CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 305
Cassazione n. 23374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 18602del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. e R. fratelli s.p.a., (C.F./P.IVA 01654010345), con se- de in Parma, via Mantova n° 166, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, dottor [OSCURATO:PERSONA]- zani (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57E15 E06JF), rappresentata e difesa congiun- tamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59B11 C933H, numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed indirizzo di posta elettronica certificata mar- [OSCURATO:EMAIL]) e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70C20 B111Q. numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed indi- rizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - vocatimilano.it) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in Roma, via Cicerone, n. 44. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in V.le [OSCURATO:PERSONA], n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (MI), P. IVA 10427590152, iscritto al R.E.A. di Milano al numero 1371046, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 56R30 B885R), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, come da mandato in calce al controricorso. Controricorrentee Ricorrente incidentale contro Ministero dell'Interno (C.F. 97149560589), in persona del Mini- stro pro tempore, Prefettura di Parma (C.F. 80009290349) in persona dcl legale rapp.te pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022-1-030587) per il ri- cevimento degli atti, [OSCURATO:TELEFONO] e P.E.C. ags.rm@mailcert. avvocaturastato.it presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12. Controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Società per Azioni - [OSCURATO:PERSONA]- rovie dello Stato Italiane, società con socio unico soggetta all'at- tività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., C.F. 01585570581 e P.IVA 01008081000, in persona dell'institore avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, di seguito anche RFI, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso di lui domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30 ([OSCURATO:PERSONA] 63M03 F770X; per le comunicazioni si indicano pec albertocolabianchi@ordineavvo- catiroma.org e [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n° 3024 depo- sitata il 6 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] G. e R. fratelli s.p.a. proponeva opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio dei suoi suoli siti in Par- ma, disposta per la realizzazione delle opere relative alla “Linea AV/AC Milano –Napoli – [OSCURATO:PERSONA] AV/AC Milano – Bologna, Interconnessione di Parma – Raddoppio delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, liquidata provvisoriamente con decreto del Pre- fetto di Parma del 22 giugno 2010 in euro 72.872,63 ed in via defi- nitiva dalla Commissione espropri in euro 580.245,00. La Corte d'appello di Bologna, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporata in corso di causa da RFI – Rete ferro- viaria italiana – s.p.a., che interveniva in giudizio, e con [OSCURATO:PERSONA] uno ([OSCURATO:PERSONA] per l'alta velocità), nonché con la Prefet- tura di Parma ed il Ministero dell'Interno, decideva la causa con la sentenza indicata in epigrafe, liquidando l'indennità in euro 2,540 milioni e disponendo il deposito della differenza tra detta somma e quella già liquidata a titolo provvisorio. 2.-Per quello che qui ancora rileva, la Corte – premesso che il soggetto passivamente legittimato al pagamento dell'indennizzo era la sola RFI –dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per l'occupazione temporanea avanzata da Barilla, in quanto tardi- vamente formulata per la prima volta, nella comparsa conclusiona- Quanto alla liquidazione del pregiudizio per la perdita della pro- prietà, osservava che ratione temporis non era applicabile alla fat- tispecie il d.P.R. n° 327/2001, ma la legge n° 2359/1865 (art. 39). Nel merito, rilevava che la prima c.t.u., a firma ingegner Clau- dio Contini, non era utilizzabile ai fini decisori, facendo riferimento alle risultanze del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Parma e, segnatamente, alla variante adottata nel 1989 e approvata nel 1992, nonché alla variante adottata nel 1995 e approvata il 16 lu- glio 1997, e contenendo inattendibili conclusioni, frutto, all'eviden- za, di una indagine caratterizzata da superficialità. Era invece condivisibile la seconda c.t.u., a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rilevato che, al momento della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, una parte dell'a- rea ablata era destinata a zona di espansione produttiva ed un'altra parte costituiva zona di rispetto ferroviario e stradale. La porzione dell'area edificabile era, peraltro, compresa in un piano particolareggiato (PP), già approvato e oggetto di convenzio- ne urbanistica. In particolare, la consistenza complessiva del suolo era pari a mq 24.495, di cui mq 7.224 edificabili e mq 17.271 non edificabili, situati in fascia di rispetto ferroviario e stradale. La situazione urbanistica vigente alla data rilevante per la stima (22 giugno 2010: data del decreto di esproprio) era desumibile dal [OSCURATO:PERSONA] (POC) e dal [OSCURATO:PERSONA] (RUE) approvati con Delibera del Consiglio Comunale n° 125 del 9 aprile 2002. Vigevano, altresì, in regime di salvaguardia, il nuovo RUE e il nuovo POC, adottati con Atto di Consiglio Comunale n° 11 del 27 gennaio 2009 e approvati con Atto di Consiglio Comunale n° 71 del 20 luglio 2010. L'area con [OSCURATO:PERSONA] (PP) approvato e convenzio- nato era stata trasposta nella scheda Permesso di [OSCURATO:PERSONA]- venzionato (PCC) 09 ([OSCURATO:PERSONA], determinata con indice di utilizzazione territoriale [UT] 0,45 mq/mq), mentre le particelle espropriate 339 e 340 del foglio 36, non comprese nel precedente PP, erano state inserite nella scheda PCC 