del territorio e abbia influito sul mercato e sulle regole della concorrenza, finanziando le attività economiche con il profitto dei delitti da essa commessi. La sentenza di appello ha però ricostruito in maniera puntuale l'attività di emissione delle false fatture svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della BTM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e amministratore di fatto di altre società cartiere formalmente intestate ad altri soggetti, le quali, per il volume dei profitti realizzati anche attraverso gli illeciti risparmi di imposta che garantivano ai soggetti economici con cui si interfacciavano, erano certamente in grado di alterare, in modo sensibile, un intero settore economico, al fine di consentire a terzi illeciti risparmi di imposta. Come chiaramente ricostruito dalla sentenza impugnata, infatti, le società che avevano necessità di aumentare il loro credito IVA o di ridurre l'imponibile si rivolgevano alle imprese di [OSCURATO:PERSONA], sotto il controllo della 'ndrangheta, le quali predisponevano le fatture per le operazioni inesistenti sulla base dei dati forniti dalle società che le avrebbero utilizzate inserendole nella propria contabilità, ricevendo, in cambio, del contante "in nero" che veniva accreditato, mediante bonifici sui conti correnti delle «cartiere», in misura corrispondente alle percentuali di guadagno pattuite, prelevate da sportelli bancomat e da [OSCURATO:PERSONA] ripartite tra i partecipi dell'organizzazione (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in base alle operazioni illecite individualmente consumate e, dunque, rimanevano nel circuito della cosca, che attraverso [OSCURATO:PERSONA] offriva un servizio finanziario illegale. In questo modo, il sodalizio 'ndranghetistico aveva potuto contare su aziende operanti in maniera apparentemente lecita e così penetrando nel tessuto economico del territorio emiliano. Ne consegue la manifesta infondatezza e la aspecificità dei rilievi difensivi secondo cui la sentenza non avrebbe indicato le attività economiche nelle.quali è stato operato il reinvestimento, né avrebbe dimostrato la natura illecita dei capitali 110reinvestiti e l'inserimento delle società finanziate in settori dell'attività economica di cui si mirava ad assumere il controllo. 16.4. Il sesto motivo, con cui il ricorso deduce, con riferimento al capo 15) relativo alla tentata estorsione di [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 56-629, 416- bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. La difesa opina, e le medesime considerazioni sono state sviluppate anche con la memoria difensiva, che non sarebbe stato indicato il contributo causale offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato, il quale, anzi, da una conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe essere stato «tenuto fuori» dai complici. Tale prospettazione, tuttavia, oblitera totalmente la prima fase del tentativo di estorsione, quando gli [OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti a [OSCURATO:PERSONA], senza che però l'iniziativa illecita sortisse gli effetti perseguiti. Per tale ragione, in seconda battuta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato gli [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerso dalla conversazione del 12 gennaio 2020, in cui i due si rammaricavano della mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] e commentavano di avere riferito agli [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era informato di quell'incontro, a conferma del suo pieno coinvolgimento nella vicenda. Un coinvolgimento asseverato sia dalla richiesta dei due coniugi di estrometterlo dell'affare, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva però accolto, sia dal suo risentimento per via dell'iniziativa intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza coinvolgerlo, avendo egli ribadito di dover essere lui a gestire in prima persona i rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA], che dovevano essere consapevoli del vincolo associativo esistente tra gli autori dell'attività estorsiva. In occasione della stessa conversazione intercettata, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento al programma di ripartizione dei proventi dell'estorsione, indicando in [OSCURATO:PERSONA] dei percettori di una parte della somma e sottolineando il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] anche nello stabilire le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare il denaro, presso l'abitazione di un suo amico di [OSCURATO:PERSONA]. Un ruolo, quello dell'imputato, che emergeva anche dalla conversazione del 13 gennaio 2020, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riconoscevano che costui non poteva essere «scavalcato» nell'azione delittuosa; mentre in quella del giorno successivo, tra gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i conversanti spiegavano l'inattività di [OSCURATO:PERSONA] con la paura di essere riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, con la sua decisione di non esporsi in prima persona. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha ricordato come, all'indomani della telefonata fatta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui essi avevano compreso che [OSCURATO:PERSONA] intendeva resistere alle richieste grazie alla protezione di un terzo soggetto, i tre si interrogassero, pur non escludendo il ricorso ad azioni intimidatorie, i tre si interrogavano sulle conseguenze di un eventuale conflitto con un altro gruppo mafioso organizzato, pur mostrando [OSCURATO:PERSONA] di non temere azioni di tal genere a [OSCURATO:PERSONA], posto che 111anche l'altro gruppo avrebbe corso gravi rischi. Una evoluzione della vicenda che aveva poi reso necessario l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente retrocedere di [OSCURATO:PERSONA]. Su tali premesse la Corte territoriale ha ritenuto evidente che [OSCURATO:PERSONA] avesse dato avvio all'estorsione, cooperando alla riuscita del progetto criminoso con atti reiterati nel tempo, nell'ambito di un programma criminoso riferibile alla cosca mafiosa. 16.5. Quanto, poi, alla configurabilità, sempre in relazione al capo 15), delle aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma e 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., le censure difensive sono infondate. Quanto all'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, va premesso che essa postula la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01). [OSCURATO:PERSONA] la difesa, nessun accertamento proverebbe la presenza di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e, tuttavia, è appena il caso di osservare che la sola presenza di questi ultimi due era idonea a determinare l'oggettiva esistenza dell'aggravante, applicabile anche a [OSCURATO:PERSONA] una volta che egli era a conoscenza dell'azione estorsiva operata da costoro. Del pari, quanto alla seconda aggravante, per la quale è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, la sentenza ha evidenziato come essa richieda unicamente la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (così Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426 - 01). Appartenenza che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata positivamente accertata proprio all'esito dell'odierno giudizio. 16.6. Manifestamente infondato è anche l'ottavo motivo, in relaziona al quale è stata dedotta, sempre con riferimento al capo 15), la violazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen. con riguardo ai metodo mafioso e al perseguimento delle finalità tipiche del sodalizio, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere una condotta idonea a incutere timore e a creare, nella vittima, una condizione di assoggettamento. Sul punto, va osservato che le argomentazioni difensive non si confrontano con la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui il sodalizio indranghetistico emiliano, di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operava attraverso una serie di attività illecite, tra le quali vi erano anche le estorsioni e i recupero-crediti di natura estorsiva, come l'episodio di cui al capo 15), realizzata con modalità tipiche dell'agire mafioso, con l'evocazione dell'appartenenza ad un gruppo criminale che avrebbe potuto, in qualsiasi momento, porre in essere 112ritorsioni e con il cOinvolgimento dei vertici del clan una volta che era emersa la richiesta di protezione che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto a [OSCURATO:PERSONA], riferibile ad altro gruppo mafioso. 