56. Per le particelle inserite nella scheda PCC 09 risultavano già monetizzate le aree e le opere di urbanizzazione, mentre per le aree comprese nella scheda PCC 56 non era stato, invece, ancora previsto l'onere di cessione delle aree di urbanizzazione, né il costo per la realizzazione delle stesse. Il metodo adottato dal c.t.u. era quello comparativo, che la Cor- te riteneva condivisibile. Tenendo conto di due atti di compravendita del 2008, aventi ad oggetto aree edificabili a destinazione produttiva, dai quali risultava un valore unitario della superficie lorda utile di euro 480,00/mq ed applicando un indice di utilizzazione territoriale (UT) di 0,45, il va- lore dell'area in PCC 56 era di euro 1,520 milioni, calcolato moltipli- cando il valore unitario della superficie fondiaria, ottenuta in base all'indice di utilizzazione del territorio pari a 0,45 mq/mq (euro [480,00 x 0,45=] 216,00/mq) e della estensione del fondo (216,00 x mq 7.224 = 1,560 milioni), previa detrazione della monetizzazio- ne degli oneri di urbanizzazione per euro 40 mila. Il valore della striscia di terreno non edificabile era invece pari ad euro 370 mila, ricavato applicando il coefficiente di ragguaglio del 10% al valore dell'area edificabile ricadente nella scheda PCC Andava liquidato anche il danno per la perdita di valore del suo- lo residuo rimasto in proprietà della Barilla, liquidabile in euro 650 mila, calcolato dapprima mediante individuazione del valore dell'a- rea ante esproprio e quindi applicando “il procedimento di stima sintetico perpunti di merito”. Complessivamente spettavano, dunque, alla Barilla euro 2,540 milioni (1,890 milioni + 650 mila), ai quali andavano aggiunti gli interessi sino al pagamento o al deposito. Era, invece, infondata la domanda dell'attrice concernente il maggior danno, dato che la Barilla si era limitata a domandare la rivalutazione monetaria, senza specificare altro. 3.-Ricorre per cassazione la Barilla, affidando il gravame a set- te mezzi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] uno, che conclude per la reiezione del ricorso principale, formulando sei motivi di ricorso incidentale illustrati da memoria, cui la Barilla ha replicato con controricorso, concludendo per la loro inammissibilità e, comunque, per il loro rigetto. Ha resistito anche RFI con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso principale e, comun- que, per la sua reiezione. Infine, hanno anche resistito la Prefettura di Parma ed il Mini- stero dell'Interno, che hanno preliminarmente fatto osservare che il capo di decisione, che ha considerato le Amministrazioni statali non destinatarie di domande attoree (contenendo l'atto introduttivo una mera litis denuntiatio), non sarebbe stato impugnato e sarebbe pertanto divenuto definitivo. Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, con ogni conseguente statuizione, anche in punto di spese. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA]- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo – intitolato “ nullità della sentenza per to- tale difetto di motivazione. Violazione del principio judex peritus peritorum” –la Barilla lamenta che il primo c.t.u., ingegner [OSCURATO:PERSONA], dopo aver depositato l'elaborato peritale, sarebbe stato chiamato a chiarimenti e li avrebbe resi. Nondimeno la Corte avrebbe disposto la rinnovazione della con- sulenza, affidata all'ingegner [OSCURATO:PERSONA], e la seconda peri- zia avrebbe ridotto l'indennità del primo Ausiliare di circa due mi- lioni di euro. La Corte, poi, avrebbe seguito pedissequamente la seconda consulenza omettendo qualsiasi comparazione, approfondimento e motivazione in ordine alle diverse conclusioni raggiunte dalle due Relazioni, ed appiattendosi letteralmente sulle conclusioni della se- conda, nonostante il sensibile divario delle stesse, tale da rendere del tutto inattendibile la prima o, alternativamente, la seconda. 5.- Il motivo è inammissibile, non indicando le norme di legge violate (art. 366 n° 4 cod. proc. civ.) e, comunque, essendo privo di autosufficienza. È sicuramente vero che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con ri- sultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più con- gruo, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convinci- mento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che que- ste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (ex mul- tis: Cass., sez. lav., 26 agosto 2013, n° 19572). Ma è anche vero che la Corte ha spiegato che la prima consu- lenza non poteva essere seguita, non potendo ritenersi “esaustiva” e contenendo “inattendibili conclusioni” cui il primo ausiliare era pervenuto “frutto, all'evidenza, di una indagine caratterizzata da superficialità”. La ricorrente, pur denunciando la mancanza di motivazione, non si fa carico di trascrivere le due consulenze o, almeno, di illustrarne i contenuti (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), onde dimostrare che la motivazione fornita dalla Corte per giustificare l'attendibilità della sola seconda relazione peritale sia solo apparente e che i richiami alla mancanza di esaustività, alla inattendibilità delle conclusioni ed alla superficialità del primo Ausiliare fossero delle mere frasi di sti- le, prive di sostanziale contenuto (conclusione che pare smentita dalle allegazioni difensive del controricorso di Cepav uno, pagina 10, nel testo ed in nota 5). Ne deriva che il motivo si traduce nella semplice contrapposi- zione di un giudizio di prevalenza della prima consulenza rispetto al giudizio reso dalla Corte territoriale, di preminenza del secondo elaborato peritale. 6.