16.7. Quanto, poi, alla censura dedotta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 29), 30), 31), 32), 33) e 34), per essersi i Giudici di merito limitati a riportare parte dell'informativa di reato senza esprimere una valutazione critica e autonoma degli elementi probatori, l'assunto difensivo è, però, aspecifico. Come si ricava a pag. 650 la sentenza di primo grado il compendio probatorio valorizzato dalla sentenza di primo grado è costituito dalle informative della Squadra mobile di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle intercettazioni ambientali compiute all'interno del negozio di telefonia di [OSCURATO:PERSONA], adibito a centrale di compilazione di fatture false; elementi istruttori fatti oggetto di una specifica valutazione critica in particolare da parte del Giudice dell'udienza preliminare, secondo quanto si ricava dalla piana lettura della motivazione articolata alle pagg. 398-422 della sentenza di primo grado. 16.8. Infondato è il decimo motivo, con cui viene dedotta, con riferimento ai capi 29), 30), 31),,32), 33), 34), la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, asseritamente smentita dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito «contro le regole di 'ndrangheta», sicché non sarebbe stato dimostrato che egli avesse operato con la consapevolezza di favorire la cosca né che i proventi dell'attività illecita fossero stati destinati al mantenimento del gruppo criminale. Infatti, dall'integrazione delle motivazioni dei due provvedimenti di merito è emersa una adeguata esplicazione degli elementi giuridico-fattuali idonei a configurare la circostanza in parola, essendo stato posto in luce, in particolare dalla sentenza di primo grado, che il sodalizio traesse profitto dall'attività di falsa fatturazione compiuta da [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato in occasione della diatriba tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risolta dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA], a riprova che tale specifico settore doveva essere coltivato nell'interesse dell'intero gruppo criminale e dalla conversazione con [OSCURATO:PERSONA], in cui si ribadiva la necessità, secondo le regole interne della cosca, che [OSCURATO:PERSONA] non trattenesse per sé l'intero guadagno (v. pag. 422 della prima sentenza). 16.9. Inammissibile deve, poi, ritenersi il motivo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione del fatto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la gravità del reato e i precedenti penali senza compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, della vicenda. In proposito, tuttavia, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento interpretativo secondo cui il giudice, se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione 113tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli con l'indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). 16.10. Infondate sono, ancora, le censure che riguardano il trattamento sanzionatorio, per violazione dell'art. 133 cod. pen. e per vizio di motivazione in ordine alla carente giustificazione dei criteri utilizzati per l'esercizio del relativo potere discrezionale. Sul punto, ribadito che, soprattutto quanto la pena sia stata applicata, come avvenuto nel caso di specie, in misura pari al massimo edittale, il giudice è tenuto a esplicitare le ragioni della propria decisione, va osservato che dalla motivazione ricavabile dall'integrazione dei due provvedimenti di merito è possibile affermare l'insussistenza dei vizi lamentati. Infatti, se per un verso la motivazione resa dalla Corte territoriale a pag. 651 potrebbe apparire eccessivamente assertiva, va, nondimeno, rilevato che quella offerta dalla sentenza di primo grado è del tutto adeguata, essendo stata evidenziata «la sua multiforme propensione all'illecito per conto del sodalizio d'appartenenza» e, dunque, la sua personalità, straordinariamente negativa, emersa soprattutto in relazione alla sua disponibilità ad assecondare i vari progetti criminosi proposti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 447 della prima sentenza). E a fronte di tale puntuale giustificazione, il corrispondente motivo di appello era stato formulato in maniera del tutto generica. 16.11. Infine, quanto al tredicesimo motivo, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, manifestamente infondate sono le censure difensive, ribadite con la memoria difensiva, secondo cui la confisca sarebbe illegittima in quanto i beni sequestrati non sarebbero frutto diretto del reato, avrebbero un valore sproporzionato rispetto al modesto patrimonio dell'imputato, sicché la misura sarebbe inadeguata rispetto al caso concreto e violativa del diritto di proprietà ex art. 1, Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Tali deduzioni, infatti, non si confrontano con la statuizione oggetto di impugnazione, avendo la Corte territoriale precisato che la confisca di 861.686,13 euro è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sicché si tratta di un'ipotesi di confisca obbligatoria applicata 114in misura equivalente all'ammontare del profitto di reato. Ciò che, pertanto, rende manifestamente infondata anche l'ulteriore deduzione, secondo cui la confisca avrebbe potuto essere disposta soltanto quando i beni confiscati siano direttamente collegati al profitto derivante dal reato. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 17.1. Muovendo dall'analisi del delitto associativo contestato al capo 1), il ricorso deduce la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., atteso che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare una mera «messa a disposizione» dell'imputato, senza indicare specifici comportamenti indicativi di un apporto, effettivo e duraturo, all'esistenza e all'operatività del sodalizio mafioso. In particolare, la Corte di appello avrebbe valorizzato la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al capocosca, [OSCURATO:PERSONA], al più indicativa di una semplice contiguità, nonché la mera frequentazione di soggetti appartenenti al contesto associativo e la commissione di reati-fine, senza, però, indicare elementi fattuali univocamente indicativi di una condotta partecipativa. Le censure difensive si rivelano, tuttavia, aspecifiche, confrontandosi solo parzialmente con l'ampia motivazione svolta dalla sentenza impugnata. I Giudici di merito, infatti, hanno passato in rassegna, innanzitutto, un ampio compendio dichiarativo, costituito dal racconto di una pluralità di collaboratori di giustizia, convergenti nel delineare un quadro caratterizzato da una risalente affiliazione dell'imputato nel sodalizio ‘ndranghetistico. Nel dettaglio, il ccllaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato dell'inizio del cursus honorum criminale di [OSCURATO:PERSONA], che in gioventù aveva partecipato alla rapina di un ufficio postale in provincia di Parma unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che aveva fruttato un bottino consistente, suscitando l'ammirazione dei vertici della cosca. [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nel 2006, a seguito del ritrovamento di un'arma clandestina in un capannone riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], esponente dei Nicoscia, a vantaggio del quale [OSCURATO:PERSONA] si era sacrificato, attribuendosi la proprietà dell'arma; nonché della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in numerosi incontri di 'ndrangheta presso il suddetto capannone, intrattenendo rapporti con i [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e gli Arena. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era un affiliato operativo e affidabile, un "tutto fare", legato a diverse cosche, tra cui quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Arena e Nicoscia e aduso a rapporti illeciti con i [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore ha ricordato l'episodio del 2006 allorché [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], aiutandolo a sottrarsi alla pressione usuraria dei fratelli Grisi; e ha chiarito 115che [OSCURATO:PERSONA] era parente dei [OSCURATO:PERSONA] di Gualtieri e che ciò aveva favorito la commissione di diversi illeciti. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state alla base del provvedimento di custodia cautelare che ha portato, nel 2009, all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il cui impatto sull'organizzazione mafiosa è stato ricostruito attraverso una fitta serie di conversazioni intercettate, intervenute, tra gli altri, tra [OSCURATO:PERSONA], i fratelli di costui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'omonimo [OSCURATO:PERSONA] e, infine, [OSCURATO:PERSONA], rivelatrici del pieno inserimento dell'odierno imputato nelle strutture imprenditoriali a disposizione della cosca e, in definitiva, nello stesso organigramma del clan, tanto da rendere necessario il suo immediato rimpiazzo nelle varie aziende in cui era coinvolto; un ruolo, quello attribuito a [OSCURATO:PERSONA], che è stato confermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli avrebbe dovuto condurre la società al fallimento, sottraendole illecitamente il patrimonio aziendale. Accanto a tali elementi sono stati richiamati i contatti, accertati nell'ambito del procedimento Aemilia successivamente al luglio 2011, tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all'epoca esponente di spicco e pienamente operativo della cosca emiliana, il quale, nell'ambito della collaborazione, ha riferito del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua formale affiliazione, quale canale delle comunicazioni tra il sodalizio 'ndranghetistico emiliano e [OSCURATO:PERSONA], cui aveva riferito, secondo il racconto del collaboratore, che i cognati di quest'ultimo si erano appropriati di 50.000 euro accreditati sul conto corrente della CDI Technology riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha, inoltre, riportato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a proposito della società GI.MAR. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costituita nel 1998 e rimasta "dormiente" fino al 2011, allorché aveva ripreso ad operare nel settore delle false fatturazioni con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto della società, il quale, avendo scoperto che essa era stata utilizzata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per realizzare un giro di false fatture per due milioni di euro, aveva preteso da costoro la somma di 340.000 euro, rendendo necessario l'intervento, atteso che i contendenti non si mettevano d'accordo, di [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione del pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA], nel 2011-2012, nelle dinamiche del sodalizio 'ndranghetistico emiliano e delle cosche calabresi, visto che la decisione finale sulle controversie insorte apparteneva comunque a [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa direzione si collocano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era un esponente della cosca di 'ndrangheta emiliana, che aveva fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui essi erano in rapporti conflittuali e che egli condivideva con [OSCURATO:PERSONA] la concezione di una 'ndrangheta tradizionale, affidandosi dapprima a 116lui, nel 2012, per comporre un conflitto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], e, poi, poiché il problema non si era risolto, a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era in stretti rapporti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed aveva il ruolo di azionista («Però, quando e 'erano delle diatribe, delle ... qualche avversità, ci andava questo cugino»). [OSCURATO:PERSONA], quanto [OSCURATO:PERSONA] (nel 2012-2013) aveva deciso di uccidere il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], promettendogli, come ricompensa, la nomina a reggente di 'ndrangheta nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], in luogo del padre, che aveva rifiutato di collaborare in ragione della parentela con [OSCURATO:PERSONA], come confermato dall'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 2020, nel corso della quale i due ricordavano del progetto di [OSCURATO:PERSONA] di far uccidere la madre del collaboratore ad opera di [OSCURATO:PERSONA], che costui non era riuscito a portare a termine. In altra conversazione, il 7 aprile 2020, i due avevano poi chiosato che i [OSCURATO:PERSONA] (detti "Chiricò") non erano mai stati colpiti da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non avevano mai cercato di espandere la loro influenza mafiosa; e che [OSCURATO:PERSONA] aveva considerazione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto costui, in diverse occasioni, aveva fatto "piaceri" al capo cosca di Cutro. Il compendio dichiarativo ora riassunto è stato sottoposto, secondo la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., al vaglio di attendibilità, in specie in relazione alla presenza di riscontri esterni, che, correttamente, sono stati dalla Corte territoriale riferiti non a singole attività attribuite all'accusato, quanto alla sua appartenenza al sodalizio. Su tali basi, la sentenza impugnata ha richiamato, quali elementi di riscontro, la consumazione di delitti-fine dell'associazione costituiti dalla intestazione fittizia nella [OSCURATO:PERSONA], accertata nel procedimento denominato Idra e dai reati in materia di armi oggetto del presente procedimento,. delitti che hanno esplicitato il ruolo dinamico ed effettivo prestato nel contesto del gruppo criminale. [OSCURATO:PERSONA], significativi elementi di riscontro sono stati rinvenuti nei contatti, nelle relazioni e frequentazioni con altri associati, i quali, in quanto privi di alternativa spiegazione, sono stati ritenuti idonei, conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 51694 del 02/11/2023, Caparrotta, Rv. 285623 - 01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294 - 01; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252281 - 01; Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009, Bono, Rv. 244382 - 01) a riscontrare il rapporto di stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un suo ruolo dinamico e funzionale attraverso cui egli ha «preso parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e, in questo modo, garantendo un rafforzamento del proposito criminoso degli altri sodali. 17.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorso deduce, quanto all'aggravante 117del carattere armato dell'associazione prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., la violazione di legge e i vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Richiamate, sul punto, le considerazioni già svolte nei corrispondenti motivi di doglianza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di osservare come proprio rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non possano aversi dubbi di sorta sulla sua consapevolezza della disponibilità di armi in capo al sodalizio, tenute conto che egli aveva, pacificamente, il possesso di armi, destinate ad essere utilizzate, secondo necessità, dagli esponenti del clan. Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso. 17.3. Del pari, quanto all'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., le considerazioni difensive, ribadite con la memoria ritualmente depositata, con cui viene dedotta la violazione di legge, nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono manifestamente infondate. La circostanza che esse siano state articolate in termini generali e senza nulla dedurre in relazione alla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA] in rapporto alle regole di imputazione soggettiva delle aggravanti di cui all'art. 118 cod. pen., consente di rinviare alle considerazioni già .svolte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso è appena il caso di osservare che, una volta affermata la natura oggettiva dell'aggravante, ai fini della sua imputazione al singolo associato è sufficiente che l'esistenza degli elementi di fatto che la sostengano sia stata ignorata per errore determinato da colpa; e che, considerata la posizione ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, caratterizzata da una lunga militanza, tale coefficiente di colpa è stato all'evidenza ravvisato in maniera del tutto logica, tanto più che, nel 2009, è documentato che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto ruolo operativi all'interno di società che partecipavano della particolare vocazione imprenditoriale della 'ndrangheta. 