-Col secondo motivo – rubricato “ violazione e falsa applica- zione dell'art. 183 c.p.c. violazione e falsa applicazione della l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, nonché violazione dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in relazione all'art 1 del primo protocollo addizionale alla medesima convenzione” – la ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione in ragione della sua tardività, essendo stata formulata nella comparsa conclusionale. La declaratoria di inammissibilità sarebbe stata fatta su ecce- zione della controparte, ma tale eccezione sarebbe stata, a sua vol- ta, tardivamente sollevata, tanto che le controparti avevano sem- pre accettato il contraddittorio sulla domanda, replicando nel meri- to, anche in ragione della determinazione dell'indennità di occupa- zione avvenuta ad opera del precedente c.t.u. Inoltre, anche nel decreto di esproprio l'indennizzo sarebbe sta- to liquidato complessivamente, senza distinguere tra indennità di esproprio e di occupazione, con la conseguenza che non sarebbe stato un onere specifico di contestazione in sede di opposizione. 7.-Il mezzo è inammissibile e comunque infondato. La ricorrente, infatti, non precisa quando e dove avrebbe pro- posto in primo grado la richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione, limitandosi a sostenere che la stessa sarebbe implici- tamente contenuta nella domanda introduttiva. Tale carenza rende il mezzo inammissibile. Ma esso è, in ogni caso, infondato anche nel merito. Infatti, il processo davanti alla Corte d'appello venne introdotto con citazione notificata nel 2010, essendo in vigore l'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, nel testo successivo alle modifiche introdotte con d.lgs. n° 27 dicembre 2002, n° 302 ed anteriore a quelle introdotte con d.lgs. 1° settembre 2011, n° 150. Il giudizio in unico grado davanti alla Corte di Bologna era, dun- que, retto dalle disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. proc. civ. Ora, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'in- dennità di occupazione legittima è del tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguito dell'espropriazione, quali, ad es. l'indennità di espropriazione, essendo munita di diversa causa pe- tendi e petitum (per tutte: Cass., sez. I, 27 settembre 2006, n° 21018). Essa, dunque, non può ritenersi compresa nell'originaria richie- sta di liquidazione dell'indennizzo per la perdita del fondo ablato, né, per la medesima ragione, ha rilievo il fatto che il decreto pre- fettizio abbia liquidato un unico importo, senza distinguere tra in- dennizzo per l'espropriazione e per l'occupazione. Ne deriva che la formulazione della domanda nel corso del giu- dizio ordinario in unico grado davanti alla Corte d'appello era disci- plinata dagli artt. 163 e 183 cod. proc. civ., ragion per cui la parte attrice avrebbe potuto, al più, precisare o modificare la domanda introduttiva (art. 183, sesto comma, n° 1), ma non certo introdur- ne una nuova, come invece ha fatto la Barilla, formulando la do- manda di pagamento dell'indennità di occupazione nella comparsa conclusionale (come riferisce la sentenza a pagina 6, paragrafo n° 3, sul punto non contrastata). Da ultimo, è del tutto irrilevante che l'eccezione di inammissibi- lità della domanda sia stata sollevata tardivamente, come pure pri- va di peso è l'accettazione del contraddittorio sul punto da parte delle controparti, sol che si consideri che l'art. 183 cod. proc. civ. è inderogabile e che l'inammissibilità di ogni nuova domanda è rile- vabile ex officiodallo stesso giudice. 8.-Col terzo motivo la Barilla lamenta “ violazione e falsa ap- plicazione della l. n. 2359 del 1865, art. 39 e dei principi in tema di determinazione della giusta indennità”. Secondo un primo profilo, mentre la seconda c.t.u. avrebbe at- tribuito all'area edificabile di mq 7.224 il valore di euro 216,00/mq, per complessivi euro 1,560 milioni, la prima consulenza avrebbe at- tribuito a tale suolo il valore di euro 266,00/mq, per complessivi euro 1,921 milioni. Il primo c.t.u. avrebbe ricavato tali valori analizzando cinque rogiti; al contrario, il secondo Ausiliare avrebbe erroneamente con- siderato solo due atti di compravendita, stipulati nel 2008, ed escludendo gli altri tre, intervenuti nel 2004 e nel 2005. La Corte avrebbe condiviso tale conclusione, ritenendo i rogiti del 2004 e del 2005 “troppo distanti, da un punto di vista tempora- le, dal decreto di esproprio e risalenti, comunque, ad un periodo in cui la congiuntura economica e quella del mercato immobiliare era- no molto diverse”, con una motivazione assolutamente apodittica. Stando ad un secondo profilo, la Corte avrebbe pedissequamen- te recepito la seconda c.t.u. laddove essa ha calcolato in euro 40 mila la monetizzazione degli standards per l ' area di mq 1.170 rica- dente nella scheda PCC 56, senza considerare che la Barilla aveva realizzato opere a favore dei dipendenti, dei visitatori e, più in ge- nerale, della collettività ed aveva, inoltre, costruito una pista ciclo- pedonale lungo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] soppor- tando un costo di oltre 500 mila euro, tanto che il Comune, in sede di approvazione del piano regolatore aveva previsto, accogliendo l'osservazione n° 631 formulata dalla Barilla sul punto, la compen- sazione di tale somma con quella dovuta per gli standardurbanisti- ci e la circostanza era stata registrata anche dal c.t.u. a pagina 31 della sua relazione. Infine, in base ad un terzo profilo, il conteggio dell'importo do- vuto per gli standardssarebbe errato, in quanto la seconda relazio- ne peritale non avrebbe considerato che gli importi per mq del ver- de attrezzato dovevano essere considerati nella misura del 10%, quelli per i parcheggi nella misura del 5%, mentre solo il contributo di depurazione doveva essere calcolato sull'intera superficie. 9.-Il mezzo è inammissibile, mancando di autosufficienza. È, infatti, ben noto (Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n° 34395) che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della senten- za che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tec- nico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle no- zioni correnti della scienza applicata al caso concreto o nell'omis- sione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta ri- sposta ai quesiti posti dal giudice, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso alla c.t.u. ed alla sentenza, che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giu- dice. Inoltre, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argo- mentativa, la motivazione della decisione che recepisca le conclu- sioni di una c.t.u. di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consu- lenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva poi, per au- tosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazio- ne in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corre- data da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. III, 18 luglio 2022, n° 22532). Ora, leggendo il mezzo in esame è agevole constatare come es- so sia privo della trascrizione (eccezion fatta per poche righe) dei passi essenziali della relazione peritale e delle osservazioni del c.t.p. che sarebbero state pretermesse dall'ausiliario del giudice in sede di indagini peritali. Da ultimo, il Collegio rileva anche come il mezzo introduca nella presente sede di legittimità una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata (la costruzione della pista ciclopedonale e la compensazione disposta dal Comune dei costi per la sua costru- zione con gli oneri per gli standards), onde esso si appalesa anche per tale ragione privo di autosufficienza, essendo altresì noto (ex multis: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804) che qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legit- timità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novi- tà della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta dedu- zione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo al- la Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. A medesima conclusione deve giungersi in ordine alla contesta- zione del conteggio per gli standards, che la ricorrente introduce col terzo profilo del motivo in esame, ma senza specificare quando e dove essa venne trattata davanti al giudice del merito. 10.-Col quarto motivo – intitolato “ violazione e falsa applica- zione della l. n. 2359 del 1865, art. 39 e dei principi in tema di de- terminazione della giusta indennità. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le par- ti. Violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla con- venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali” –la ricorrente lamenta che anche per ciò che concerne le fasce di rispetto stradale e ferroviario la Corte avrebbe illegitti- mamente seguito le indicazioni della seconda c.t.u., liquidando per mq 17.271 un indennizzo di euro 373.053,60, pari al dieci percento del suolo edificabile (euro 216,00/mq x 0,10 x mq 17.271 = euro 373.053,60), senza considerare che la stessa Corte aveva deman- dato al c.t.u. di considerare la possibilità di utilizzazioni intermedie di tali suoli, i quali, stando alla “disciplina urbanistica”, avrebbero un valore pari al cinquanta percento di quelli edificabili, come pure dimostrato dalla “relazione tecnica del geom. Malandri” e “nella controdeduzioni alla bozza di nuova CTU”. L'indennizzo del cinquanta percento, poi, coprendo la sola per- dita per l'impossibilità di costruire edifici, “ma non la mancata mo- bilità interna, impianti sotterranei e parcheggi al compendio Baril- la”, andrebbe ulteriormente incrementata di un dieci percento. E, sebbene il c.t.u. avesse ritenuto che la perdita della possibili- tà edificatoria delle aree di rispetto non fosse indennizzabile con ta- le criterio, in quanto tutta la potenzialità edificatoria era stata con- centrata nelle aree limitrofe, non era affatto dimostrato che l'edifi- cabilità delle aree di rispetto non potesse “essere altrimenti sfrutta- ta, ad es. su altre aree”. Come dimostrato dal c.t.p. di Barilla, il valore al mq attribuito dal c.t.u. era prossimo a quello agricolo e il metodo utilizzato per la valorizzazione di tali suoli era scorretto (poiché i valori OMI adottati dal c.t.u. erano valori minimi e non precludevano una valorizzazio- ne maggiore) e, comunque, applicato in modo erroneo (il criterio del dieci percento avrebbe dovuto essere applicato in ragione della superficie commerciale dei capannoni e non di quella edificabile). Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, che i fabbricati del com- pendio Barilla avrebbero dovuto essere stimati in euro 1.500,00/1.600,00 al mq e che, di conseguenza, il valore dei suoli di rispetto sarebbe pari ad euro 155,00/mq, con un indennizzo di euro 2.677.005,00 (euro 155,00 x 17.271 mq). 11.- Il motivo demanda a questa Corte una nuova valutazione dei risultati della c.t.u. disposta dalla Corte d'appello di Bologna ed è, pertanto, inammissibile, in quanto la critica alla relazione dell'Ausiliare è ammessa in sede di legittimità, come già sopra rammentato, ove si denunci una palese devianza dalle nozioni cor- renti della scienza applicata al caso concreto, la cui fonte va indica- ta, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta conclusione, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissen- so diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convin- cimento del giudice (ex multis, sebbene in tema di c.t.u. medica, Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n° 34395). Quanto alla contestazione del valore del solo dieci percento alle aree inedificabili, è la stessa ricorrente (pagina 15, ultime sei righe) a far presente che il c.t.u. aveva esaminato il problema e lo aveva risolto escludendo che a tali suoli potesse essere assegnato il valo- re richiesto dalla Barilla (cinquanta percento del valore delle aree fabbricabili), dato che tutta la potenzialità edilizia era stata ingloba- ta nelle altre aree soggette a PCC, le cui schede definivano già la potenzialità massima, mentre la restante parte, ricadente in fascia di rispetto, era priva di possibilità edilizia. La scorretta applicazione dei criteri OMI è, del pari, priva di au- tosufficienza: non trattandosi di norme, ma solo di principi redatti dall'Agenzia delle entrate, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o, almeno, illustrare il contenuto dei criteri predetti nei quali sareb- be enunciata la regola che, a suo dire, sarebbe stata violata (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). Del tutto apodittica, inoltre, è l'affermazione secondo la quale i fabbricati Barilla avrebbero dovuto essere stimati mediamente euro 155,00/mq. Premesso quanto sopra, è evidente che cada anche la deduzio- ne della violazione dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 12.