17.4. Con il sesto motivo, il ricorso deduce il vizio di violazione di legge con riferimento ai deatti contestati ai capi 16), 17-bis) e 18-bis). In particolare, in relazione alla detenzione di un'arma contestata al capo 16), la difesa opina che dalle intercettazioni non emergerebbe che prima del 12 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] la detenesse presso la propria abitazione né che, dal 12 al 25 maggio 2020 l'avesse consegnata a [OSCURATO:PERSONA], continuando a detenerla presso l'abitazione di quest'ultimo. Tuttavia, tale prospettazione è solo genericamente confutativa di quanto ritenuto dalla Corte di appello a partire da un apprezzamento di merito del compendio intercettivo, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] mostrava l'arma a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrandone le caratteristiche, e, dunque, logicamente detenendola in un momento precedente. Quanto al capo 17-bis), relativo al concorso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel 118porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo clandestina (individuata in una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 418, calibro 6,35 Browning, con matricola abrasa, e relativo caricatore), trasportata dalla sua abitazione a quella di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso lamenta che la mancata dimostrazione che i due complici avessero portato l'arma in luogo pubblico e non si fossero limitati a un mero trasporto, atteso che essi, in realtà, non avrebbero avuto la possibilità di usarla o di disporne nell'immediatezza. In argomento, va tuttavia osservato che, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, l'arma clandestina, quale quella oggetto della cessione, non è mai legalmente detenibile, né può essere legalmente portata in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto si ricava dall'art. 23, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975 ove non viene ripetuto l'avverbio «illegalmente» impiegato in relazione alle condotte illecite di cui agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967, relative alla detenzione ed al porto di armi non clandestine. Ne consegue che, diversamente da queste ultime, non può ipotizzarsene un lecito trasporto, donde la manifesta infondatezza della censura. Infine, con riferimento al delitto di ricettazione contestato al capo 18-bis), rispetto al quale, in tesi difensiva, non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'illecita provenienza del bene, né l'esistenza di un profitto, il motivo non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenzieto come, una volta pacificamente accertata la ricezione dell'arma, il suo essere clandestina, e dunque di origine delittuosa, comporti l'integrazione del delitto de quo, essendo l'abrasione della matricola chiaramente finalizzata a impedirne l'identificazione, con ciò rivelando la consapevolezza della sua provenienza illecita (in termini, tra le molte, Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 - 01; Sez. 1, n. 39223 de! 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347 - 01; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, Carboni, Rv. 245229 - 01; Sez. 2, n. 39648 del 23/03/2004, Divano, Rv. 230051 - 01). 17.5. Con il settimo motivo, il ricorso ha dedotto, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 416 bis.1 cod. pen., artt. 2, 7, legge n. 895 del 1967, consistente nell'avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], un'arma da sparo dalle caratteristiche non meglio individuate, contestate al capo 19), la violazione della legge processuale penale, consistente nell'essersi la Corte di appello limitata a riportare il dato intercettívo senza compiere un'autonoma valutazione. Le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate. Infatti, la sentenza impugnata non si è limitata a una asettica riproduzione dei contenuti nelle intercettazioni, ma li ha sottoposti a uno scrupoloso vaglio sul piano logico-giuridico, contestualizzandoli nella loro dimensione spazio-temporale, e deducendo che, in essi, si parlasse di un'arma a partire da una serie di argomenti logici, quali: a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentassero un'attività di 119perquisizione nel suo svolgersi; b) la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA], allarmato dal fatto che il rinvenimento dell'oggetto, sarebbe stato a lui riferibile, mentre [OSCURATO:PERSONA] ostentava una sicurezza derivante dalla sua attitudine a gestire armi; c) l'utilizzo del pronome alla prima persona femminile singolare, proprio di chi intende riferirsi a un'arma; d) il parallelo di [OSCURATO:PERSONA] con una vicenda, apparentemente analoga, di occultamento di una pistola; e) la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], una volta scampato il pericolo, di liberarsene, per evitare che il rischio permanesse. 17.6. Venendo all'ottavo motivo, il ricorso deduce violazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen. quanto alla configurabilità dell'aggravante con riferimento ai delitti di ricettazione, detenzione e il porto in luogo pubblico dell'arma contestati ai capi 16), 17-bis) 18-bis) e 19), atteso che non sarebbe stato dimostrato che la consegna e l'occultamento dell'arma fossero state funzionali al rafforzamento dell'associazione mafiosa in modo sistematico o duraturo, in particolare in assenza di un coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività associativa. Premesso che, diversamente da quanto dedotto dal ricorso e secondo quanto emerso dall'analisi dei motivi che precedono, [OSCURATO:PERSONA] era pienamente inserito nel contesto associativo, le sentenze di merito hanno posto in luce gli elementi di fatto ritenuti indicativi, in maniera niente affatto illogica, della messa a disposizione dell'arma a favore del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla circostanza che essa era stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA], ovvero ad altro associato, il quale avrebbe potuto utilizzarla, le intercettazioni hanno rivelato come essi la considerassero un bene comune ([OSCURATO:PERSONA]: «che uno almeno ... se so che sono a Parma ce l'abbiamo a Parma»; [OSCURATO:PERSONA]: «bravo, no io te lo porto qua ...»); mentre il suo occultamento presso il quartier generale dei [OSCURATO:PERSONA], con il consenso di essi, è stato ritenuto indicativo di una riserva di disponibilità dello strumento nell'interesse collettivo del sodalizio. Motivazione, questa, con cui il ricorso omette totalmente di confrontarsi. 17.7. Infondato è il nono motivo, con cui il ricorso deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen., avendo la Corte territoriale applicato la recidiva benché essa, in ragione della sua natura di aggravante facoltativa, avrebbe potuto essere esclusa e, soprattutto, senza offrire adeguata motivazione della scelta applicativa, sostanzialmente fondata sul mero dato della reiterazione degli illeciti. Osserva, nondimeno, il Collegio che la pur stringata motivazione resa dalla sentenza di appello a pag. 674 ha comunque dato conto dei motivi per cui l'aggravante non è stata esclusa, consistenti nella lunga militanza nel contesto associativo della 'ndrangheta calabrese, prima, ed emiliana, poi. 17.8. Il decimo motivo, con cui il ricorso deduce, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. è inammissibile. La tesi difensiva, secondo cui la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto 120con la finalità dell'art. 62 -bis cod. pen. per avere disatteso la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche a partire dalla specifica e dettagliata richiesta ribadita con l'atto di appello e senza compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, della concreta vicenda, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, è stato affermato che quando il giudice si determini nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli con l'indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). Ne consegue che quando, come nella specie, la sentenza impugnata abbia giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la gravità del reato e con i precedenti penali dell'imputato (v. pag. 674 della sentenza di appello), l'onere motivazionale incombente sul giudice deve ritenersi adeguatamente assolto. 17.9. Infondato è, infine, l'undicesimo motivo, con cui la difesa censura la violazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato una pena superiore al minimo edittale senza una motivazione adeguata, tale non potendo ritenersi il mero richiamo ai parametri della citata disposizione codicistica. In realtà, secondo quanto si evince dalla motivazione resa, sul punto, a pag. 674 della sentenza di appello, la pena base è stata determinata nella misura stabilita in considerazione del grado di partecipazione all'associazione mafiosa, avvenuto fin da epoca risalente e senza alcuna presa di distanza da parte dell'imputato; elementi idonei a connotare di gravità complessiva il delitto associativo, anche alla luce della gravità degli stessi reati posti in continuazione con esso. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 18.1. Con il primo motivo l'imputato deduce la violazione degli artt. 438, 422, commi 2, 3 e 4, 191, 421, comrna 3, cod. proc. pen. per nullità derivante dall'illegittimità del procedimento acquisitivo e violazione del diritto di difesa in relazione alla «memoria per udienza 28.10.2022 repliche posizione [OSCURATO:PERSONA]» e degli atti a questa allegati depositati tardivamente dall'accusa e utilizzati in violazione ai divieti stabiliti dalla legge, con mancanza, contraddittorietà e 121av manifesta illogicità della motivazione. 18.1.1. [OSCURATO:PERSONA] la difesa il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe esercitato nessun potere di acquisizione autonoma in sede di rito abbreviato, atteso che all'udienza del 28 ottobre 2022, fissata per la decisione, il Pubblico ministero aveva depositato una memoria di repliche rispetto alle conclusioni in precedenza già rassegnate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbero stati prodotti nuovi documenti e, in particolare, l'annotazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA] del 23 settembre 2022, formata dopo la discussione difensiva, al fine di introdurre nuove ricostruzioni in ordine al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias Provolone) nell'ambito del procedimento n. 3774/2013 R.G.N.R. mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Parma; rapporto valorizzato dal primo Giudice per dimostrare la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] n.d.r. con la criminalità organizzata emiliana, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato con sentenza definitiva sia nel processo Aemilia, sia nel processo [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato anche accertato che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva garantito la latitanza. Tali atti, secondo la difesa, sarebbero stati utilizzati senza che il Giudice dell'udienza preliminare ne avesse mai disposto la formale acquisizione, che avrebbe dovuto essere dal medesimo motivata con l'impossibilità di decidere in relazione al capo 15) senza la documentazione in questione, secondo quanto tempestivamente rilevato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con le note di replica del 18 novembre 2023. La produzione, avvenuta a sorpresa, della documentazione in parola, avrebbe, dunque, recato un grave vulnus dei diritti di difesa, sicché l'imputato, una volta reso edotto, avrebbe dovuto essere posto nelle condizioni di revocare finanche la scelta del rito abbreviato. Pertanto, gli elementi illegittimamente utilizzati dalla Corte territoriale alle pagg. 581 e 584 della sentenza impugnata dovrebbero essere espunti, sicché quelli residui sarebbero insufficienti a giustificare l'affermazione della contiguità dell'imputato alla cosca di 'ndrangheta emiliana. 18.1.2. Tanto osservato giova rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il potere integrativo officioso attribuito al giudice, nel rito abbreviato, dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può essere esercitato in qualsiasi momento (così Sez. 5 n. 21693 del 18/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244638 - 01; in precedenza Sez. 6 n. 22196 del 24/10/2006, Autunno, Rv. 236761 - 01 e Sez. 6, n. 36236 del 07/07/2004, Mascarucci, Rv. 229810 - 01) e, dunque, anche in sede di udienza fissata per eventuali repliche (così Sez. 5, n. 47074 del 20/06/2014, P.C., Rv. 261279 - 01), non sussistendo alcuna previsione in senso contrario (Sez. 5, n. 48725 del 10/10/2014, Metvelaj, Rv. 261228 - 01). E ciò a condizione che sia garantito il diritto al contraddittorio (in termini Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I., Rv. 272459 - 01; Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01; da ultimo v. anche Sez. 3, n. 15870 del 21/02/2025, Casali, 122non massimata). [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno la tesi difensiva secondo cui i documenti de quibus, allegati alla memoria di replica del Pubblico ministero, non avrebbero potuto essere acquisiti, né tantomeno la prospettazione di una nullità che le norme processuali non contemplano e che il principio di tassatività operante in tale materia avrebbe imposto di prevedere. Quanto, poi, a una ipotetica violazione del diritto al contraddittorio, essa deve essere esclusa a partire dalle stesse censure formulate con l'odierno ricorso, ove è stato dedotto che l'acquisizione era stata oggetto di specifiche doglianze con una memoria difensiva di replica in data 18 novembre 2023. Sotto altro profilo va evidenziato che, dalla stessa esposizione delle ragioni difensive contenuta nel ricorso, non è dato evincere che la difesa avesse dedotto, in sede di appello, un vizio di motivazione quanto alla esplicitazione delle ragioni che rendevano l'acquisizione assolutamente necessaria; sicché la relativa doglianza, se formulata successivamente, sarebbe stata, in ogni caso, tardiva. In ultimo, va anche evidenziato che il ricorso non ha nemmeno dimostrato in che termini la documentazione utilizzata sarebbe determinante nel complessivo ragionamento probatorio e, dunque, la reale decisività della censura, posto che, come si dirà, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio estorsivo è stato ricostruito a partire da una serie di significativi indicatori logico-fattuali, che resisterebbero, nella loro complessiva valenza probatoria, anche all'eventuale espunzione del materiale di cui si deduce l'illegittima acquisizione. 18.2. Con i motivi compresi tra il secondo e il sesto, il ricorso articola una serie di censure in ordine a taluni degli elementi fattuali utilizzati dai Giudici di mer:to per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la tentata estorsione. In proposito va osservato che la tecnica utilizzata nel ricorso si caratterizza per una inammissibile parcellizzazione della provvista indiziaria che, invece, le sentenze di merito hanno correttamente sottoposto a una valutazione unitaria e globale, offrendo una lettura razionale del complesso delle circostanze emerse anche alla luce di considerazioni di comune esperienza. Rispetto alla motivazione complessivamente apparecchiata, dunque, le singole censure finiscono per prospettare una lettura alternativa del materiale indiziario, sottoposto a una valutazione atomistica e, oltretutto, incompleta, che, come si dirà oblitera, alcuni essenziali elementi logico-fattuali. In particolare, le sentenze hanno correttamente richiamato la circostanza che, a seguito del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], vi fosse stata una forte fibrillazione all'interno del gruppo di 'ndranghetisti (costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che avevano dato supporto agli [OSCURATO:PERSONA] che intendevano recuperare le somme che ritenevano 123fossero loro dovute da [OSCURATO:PERSONA]; e che, proprio per neutralizzare i pericoli derivanti dall'entrata in scena degli esponenti di un altro clan, essi avevano inteso chiedere l'intervento della figura apicale della consorteria, individuata in [OSCURATO:PERSONA]. Costui, non essendo ancora chiara l'entità dei rischi che avrebbero potuto correre dopo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], si era recato armato all'appuntamento, come comprovato dal dialogo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], nel quale il primo aveva raccontato del controllo di polizia cui era stato sottoposto al rientro dall'incontro di Fidenza. Per le stesse ragioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso farsi accompagnare da due persone di sua fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, [OSCURATO:PERSONA] (sul punto v. la conversazione intercettata in data 17 febbraio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progr. 