-Col quinto motivo – intitolato “ violazione e falsa applica- zione della l. n. 2359 del 1865, art. 39, e dei principi in tema di de- terminazione della giusta indennità” – la Barilla si duole della erro- neità della decisione nella parte in cui ha determinato l'indennizzo per la perdita di valore dell'area residua a forma di triangolo (non espropriata), avente la consistenza di mq 18.320, ubicata nell'an- golo tra le strade Benedetta/Burla, per la quale il c.t.u. avrebbe as- segnato alla ablata un indennizzo di euro 650 mila. Il c.t.u. aveva quantificato tale indennizzo partendo dal valore del suolo ante esproprio (euro 2,2 milioni), previa deduzione di eu- ro 170 mila per il valore delle fasce di rispetto e di euro 220 mila per la monetizzazione delle urbanizzazioni, così giungendo ad euro 2,150 milioni. Poi avrebbe diminuito tale importo applicando dei coefficienti ri- duttivi riferiti ad alcune caratteristiche del cespite (accessibilità, servizi, inquinamento, disponibilità di verde, qualità al contorno, fruibilità aree PCC, oneri manutentivi, suscettibilità di vendita e di locazione, fruibilità spazi interni, finiture, impianti, stato di degra- do), così giungendo alla conclusione che il bene residuato valeva il trenta percento in meno, ossia euro 1,505 milioni (2,150 milioni x 0,7). Sennonché, il calcolo del valore delle aree in zone di rispetto scontava lo stesso vizio indicato al precedente motivo (in quanto il dieci percento andava calcolato sulle aree edificate e non su quelle edificabili) e la riduzione del punteggio per la minore possibilità di vendita o di locazione era stata contraddittoriamente predicata dal- la Corte d'appello. Infatti, trattandosi di un suolo “di risulta” ed intercluso, era evi- dente che non potesse essere né locato, né ceduto, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte d'appello a pagina 14 della senten- Conseguentemente il coefficiente relativo alle possibilità di ven- dita e locazione avrebbe dovuto essere pari a zero, donde un de- cremento corretto per l'area in questione pari al trentanove percen- 13.- Il mezzo è ancora una volta inammissibile, consistendo in una critica di carattere meritale alla c.t.u. senza indicazione del tempo e del luogo processuale nel quale le questioni prospettate col motivo in esame sono state sottoposte all'attenzione del consu- lente d'ufficio e, quindi, della Corte territoriale. In sostanza, come già detto per i precedenti mezzi, esso de- manda a questa Corte di rivalutare il materiale istruttorio e, in par- ticolare, la consulenza d'ufficio. 14.-Col sesto motivo (“ violazione e falsa applicazione dell ' art. 16 della legge 22.10.1971 n. 865”) la Barilla – presupponendo la cassazione della sentenza nella parte in cui ha predicato l'inammis- sibilità della domanda di indennizzo per l'occupazione –impugna in prevenzione (“al fine di evitare un ulteriore ricorso a codesta Ill.ma Corte in merito al criterio determinativo di tale indennità”) il pas- saggio motivazionale della sentenza col quale la Corte ha escluso l'applicabilità del d.P.R. n° 327/2001, ove tale affermazione escluda la indennizzabilità dell'occupazione nella misura di un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area. 15.- Il mezzo è assorbito dalla reiezione del secondo motivo di ricorso. 16.- col settimo motivo (“ violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c.”) la ricorrente impugna il capo decisionale col quale è stata esclusa la rivalutazione monetaria. La Corte avrebbe escluso tale voce sul rilievo che la Barilla ave- va l'onere di domandare e provare il maggior danno ex art. 1224 cod. civ., mentre si era semplicemente limitata a chiedere la rivalu- tazione. Per contro, la Barilla sarebbe “un'azienda leader nel settore” e “nel caso di tempestivo pagamento, l'investimento delle somme avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale di in- teresse”. Nel caso di specie, considerando il periodo dal 2010 (anno di emissione del decreto di esproprio) al 2018, il tasso di rendimento dei titoli di Stato sarebbe stato superiore al saggio legale degli inte- ressi, comportando comunque un maggior danno di euro 23.816,45. 17.- L ' assoluta genericità delle allegazioni difensive contenute nel motivo lo rendono del tutto inammissibile. 18.-Si passa ora all'esame del ricorso incidentale. Va premesso che la sentenza della Corte d'appello bolognese non è stata notificata e risulta depositata il 6 dicembre 2018. Ne deriva che, trattandosi di giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009, il termine cosiddetto lungo per l'impugnazione scadeva dopo sei mesi (art. 327, primo comma, nel testo modificato dall'art. 46, settimo comma, della legge 18 giugno 2009, n° 69, ossia il 7 giu- gno 2019). Il ricorso principale è stato notificato il 6 giugno 2019 ed il con- troricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato il 16 luglio 2019, ossia entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale (come richiesto dall'art. 370 nel te- sto anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149) e deve, pertanto, essere considerato tardivo ai sensi dell'art. 334, primo comma, cod. proc. civ. Nondimeno, dato che non tutti i motivi di ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili, non può essere pronunciata l'ineffica- cia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che esso deve essere esaminato nel merito. Dunque, col primo motivo di ricorso incidentale – intitolato “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 5-bis, d.l. 11 luglio1992, n. 333 (conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359), nonché dei principi giurisprudenziali e costi- tuzionali in materia di vincoli espropriativi e conformativi” – Cepav uno deduce che la Corte aveva correttamente accertato che mq 17.271 di terreno erano inedificabili, mentre avrebbe erroneamente concluso per l'edificabilità degli altri mq 7.224, aderendo alla tesi del c.t.u. nonostante le contestazioni sollevate nel corso del giudi- zio, con le quali era stato fatto osservare che tali suoli ricadevano nella nuova zona ferroviaria pervista dalla variante al PRG del 1997, approvato dal Consiglio comunale di Parma con Delibera n° 173/44 del 30 luglio 1997, che escludeva qualunque edificabilità ad iniziativa privata ed aveva carattere conformativo, ai sensi del d.P.R. n° 753/1980. 