2709, R.I.T. 1696/19, e sessione 21, progr. 238, 239, 241, R.I.T. 128/20, in cui il primo dice al secondo «ora il discorso va a finire così: io domani non so se vado con uno o con due ...»). La presenza dei due è stata documentata dalle immagini e delle intercettazioni (riportate nell'informativa del 13 novembre 2020); e, insieme alla presenza, è stato anche accertato che essi si muovessero sulla scena come se intendessero garantire l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA], atteso che proprio [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si era recato insieme a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che egli lo aveva, poi, accompagnato nella distesa estiva posta a lato dell'[OSCURATO:PERSONA] ove [OSCURATO:PERSONA] si era recato insieme ad [OSCURATO:PERSONA]; che nel parcheggio dietro l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano, ancora, riuniti; e che, nelle fasi conclusive dell'incontro, tutti i partecipanti (compresi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, [OSCURATO:PERSONA]), si erano trattenuti a parlare nel parcheggio. Un'interpretazione del dato probatorio, quella ora riassunta, che, ovviamente, non è censurabile in questa sede, trattandosi di una valutazione spettante, in via esclusiva, al giudice di merito. Se tale circostanza appare già di per sé idonea a confutare l'opposta versione offerta dall'imputato, ossia di essersi limitato a corrispondere alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarlo alle trattative per la vendita di un autoveicolo, detta versione è stata, altresì, censurata dalla Corte di appello sulla base di una serie di argomenti logici. E' stato, infatti, ritenuto inverosimile, alla luce della comune esperienza, e dunque a partire da regole di inferenza logica che sono state correttamente applicate dai Giudici di merito, che un capo 'ndranghetista, il quale si rechi armato ad un abboccamento ritenuto rischioso per la propria incolumità, si faccia accompagnare, sul posto, da un soggetto del tutto ignaro del pericolo, il quale, in definitiva, possa rivelarsi del tutto inutile nel caso in cui si renda necessario fronteggiare un'eventuale aggressione o una reazione difensiva smodata da parte degli interlocutori. Del pari, essendo [OSCURATO:PERSONA] consapevole dell'azione illecita che stava realizzando, sarebbe stato parimenti illogico che portasse con sé taluno che era del tutto all'oscuro di quanto stava avvenendo e che, dunque, avrebbe potuto venire a conoscenza di 124informazioni compromettenti e, indi, rivelarle a terzi o che, nel caso di un intervento delle Forze di polizia, avrebbe potuto commettere un passo falso e svelare agli operanti quanto stava avvenendo. E che egli non fosse un soggetto del tutto estraneo all'impresa criminosa è stato non illogicamente ricavato anche da2a già citata conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo chiamava [OSCURATO:PERSONA] per nome, con ciò essendo chiaro che [OSCURATO:PERSONA], ossia uno dei soggetti del clan che aveva gestito l'estorsione, lo conosceva bene. Tanto premesso è possibile cogliere l'infondatezza e, in alcuni punti, l'aspecificità delle censure difensive. 18.2.1. Con il secondo motivo, invero, il ricorso ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, per avere la Corte di appello ritenuto incongruente la versione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] perché convinto che costui dovesse vendere un'auto. La difesa evidenzia che tale versione sarebbe stata ritenuta inattendibile sul presupposto che se [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'incontro del 18 febbraio 2020, avesse dovuto vendere il veicolo, essi non avrebbero potuto fare rientro nel luogo di provenienza, atteso che i due si erano recati nel luogo dell'appuntamento proprio con la [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere ceduta. E, tuttavia, l'obiezione non considererebbe che [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'interrogatorio del 22 marzo 2022, avrebbe dichiarato che il coimputato gli aveva chiesto di accompagnarlo per proporre la vendita a terzi del veicolo, ma non per perfezionare la vendita del mezzo in quel preciso frangente. Osserva, nondimeno, il Collegio come tali argomentazioni non si confrontino con la motivazione prima riassunta, posto che l'inverosimiglianza della versione difensiva emerge non tanto dal profilo censurato con il secondo motivo, quanto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, che rende del tutto inverosimile l'assenza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di quanto stava avvenendo davanti a lui. 18.2.2. Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda il terzo motivo, con cui il ricorso prospetta la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in tentata estorsione. [OSCURATO:PERSONA] la difesa, invero, a Corte distrettuale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sulla sua mera presenza all'incontro del 18 febbraio 2020, senza però indicare la prova del suo consapevole apporto all'altrui condotta criminosa, tenuto conto che, in occasione dell'incontro, non grano compiuti atti estorsivi, né minacce né violenza. Come già osservato, tuttavia, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non è stata 125affermata soltanto a partire dal dato della sua presenza fisica in occasione dell'incontro di Fidenza, quanto sulla base di una serie di argomenti di natura logica che hanno consentito di attribuire pregnante rilievo probatorio a una serie di elementi indiziari. 18.2.3. Per le medesime ragioni è infondato anche il quarto motivo, con cui il ricorso deduce la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ricavato la prova del dolo della tentata estorsione non dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] bensì dalla supposta determinazione di [OSCURATO:PERSONA], sull'apodittico e illogico assunto per il quale la consapevolezza e la volontà di quest'ultimo condurrebbe alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della illiceità del fatto commesso. In realtà, come già osservato, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], il suo ruolo e i gli obiettivi perseguiti sono stati valorizzati quali indicatori logici della totale inverosimiglianza della versione resa dall'imputato, sicché è del tutto riduttivo affermare che il dolo di quest'ultimo, inteso come consapevolezza di quanto avveniva nell'incontro di Fidenza, sia stato ricavato dall'atteggiamento soggettivo del complice. 18.2.4. Con il quinto motivo, poi, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse investito del compito di proteggere [OSCURATO:PERSONA] e di bonificare i luoghi dell'incontro; e ciò sebbene la sentenza impugnata, in modo contraddittorio e illogico, riporti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era premurato di chiedere ad [OSCURATO:PERSONA] di controllare l'eventuale appostamento delle Forze di polizia o la presenza di persone ostili, senza mai chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi. Premesso che, ancora una volta, l'argomentare difensivo si connota per una non consentita considerazione atomistica degli elementi indiziari, l'obiezione non è nemmeno decisiva, sul piano logico, ai fini della confutazione del ragionamento complessivo sviluppato dai Giudici di merito. E ciò per la fin troppo ovvia considerazione che la porzione della ricostruzione svolta in sentenza che è stata oggetto di censura con il presente motivo afferisce a un segmento della vicenda nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano appena giunti sul posto, sicché era ovvio che il primo chiedesse ad [OSCURATO:PERSONA], che era già arrivato, se avesse già controllato la presenza di persone sospette. 18.2.5. Infondato è, infine, anche il sesto motivo, con cui il ricorso denuncia 126violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno avrebbe garantito l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di motivazione sul punto e avere ricavato la prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dall'assunto che [OSCURATO:PERSONA] riferiva telefonicamente a [OSCURATO:PERSONA] di essere stato accompagnato anche da [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento di Fidenza. A prescindere dal fatto che risulta del tutto irrilevante, nella complessiva ricostruzione dell'accaduto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse garantito l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio di ritorno, il riferimento delle sentenze di merito alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, di per sé, la dimostrazione del dolo di estorsione in capo a [OSCURATO:PERSONA], ma costituisce un elemento di fatto che, in modo del tutto logico, sostiene la complessiva ricostruzione, come più sopra riassunta. 18.3. Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sviluppa una serie di censure in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 18.3.1. In particolare, con il settimo motivo il ricorso deduce la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto automaticamente applicabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per la condotta contestata al capo 15) della rubrica sulla base della mera presenza dell'imputato sul luogo del delitto e sull'affermazione per cui esso era da inserirsi nell'ambito di un conflitto tra due sodalizi nonostante che, all'incontro di Fidenza del 18 febbraio 2020, non fossero stati compiuti atti estorsivi in presenza di [OSCURATO:PERSONA] e per averla ritenuta implicitamente sussistente, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sotto il solo profilo soggettivo della finalità dell'agevolazione mafiosa, omettendo qualsiasi valutazione sul punto. Con l'ottavo motivo, invece, il ricorso lamenta la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte distrettuale ritenuto illegittimamente la sussistenza della prova del dolo di agevolazione necessario per l'aggravante in esame, sulla base dell'assunto di conoscenza di circostanze da parte di [OSCURATO:PERSONA] neppure indicate in sentenza. 12718.3.2. Entrambe le censure sono, tuttavia, infondate e, a tratti, aspecifiche. • Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato che, come acclarato dalle indagini, [OSCURATO:PERSONA] era certamente contiguo alla cosca di 'ndrangheta emiliana. Ciò sia per l'argomento logico, già ricordato, che rende inverosimile che la figura di vertice del sodalizio si recasse, armato, a un appuntamento con una cosca rivale in compagnia di un estraneo alla consorteria, la cui presenza poteva giustificarsi solo per garantire l'incolumità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; sia in ragione della conversazione in cui i due 'ndranghetisti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], discorrevano del controllo operato dalla polizia stradale e il primo faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] con modalità che presupponevano la sua conoscenza da parte del suo interlocutore; sia per il precedente coinvolgimento dell'imputato in un'azione estorsiva unitamente a [OSCURATO:PERSONA], condannato per fatti di mafia. Elementi che, non illogicamente, sono stati valorizzati per ritenere, conclusivamente, la sua piena consapevolezza di partecipare a una operazione estorsiva agita da parte di una consorteria 'ndranghetista. 18.4. Con il nono motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 56-629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo all'omessa considerazione della condotta post delictum caratterizzata dalla volontà di chiarire la sua posizione processuale in occasione dell'interrogatorio reso in data 22 marzo 2022, sia dall'assenza di recidiva negli ultimi sedici anni, sia per il minimo grado di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 114 cod. pen., desumibile dalla ricostruzione della complessiva condotta illecita. In argomento va osservato che dalla motivazione dei due provvedimenti di merito, destinati a integrarsi reciprocamente, è emersa una compiuta valutazione del profilo oggetto di censura, tenuto conto del riferimento ai due precedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] è gravato (per omesso versamento delle ritenute previdenziali e per resistenza a pubblico ufficiale) e della condotta in concreto tenuta dall'imputato, peraltro nell'ambito di un'associazione di stampo mafioso da cui egli non ha affatto preso le distanze. Proprio questo profilo e, dunque, l'assenza di motivazioni personali nell'agire dell'imputato è stato valorizzato, non illogicamente, per ritenere che la condotta prestata dall'imputato abbia contribuito in maniera determinante al rafforzamento del proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], recatosi all'appuntamento proprio perché confidava nella presenza del complice, tanto da doversi escludere la prospettazione, oggi ribadita, di un minimo grado di partecipazione dell'imputato alla condotta ascrittagli. 18.5. Con il decimo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 133 cod. 128pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base e, quindi, alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il motivo è genericamente articolato, tenuto conto del fatto che la Corte di appello ha già significativamente ridotto la pena base, da 7 a 4 anni di reclusione, e che anche l'aumento per l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., originariamente stabilito in 2 anni di reclusione, è stato contenuto in 1 anno e 4 mesi, sicché la pena finale, rispetto agli originari 6 anni di reclusione e 9.000 euro di multa, è stata ridotta a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e a 2.667,00 euro di multa, ovvero in una misura che si colloca in una fascia medio bassa rispetto alla forbice edittale. In ogni caso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la valutazione è stata compiuta tenendo conto degli indici stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale fatto specifico riferimento al criterio di proporzione, ragguagliato alla gravità del fatto esaminato. 19. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 19.1. Il primo motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., è infondato. [OSCURATO:PERSONA] la difesa, la Corte territoriale non fornirebbe alcuna motivazione in merito al fatto che l'imputato, al momento della deposizione, fosse consapevole di rendere false dichiarazioni. Osserva, nondimeno, il Collegio che le sentenze di merito hanno evidenziato, innanzitutto, come la ricostruzione offerta dall'imputato in sede di esame testimoniale fosse stata palesemente smentita dalle acquisizioni documentali, attestanti che l'ordinativo dei 5 ombrelloni era avvenuto in data anteriore al furto degli Iaquinta e che egli non poteva nemmeno avere consegnato a costoro 2 degli ombrelloni precedentemente ordinati, atteso che essi erano stati affidati al corriere solo il 5 luglio 2011, ossia il giorno della partenza dei due. Tanto che, messo di fronte all'evidenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che l'ordinativo fosse indipendente dal furto. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha sottolineato come proprio l'avere rilasciato una dichiarazione scritta nell'ottobre 2015, a distanza di quattro anni dai fatti e nonostante la consapevolezza di poter ricordare erroneamente come essi si fossero svolti, doveva ritenersi dimostrativa della sua volontà di riferire circostanze contrarie al vero. Con ciò dimostrando, da un lato, la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione al dolo della falsa testimonianza; e, dall'altro lato, l'aspecificità e manifesta infondatezza dell'affermazione secondo cui il fax inviato da [OSCURATO:PERSONA] a Iaquinta non avrebbe avuto rilevanza in relazione alla falsa testimonianza in quanto non incidente su quanto dichiarato nel corso 129dell'esame, essendo stato esso citato al fine di valorizzarlo quale indizio della sussistenza del dolo. Una ricostruzione, quella fatta propria dalla Corte di appello, niente affatto illogica e che risulta incompatibile con le osservazioni critiche svolte dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello, che il ricorso lamenta non siano state specificamente confutate. In argomento va, nondimeno, ricordato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01). E a fortiori ciò vale, evidentemente, per le singole argomentazioni svolte in relazione ai singoli motivi di impugnazione. 