19.- Il mezzo è inammissibile, perché, analogamente a quanto già detto in sede di esame del ricorso principale, la questione della inedificabilità dei mq 7.224, derivante dalla variante del 1997 al PRG, non risulta in sentenza e il ricorrente, pur avendo generica- mente affermato di averla sollevata nel corso del giudizio di merito, non precisa il tempo ed il luogo dove tale contestazione sia avvenu- 20.- Col secondo motivo di ricorso incidentale – formulato in subordine al primo e rubricato “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 39, legge 2359/1865 nonché dei principi in materia di stima dell'indennità di esproprio mediante il metodo sintetico-comparativo. Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., dell'art. 132 c.p.c.: carenza assoluta della motivazione in ordine al criterio di stima del valore venale delle aree applicato in concreto” – Cepav uno deduce che il terreno di 7.224 mq rappresenterebbe un unicum nel mercato immobiliare della Provincia di Parma (per conformazione fisica e per le caratteristiche concrete) e, come tale, non sarebbe comparabile con altri fondi, nemmeno con quelli delle due compravendite considerate dal secondo c.t.u., date le diverse caratteristiche dei luoghi in cui tali cespiti si trovavano (l'area Ikea era già pronta per l'utilizzo, con un progetto già avviato, mentre il complesso di via Paradigna non era adiacente a quello Barilla). Da qui l'erroneità del metodo comparativo, adottato da entram- bi i c.t.u., e la correttezza di quello analitico. In ogni caso, anche il metodo comparativo sarebbe stato erro- neamente applicato, ossia senza considerare che solo la Barilla avrebbe potuto realizzare un intervento edilizio e che le prescrizioni urbanistiche rendevano l'area di mq 7.224 inalienabile senza alie- nare al contempo l'intero stabilimento della Barilla. Inoltre, il c.t.u. avrebbe sottostimato l'incidenza dei costi finan- ziari e per l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche e non avreb- be tenuto conto della Delibera della giunta comunale di Parma n° 384/41, che ai fini Imu 2013 aveva attribuito ai fondi in zona pro- duttiva di espansione ZP4, un valore venale compreso tra euro 68,79 ed euro 88,28. 21.- Ancora una volta il mezzo appare inammissibile per le ra- gioni già esposte. Dalla sua stessa lettura si apprende, infatti, che le critiche in esso formulate sono state considerate dal secondo c.t.u., il quale le ha motivatamente disattese: col che appare corretta anche l'ade- sione della Corte di merito alle conclusioni del consulente. In conclusione, le doglianze sono ripetitive di questioni già po- ste ed esaminate nel corso delle indagini peritali. 22.-Con la terza doglianza incidentale – rubricata “ Violazio- ne e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 5-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. in I. 8 ago- sto 1992, n. 359) e dell'art. 43, legge 2359/1865, nonché dei prin- cipi giurisprudenziali e costituzionali in materia di stima dell'inden- nità di esproprio” –Cepav uno fa osservare che la Corte, dopo aver premesso che al 22 giugno 2010 (data del decreto di esproprio) la situazione urbanistica era desumibile dal Piano operativo comunale (POC) e dal Regolamento urbanistico edilizio (RUE) approvati con Delibera del consiglio comunale n° 125 del 9 aprile 2002, aveva ri- tenuto che la valorizzazione dei suoli andasse fatta anche in base al nuovo RUE ed al nuovo POC, adottati con Delibera di consiglio co- munale n° 11 del 27 gennaio 2009 e approvati con atto n° 71 del 20 luglio 2010. Tale conclusione sarebbe errata, in quanto, secondo l'art. 5-bis, terzo comma, del d.l. n° 333/1992, applicabile ratione temporis, era agli strumenti urbanistici vigenti alla data di apposizione del vincolo espropriativo che doveva farsi riferimento per stabilire il va- lore delle aree ablate. In ogni caso, il nuovo RUE ed il nuovo POC erano successivi an- che alla data di adozione del decreto di esproprio ed il RUE era sta- to approvato recependo le osservazioni presentate dalla stessa Ba- rilla. Ne deriverebbe che la classificazione nel PRG delle aree limitro- fe allo stabilimento Barilla era stata prevista nell'ottica di un am- pliamento di quest'ultimo e che le prescrizioni e i vincoli imposti al comparto non potevano che essere realizzati dalla stessa ditta, mai da terzi, incidendo tale circostanza sulla commerciabilità delle aree espropriate: donde la correttezza della seconda ipotesi di stima del c.t.u., che aveva determinato l'indennizzo in complessivi euro 1,490 milioni. 23.