19.2. Con il secondo motivo, il ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 376 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla errata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto giova premettere che secondo l'art. 376 cod. pen., nei casi di falsa testimonianza il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza di legittimità, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione (Sez. 6, n. 33078 del 11/06/2003, Lumina, Rv. 226442 - 01; Sez. 6, n. 11775 del 15/05/1986, Lebin, Rv. 174143 - 01), né una parziale ammissione di fatti veri, né tantomeno una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto (Sez. 6, n. 9955 del 04/02/2016, Z., Rv. 266472 - 01; Sez. 1, n. 32574 del 21/04/2023, Paiano, Rv. 285050 - 02). In questa prospettiva la sentenza impugnata ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] in realtà non avesse smentito in modo assoluto quanto precedentemente affermato, limitandosi a metterlo in dubbio. Tale motivazione, tuttavia, è stata aggredita nel ricorso richiamando i passaggi delle due sentenze di merito con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva, alla fine, ammesso che l'ordine di acquisto non era stato fatto in seguito al furto e che si trattava di un ordine diverso (cfr. pag. 440 della sentenza di primo grado in cui si afferma: «il teste finisce con l'ammettere che l'ordinativo, siccome precedente al furto, era da esso indipendente»; nonché pag. 758 della sentenza impugnata, ove si afferma che «Ora, messo di fronte all'evidenza, il teste finiva 130per ammettere che l'ordinativo, siccome precedente al furto, era da esso indipendente»). Tali censure colgono, effettivamente, un profilo di contraddizione nella motivazione della sentenza, tale da rendere necessario un rinnovato sforzo motivazionale da parte del giudice di merito in relazione a un profilo certamente centrale della vicenda. 19.3. Generico e manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo, con cui il ricorso deduce la violazione dell'art. 384 cod. pen. in ordine al dubbio che [OSCURATO:PERSONA] non abbia detto il vero per sottrarsi ad eventuali responsabilità in ordine alla illecita provenienza degli ombrelloni forniti dall'imputato agli Iaquinta dopo il furto, sicché il testimone avrebbe potuto commettere il reato perché costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Infatti, la prospettazione secondo cui essi potessero essere di provenienza delittuosa ha una natura del tutto congetturale, essendo fondata non su un dato certo, quanto sulla circostanza neutra che [OSCURATO:PERSONA] non avesse escluso l'illecita provenienza degli stessi, limitandosi ad affermare che essi non fossero gli stessi ombrelloni che erano stati rubati; e sulla considerazione, anch'essa priva di alcun aggancio fattuale, che gli ombrelloni forniti ai due Iaquinta, e da essi pagati, potessero essere stati in precedenza rubati o fatti, comunque, oggetto di ricettazione. 19.4. Inammissibile è, infine, il quarto motivo relativo all'omessa motivazione del mancato riconoscimento delle generiche, avuto riguardo alla genericità del relativo motivo di appello, che non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva adeguatamente giustificato la relativa decisione con i rilevanti precedenti penali dell'imputato, condannato per violazioni tributarie e per associazione per delinquere). 19.5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi inammissibile. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei suoi confronti, per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. Ciò in quanto il delitto di falsa testimonianza ascrittogli è stato commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 luglio 2017; ed essendo stata l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. esclusa dalla sentenza di appello, alla data odierna, tenuto conto degli eventi interruttivi e dei periodi di sospensione maturati, il termine deve ritenersi ormai spirato. 20. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di falsa testimonianza a lui ascritto ormai estinto per prescrizione. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio per nuovo 131giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 17) e 18) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., dovendo, nel resto, disporsi il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata deve, poi, essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 3), per essere il reato estinto per prescrizione. Conseguentemente devono essere eliminate le relative pene pario a 1 mese e 10 giorni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; a 2 mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; a 2 mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e a 2 mesi e 166,00 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA] e deve, altresì, procedersi, per tale reato, alla revoca delle statuizioni civili. La sentenza impugnata deve, poi, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalle seguenti parti civili: Regione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 5530,00 euro, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nomi e numeri contro le mafie aps, assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 7000,00 euro, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Unione 132sindacale regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 7000,00 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile comune di [OSCURATO:PERSONA]; mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile comune di Gualtieri; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],b [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile comune di Cadelbosco di sopra: parti civili, queste, tutte assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui esse devono essere liquidate in complessivi 6654,00 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 5530,00 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 6332,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.Mi fatti di cui alla sentenza del 4.7.2017, irrev. il 17.10.2017, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]-; [OSCURATO:PERSONA] -limitatamente ai capi 17 e 18-; [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.-; rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 3) per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina le relative pene di 1 mese e 10 giorni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; di mesi 2 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; di mesi 2 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di 2 mesi ed euro 166,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. Revoca per tale reato le statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili 1) [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5530,00, oltre accessori di legge; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nomi e numeri contro le mafie aps, assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] (unione sindacale regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]), assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Gualtieri, E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 134Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Cadelbosco di Sopra, parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6654,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5530,00, oltre accessori di legge. Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6332,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/11/2025. I Consiglieri estensori [OSCURATO:PERSONA] ele emano [OSCURATO:PERSONA] DEPOSJTATO !N CANCELLE.RIA !L [OSCURATO:PERSONA] S(fibOna ' ‘Iirioqtq, 135