-Questo motivo è fondato. La Corte, dopo aver correttamente constatato che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, dovesse trovare appli- cazione il criterio del valore venale pieno dell'area espropriata, trat- to dalla legge 25 giugno 1865 n° 2359, art. 39, ha osservato (sen- tenza paragrafo 6) che il c.t.u. aveva fatto riferimento alle risultan- ze del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Parma e, segna- tamente, alla variante adottata nel 1989 e approvata nel 1992, nonché alla variante adottata nel 1995 e approvata il 16 luglio 1997. La Corte aveva quindi rilevato che, al momento della apposizio- ne del vincolo preordinato all'esproprio, una parte dell'area espro- priata era destinata a zona di espansione produttiva, mentre un'al- tra parte costituiva zona di rispetto ferroviario e stradale. Ha, quindi, aggiunto che la situazione urbanistica vigente alla data di riferimento della stima (data del decreto di esproprio, emesso il 22 giugno 2010) era desumibile dal [OSCURATO:PERSONA]- munale (POC) e dal [OSCURATO:PERSONA] (RUE), che costituivano la traduzione del PRG 1998 negli strumenti della piani- ficazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 43, quinto comma, della legge reg. Emilia-Romagna n° 20/2000, approvati con Delibe- ra del consiglio comunale n° 125 del 9 aprile 2002. Vigevano, inoltre, in regime di salvaguardia, il nuovo RUE e il nuovo POC, adottati con Atto di Consiglio comunale n° 11 del 27 gennaio 2009 e approvati con atto di Consiglio comunale n° 71 del 20 luglio 2010. Dopo queste premesse, sicuramente condivisibili, la Corte ha però ritenuto corretta, “a differenza di quanto sostenuto dal CTP di CEPAV”, la scelta del c.t.u. di tenere conto della strumentazione urbanistica adottata nel mese di gennaio 2009, pur se definitiva- mente approvata nel luglio 2010, vale a dire un mese dopo l'emis- sione del decreto di espropriazione per il quale è causa, avvenuta il 22 giugno 2010 (sentenza paragrafo 9). Secondo il giudice del merito, l'adozione di tale strumentazione più di un anno prima del decreto suddetto e la circostanza che, con delibera del Consiglio comunale n° 134 del 3 novembre 2009, fos- sero state accolte due osservazioni, formulate proprio dalla società odierna attrice, non potevano, infatti, non incidere sul valore di mercato dell'area in precedenza meglio descritta. Ora, la questione posta col mezzo in esame consiste nello stabi- lire se l'indennizzo per l'espropriazione debba essere liquidato te- nendo conto dei vantaggi derivanti dalle osservazioni formulate dall'espropriando (o, correlativamente, degli svantaggi derivanti da osservazioni di terzi) in sede di elaborazione di nuovi strumenti ur- banistici da parte del Comune, che siano stati adottati, ma non an- cora approvati al momento dell'emanazione del decreto di espro- prio. Ebbene, il d.l. n° 333/1992 stabiliva che la valutazione delle aree dovesse essere fatta tenendo conto delle “possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”. Alla Corte costituzionale è stata sottoposta la questione della incoerenza del momento temporale di valutazione del fondo previ- sto dalla norma citata, sul rilievo che la valutazione delle possibilità legali e di fatto di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e non già al momento del de- creto di esproprio, potesse comportare l'inadeguatezza dell'inden- nizzo (ex art. 42, terzo comma, Cost.), dato che nell ' intervallo di tempo tra tali due momenti un'area a destinazione agricola poteva acquisire una destinazione edificatoria. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi (Corte cost. n° 442/1993) ha tuttavia rite- nuto la norma conforme a Costituzione, precisando che con essa il legislatore ha meramente voluto consacrare il principio secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tener conto del vincolo espropriativo, cioè si deve totalmente prescindere da esso, e che la valutazione del bene va fatta con riferimento al momento del tra- passo della proprietà. Tale interpretazione è stata poi recepita dal d.P.R. n° 327/2001, il quale, com'è noto, all'art. 32 prevede che l'indennità sia determi- nata sulla base delle caratteristiche del bene alla data di emanazio- ne del decreto di esproprio, ma senza considerare gli effetti del vin- colo ad esso preordinato (e considerando, invece, i vincoli confor- mativi). Ora, tornando alla motivazione della sentenza, anche a tacere del fatto che lo snodo logico della decisione della Corte bolognese, censurato col mezzo in esame, non appare coerente con le premes- se dalle quali essa stessa è partita (ossia dalla necessità di deter- minare l'indennizzo in base agli strumenti urbanistici vigenti al 22 giugno 2010), esso si pone in contrasto con la regola enunciata dall'art. 32 del d.P.R. n° 327/2001, che, sebbene non applicabile ratione temporis, costituisce, per quanto sopra detto, un corollario del principio da sempre affermato in giurisprudenza (sin da Cass., sez. un., 26 gennaio 1942, n° 218), per cui il valore venale del be- ne ablato va accertato al momento dell'emanazione del decreto di esproprio. A tale principio questa Corte ha aggiunto in tempi più recenti l'ulteriore corollario secondo il quale la stima dell'indennizzo deve essere condotta senza valutazione e computo dei futuri vantaggi e svantaggi derivanti dalla successione degli strumenti urbanistici (sul che si veda Cass., sez. I, 2 dicembre 2016, 24650 e, più re- centemente, Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n° 17115 e Cass., sez. I, 17 febbraio 2021, n° 4228). La violazione di legge denunciata col mezzo in esame appare, dunque, sussistente, anche perché, stando a quanto riferisce Cepav (senza che tale allegazione trovi smentita nel controricorso di Baril- la al ricorso incidentale: pagine 10-11), il c.t.u. aveva predisposto una seconda ipotesi di stima (pari ad euro 1,490 milioni) conside- rando gli strumenti urbanistici previgenti, ossia epurati dalle osser- vazioni della Barilla. La stima del bene andrà, dunque, rivista e la Corte dovrà in particolare accertare se, per effetto della pregressa strumentazione urbanistica, sia in ipotesi condivisibile la stima alternativa che lo stesso c.t.u. aveva predisposto considerando la sola strumentazio- ne urbanistica pregressa al 2010. 24.-Col quarto mezzo di ricorso incidentale – così intitola- to: “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 39, legge 2359/1865 nonché dei principi in materia di stima dell'indennità di esproprio per le aree non edifica- bili. Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., dell'art. 132 c.p.c.: carenza assoluta del- la motivazione sulla sussistenza di possibili utilizzazioni delle aree ricadenti in fascia di rispetto ulteriori rispetto a quella agricola” – Cepav uno lamenta che la Corte abbia stimato i terreni in fascia di rispetto euro 21,60/mq, pari al dieci percento del valore dei suoli edificabili, osservando che “tali aree potevano, infatti, essere desti- nate a parcheggi e a strade interne al lotto, per agevolare la mano- vra dei mezzi pesanti, ovvero a spazi verdi permeabili”. Tale motivazione riprenderebbe quella del secondo c.t.u. alle pagine 25 e 74 della relazione, mentre alle pagine 59-60 veniva fatto riferimento soltanto al punto 5 dell'art. 3.3.2 delle NTA del RUE 2010 che, tuttavia, era errato in quanto, come indicato nel motivo precedente, successivo all'apposizione del vincolo preordi- nato all'esproprio e comunque solo adottato ma non ancora appro- vato alla data del decreto di esproprio. In mancanza di tale motivazione, i suoli andavano stimati in eu- ro 15,00/mq. Con un profilo subordinato, Cepav deduce anche che non sa- rebbe comunque corretta la stima dei terreni in questione utilizzan- do come base il valore delle aree ricadenti nella scheda PCC 09 del- lo strumento urbanistico (coincidenti con il Piano particolareggiato approvato dal Comune nel 1988) anziché di quelle inserite nella scheda PCC 56 (esterne al perimetro del predetto Piano). Ne deriverebbe che i terreni in questione potevano, al più, esse- re assimilati a quelli ricadenti nella scheda PCC 56, con la conse- guenza che dal loro valore andava sottratto il costo corrispondente agli oneri di urbanizzazione ed ai costi finanziari. 25.-Il motivo è infondato. La Corte nell'ultima parte del paragrafo 9 ha infatti ben chiarito le ragioni per le quali aderiva alle conclusioni del c.t.u., il quale, per la valutazione delle aree non edificabili, aveva applicato il coeffi- ciente di ragguaglio del dieci percento. La Corte ha, infatti, precisato che non esisteva un mercato im- mobiliare delle fasce di rispetto e che, pertanto, gli unici dati repe- ribili erano quelli del Manuale della [OSCURATO:PERSONA] dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste, dunque, alcuna carenza di motivazione e, d'altra parte, anche la censura relativa all'applicazione di strumenti urba- nistici pregressi appare priva di autosufficienza, poiché (a differen- za del terzo mezzo, col quale è stata denunciata una incoerenza ri- sultante dallo stesso tenore della sentenza), la doglianza in esame richiama la relazione del consulente, che tuttavia non trascrive nei passi necessari (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). Quanto, poi, al profilo subordinato, il mezzo tende surrettizia- mente ad ottenere da questa Corte la censura di un accertamento prettamente meritale, rimesso al giudice di merito. 26.- Col quinto motivo di ricorso incidentale – intitolato “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 40, legge 2359/1865 nonché dei principi in ma- teria di stima del deprezzamento della proprietà residua non espro- priata” – Cepav deduce che il deprezzamento del fondo residuo di forma triangolare, valutato dal primo c.t.u. in euro 877,8 mila e dal secondo c.t.u. in euro 580 mila, sarebbe errato, in quanto l'area conserverebbe un collegamento con la restante proprietà Barilla mediante un sottopasso e da accessi diretti a raso dalla [OSCURATO:PERSONA]- nedetta (via Mantova). 27.-Il mezzo è inammissibile, in quanto le circostanze indicate sono state esaminate dal consulente e dalla Corte con apprezza- mento di merito che non è censurabile nella presente sede di legit- timità. Parimenti incensurabile è la percentuale di riduzione del deprez- zamento, fissata dalla Corte (sulla scorta della c.t.u.) nel trenta percento del valore del bene residuo. 28.- Col sesto motivo di ricorso incidentale (“ Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 41, comma 1, legge 2359/1865. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.”) Cepav lamenta che la Corte, nel liquidare l'indennizzo, non abbia tenuto conto del van- taggio speciale e immediato ricevuto dalla proprietà residua per ef- fetto dell'esecuzione dell'opera pubblica. In particolare, secondo il ricorrente incidentale, lo stabilimento Barilla poteva essere collegato alla nuova linea ferroviaria mediante un tronco ferrato di sua proprietà e tale soluzione costituirebbe un vantaggio speciale e immediato, ai sensi dell'art. 41 della legge 2359/1865. La Corte avrebbe escluso tale vantaggio sul rilievo che la possi- bilità di allaccio alla linea Parma - Suzzara (cosiddetta “ linea stori- ca”) era già prevista da una convenzione urbanistica del 1988 e che i vantaggi esposti dal c.t.p. di Cepav sarebbero inerenti all'attività aziendale della Barilla e non all'area non espropriata. Per contro, l'allaccio alla linea storica non era tecnicamente possibile, in quanto essa era priva di elettrificazione ed a binario unico. Il raccordo – che, non per nulla, sarebbe stato realizzato dalla Barilla nel 2015 dopo i lavori sui suoli espropriati – costituiva un innegabile surplusnon tanto all'attività industriale, quanto alla pro- prietà in sé, non potendosi negare che di esso si sarebbe avvan- taggiato qualunque acquirente del fondo. 29.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, il ricorrente incidentale deduce che il c.t.u. e la Corte non avrebbero tenuto presenti le osservazioni del proprio c.t.p. concernenti l'impossibilità tecnica del raccordo, ma senza trascrive- re le parti delle osservazioni e della relazione del c.t.u. indispensa- bili a far comprendere alla Corte di legittimità in che termini sia stato posto il problema tecnico e quali repliche abbia dato il c.t.u.: donde l'inammissibilità del mezzo per mancanza di autosufficienza (art. 366 n° 6 Secondariamente, esso, nella parte in cui enuncia un surplus a favore della residua proprietà Barilla, consiste ancora una volta in una critica meritale al giudizio della Corte territoriale, con la quale è stato escluso il vantaggio al fondo sul rilievo che il raccordo fer- roviario agevolasse (e fosse, dunque, un vantaggio) per la sola at- tività industriale delle Barilla. 30.- Il ricorso incidentale va pertant